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Sentenza 15 aprile 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 13637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13637 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod.proc.pen. rimesso da: Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nel procedimento a carico di HI PA, nato a [...] il [...] ZA PP, nato a [...] il [...] IA MO, nato a [...] il [...] De NC LV, nato a [...] il [...] NA LV, nato a [...] il [...] ER UI, nato a [...] il [...] ER VA LO, nato a [...] il il 44/07/1969 HI RO &C s.r.l. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 13637 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 11/03/2026 inammissibile il ricorso o, in subordine, dichiararsi la competenza del Tribunale di Parma. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, nel corso dell'udienza preliminare nei confronti di HI IE PA, ZA PP, IA MO, De NC LV, NA LV, ER UI, ER VA LO, HI RO &C. s.r.I., ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24 - bis cod.proc.pen., la risoluzione in via pregiudiziale della questione concernente la competenza per territorio sollevata in ordine ai reati contestati (416 cod.pen., 2, 4, 5, 8, 10-ter d.lgs 74/2000, 640, comma 2 n. 1, cod.pen., 48-479 cp, 646 cp ), come rispettivamente ascritti in imputazione. 2. Il PG ha depositato memoria scritta nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e, in subordine, dichiararsi la competenza del Tribunale di Parma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La rimessione della questione pregiudiziale di competenza è inammissibile. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rimesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 24 -bis, cod.proc.pen., la questione della competenza per territorio in relazione ai reati tributari, reati di truffa e falso ed al reato associativo, contestati nel presente procedimento. Come evincibile dall'ordinanza dì rimessione dell'08/01/2026, con sentenza resa in data 09/12/2024, il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Parma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in relazione al reato associativo di cui all'art. 416 cod.pen, a numerose fattispecie di violazioni tributarie di cui al d.lvo n. 74 del 2000 ed ai reati di falso e di truffa ai danni dell'amministrazione finanziaria, ascritte a numerosi imputati, ritenendo la competenza territoriale del suddetto Tribunale. Il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Roma ha ritenuto dubbia la competenza territoriale nel presente processo e non convincente la soluzione adottata dal Gup del Tribunale di Parma e rimesso la questione a questa Corte in base al disposto dell'art. 24-bis cod.proc.pen. 3. Tanto premesso, va osservato che il nuovo istituto del "rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio", disciplinato dall'art. 24-bis cod.proc.pen, è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in 2 attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134. A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità - al giudice procedente che si trovi a dirimere una questione inerente al tema della competenza per territorio - di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione con un esito preclusivo quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento. Come affermato in motivazione da Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114 — 01, il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo" (cfr. Commissione Lattanzi, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che "l'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo "in sicurezza", risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo") (sent. cit.). Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. Infatti, nell'introdurre il rinvio pregiudiziale, ex art. 24 bis cod.proc.pen., il legislatore ha lasciata inalterata la disciplina dei conflitti disciplinati dagli artt. 30 e ss. A differenza del conflitto, ex art. 30 cod. proc. pen., tuttavia, la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale presuppone, nella nuova architettura delineata dopo la riforma, che sulla competenza non vi sia ancora stata una decisione da parte di altro giudice parimenti investito della questione della competenza territoriale. Diversamente opinando non si comprenderebbe la ragione per la quale il rimedio pregiudiziale sia stato inserito all'art. 24 bis cod.proc.pen., Capo IV - Provvedimenti sulla giurisdizione e competenza - e non nella disciplina dei conflitti di competenza, Capo V - Conflitti di giurisdizione e compentenza- che è rimasta inalterata. Lo strumento attivabile, nel caso in cui si reagisca ad una decisione di altro giudice che si è pronunciato sulla questione della competenza territoriale con sentenza, è quello del conflitto negativo risultando inammissibile la percorribilità del rinvio pregiudiziale e ciò anche tenuto conto che in base al principio della tassatività dei mezzi gravame, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 - 01). 3 Il Presidente LUca Reamacc 15 APRI 2026 IL 4. Va, quindi, ribadito che è inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza (Sez.3, n. 22304 del 14/03/2024, Rv.286438 - 01) 5. La richiesta pregiudiziale ex art. 24 bis cod.proc.pen., pertanto, come anticipato, è inammissibile, in quanto vi è già stata una decisione sulla competenza territoriale, e, quindi, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione della questione pregiudiziale di competenza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24 bis comma 4 cod.proc.pen. Così deciso il 11/03/2026
