Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
In tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi dei termini relativi alla fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303 comma primo, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen., con riferimento ai delitti di cui all'art. 407, comma secondo lett. a) cod. proc. pen., è automatico in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti e, pertanto, ai fini dell'operatività di tale aumento, non è necessario alcun provvedimento del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2016, n. 16667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16667 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
1 6 6 6 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - N. 5/3/2016 Dott. CLAUDIO D'ISA REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI N. 7280/2016 - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI CO IA N. IL 05/05/1978 avverso l'ordinanza n. 1879/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 16/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Givelio Romano, che he chiesto dichiararti inammissibile il ricorso. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 16.12.2015 il Tribunale di Catania, rigettava la richie- sta di appello ex art 310 c.p.p. presentata nell'interesse di SI NI RI nato a [...] il [...] -detenuto agli arresti domiciliari presso la Comunità Terapeutica FARO sede di Marsala, in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania SEZ. I Penale del - 28.10.2015, di rigetto di istanza di revoca della misura in atto.
2. Ricorre SI CO IA, a mezzo del proprio difensore di fi- ducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale della Libertà di Catania, riget- tava l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa il 28.10.2015 dal Tribunale di Catania, sezione prima penale, che a sua volta aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare in atto applicata al PA NI RI per decorrenza dei termini massimi di durata della misura custodiale, in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90. Il ricorrente si duole che il Tribunale della Libertà abbia ritenuto dover ri- gettare l'appello, rilevando che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, il termine di proroga non richiede un apposito provvedimento e si estende automaticamente sino al termine del semestre di proroga. Ed ancora, si contesta la parte della motivazione del provvedimento impu- gnato in cui il Tribunale della Libertà sostiene che "la norma che consente la im- putazione del termine semestrale di proroga a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, non si traduce, nel caso di insufficienza del periodo "residuato" della fase precedente a coprire la proroga suddetta, nella perenzione dei termine di fase, ma determina la necessita di imputare il periodo di proroga al termine di cui alla lettera d) dell'art. 303 c.p.p., l'unico limite derivante dalla insu- perabilità dei termini massimi di custodia cautelare sanciti ex art. c.p.p. 303 co. 4 c.p.p.". A parere del ricorrente, la motivazione addotta dal Tribunale della Libertà nell'impugnata ordinanza, risulta essere erronea nell'applicazione delle norme ed Illogica, in quanto, con l'atto di appello, si evidenziava che, il termine di proroga al periodo di fase non è di "ulteriori sei mesi" così come indicato dal Tribunale. Infatti, il legislatore nell'art. 303 comma 3-bis) c.p.p., farebbe intendere che è possibile individuare un'entità temporale minore utilizzando il termine "fino a sei mesi", pertanto indicherebbe il termine di sei mesi, aggiunti al termine di fase pari a un anno e mesi sei, non in modo tassativo bensì fino a sei mesi. Si 2 ricorda che l'art. 303 comma 3-bis) c.p.p. stabilisce che, "qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase prece- dente ove non completamente utilizzato ...". Pertanto, ritenuto che il PA fu tratto in arresto il 3.04.2013; che il decreto che dispone il giudizio è stato emesso il 18.3.2014 e, pertanto, determinandosi ex art. 303 co. 10 lett. b) c.p.p., in un anno e sei mesi quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel mas- simo a vent'anni; che, il termine relativo alla fase precedente non è stato comple- tamente utilizzato ed è pari a giorni sedici, dal giorno dell'arresto al decreto che dispone il giudizio, per tutto quanto sopra si ritengono decorsi i termini di fase di custodia cautelare. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza sopra proposti, peraltro generici ed aspecifici, sono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
