Sentenza 20 settembre 2001
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la limitazione dell'area dell'illecito alle condotte di abuso d'ufficio poste in essere con violazione di norme di legge o di regolamento, introdotta dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997 n. 234 di modifica dell'art. 323 cod. pen., non esclude, ai fini della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la riparazione, la oggettiva rilevanza di quelle condotte costituenti reato, nella vigenza dell'art. 323 cod. pen. anteriormente alla modifica citata, e non esclude, pertanto, la possibilità che il giudice della riparazione le consideri nell'ipotesi in cui l'istante sia stato prosciolto in ragione dell'"abolitio criminis" sopravvenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2001, n. 40270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40270 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 20/09/2001
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLARUSSO VINCENZO - Consigliere - N. 3494
3. Dott. MARZANO FRANCESCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO - Consigliere - N. 006709/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) AN NO N. IL 02/07/1942
2) MINISTERO DEL TESORO N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 07/11/2000 CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLARUSSO VINCENZO OSSERVA
Delibando l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da AL NO, a suo tempo raggiunto da provvedimento di custodia cautelare in carcere per numerosi reati di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), la Corte di Appello di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe,
l'ha respinta.
La Corte, esaminando il contenuto della decisione assolutoria posta a fondamento della domanda, ha rilevato che al AL era ascritto di avere abusato del suo ufficio di direttore di Distretto Forestale, inoltrando al collocamento richieste di avviamento al lavoro di diversi persone senza che ve ne fosse bisogno e al solo fine di procurare ai soggetti richiesti l'ingiusto vantaggio patrimoniale dell'assunzione.
Il GIP, nel prosciogliere il AL, aveva osservato che non era da porsi in dubbio che le richieste di avviamento al lavoro fossero illegittime e viziate da eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e che il potere di assunzione era stato esercitato per finalità di carattere privatistico - clientelare e che, nella disciplina dell'abuso di potere vigente all'epoca dei fatti, la condotta del AL rientrasse nella ipotesi di reato contestata. Il Giudice, tuttavia, aveva osservato che a seguito della nuova formulazione dell'art. 323 c.p.(introdotta con Legge 16 luglio 1997 n. 234), il reato non era più ravvisabile.
La Corte di Appello, quindi, ha ritenuto che i essendo la ragione della assoluzione individuabile nella sopravvenuta abolizione delle figura di reato contestato i doveva farsi applicazione dell'art. 314 u.c. c.p.p. ed escludere il diritto alla riparazione. Le stesse conclusioni valevano, secondo la Corte di Appello, anche per i provvedimenti di archiviazione emessi su richiesta del PM per fatti analoghi e per le stesse motivazioni.
Avverso il citato provvedimento ricorre per cassazione il AL contestando la applicabilità alla specie dell'art. 314 c.p.p. atteso che la legge 234/1997 non integrava una abolitio criminis avendo semplicemente introdotto una migliore tipizzazione delle condotte del reato di abuso di ufficio.
Rilevava, inoltre, il ricorrente che il GIP, con provvedimento del 27.9.1993, aveva adottato la formula assolutoria "perché i fatti non sussistono" e che il decreto di archiviazione del 5.6.2000 recava una motivazione puramente formale per le ipotesi di reato di cui all'ordine di custodia cautelare emessa il 17.2.1993 dal GIP del Tribunale di Termini Imerese.
Il PG presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è privo di fondamento.
In primo luogo - e come giustamente è stato osservato dal PG presso questo Ufficio - il ricorrente non può giovarsi della circostanza che il giudice del merito abbia adottato la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" che comporterebbe l'obbligo per il giudice della riparazione di una semplice presa d'atto senza la possibilità di impingere nel contenuto del provvedimento. Il ricorrente cita, al riguardo, una sentenza di questa Corte ma stralciandone un breve passaggio che non rende affatto il principio di fondo affermato della sentenza stessa che si concentra nella dichiarata impossibilità per il giudice della riparazione di disattendere "il valore assolutorio della sentenza posta a base dell'istanza".
E, del resto, questa Corte ha sempre costantemente affermato il principio che al giudice della riparazione è concessa la più ampia facoltà di rivalutare il materiale probatorio acquisito al processo penale "al solo fine" di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni e dei presupposti dell'azione indennitaria (Cass. Sez. 4^ 18.3.1993 n. 1533). Più in generale, è stato da questa Corte affermato che - in caso di condanna del querelante alla spese a seguito della assoluzione del querelato con errata adozione, da parte del giudice di merito, della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" anziché di quella "perché il fatto non costituisce reato", la Corte di Cassazione, cui il querelante abbia fatto ricorso, può porre rimedio all'errore mediante annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del querelante alle spese del procedimento. In tal caso, la modificazione delle formula (in quella di assoluzione perché il fatto non costituisce reato) non ha influenza sulla posizione dell'imputato, per il quale resta ferma la intangibilità del giudicato penale quanto alla diversa formula indicata in sentenza (di assoluzione perché il fatto non sussiste). Infatti al querelante vanno riconosciuti l'interesse e le legittimazione alla impugnazione entro gli stretti limiti concernenti la condanna alle spese (Cass. Sez. 6^ 16.6.1999 n. 7836). Orbene, nel caso di specie, la Corte di Appello non ha, neppure a fini limitati, inteso modificare la formula assolutoria, ma nella valutazione degli elementi che ad essa erano stati sottoposti ai fini della pronuncia sulla istanza di riparazione, ha ritenuto che i fatti contestati al ricorrente, pur essendo pienamente sussistenti nelle loro materialità storica, non erano più preveduti dalla legge come reato a seguito della novella che aveva ristretto l'area norma incriminatrice.
Ed, infatti, questa Corte a seguito della nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio ad opera della legge n. 234 del 1997 che ha novellato l'art. 323 c.p., ha avuto occasione di affermare che il reato in questione non può configurarsi se non in presenza di "violazione di una norma di legge o di regolamento" (ovvero della violazione del dovere di astenersi) e che, quindi, "è stata espunta dall'area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso di poteri e di funzioni non concretantesi nelle formale violazione delle norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione. "La riduzione dell'area dell'illecito avente rilevanza penale e la limitazione di esso solo ad alcune specifiche ipotesi tra quelle originariamente previste previste nell'art. 323 c.p. (Cass. SS.UU. 27.7.1990 n. 10893, Monaco RV 185020; Cass. n. 1163/97 RV 209774; Cass. 2875/97 RV 210111; Cass. 1192/97 RV 209775) non elimina, ai soli fini riparatori, la sussistenza e la oggettiva rilevanza di quelle condotte a suo tempo costituenti reato e non esclude la possibilità per giudice della riparazione di tenerne conto nell'ambito del suo potere - dovere di valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione.
In definitiva, nel caso di specie, si è trattato di un fenomeno normativo che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre interpretato come un caso di abrogatio sine abolitione che, ai fini che ne occupano e quanto alla espunzione dall'area dell'illecito di talune delle anteriori condotte ipotizzabili come reato (abrogatio), è riconducibile alla fattispecie ostativa di cui all'art. 314 e 5 c.p.p.. Essendo stata esattamente questa la ratio decidendi che ha ispirato il provvedimento impugnato, lo stesso non può, quindi, ricevere censura di illegittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2001