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 13637 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 11/03/2026 inammissibile il ricorso o, in subordine, dichiararsi la competenza del Tribunale di Parma. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, nel corso dell'udienza preliminare nei confronti di HI IE PA, ZA PP, IA MO, De NC LV, NA LV, ER UI, ER VA LO, HI RO &C. s.r.I., ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24 - bis cod.proc.pen., la risoluzione in via pregiudiziale della questione concernente la competenza per territorio sollevata in ordine ai reati contestati (416 cod.pen., 2, 4, 5, 8, 10-ter d.lgs 74/2000, 640, comma 2 n. 1, cod.pen., 48-479 cp, 646 cp ), come rispettivamente ascritti in imputazione. 2. Il PG ha depositato memoria scritta nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e, in subordine, dichiararsi la competenza del Tribunale di Parma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La rimessione della questione pregiudiziale di competenza è inammissibile. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rimesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 24 -bis, cod.proc.pen., la questione della competenza per territorio in relazione ai reati tributari, reati di truffa e falso ed al reato associativo, contestati nel presente procedimento. Come evincibile dall'ordinanza dì rimessione dell'08/01/2026, con sentenza resa in data 09/12/2024, il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Parma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in relazione al reato associativo di cui all'art. 416 cod.pen, a numerose fattispecie di violazioni tributarie di cui al d.lvo n. 74 del 2000 ed ai reati di falso e di truffa ai danni dell'amministrazione finanziaria, ascritte a numerosi imputati, ritenendo la competenza territoriale del suddetto Tribunale. Il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Roma ha ritenuto dubbia la competenza territoriale nel presente processo e non convincente la soluzione adottata dal Gup del Tribunale di Parma e rimesso la questione a questa Corte in base al disposto dell'art. 24-bis cod.proc.pen. 3. Tanto premesso, va osservato che il nuovo istituto del "rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio", disciplinato dall'art. 24-bis cod.proc.pen, è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in 2 attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134. A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità - al giudice procedente che si trovi a dirimere una questione inerente al tema della competenza per territorio - di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione con un esito preclusivo quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento. Come affermato in motivazione da Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114 — 01, il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo" (cfr. Commissione Lattanzi, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che "l'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo "in sicurezza", risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo") (sent. cit.). Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. Infatti, nell'introdurre il rinvio pregiudiziale, ex art. 24 bis cod.proc.pen., il legislatore ha lasciata inalterata la disciplina dei conflitti disciplinati dagli artt. 30 e ss. A differenza del conflitto, ex art. 30 cod. proc. pen., tuttavia, la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale presuppone, nella nuova architettura delineata dopo la riforma, che sulla competenza non vi sia ancora stata una decisione da parte di altro giudice parimenti investito della questione della competenza territoriale. Diversamente opinando non si comprenderebbe la ragione per la quale il rimedio pregiudiziale sia stato inserito all'art. 24 bis cod.proc.pen., Capo IV - Provvedimenti sulla giurisdizione e competenza - e non nella disciplina dei conflitti di competenza, Capo V - Conflitti di giurisdizione e compentenza- che è rimasta inalterata. Lo strumento attivabile, nel caso in cui si reagisca ad una decisione di altro giudice che si è pronunciato sulla questione della competenza territoriale con sentenza, è quello del conflitto negativo risultando inammissibile la percorribilità del rinvio pregiudiziale e ciò anche tenuto conto che in base al principio della tassatività dei mezzi gravame, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 - 01). 3 Il Presidente LUca Reamacc 15 APRI 2026 IL 4. Va, quindi, ribadito che è inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza (Sez.3, n. 22304 del 14/03/2024, Rv.286438 - 01) 5. La richiesta pregiudiziale ex art. 24 bis cod.proc.pen., pertanto, come anticipato, è inammissibile, in quanto vi è già stata una decisione sulla competenza territoriale, e, quindi, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione della questione pregiudiziale di competenza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24 bis comma 4 cod.proc.pen. Così deciso il 11/03/2026