Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 24/11/2025, n. 21015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21015 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21015/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12739/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12739 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Fonte Nuova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Alessio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di RO Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ambiente Guidonia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in RO, piazza San Salvatore in Lauro 10;
Ufficio Territoriale del Governo RO, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
Ama S.p.A., Comune di Guidonia Montecelio, Regione Lazio, Arpa Lazio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
dell'ordinanza prot. CRC-2022-0117669 del Sindaco della Città Metropolitana di RO Capitale, ai sensi dell'art. 191, d. lgs. n. 152 del 2006, pubblicata in data 20 luglio 2022, e di tutti gli atti presupposti e consequenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23.12.2022 ,
per l’annullamento:
del decreto prefettizio del 14/10/2022, conosciuto in data 22.11.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di RO Capitale, Ambiente Guidonia s.r.l., dell’Ufficio Territoriale del Governo di RO e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo il Comune di Fonte Nuova ha impugnato l’ordinanza sindacale con cui il Sindaco di RO ha imposto: a) alla Ambiente Guidonia s.r.l. di attivare ogni procedura utile al perfezionamento del collaudo e della messa in esercizio dell’impianto TMB (trattamento meccanico biologico) situato in area contigua a quella della Discarica dell’Inviolata e consentire ad AMA S.p.A. il conferimento della quantità massima di rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01 residuali dalla raccolta differenziata, fino ad un massimo di 600 t/g e 3.600 t/settimana; b) ad AMA S.p.A. di inviare alle Amministrazioni locali la programmazione settimanale dei conferimenti con l’indicazione dei quantitativi conferibili.
2. A sostegno dell’impugnativa la ricorrente ha proposto plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere sostenendo, in sostanza, che:
a) l’ordinanza, adottata ai sensi dell’art. 191, d.lgs. n. 152 del 2006, sarebbe illegittima per mancanza dei presupposti enucleati dalla disposizione normativa in esame, difettando in particolare il requisito dell’eccezionalità della situazione da fronteggiare;
b) l’ordinanza sarebbe anche illegittima in quanto la motivazione posta alla base della scelta di ordinare la messa in esercizio dell’impianto TMB di Guidonia, fondata sull’asserita idoneità dell’impianto stesso a ricevere i rifiuti prodotti sul territorio di RO Capitale in virtù della vicinanza del sito e delle relative autorizzazioni, sarebbe generica e non consentirebbe di comprendere quale sia stato il giudizio di bilanciamento tra le differenti opzioni valutate dalla PA per scegliere il sito di trattamento dei rifiuti più adatto alla risoluzione del caso di specie;
c) il provvedimento sarebbe anche viziato per violazione dell’art. 191 T.U. Ambiente, in quanto nel concetto di speciale forma di gestione di cui all’art .191, comma 3, TUA, non potrebbe ritenersi annoverata la facoltà di apertura di un sito mai entrato in uso e mancante del collaudo finale, che l’ordinanza pretenderebbe di disporre in autonomia;
d) la Determina del Vincolo di Area vasta del Mibact (D.M. 16.9.2016) inibirebbe ogni azione al di là della bonifica dell’area, con divieto di ampliare o riaprire il sito della discarica esistente, sulla quale potrebbero essere eseguiti solo lavori di rinaturalizzazione e ripristino paesaggistico, previa autorizzazione del Ministero. Nell’area della discarica in dismissione e nelle aree ad essa circostanti, inoltre, non potrebbero essere realizzati volumi;
e) l’ordinanza sarebbe illegittima anche in quanto adottata in violazione delle disposizioni antimafia, il cui rispetto si imporrebbe anche al Commissario straordinario per il Giubileo. Il Sindaco metropolitano, peraltro, sarebbe incompetente anche nella predetta veste di Commissario, essendo i suoi poterei riservati alla sola base territoriale capitolina;
f) l’ordinanza sarebbe, infine, illegittima per violazione degli artt. 97 Cost., 41 della Carta Nizza e artt. 1-3 della legge n. 241 del 1990, in ragione della mancanza di proporzionalità e del mancato giudizio sul bilanciamento fra l’interesse allo smaltimento dei rifiuti di RO Capitale, da un lato, e quello del contesto urbano (Comuni di Guidonia e Fonte Nuova) che vedono convogliare l’ingente massa di rifiuti della Città di RO presso il loro territorio di appartenenza.
3. Con motivi aggiunti notificati il 12.12.2022 e depositati il 23.12.2022 il Comune ricorrente ha altresì impugnato, deducendone in sostanza l’illegittimità derivata per i medesimi vizi rilevati nel ricorso introduttivo, il decreto prefettizio 14.10.200, con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 92, comma 2- ter , del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e fino al 31.12.2024, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, della società Ambiente Guidonia S.r.l., limitatamente ai servizi che attengono al conferimento della quantità di rifiuti urbani non differenziati all'impianto T.M.B. sito in Guidonia Montecelio, chiedendo altresì la declaratoria di invalidità, inefficacia e/o qualsivoglia altra decisione che privi di effetto il contratto di appalto di servizi nelle more intercorso, per il quale si deduce, in via autonoma, anche il mancato svolgimento di una valida procedura di gara.
4. La Città metropolitana di RO Capitale si è costituita in resistenza, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, atteso che l’ordinanza impugnata ha cessato ogni effetto in data 18.1.2023, e concludendo, in ogni caso, per il rigetto dell’impugnativa.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14.11.2025 il Collegio ha dato avviso della sussistenza di profili di improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, posto che anche gli atti ivi impugnati sono divenuti inefficaci. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti sono improcedibili.
7. Risulta dagli atti di causa che tanto l’ordinanza sindacale impugnata con il ricorso introduttivo, quanto il decreto prefettizio (come pure il contratto di appalto di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia), sono divenuti inefficaci lite pendente (l’ordinanza sindacale in data 18.1.2023, come affermato da RO Capitale e non smentito dalla parte ricorrente, il decreto prefettizio e il contratto di appalto tra AMA e Ambiente Guidonia, recante espressa clausola di non prorogabilità – cfr. art. 3 – il 31.12.2024).
8. Per altro verso, RO Capitale ha dichiarato, senza essere contraddetta, che l’attività della Società è in esercizio ex art. 29- octies , co. 11, d.lgs. n.152/2006, in pendenza e fino alla conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo della determina G07907 del 6.7.2020. Nelle more, lo stesso Consiglio di stato ha potuto accertare che “ l’AIA del 2010 continua a rappresentare la base legale della costruzione e gestione dell’impianto ” (cfr. sentenza n. 2758/2025).
9. Il Comune ricorrente non ha rappresentato profili di interesse all’esame delle censure ulteriori rispetto alla rimozione dei provvedimenti impugnati, dalla quale, tuttavia, attesa la loro sopravvenuta inefficacia, il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità.
10. Si impone, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto d’interesse.
11. L’andamento del giudizio e le ragioni alla base della presente decisione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE AP, Presidente FF
FA RD, Referendario
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | NE AP |
IL SEGRETARIO