Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0.05 24 /0 1 REPUBBLICA ITAIANA CASSAZIONE LA CORT U Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16357/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.963 BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud.13/11/00 - - Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richies SOLE 24 OREcopia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. 3000 IN AL, OT EN, OT 1-6-GEN, 2001- IL LI GI quali eredi di AD NA, OL UR, RU OV quale erede di ON IA, NI DA, PA VI, PA IL quali eredi di LL LL IA, OD ON, ON IS, ON AN quali eredi di ON EL, ON DE, TT IA, IN EL, CA MA quale erede di ZI LL, OC CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GAETANO, NI LL quali erede di RE Rilasciata copia legale al Sig. ST UR, RI ER, VI ER, per diritti L. VA OL, IN OL, VA IN quale 2000 9 FEB. 2001. IL LI erede di OS IN, IA IA quale erede 4666 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE di HI LD, TO PI, EL IN, Rilasciata copia legale al Sig. INPS IN LS, ATTI AN IA, EL NA, per diritti L.
1.2 FEB. 2001 GA IT, BE TO, BE IL LI LU e BE EL quali eredi di BE SM, ZI CI quale erede di OR RG, GA ER, GA MA, GA DO quali eredi di LL IN, MB EO, MB ET quali eredi di RI MA, LL AN, OL RE, TA NA, TA IA quali eredi di TA IN, ZO CA quale erede di FR IN, GI CA, GI LO quali eredi di EN AR, GO D'RZ AE, NS OB, NS GI, NS IA, NS RE quali eredi di IC AMAIA, RI NA quale erede di TA IO, OT GIUIANA quale erede di NI AL, AG RC, IN EO, NC VI, SI TO quale erede di GR VI, BA RI, EL AR, NE AM, GUDAGNINI ME, GO NE, LL CE, NO AR, SI NG, AR TE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, rappresentati e difesi dall'avvocato ST FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
2- •
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CA, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 313/97 del Tribunale di MODENA, depositata il 02/10/97 R.G.N. 20790/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato ST;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per declaratoria di nullità ex art. 161, 2° comma, cpc. -3- Ritenuto in fatto Che, con sentenza depositata in cancelleria il 2 ottobre 1997, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro d'appello ha, fra l'altro dichiarato l'estinzione, con compensazione delle spese, del processo pendente fra gli odierni ricorrenti e PI.N.P.S., con riferimento e limitatamente alle domande di costoro aventi ad oggetto la cosiddetta cristallizzazione dell'importo integrativo maturato al 30 settembre 1983 sulla seconda pensione di cui erano titolari: e ciò in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; che i ricorrenti, con atto notificato all'I.N.P.S. il 25 settembre 1998, si dolgono di tale declaratoria ed all'uopo denunciano l'illegittimità costituzionale delle disposizioni ora citate, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 102 e 104 della Costituzione, nonché Grange hal violazione delle disposizioni stesse, in una con vizi di motivazione;
che l'I.N.P.S. ha depositato la procura speciale al difensore;
Considerato in diritto Che l'esame del merito delle proposte censure è precluso dal rilievo della nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., per essere stata quest'ultima sottoscritta dal solo giudice estensore e non anche dal presidente del collegio, pur in difetto di coincidenza - come emerge dall'epigrafe della sentenza stessa – di tali qualità in capo ad un medesimo componente del detto organo giudicante;
che, in effetti, al rilievo di un vizio siffatto può procedersi di ufficio, onde non rileva la mancata denuncia di parte, essendo rispetto ad esso inoperante la consueta regola dell'assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame;
che, poi, tale rilievo non può che determinare la regressione del processo al grado di giudizio nel quale è stato pronunciato il provvedimento viziato, che solo 3 S apparentemente ne ha determinato la conclusione, come emerge dal disposto dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., di guisa che, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, priva di regolare sottoscrizione, stante anche il richiamo dell'art. 383, terzo comma, stesso codice, alla norma da ultima citata, la Corte regolatrice non ha altro potere che quello di cassazione con rinvio;
che nella pronuncia caducatoria, resa in regione della riscontrata nullità, restano assorbite le censure svolte dai ricorrenti;
che il detto giudice, cui si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., per la promuncia sulle spese del giudizio di cassazione, è designato nella Corte d'Appello di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere dell'appello attraverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa 3 per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione alla Corte 0 3 I A 1 5 S . D S , T . A d'Appello di Bologna, in funzione di giudice del lavoro. R O T N L A , ' L A 3 L O S L 7 Così deciso in Roma il 13 novembre 2000 B E - E I P 8 D S - D I I 1 S IL PRESIDENTE 1 A N T N G S E E O S O G P I A G D A M Sh ивы PINGE/LEBIAARDEATORE DI y E I E L O , A T Depositata in Cancelleria O T D A R I L T E R oggi, 16 GEN. 2001 S T L I I E D N G E D E O S R ABORATOR E LL E R