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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 6196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6196 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.3209/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliato in Catania viale Alcide Parte_1 CodiceFiscale_1
De Gasperi n. 151, presso lo studio dell'Avv. ATTARDI SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
ATTORE
CONTRO
), elettivamente domiciliato in VIA A. Controparte_1 CodiceFiscale_2
DI SANGIULIANO, 191 CATANIA, presso lo studio dell'avv. MANGIAMELI CRISTIAN ORAZIO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 13.10.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. proprietario di un appartamento al piano terra con Parte_1 cortile privato avente accesso esclusivo da via Scandurra n. 4, ha convenuto in giudizio
[...] quale proprietario dell'appartamento sito al secondo piano, lamentando il CP_1 gocciolamento del bucato steso dinanzi la propria veranda, chiedendo di ordinare, al convenuto,
l'immediata cessazione di qualsivoglia turbativa ed in particolare di vietare allo stesso di stendere la biancheria sui predetti fili, e di ordinare allo stesso, l'eliminazione dei fili e delle marre apposte anni addietro dal precedente proprietario ma mai utilizzate, nonché di eliminare anche un tubo per lo scarico
1 dell'acqua posto sulla parte bassa della veranda, denunciando l'abusivo esercizio di una servitù di stillicidio. In via subordinata ha chiesto di accertare l'inesistenza di un diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia a carico del cortile dell'attore.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attorea. Ha dedotto di non avere posto in essere uno stillicidio pur affermando di avere un diritto a stendere la biancheria. In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, essendo state apposte le marre dall'originario costruttore o l'intervenuta usucapione del corrispondente diritto di servitù invocando l'apparenza della servitù per l'esistenza delle marre per stendere la biancheria.
L'istruttoria si è articolata nell'escussione dei testi delle parti.
All'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con i termini di legge.
In diritto, si osserva quanto segue.
In generale, “Poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 cod. civ., salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti dall'esercizio di attività umane (come, ad es., dallo scorinio di panni stesi mediante sporti sul fondo alieno) può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù "ad hoc" o comunque - ove connesso alla realizzazione di un balcone aggettante sull'area di proprietà del vicino-sia stato esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale. Infatti, l'apertura di un balcone non può che integrare una servitù avente un duplice oggetto (la parziale occupazione dello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, in deroga alle facoltà dominicali di cui all'art. 840 comma secondo cod. civ., e il diritto di veduta e di affaccio in deroga alle distanze prescritte dall'art. 905 cod. civ.), ma non anche le diverse facoltà esercitate in deroga a uno dei principi informatori della proprietà fondiaria dei quali gli artt. 908 e 913 cod. civ.sono espressione” (Cass.7576/2007).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc”
(Cass.11827/24).
Come chiarito dalla Suprema Corte “La domanda con cui il proprietario di una terrazza chiede la
2 rimozione di alcuni stenditoi, collocati da un vicino sulle finestre prospicienti un cortile interno, sui quali venga stesa biancheria sgocciolante sulla medesima terrazza, deve essere qualificata come "actio negatoria servitutis", ai sensi dell'art. 949 cod. civ., e non può inquadrarsi nella disciplina delle immissioni, implicando i fatti posti in essere dal proprietario dell'appartamento sovrastante
l'affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù”(Cass.14547/2012; Cass.1561/89).
La presente domanda volta a far cessare le molestie e accertare l'inesistenza di un diritto di servitù di stillicidio a carico del cortile attoreo e a vantaggio dell'immobile del convenuto, dinanzi alla contrastante pretesa avanzata in via riconvenzionale dal convenuto di accertamento dell'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia e per intervenuta usucapione ventennale.
Sono agli atti l'atto di compravendita del 25.11.2025 con il quale i danti causa degli attori acquistarono il bene ed in particolare il detto cortile sud dal costruttore e il successivo atto di divisione del 5.12.1979 che attribuisce il bene all'attore.
Non può che rilevarsi la contraddittorietà delle difese del convenuto, anche da ultimo reiterate in comparsa conclusionale, nella parte in cui da un lato afferma di non vantare alcun diritto , né di avere mai effettuato alcuno stillicidio, pur nel contempo insistendo nelle conclusioni in comparsa di risposta e nelle domande riconvenzionali di accertamento della servitù per usucapione, presupponendo una tale domanda l'esercizio del possesso corrispondente. La parte convenuta sostiene infatti di non avere mai steso il bucato gocciolante sopra il cortile attoreo, ma nel contempo avanza una riconvenzionale per usucapione, portando anche testimoni a sostegno di quanto sostenuto.
Nella specie, non risulta comprovato dal teste escusso l'effettivo sgocciolamento sul cortile ma la stessa difesa del convenuto che avanza una riconvenzionale di accertamento della servitù di stillicidio fonda l'interesse dell'attore a statuire sul punto in ordine all'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù vantato a carico del fondo attoreo.
