Sentenza 19 gennaio 2002
Massime • 1
Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accoglie la domanda sulla base di una prospettazione che, seppur non espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda introduttiva del giudizio e, con particolare riguardo al "petitum" e alla "causa petendi", si trovi in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite senza estende il diritto che l'attore ha inteso tutelare con l'azione proposta (la S.C. ha escluso il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in un caso in cui, impugnato il licenziamento per violazione dell'art. 2110 cod. civ. e della disciplina contrattuale del periodo di comporto per malattia, l'annullamento era stato effettuato per violazione dell'art. 3 della legge n.604/1966 in relazione all'impossibilità sopravvenuta della prestazione, non avendo il datore di lavoro, prima del licenziamento, provveduto a ricercare in ambito aziendale mansioni diverse cui adibire il lavoratore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - Dott. EN MILEO - rel. Consigliere - Dott. Fernando LUPI - Consigliere - Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere - Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: GET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CONTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FE NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato FLAVIA CICCOPIEDI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI LIMINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 206/00 del Tribunale di COSENZA, depositata il 04/02/00 r.g.n. 1176/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/01 dal Consigliere Dott. EN MILEO;
udito l'Avvocato CONTI;
udito l'Avvocato GRANDINETTI per delega LIMINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto dei primi 3 motivi del ricorso, accoglimento del 4° motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5 agosto 1997 TI EN impugnava davanti al Pretore di Cosenza il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli dalla GET S.p.A. in data 4.6.1997, chiedendo l'accertamento della illegittimità dello stesso per violazione dell'art. 99 C.C.N.L. di categoria (impiegati addetti alle mansioni di ufficiale di riscossione dei tributi), o comunque per violazione dell'art. 32 della costituzione, e la condanna della datrice di lavoro alla reintegra nel posto in precedenza occupato ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 18 Statuto dei lavoratori. Resistente la Società convenuta, la quale contestava la pretesa del lavoratore deducendo che il calcolo del periodo di assenza per malattia era stato correttamente effettuato in conformità della cennata norma del C.C.N.L., il giudice adito, dopo avere espletata C.T.U., accoglieva le domande del TI nei termini di cui al ricorso con sentenza del 25 maggio 1999, la quale, all'esito dell'appello della soccombente, veniva confermata dal Tribunale del luogo con decisione del 4 febbraio 2000. Ritenevano i giudici di merito che, pur essendosi verificato nella specie il superamento del periodo di comporto correttamente calcolato in 180 giorni come previsto dalla pattuizione collettiva, e malgrado il passaggio in giudicato di tale parte della pronuncia pretorile per difetto di appello incidentale sul punto ad opera del lavoratore, tuttavia il licenziamento del predetto andava comunque dichiarato illegittimo, atteso che la controversia non poteva essere risolta con riferimento alla normativa di cui all'art. 2110 cod. civile, bensì in base alla disciplina ed ai principi giurisprudenziali che regolano la diversa ipotesi della inidoneità del lavoratore allo svolgimento dell'attività di competenza e degli obblighi datoriali di accertare detta inidoneità, e di verificare la possibilità di adibire il dipendente a mansioni diverse e compatibili con il suo stato di salute, procedendo, in caso contrario, al licenziamento soltanto per giustificato motivo oggettivo. Aggiungevano che l'ordine di reintegra ben poteva essere eseguito nei confronti della E.T.R., nella more subentrata in gestione commissariale alla C.E.T., receduta dal servizio riscossione tributi, ai sensi degli artt. 2112 Cod. Civile e 23 D.P.R. 28.1.1988, n. 43, che prevedevano il passaggio di tutti i dipendenti alla nuova gestione senza soluzione di continuità, e tenuto conto che non si profilava alcun ostacolo neppure sul piano processuale, in quanto l'art. 111 C.P.C. prevede che la sentenza resa tra le parti originarie del rapporto giuridico controverso produce i suoi effetti anche nei confronti dei soggetti subentrati nel rapporto medesimo. Avverso tale decisione la Società ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a quattro motivi;
