Articolo 22 del Codice della navigazione
Articolo 21Articolo 23
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21 aprile 1942
Art. 22.
(Ispettorati compartimentali).

Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio del Regno e' diviso in zone.

A ciascuna zona e' preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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