Pertanto, se da un lato, non risulta raggiunta la prova in ordine alle molestie lamentate dall'attore, la stessa difesa del convenuto e le riconvenzionali avanzate comportano la necessità di statuire in ordine all'actio negatoria servitutis e alle domande riconvenzionali.
Come rilevato dalla Suprema Corte, in un caso analogo, la mancanza di prova dell'effettivo sgocciolamento sul terrazzo non comporta infatti il rigetto dell'actio negatoria servitutis.
In particolare, in un caso analogo, la Corte ha condiviso la pronuncia di merito che aveva ritenuto che
“la servitù di stillicidio, la cui esistenza, negata dall'attrice, era stata invece affermata dalla convenuta, presuppone almeno potenzialmente lo sgocciolamento sul fondo altrui;
e che, pertanto,
3 discutendosi circa l'esistenza del relativo diritto, non appariva necessaria la prova dell'effettività dello stillicidio. Si tratta di argomentazione congrua e logica, atteso che la …, nell'invocare l'esistenza di una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, aveva per ciò solo affermato il proprio diritto allo sgocciolamento sul sottostante terrazzo di proprietà della convenuta”
In ordine alle riconvenzionali e al requisito dell'apparenza della servitù, si richiama la medesima pronuncia nella parte in cui ha chiarito che “È noto che, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, necessario per l'acquisto di una servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si richiede la presenza di segni visibili, cioè di opere di natura permanente, obiettivamente destinate all'esercizio della servitù medesima, che rivelino, per la loro struttura e funzione, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (tra le tante v. Cass. 12-3-2007 n. 5759;
Cass. 28-9-2006 n. 21087; Cass. 26-11-2004 n. 22290). Nel caso in esame, la Corte di Appello, muovendosi nel solco di tale principio, ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che la semplice presenza dei supporti metallici (o zanche) infissi dall'originario unico proprietario nel muro perimetrale, ai lati delle finestre sovrastanti, non lasciava chiaramente intendere che si volesse assoggettare l'immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato;
e che, pertanto, la …., al momento dell'acquisto del suo appartamento, non aveva alcuna ragione di ritenere che l'immobile acquistato fosse gravato da servitù di stillicidio. L'apprezzamento espresso al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte. L'accertamento dell'apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, infatti, costituisce una
"quaestio facti" rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta, come nella specie, da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 17-2-2005 n. 3273; Cass. 25-1-2001 n. 1043 c.c.)” (Cass.cit.).
Nella fattispecie concreta, da un lato la semplice esistenza delle marre degli stenditoi non è pertanto di per sè sufficiente ad integrare il requisito dell'apparenza del diritto di servitù di stillicidio ed inoltre rileva in maniera determinante la mancanza di prova dell'esistenza degli stessi al momento della costruzione del bene posto che ciò è stato espressamente contestato dalla parte attrice che contrariamente ha sostenuto che l'apposizione sia avvenuta non al momento della costruzione bensì successivamente.
Pertanto, in assenza di prova sul punto e avuto riguardo al riparto dell'onere della prova gravante sul convenuto, va rigettata la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia. Nel contempo non risulta raggiunta alcuna prova sul punto in punto di usucapione per le medesime ragioni già dedotte in punto di “apparenza”, nonché per difetto di prova sul punto di
4 un esercizio continuato del possesso della servitù per un ventennio, anche alla luce delle contraddittorie difese del convenuto, che da, un lato eccepisce l'usucapione e dall'altro sostiene di non avere mai esercitato alcuno stillicidio a carico del fondo attoreo.
Va conseguentemente rigettata, in assenza di prova sul punto e avuto riguardo al riparto dell'onere della prova, gravante sul convenuto, la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù per intervenuta usucapione.
In difetto di titolo fondate un diritto di servitù in capo al convenuto, va accolta la domanda di accertamento negativo della servitù di stillicidio avanzata dall'attore
Fermo restando che il convenuto non ha diritto di esercitare servitù di stillicidio a carico del cortile attoreo, non può tuttavia trovare accoglimento la domanda di rimozione delle marre ivi avanzata atteso che di esse il convenuto può astrattamente fare un utilizzo che non comporti lo stillicidio non consentito.
Come chiarito dalla Suprema Corte “Ove sia dedotta in giudizio come abusiva la servitu di esposizione di panni e biancheria sgocciolanti sul fondo sottostante, non entrano nella fattispecie della Azione negatoria proposta tutti quei fatti che escono dallo stretto schema di tale servitu, come, ad esempio,
l'apposizione dei ferri e dei fili di sostegno fuori dei balconi degli appartamenti soprastanti, ne la pura
e semplice esposizione di panni non gocciolanti” (Cass.5772/78; nello stesso senso la sentenza Cass.
2012 sopra citata).
