Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 219
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Assenza di beneficio

    La Corte ha ritenuto che la pretesa impositiva è divenuta definitiva in quanto l'atto presupposto (ingiunzione di pagamento) non è stato impugnato.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di motivazione poiché l'ingiunzione prodromica non è stata impugnata.

  • Rigettato
    Irregolare notifica dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che non vi sia norma di legge che imponga la notifica con posta raccomandata e che la notifica eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento, rifiutata dal destinatario, sia valida ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 219
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 219
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo