Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 21 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 963/2023
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo e Francesco Parte_1
Riccardi, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t. - contumace. Controparte_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22-2-2023 presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, , esponeva: di aver lavorato dal 26-3-2019 al 30-9-2022 Parte_1
presso la sede di OL sita alla Via Palazziello C/o Centro Agro Alimentare di Napoli della società “ , con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, Controparte_1
con qualifica di autista addetto al carico e scarico merci;
che, nel corso del rapporto di lavoro, le mansioni consistevano, altresì, nell'attività di carico e scarico merci di automezzi di altri colleghi sia a mano che a mezzo di “transpallet elettrici” nonché, nel lavaggio a mani dell'automezzo ricevuto in dotazione;
che, dalla data di assunzione fino al mese di gennaio 2020, osservava il seguente orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 1:00 alle ore 12:00/12:30; che, dal mese di febbraio 2020 al 30-9-2022 osservava le seguenti turnazioni: dalle ore 23:00 alle ore 9:30/10:00; dalle ore 00:00 alle ore
10:00/10:30 e/o dalle ore 1:00 alle ore 11:00/11:30; che, l'ora di inizio dei turni insieme ai nominativi dei dipendenti veniva comunicata attraverso messaggistica Whatsapp;
che, il predetto rapporto di lavoro terminava in data 30-9-2022 a seguito di dimissioni per giusta causa;
che, per l'attività svolta, non gli veniva corrisposta alcuna somma a titolo di straordinario, a titolo di trasferte effettuate, a titolo di residuo ferie e né a titolo di
che, solo parzialmente gli veniva liquidato il T.F.R. e che la propria posizione assicurativa e previdenziale doveva essere regolarizzata nella misura dei contribuiti previdenziali omessi.
Ciò premesso, lamentando di non aver percepito una paga adeguata al lavoro svolto, concludeva chiedendo al Giudice adito di accertarsi l'intercorso lavoro subordinato con la società “ al 26-3-2019 al 30-9-2022, di accertarsi il diritto Controparte_1
del ricorrente alle spettanze relative al livello 3^Super del C.C.N.L. e per l'effetto condannarsi la “ in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di euro 76.865,13 per i titoli dettagliati nei conteggi allegati, oltre interessi, rivalutazione monetaria, con vittoria di spese;
nonché di condannarsi la società convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva relativamente all'accertato riconoscimento retributivo.
Alla prima udienza del 27-6-2023 la parte ricorrente depositava il ricorso regolarmente notificato alla “ , che non si costituiva in giudizio restando Controparte_1
contumace.
In corso di causa veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
La parte ricorrente depositava le note scritte e, all'udienza del 21 gennaio 2025 tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze della prova testimoniale espletata in corso di causa hanno pienamente confermato le circostanze esposte in ricorso.
Per quel che riguarda l'inquadramento, va osservato che il ricorrente è stato assunto con le mansioni di autista inquadrato nel livello 3- attualmente E2- del CCNL logistica e trasporto merci.
Al detto livello appartengono i lavoratori che “[…] svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro. Profili esemplificativi Operai • Autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 quintali;
”
Dalla prova testimoniale, invece, è emerso che il Sig. conducesse autotreni di Pt_1
portata superiore gli 80 quintali. In tal senso si è espresso sia il teste , suo collega, Tes_1 che ha dichiarato “io guidavo un 35 quintali mentre lui guidava un 80 quintali.” che il teste responsabile della piattaforma sita nel centro Agroalimentare di Testimone_2
OL, che ha dichiarato “le sue mansioni erano di autista di mezzi categoria C che trasportano più di 35 quintali di merce”.
Il contratto collettivo di settore prevede che gli autisti addetti alla guida di automezzi di portata superiore a 80 quintali siano inquadrati nel livello 3 Super (“Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione delle macchine,
o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre, appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi. Profili esemplificativi Operai Conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru;
).
Per quel che riguarda gli orari di lavoro, essi sono stati integralmente confermati dai testi escussi, così come indicati in ricorso.
È emerso, poi, che il ricorrente partisse da OL e si dirigesse verso Napoli, Mugnano,
Pozzuoli e Salerno, per i mercati ittici, e in tutta la Campania e fuori per le consegne ai centri commerciali e ad altri clienti. Avrebbe dovuto, quindi, ricevere il pagamento dell'indennità di trasferta dovuta, ex art. 62 comma 3 del CCNL di settore.
Deve dunque accogliersi il ricorso, e condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 76.865,13, oltre accessori di legge, per i titoli dettagliati nei conteggi allegati, le cui risultanze si condividono, in quanto coerenti con le previsioni del CCNL invocato in ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 76.865,13, per tutti i titoli di cui ai conteggi allegati al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, III comma,
c.p.c. ed art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo;
b) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
5.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori del ricorrente, antistatari.
Nola, 21-1-2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza