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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7829/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22961746 TRIB.CONSORTILI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di mancato pagamento n. 22961746, notificata il 1°/10/2024 ed emessa da Area S.r.l. nella qualità di incaricata della riscossione coattiva, con cui si chiedeva il pagamento di € 118,19 per contributo consortile anno 2022, giusta ingiunzione nr. 1048378, notificata il 18/01/2024, il cui ente creditore era il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino. Ha eccepito l'assenza di beneficio, il difetto di motivazione e l'irregolare notifica dell'atto impugnato. Ha concluso come da pagina sei del ricorso.
Si è costituita la Area S.r.l., già Areariscossioni s.r.l., contestando le pretese avverse e concludendo come da pagine sette ed otto della memoria.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Prima di tutto, deve osservarsi che non vi è nessuna norma di legge che imponga che la notifica della comunicazione impugnata non debba avvenire con posta ordinaria.
Quanto alle censure riguardanti il merito della pretesa, va rilevato che le stesse sono inammissibili perché il credito è divenuto definitivo, risultando nella documentazione prodotta la notifica dell'atto presupposto a quello impugnato, ossia l'atto di ingiunzione di pagamento n. 1048378, comunicato in data 18/01/2024.
Coincidono, infatti, i numeri A.G. dell'ingiunzione predetta con quelli del relativo avviso di ricevimento.
L'atto è stato rifiutato dal destinatario.
Trattandosi di notifica eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 15834/17), il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655
("Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni"), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1° ottobre 2008 (recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale. In particolare, l'art. 25 del D.M.
1/10/2008 (regolamento del servizio di recapito) prescrive che "La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 26, 27, 28
e 29... Nei casi di cui alle lett. a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio".
Il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza" (vedi anche Cass.
2047/2016).
Tanto premesso in diritto, è da rilevare in fatto che, pur in assenza di prova del rilascio dell'avviso di giacenza relativo al provvedimento inviato alla ricorrente, deve ritenersi presunta l'ordinaria regolarità del servizio postale, nonché dei particolari doveri che la spedizione impone all'ufficio in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario.
Il notificante non può essere in possesso degli avvisi di giacenza, rilasciati dall'addetto all'interno della cassetta postale proprio per consentire al destinatario di ritirare, in un secondo momento, il plico presso l'ufficio postale.
L'esigenza di provare l'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è soddisfatta, quindi, attraverso l'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale, non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
Trattasi comunque di una presunzione semplice, che può essere vinta da elementi contrari offerti dalla controparte, ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa alla medesima non imputabile.
Nel caso di specie, nel primo atto seguente al deposito della documentazione, la ricorrente non ha offerto tali elementi, nulla eccependo in ordine all'eventuale fatto di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lei non imputabile.
Questa circostanza di fatto, emergente dalla documentazione di causa, esclude ogni rilevanza riguardo all'eccezione di assenza di beneficio.
L'ingiunzione predetta era un atto autonomamente impugnabile.
Dunque, con riferimento ai crediti di cui all'atto impugnato, deve rilevarsi che la pretesa impositiva è divenuta definitiva.
Il contribuente può proporre impugnazione avverso ogni atto dal quale sia desumibile una pretesa fiscale,
a prescindere dal nomen iuris. L'art. 19, d.lgs. n. 546/1992 deve, pertanto, essere interpretato in senso funzionale e cioè in considerazione della idoneità dell'atto a ledere la sfera giuridico - patrimoniale del contribuente.
Ciò comporta l'inammissibilità anche dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato proposta dalla contribuente, considerato che non è stata impugnata l'ingiunzione prodromica, la quale costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare, in mancanza di opposizione, il titolo per l'eventuale esecuzione forzata.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. L'esiguità dell'importo richiesto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7829/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22961746 TRIB.CONSORTILI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di mancato pagamento n. 22961746, notificata il 1°/10/2024 ed emessa da Area S.r.l. nella qualità di incaricata della riscossione coattiva, con cui si chiedeva il pagamento di € 118,19 per contributo consortile anno 2022, giusta ingiunzione nr. 1048378, notificata il 18/01/2024, il cui ente creditore era il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino. Ha eccepito l'assenza di beneficio, il difetto di motivazione e l'irregolare notifica dell'atto impugnato. Ha concluso come da pagina sei del ricorso.
Si è costituita la Area S.r.l., già Areariscossioni s.r.l., contestando le pretese avverse e concludendo come da pagine sette ed otto della memoria.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Prima di tutto, deve osservarsi che non vi è nessuna norma di legge che imponga che la notifica della comunicazione impugnata non debba avvenire con posta ordinaria.
Quanto alle censure riguardanti il merito della pretesa, va rilevato che le stesse sono inammissibili perché il credito è divenuto definitivo, risultando nella documentazione prodotta la notifica dell'atto presupposto a quello impugnato, ossia l'atto di ingiunzione di pagamento n. 1048378, comunicato in data 18/01/2024.
Coincidono, infatti, i numeri A.G. dell'ingiunzione predetta con quelli del relativo avviso di ricevimento.
L'atto è stato rifiutato dal destinatario.
Trattandosi di notifica eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 15834/17), il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655
("Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni"), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1° ottobre 2008 (recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale. In particolare, l'art. 25 del D.M.
1/10/2008 (regolamento del servizio di recapito) prescrive che "La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 26, 27, 28
e 29... Nei casi di cui alle lett. a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio".
Il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza" (vedi anche Cass.
2047/2016).
Tanto premesso in diritto, è da rilevare in fatto che, pur in assenza di prova del rilascio dell'avviso di giacenza relativo al provvedimento inviato alla ricorrente, deve ritenersi presunta l'ordinaria regolarità del servizio postale, nonché dei particolari doveri che la spedizione impone all'ufficio in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario.
Il notificante non può essere in possesso degli avvisi di giacenza, rilasciati dall'addetto all'interno della cassetta postale proprio per consentire al destinatario di ritirare, in un secondo momento, il plico presso l'ufficio postale.
L'esigenza di provare l'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è soddisfatta, quindi, attraverso l'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale, non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
Trattasi comunque di una presunzione semplice, che può essere vinta da elementi contrari offerti dalla controparte, ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa alla medesima non imputabile.
Nel caso di specie, nel primo atto seguente al deposito della documentazione, la ricorrente non ha offerto tali elementi, nulla eccependo in ordine all'eventuale fatto di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lei non imputabile.
Questa circostanza di fatto, emergente dalla documentazione di causa, esclude ogni rilevanza riguardo all'eccezione di assenza di beneficio.
L'ingiunzione predetta era un atto autonomamente impugnabile.
Dunque, con riferimento ai crediti di cui all'atto impugnato, deve rilevarsi che la pretesa impositiva è divenuta definitiva.
Il contribuente può proporre impugnazione avverso ogni atto dal quale sia desumibile una pretesa fiscale,
a prescindere dal nomen iuris. L'art. 19, d.lgs. n. 546/1992 deve, pertanto, essere interpretato in senso funzionale e cioè in considerazione della idoneità dell'atto a ledere la sfera giuridico - patrimoniale del contribuente.
Ciò comporta l'inammissibilità anche dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato proposta dalla contribuente, considerato che non è stata impugnata l'ingiunzione prodromica, la quale costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare, in mancanza di opposizione, il titolo per l'eventuale esecuzione forzata.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. L'esiguità dell'importo richiesto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
b) compensa le spese di lite.