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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/04/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.16157/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/03/1967, rappresentato e difeso dall'Avv. RASO SIMONA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/07/1966, rappresentata e difesa dall'Avv. RASO SIMONA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2024 le parti, premesso con sentenza n. 22764/2011 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, adivano l'intestato tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, previa dichiarazione di equità e congruità, riformare il dictum
1 della sentenza n. 22764/2011 del 22/11/2011, così come modificata dai successivi provvedimenti n. cronol. 9579/2016 del 31/3/2016 e cronol. 17928/2020 del
15/10/2020 e per l'effetto, dichiarare la cessazione definitiva dell'obbligo, a carico del sig. della corresponsione dell'assegno periodico nei confronti Parte_1
della sig.ra per il mantenimento del figlio con Controparte_1 Controparte_2
ogni conseguenza in ordine alla liberazione del sig. dal predetto obbligo Pt_1 illo tempore assunto nei confronti dell'allora moglie per i figli Controparte_1
e ”. Persona_1 CP_2
Ebbene, nulla osta all'accoglimento della modifica delle condizioni di divorzio richiesta dalle parti, stante il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.
16157/2024:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 02/04/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.16157/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/03/1967, rappresentato e difeso dall'Avv. RASO SIMONA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/07/1966, rappresentata e difesa dall'Avv. RASO SIMONA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2024 le parti, premesso con sentenza n. 22764/2011 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, adivano l'intestato tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, previa dichiarazione di equità e congruità, riformare il dictum
1 della sentenza n. 22764/2011 del 22/11/2011, così come modificata dai successivi provvedimenti n. cronol. 9579/2016 del 31/3/2016 e cronol. 17928/2020 del
15/10/2020 e per l'effetto, dichiarare la cessazione definitiva dell'obbligo, a carico del sig. della corresponsione dell'assegno periodico nei confronti Parte_1
della sig.ra per il mantenimento del figlio con Controparte_1 Controparte_2
ogni conseguenza in ordine alla liberazione del sig. dal predetto obbligo Pt_1 illo tempore assunto nei confronti dell'allora moglie per i figli Controparte_1
e ”. Persona_1 CP_2
Ebbene, nulla osta all'accoglimento della modifica delle condizioni di divorzio richiesta dalle parti, stante il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.
16157/2024:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 02/04/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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