Articolo 1575 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1539Articolo 1559
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9 ottobre 2010
Art. 1575. Sanzioni disciplinari ecclesiastiche 1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto, la sospensione disciplinare dall'impiego, con privazione del trattamento economico.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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