Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/01/2026, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04861/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4-OMISSIS- del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Istituti -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 - avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale - nella parte in cui, illegittimamente, vieta la costituzione e approvazione di più di una classe collaterale per ciclo, come posta a base della nota oggi parimenti gravata dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. -OMISSIS-;
- della nota dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. -OMISSIS-, con cui non è stato autorizzato il funzionamento in regime di parità delle classi collaterali -OMISSIS- presso l’Istituto odierno ricorrente;
- della nota dell’USR Campania, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS-recante disposizioni operative sul funzionamento scuole paritarie per l’a.s. 2024/2025 e, per quanto occorrer possa, della nota della Direzione Generale prot. n. -OMISSIS-, di contenuto ignoto in quanto non pubblicata, solo in quanto richiamata nella nota di cui sopra, prot. n. -OMISSIS-;
- E, ove occorrer possa, della Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, Prot. n. -OMISSIS-, Dipartimento dei Servizi nel Territorio, Direzione Generale per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio Area della Parità Scolastica, avente ad oggetto: “Disposizioni e indicazioni per l’attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica”, nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nella nota di cui sopra; del D.M. 267 del 29.11.2007 del Ministro dell’Istruzione, Regolamento recante “disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 Dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27” (pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28/1/2008) nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nelle note di cui sopra;
- Nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ ISTITUTI -OMISSIS-in persona del legale rapp.te p.t. -OMISSIS- il 13\5\2025:
- della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. -OMISSIS- di conferma del diniego di autorizzazione al funzionamento in regime di parità delle classi collaterali attivate;
- di ogni altra eventuale nota di conferma del diniego originariamente opposto, ancorchè non conosciuta;
- Nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli;
Vista la nota del 18 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa CA DE BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con nota depositata in data 18 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del giudizio;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dell’atto per motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e ogni altro dato idoneo a identificare i ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES SS, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
CA DE BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DE BA | ES SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.