Articolo 18 della Legge 10 febbraio 1992, n. 165
Articolo 17Articolo 19
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13 marzo 1992
Art. 18. 1. L' articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , gia' modificato dall' articolo 30 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Commissioni consultive locali per la pesca marittima). - 1. La Commissione consultiva locale e' composta da:
a) il capo del compartimento marittimo;
b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima e in materia di ambiente;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
e) un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;
f) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale;
h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una terna designata dalle associazioni sindacali;
i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;
l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio;
n) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici.
2. La Commissione e' presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto.
3. Il segretario della Commissione e' nominato tra il personale della capitaneria di porto.
4. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) e n) possono essere confermati una sola volta.
5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno".
Entrata in vigore il 13 marzo 1992