resiste il TI con controricorso. La prima ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 360, n. 3, Cod. Proc. Civile, deducendo vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale annullato il recesso datoriale per ragioni diverse da quelle per le quali il lavoratore aveva chiesto accertarsi la illegittimità del provvedimento;
atteso che l'istanza concerneva la pretesa violazione dell'art. 99 C.C.N.L. sulla entità del periodo del cd. comporto, e quindi con riferimento all'art. 2110 C.C., mentre l'annullamento è stato effettuato per violazione dell'art. 3 legge n. 604/1966, in relazione alla impossibilità sopravvenuta della prestazione, posto che la Società, prima di procedere al licenziamento, non aveva provveduto a ricercare, nell'ambito aziendale, mansioni diverse cui adibire il TI, in alternativa a quelle per le quali era divenuto inidoneo. Il motivo è infondato. Anche a voler prescindere da ogni indagine sui profili preclusivi della eccezione, per tardività della stessa ex art. 437 C.P.C. siccome formulata soltanto in sede di legittimità, come evidenziato dal controricorrente, va applicato il principio secondo il quale spetta al giudice di qualificare l'azione proposta in relazione al concreto svilupparsi della fattispecie portata al suo vaglio, indipendentemente dalla prospettazione giuridica della parte, con la conseguenza che, nel caso in esame, il vizio e la violazione dedotti non si configurano;
nonché la regola che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accoglie la domanda in base ad una prospettazione che, se pur non formulata specificamente, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella istanza introduttiva del giudizio, qualora la domanda stessa, con particolare riguardo al petitum ed alla causa petendi, si trovi in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite. (Cfr. Cass. n. 9916/98). Con il secondo e terzo mezzo di impugnazione, da delibare congiuntamente trattandosi di questioni connesse e tra loro interdipendenti, la Società denuncia erronea ed illogica, nonché carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e violazione degli artt. 2087, 1464, 1345 e 2110 Cod. Civile, 3 legge n. 604/1966, con riferimento all'art. 360, n. 3 e 5, Cod. Proc. Civile. Deduce che erroneamente il Tribunale è pervenuto alle conclusioni contestate, sul presupposto della inapplicabilità della normativa pattizia sul comporto, atteso che nella specie la inidoneità del TI alle funzioni espletate andava rapportata alla violazione datoriale degli obblighi delineati dall'art. 2087 codice civile, sicché, prima di procedere al provvedimento espulsivo ex art. 3 legge n. 604/66, la Società, ricorrendo inequivocamente siffatta inidoneità indotta, avrebbe dovuto adottare tutte le misure opportune per tutelare il proprio dipendente ai sensi della norma di chiusura cennata, attivandosi anche per la ricerca di mansioni non nocive, nell'ambito aziendale, secondo le esigenze fisiche e morali del lavoratore. Laddove, trattandosi nel caso in esame di mansioni e condizioni di lavoro non oggettivamente morbigene, ma pregiudizievoli per la salute del TI unicamente per fattori soggettivi e psicologici, determinandone un ricorrente stato di malattia, nessun addebito poteva muoversi a parte datoriale nel senso che precede, con conseguente legittimità del licenziamento attuato dopo il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 2110 Cod. Civile, con riferimento alla contrattazione collettiva (cd. comporto). Le censure vanno disattese. Con rigoroso ed approfondito accertamento in fatto, non contestato ex adverso e non riproponibile in questa sede, il Tribunale ha evidenziato che il TI, come emerso a seguito di specifiche e numerose indagini psicotecniche effettuate sulla sua persona da specialisti in materia, risultava affetto da sindrome depressiva acuta di tipo nevrotico, soggetta a riacutizzazione non solo per effetto della lontananza dalla famiglia, ma anche, e soprattutto, a causa del tipo di attività svolta;
che, dunque, la causa scatenante della predetta patologia andava individuata prevalentemente nell'attività lavorativa svolta, e con essa si poneva in rapporto strettamente eziologico, aggravata altresì da disturbi di adattamento alla stessa e dalla lontananza dalla famiglia;
che la accertata malattia doveva considerarsi incompatibile con le mansioni cui il lavoratore era adibito (riscossione coattiva dei tributi, accessi nelle abitazioni dei contribuenti, pignoramenti); che, in definitiva, a causa dei suoi disturbi psichici, il soggetto non era idoneo ad espletare le mansioni affidategli, ne' poteva esserlo in futuro, dal momento che i miglioramenti riscontrati durante i periodi di assenza dal lavoro e di trattamento terapeutico venivano meno con la ripresa della attività a lui non consona, che gli creava uno stress abnorme per le sue capacità di reazione, con periodiche ricadute nella malattia e con effetti invalidanti definitivi ed irrevocabili, incidenti negativamente sulla sua capacità lavorativa. Ed a fronte di siffatta situazione, nota alla Società anche a seguito delle reiterate richieste del dipendente volte ad essere adibito ad altre mansioni più adatte al suo stato di salute e, possibilmente, in località più vicine al suo alveo ambientale territorialmente naturale, correttamente i giudici di merito hanno osservato che da parte datoriale nessun provvedimento fu preso al fine di venire incontro alle legittime esigenze del lavoratore, disattendendo sistematicamente le sue istanze e provocando in tal modo periodiche ricadute nella malattia, con conseguente astensione dal lavoro e superamento del comporto fissato nella pattuizione collettiva, fino a determinare il licenziamento per tale causa giustamente ritenuto illegittimo nei gradi di merito. Giacché non è dubbio che il recesso, formalmente originato dal superamento del periodo di comporto, in effetti va ancorato all'anomalo comportamento datoriale, sotto il duplice profilo della violazione dell'art. 2087 Cod. Civile e del mancato reperimento, nel quadro della organizzazione aziendale, di altro posto di lavoro più adatto alle accertate, precarie condizioni di salute del soggetto, incompatibili con le mansioni da lui espletate, per di più in condizioni di marcato ed irreversibile disadattamento ambientale. Quanto al primo aspetto, va ribadito che la norma richiamata impone, all'imprenditore, quale disposizione di chiusura di tutta la disciplina antinfortunistica ed anche indipendentemente dalle specifiche misure previste dalla legge per le varie lavorazioni, di adottare nell'esercizio della impresa tutte le cautele e gli accorgimenti che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza, la tecnica e le condizioni di salute dei dipendenti, si appalesino necessari ed idonei a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale degli stessi, adoperandosi, nei limiti delle varie esigenze e del bilanciamento degli opposti interessi, a creare le situazioni più favorevoli per ottenere dai propri lavoratori il miglior rendimento secondo le proprie capacità in ragione di salute, di idoneità e di adattamento di ognuno alle esigenze lavorative proprie dello specifico settore della impresa. Circa il secondo profilo, è giurisprudenza consolidata, in tema di legittimità del licenziamento del lavoratore disattendendo la sua richiesta di accertamento della possibilità di altro impiego in azienda, determinata dalle condizioni di salute, che una corretta interpretazione degli artt. 1463, 1464 Cod. Civile e 3 legge n. 604 del 1966 comporta che la sopravvenuta infermità permanente del dipendente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso datoriale dal contratto di lavoro subordinato, non è ravvisabile nella sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore soprattutto se determinata da patologia strettamente ancorata al tipo di lavorazione, come nella specie, ma può essere esclusa dalla possibilità di altra attività riconducibile, alla stregua di una interpretazione del contratto secondo buona fede, alle mansioni attualmente assegnate od a quelle equivalenti (ex art. 2103 Cod. Civile) o, in ipotesi di impossibilità, anche a mansioni inferiori purché accettare dal dipendente, a condizione che detta diversa attività sia utilizzabile nell'impresa secondo i fini programmati dalla stessa e nel quadro dell'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (Cfr. S. U. n. 7755/1998; Cass. n. 7908/97). Con il corollario che il datore di lavoro soddisferà l'onere, impostogli dall'art. 5 legge n. 604/1966, di provare il giustificato motivo di licenziamento, dimostrando che, nell'ambito del personale in servizio e delle mansioni già assegnate, un conveniente impiego dell'infermo non è possibile o, comunque, compatibile con il buon andamento dell'impresa, e fermo restando il contrapposto onere del lavoratore di contrastare la detta prova, indicando a sua volta specificamente le mansioni esercitabili e non nocive per la sua salute, nonché dimostrando la sua idoneità alle stesse. Correttamente, dunque, il Tribunale ha evidenziato che la Società a tali principi non si è adeguata, sostanzialmente eludendoli e correlando il proprio recesso al mero superamento del periodo di comporto, ne' venendo incontro, alla stregua di entrambi gli aspetti delineati, alle legittime esigenze del dipendente;
di guisa che le censure al riguardo prospettare, inidonee per quanto precede ad incrinare il rigoroso e logico iter argomentativo che sorregge la decisione impugnata, non meritano accoglimento. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata interpretazione degli artt. 18 legge n. 300/1970, 2112 Cod. Civile, 23 D.P.R. n. 43 del 28.1.1988, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile. Premesso che essa Società era receduta dalla concessione del servizio di riscossione dei Tributi dal 30 giugno 1997 e che le stesse erano state assegnante, a decorrere dal giorno 1 luglio successivo, alla E.T.R. S.p.A., quale soggetto giuridico del tutto diverso ed a titolo originario, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. n. 43/88, deduce che erroneamente il Tribunale ha ordinato la reintegra del lavoratore nei confronti della G.E.T., sia pure da eseguirsi nei confronti della E.T.R. subentrata ex art. 2112 C.C. in tutti i rapporti con il personale facenti capo alla ricorrente, senza che a ciò possa ostare sul piano processuale la mancata partecipazione della subentrante al giudizio per il licenziamento, atteso che in virtù dell'art. 111 C.P.C. la sentenza resa tra le parti originarie (in causa) del rapporto giuridico controverso produce i suoi effetti anche nei confronti dei soggetti che sono subentrati nel rapporto medesimo;
per di più condannando la G.E.T. a pagare al lavoratore una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, ed a versargli i contributi assistenziali e previdenziali. La censura è fondata. Le conclusioni dei giudici di merito al riguardo partono da un errore di fondo, relativo al corretto inquadramento del rapporto instauratosi tra le due Società, in quanto, contrariamente all'assunto del Tribunale, le gestioni in appalto delle esattorie per la riscossione delle imposte dirette trovano origine e titolo nei provvedimenti di concessione, la cui scadenza e revoca, dando luogo ad un caso di cessazione della impresa, rende la disciplina ordinaria di cui all'art. 2112 Cod. Civile, in tema di trasferimento di azienda, al personale della gestione esattoriale cessata che viene mantenuto in servizio, in quanto il nuovo concessionario subentra a titolo originario in forza di autonoma concessione (Cfr., ex plurimis, Cass. n. 1622/98). Stabilita, dunque, la inesistenza di un rapporto successorio tra la G.E.T. e la E.T.R., ed escluso per l'effetto ogni subentro automatico di quest'ultima nel rapporto intercorso tra la prima ed il TI, l'obbligo della nuova concessionaria va limitato nel senso di cui alla norma speciale contenuta nell'art. 23 D.P.R. n. 43/88, e concerne soltanto il mantenimento del lavoratore in servizio. Di guisa che ogni statuizione nei confronti della originaria società concessionaria va concentrata con riguardo al solo periodo di effettiva gestione del servizio di riscossione, e concerne lo spazio temporale a decorrere dalla data di licenziamento, poi dichiarato illegittimo, (4 giugno 1997), fino a quella di risoluzione definitiva del rapporto a seguito di recesso dalla concessione e nomina della E.T.R. a titolo originario, quale nuova concessionaria, con provvedimento governativo emesso ai sensi del richiamato D.P.R. (30 giugno 1997). Con la conseguenza che, esclusi il trasferimento di azienda e la reintegra nei confronti della G.E.T., le istanze residuali proponibili verso tale Società riguardano la condanna al pagamento di una sola mensilità retributiva (4.6/30.6.97), nonché il risarcimento del danno ed il versamento dei contributi previdenziali correlati, ai sensi dell'art. 18 Statuto dei lavoratori, la cui precisa determinazione va effettuata in sede di merito dal giudice del rinvio. Alla stregua dei rilievi esposti, ed in accoglimento del quarto motivo di ricorso, con rigetto dei primi tre motivi, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, in quanto inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati dalla ricorrente, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, ad altro giudice, designato come da dispositivo, il quale, adeguandosi al principio di diritto richiamato, porterà l'indagine sui punti delineati.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il quarto motivo e rigetta i primi tre motivi di ricorso. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese concernenti il presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catanzaro. Roma 14 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2002