2. Correttamente il tribunale di Catania ha ritenuto che per l'imputato (tratto in arresto in data 3.4.2013 e rinviato a giudizio in data 18.3.2014 come si ricorda anche in ricorso) per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 non fossero decorsi i termini di fase di durata della custodia cautelare di cui al combinato di- sposto di cui agli articoli 303 lett. b) n. 3 e 303 co) 1 n. 3 bis. Sul punto va ricordato che questa Corte ha da tempo chiarito che, ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare relativi al reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), la pena edittale massima, non espressamente prevista dalla disposizione incriminatrice, va individuata in anni ventiquattro di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23, comma primo, cod. pen. (cfr. Sez. Un. N. 26350 del 24.4.2002, Fiorenti, rv. 221656; conf. ex multis sez. 3 n. 7931 del 30.1.2015, Lo Giudice, rv. 265219). Il termine cui fare riferimento, pertanto, era quello di un anno e sei mesi di cui all'art. 303 co. 1 lett. b) n. 3 da aumentarsi fino a sei mesi ai sensi del co. 3bis della medesima norma. E pertanto non era spirato. Con motivazione logica e congrua -nonché corretta in punto di diritto- il tribunale catanese ha evidenziato, in primo luogo, che per giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice l'aumento fino a sei mesi previsto dall'art. 303 c.p.p., 3 comma 1, lett. b), n. 3 bis), per i procedimenti riguardanti delitti di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) è automatico, proprio in quanto previsto per procedimenti relativi a determinati reati, ed opera, quindi, ex lege senza necessità di apposito provvedimento del giudice (cfr. Cass. sez. 1, 13.1.2005, n. 3043, rv 230871). Questa Corte di legittimità ha da tempo anche precisato che per farsi luogo a detto aumento del termine, non è necessario alcun provvedimento del giudice, neppure in relazione alla sua quantificazione, rispetto alla previsione normativa che ne dispone l'ulteriore durata "fino a sei mesi", atteso che la quantificazione effettiva del termine non può che coincidere con il tempo occorrente per giungere alla pronuncia della sentenza di primo grado (sez. 6, n. 36763 del 27.5.2003, Mirenda, rv. 226445). Tra l'altro, è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta in relazione proprio al combinato disposto dell'art. 303 comma primo lettera b) n. 3 bis cod. proc. pen. (il quale prevede che, qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407 comma secondo lettera a) dello stesso codice, i termini di custodia cautelare sono aumentati di sei mesi) per con- trasto con gli artt. 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui ricollega detto aumento al semplice "nomen iuris" del reato contestato e non richiede uno speci- fico provvedimento del giudice, essendo stato ritenuto che l'art. 3 della Costitu- zione garantisce trattamento uguale in situazioni uguali mentre la disciplina citata è in particolare prevista dal legislatore in relazione alla speciale gravità dei reati. (così sez. 2, n. 40401 del 24.9.2008, Batacchi ed altri, rv. 241863, che ha poi precisato, con riferimento all'art. 5 par. 3 della Convenzione sui diritti dell'uomo - che garantisce che ogni persona arrestata o detenuta (...) ha diritto ad essere giudicata entro un termine ragionevole oppure posta in libertà che dai principi convenzionali non può dedursi in via astratta la durata ragionevole del tempo di detenzione preventiva, ma che occorre valutare le circostanze caso per caso).
3. Giuridicamente corretto è anche l'ulteriore rilievo, contenuto nel prov- vedimento impugnato, che la norma che consente la imputazione del termine se- mestrale di proroga a quello della fase precedente ove non completamente utiliz- zato, non si traduce, nel caso di insufficienza del periodo "residuato" della fase precedente a coprire la proroga suddetta, nella perenzione dei termine di fase, ma determina la necessita di imputare il periodo di proroga al termine di cui alla lettera d) dell'art. 303 c.p.p., con l'unico limite derivante dalla insuperabilità dei termini massimi di custodia cautelare sanciti ex art. c.p.p. 303 co. 4 c.p.p. (sez. 5, n. 30759 dell'11.7.2012, Ali, rv. 252938). 4 Va aggiunto che costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità an- che l'ulteriore principio che, in tema di durata della custodia cautelare, l'applica- zione del meccanismo di recupero previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis., cod. proc. pen., che consente il prolungamento dei termini di fase per mezzo dell'imputazione del periodo residuo a fasi diverse, non comporta l'aumento dei termini di massimi di custodia fissati dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen (cfr. ex multis sez. 2, n. 42879 del 10.7.2013, De Simone ed altro, rv. 257171; sez.
2.n. 47072 del 10.10.2013, Chierchia, rv. 257443; sez. 6, n. 46482 del 30.10.2013, Mennella, rv. 257710, sez. 6, n. 45626 del 18.7.2013, Cimmino, rv. 258152). Il valore di limite inderogabile dei termini finali ex art. 304 co. 6 cod. proc. pen. è stato, peraltro, recentemente anche affermato dalle Sezioni Unite (Sez. Un. N. 29553 del 29.5.2014, Gallo, rv. 259176).
4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 31 marzo 2016 Il Consigliere estensoreConsiglier Il Presidente Mixiner Vincenzo Pezzella Vincenzo Romis SUPREMA DI CORTE I * Z O N A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 APR. 2016 AL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza Damelza 5