Art. 15. (Requisiti professionali per il commercio: pratica commerciale) 1. Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione per l'esercizio di qualsiasi attivita' di vendita all'ingrosso o al minuto, fatto salvo il disposto del successivo art. 16, comma 1, la quale corrisponda al gruppo merceologico o alla categoria merceologica nel cui ambito il richiedente abbia conseguito il requisito della pratica commerciale. Per gruppo merceologico si intende quello di cui alle lett. a), c), d), e), f), g) del precedente art. 12, comma 2.
2. La pratica commerciale acquisita in esercizi autorizzati in base alla tabella VIII e' valida ai fini dell'iscrizione nel registro anche per le attivita' dei gruppi merceologici a), d), e), f), g) predetti e per le categorie merceolagiche della tabella XIV, nonche' agli effetti del successivo art. 16, comma 2.
3. La pratica commerciale di cui all'art. 5, primo comma, n. 2, della legge e' valida ai fini dell'iscrizione nel registro a condizione che l'interessato dimostri di aver operato, anche in imprese esercenti un'attivita' stagionale, per uno o piu' periodi di tempo pari complessivamente ad almeno ventiquattro mesi o 730 giorni.
4. Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge e' provato, se trattasi di attivita' commerciale esercita in proprio, mediante certificazione dell'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio; se trattasi di attivita' esercitata in qualita' di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria; se trattasi di attivta' esercitata quale familiare coaditure mediante l'iscrizione negli elementi nominativi degli esercenti attivita' commerciali di cui all' art. 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , modificata con legge 25 novembre 1971, n. 1088 , e con legge 3 giugno 1975, n. 160 .
5. Nei casi in cui la legge 27 novembre 1960, n. 1397 , non trovi applicazione la qualita' di familiare coadiutore e' provata mediante attestato della ditta, convalidato dalla commissione per la tenuta del registro in base, ove occorra, ad indagini esperite dalla camera di commercio.
6. La cancellazione dagli elenchi nominativi per l'insussistenza dei requisiti dell'abitualita' e della prevalenza dell'esercizio dell'attivita' non comporta la cancellazione dal registro, purche' l'esercizio della attivita' stessa per il periodo di tempo prescritto sia provato ai sensi del comma 5 del presente articolo.
7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 2, della legge e' riconosciuto valido l'esercizio di qualsiasi attivita' di vendita all'ingrosso o al minuto, anche se trattasi di attivita' che la legge esclude dal suo campo di applicazione, nonche' l'esercizio dell'attivita' di agente o di rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 , in qualita' di titolare o di dipendente qualificato, fatto comunque salvo il disposto del comma 1 del presente articolo. Fatto salvo tale disposto, e' riconosciuta valida anche l'attivita' di amministratore di societa' regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle norme vigenti.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ".
2. La pratica commerciale acquisita in esercizi autorizzati in base alla tabella VIII e' valida ai fini dell'iscrizione nel registro anche per le attivita' dei gruppi merceologici a), d), e), f), g) predetti e per le categorie merceolagiche della tabella XIV, nonche' agli effetti del successivo art. 16, comma 2.
3. La pratica commerciale di cui all'art. 5, primo comma, n. 2, della legge e' valida ai fini dell'iscrizione nel registro a condizione che l'interessato dimostri di aver operato, anche in imprese esercenti un'attivita' stagionale, per uno o piu' periodi di tempo pari complessivamente ad almeno ventiquattro mesi o 730 giorni.
4. Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge e' provato, se trattasi di attivita' commerciale esercita in proprio, mediante certificazione dell'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio; se trattasi di attivita' esercitata in qualita' di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria; se trattasi di attivta' esercitata quale familiare coaditure mediante l'iscrizione negli elementi nominativi degli esercenti attivita' commerciali di cui all' art. 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , modificata con legge 25 novembre 1971, n. 1088 , e con legge 3 giugno 1975, n. 160 .
5. Nei casi in cui la legge 27 novembre 1960, n. 1397 , non trovi applicazione la qualita' di familiare coadiutore e' provata mediante attestato della ditta, convalidato dalla commissione per la tenuta del registro in base, ove occorra, ad indagini esperite dalla camera di commercio.
6. La cancellazione dagli elenchi nominativi per l'insussistenza dei requisiti dell'abitualita' e della prevalenza dell'esercizio dell'attivita' non comporta la cancellazione dal registro, purche' l'esercizio della attivita' stessa per il periodo di tempo prescritto sia provato ai sensi del comma 5 del presente articolo.
7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 2, della legge e' riconosciuto valido l'esercizio di qualsiasi attivita' di vendita all'ingrosso o al minuto, anche se trattasi di attivita' che la legge esclude dal suo campo di applicazione, nonche' l'esercizio dell'attivita' di agente o di rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 , in qualita' di titolare o di dipendente qualificato, fatto comunque salvo il disposto del comma 1 del presente articolo. Fatto salvo tale disposto, e' riconosciuta valida anche l'attivita' di amministratore di societa' regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle norme vigenti.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ".