Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
Il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2-ter, comma terzo, della L. 31 maggio 1965, n. 575, in quanto tale termine deve essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", ossia dopo l'avvenuta applicazione della misura personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 48456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48456 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO OV - Presidente - del 20/11/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2644
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 019619/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AE LE N. IL 02/02/1938;
2) LO ER IS N. IL 18/03/1959;
3) LO ER NZ N. IL 20/05/1970;
4) LO ER ES PO N. IL 19/03/1943;
5) AR TA N. IL 14/04/1944;
6) LO ER IL N. IL 26/09/1973;
avverso DECRETO del 05/03/2008 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO
Con Decreto 21 luglio 2006 il Tribunale di Palermo applicava a Lo DE OV e a Lo DE NE la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e ordinava la confisca di vari beni in pregiudizio dello stesso, di altri componenti della sua famiglia e di terzi.
Su appello degli interessati, con Decreto 5 marzo 2008 la Corte d'appello di Palermo confermava il provvedimento del Tribunale. Propongono ricorso Di TA AD, Lo DE ST, Lo DE IN, Lo DE UÈ IP, AR TA e Lo DE IL.
Di TA AD e Lo DE ST (rispettivamente moglie e figlia di Lo DE OV) denunciano in primo luogo la violazione dell'art. 649 c.p.p., rilevando che in relazione all'azienda commerciale di Viale Strasburgo cui sono interessate vi era già stato un procedimento di prevenzione, conclusosi con decisione definitiva che ne aveva accertato la legittima provenienza. Deducono poi che i giudici di merito hanno ritenuto il carattere fittizio dell'intestazione della suddetta azienda e la sua reale disponibilità in capo a Lo DE OV sulla base di mere presunzioni e in mancanza di un quadro probatorio adeguato. Con successive memorie la difesa delle predette ha ripreso e sviluppato i motivi già dedotti.
Lo DE UÈ IP, AR TA e Lo DE IL lamentano in primo luogo che la misura della confisca disposta in loro danno è stata adottata oltre il termine previsto dal L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3.
Deducono poi che i giudici di merito hanno ritenuto il carattere fittizio dell'intestazione della azienda confiscata in loro danno e la sua reale riferibilità a Lo DE OV sulla base di mere congetture e in mancanza di un quadro probatorio adeguato. DIRITTO
Non è fondata la doglianza (sollevata da Di TA AD e Lo DE ST) relativa alla violazione dell'art. 649 c.p.p.. Deve, invero, osservarsi che le Sezioni Unite della Corte con la decisione n. 36 del 13 dicembre 2000, ric. Madonia, dep. il 7/02/2001, hanno avuto modo di affrontare la questione della rilevanza dell'art. 649 c.p.p. nel procedimento di prevenzione, affermando che la decisione di prevenzione non accerta la sussistenza di un fatto-reato e la responsabilità di una persona, sicché elementi non presi in considerazione nei passaggi argomentativi e nei presupposti di fatto della decisione sfuggono alla preclusione, ponendosi in una relazione di novità, e, pertanto, sulla base di nuovi elementi, ben può instaurarsi un nuovo, diverso procedimento di prevenzione, con conseguente confisca dei beni, alla stregua di una nuova considerazione della situazione fattuale (v. in tal senso anche Cass. 21.09.2006, Ingrosso). Si ritiene che la decisione impugnata abbia fatto buon uso di tali principi, rilevando che la misura della confisca in questione è stata emessa sulla base di elementi di fatto non valutati in precedenza e costituiti da una ricostruzione completa della situazione reddituale del nucleo familiare di Lo DE OV nell'epoca antecedente all'acquisto dell'azienda "de qua" e dal tenore di una conversazione intercettata il 07.07.1998 nella sala colloqui del carcere "Ucciardone".
Palesemente infondato è il motivo con cui Lo DE UÈ IP, AR TA e Lo DE IL lamentano che la misura della confisca disposta in loro danno è stata adottata oltre il termine previsto della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3. Deve infatti essere qui ribadito che, alla stregua del chiaro disposto della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, commi 2 e 3, quando la confisca dei beni è pronunciata contestualmente alla applicazione della misura di prevenzione personale, non è previsto alcun termine di perenzione del sequestro, il quale rimane in vita per tutto il corso del procedimento e mantiene la sua efficacia fino alla emanazione del decreto applicativo della misura personale. Il termine annuale, eventualmente prorogabile di un altro anno, previsto dal citato art. 2 ter, comma 3 e decorrente dal provvedimento di sequestro, riguarda, infatti, esclusivamente il caso in cui il provvedimento di confisca sia emanato "successivamente", e cioè dopo la applicazione della misura personale, e la conseguente perenzione della misura allo scadere del termine è subordinata a tale condizione. In altri termini, il legislatore attraverso la previsione in esame, ha ritenuto di introdurre un termine di efficacia del sequestro, quale istituto dettato da finalità acceleratorie volto a circoscrivere la possibilità di emettere sine die un provvedimento patrimoniale ablatorio, ma destinato per sua stessa natura ad operare soltanto nel caso in cui, per ragioni inerenti alla complessità delle indagini, tale provvedimento venga emanato con atto successivo al decreto di applicazione della misura di prevenzione personale (v., fra le altre, Cass. 16.06.2006, Catalano). Inammissibili sono gli altri motivi dedotti nei ricorsi di Di TA AD, Lo DE ST, Lo DE UÈ IP, AR TA e Lo DE IL. Va, invero, premesso che, per orientamento giurisprudenziale costante, nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamato dal L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2. Ne
consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, si può esclusivamente denunciare in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal comma 9 della predetta L. n. 1423 del 1956, art. 4, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (v., fra le tante, Cass., Sez. 2^, 3 febbraio 2000 n. 703, ric. Ingraldi e altro;
Sez. 1^, 21 gennaio 1999 n. 544, ric. Barbangelo 1^; Sez. 2^, 6 maggio 1999 n. 2181, ric. Sannino;
12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 8^, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni). Tale orientamento interpretativo ha superato anche il vaglio di conformità alla Carta costituzionale (sent. n. 321 del 2004 della Corte cost). Nella specie, a fronte di un decreto corredato di una motivazione diffusa e approfondita in ordine ai presupposti di fatto delle misure adottate, i ricorsi recano deduzioni che, pur se molto articolate e prospettate sotto il profilo della violazione delle regole previste in materia, si risolvono in sostanza nella denuncia di omissioni, insufficienze o illogicità nella valutazione delle risultanze procedimentali, non riuscendo in tal modo a far emergere il surriferito vizio radicale di motivazione, idoneo ad attingere la soglia della violazione di legge. Del tutto privo di motivi è il ricorso di Lo DE IN.
Alla stregua di quanto sopra, sono infondati i ricorsi di Di TA AD e Lo DE ST, e inammissibili quelli di Lo DE UÈ IP, AR TA, Lo DE IL e Lo DE IN.
Tutti i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
Lo DE UÈ IP, AR TA, Lo DE IL e Lo DE IN devono altresì essere condannati ciascuno a versare una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle cause di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi di Lo DE IN, Lo DE UÈ IP, AR TA e Lo DE IL, che condanna ciascuno alla somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di Di TA AD e Lo DE ST. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008