Del pari, la domanda relativa alla rimozione del tubicino presente nella veranda va dichiarata inammissibile per carenza di interesse tenuto conto in generale di quanto previsto dall'art. 913 c.c. in ordine alle acque che scolano naturalmente (ad esempio sul balcone e alle quali è naturalmente assoggettato un cortile sotostante) e nella fattispecie concreta per carenza di interesse per la concreta destinazione del balcone a veranda, fermo restando l'inesistenza di un diritto di servitù di stillicidio in favore dell'immobile del convenuto come sopra accertato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. per tutte le fasi avuto riguardo al valore della domanda ex art.15
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: in parziale accoglimento della domanda attorea accerta l'inesistenza di un diritto di servitù di stillicidio a carico del cortile attoreo e a favore dell'immobile del convenuto;
5 rigetta per il resto;
rigetta le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto;
condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, da distrarsi in favore del difensore dell'attore Avv. Sebastiano Attardi delle spese di lite, che si liquidano in €662,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 27/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliato in Catania viale Alcide Parte_1 CodiceFiscale_1
De Gasperi n. 151, presso lo studio dell'Avv. ATTARDI SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
ATTORE
CONTRO
), elettivamente domiciliato in VIA A. Controparte_1 CodiceFiscale_2
DI SANGIULIANO, 191 CATANIA, presso lo studio dell'avv. MANGIAMELI CRISTIAN ORAZIO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 13.10.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. proprietario di un appartamento al piano terra con Parte_1 cortile privato avente accesso esclusivo da via Scandurra n. 4, ha convenuto in giudizio
[...] quale proprietario dell'appartamento sito al secondo piano, lamentando il CP_1 gocciolamento del bucato steso dinanzi la propria veranda, chiedendo di ordinare, al convenuto,
l'immediata cessazione di qualsivoglia turbativa ed in particolare di vietare allo stesso di stendere la biancheria sui predetti fili, e di ordinare allo stesso, l'eliminazione dei fili e delle marre apposte anni addietro dal precedente proprietario ma mai utilizzate, nonché di eliminare anche un tubo per lo scarico
1 dell'acqua posto sulla parte bassa della veranda, denunciando l'abusivo esercizio di una servitù di stillicidio. In via subordinata ha chiesto di accertare l'inesistenza di un diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia a carico del cortile dell'attore.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attorea. Ha dedotto di non avere posto in essere uno stillicidio pur affermando di avere un diritto a stendere la biancheria. In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, essendo state apposte le marre dall'originario costruttore o l'intervenuta usucapione del corrispondente diritto di servitù invocando l'apparenza della servitù per l'esistenza delle marre per stendere la biancheria.
L'istruttoria si è articolata nell'escussione dei testi delle parti.
All'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con i termini di legge.
In diritto, si osserva quanto segue.
In generale, “Poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 cod. civ., salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti dall'esercizio di attività umane (come, ad es., dallo scorinio di panni stesi mediante sporti sul fondo alieno) può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù "ad hoc" o comunque - ove connesso alla realizzazione di un balcone aggettante sull'area di proprietà del vicino-sia stato esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale. Infatti, l'apertura di un balcone non può che integrare una servitù avente un duplice oggetto (la parziale occupazione dello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, in deroga alle facoltà dominicali di cui all'art. 840 comma secondo cod. civ., e il diritto di veduta e di affaccio in deroga alle distanze prescritte dall'art. 905 cod. civ.), ma non anche le diverse facoltà esercitate in deroga a uno dei principi informatori della proprietà fondiaria dei quali gli artt. 908 e 913 cod. civ.sono espressione” (Cass.7576/2007).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc”
(Cass.11827/24).
Come chiarito dalla Suprema Corte “La domanda con cui il proprietario di una terrazza chiede la
2 rimozione di alcuni stenditoi, collocati da un vicino sulle finestre prospicienti un cortile interno, sui quali venga stesa biancheria sgocciolante sulla medesima terrazza, deve essere qualificata come "actio negatoria servitutis", ai sensi dell'art. 949 cod. civ., e non può inquadrarsi nella disciplina delle immissioni, implicando i fatti posti in essere dal proprietario dell'appartamento sovrastante
l'affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù”(Cass.14547/2012; Cass.1561/89).
La presente domanda volta a far cessare le molestie e accertare l'inesistenza di un diritto di servitù di stillicidio a carico del cortile attoreo e a vantaggio dell'immobile del convenuto, dinanzi alla contrastante pretesa avanzata in via riconvenzionale dal convenuto di accertamento dell'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia e per intervenuta usucapione ventennale.
Sono agli atti l'atto di compravendita del 25.11.2025 con il quale i danti causa degli attori acquistarono il bene ed in particolare il detto cortile sud dal costruttore e il successivo atto di divisione del 5.12.1979 che attribuisce il bene all'attore.
Non può che rilevarsi la contraddittorietà delle difese del convenuto, anche da ultimo reiterate in comparsa conclusionale, nella parte in cui da un lato afferma di non vantare alcun diritto , né di avere mai effettuato alcuno stillicidio, pur nel contempo insistendo nelle conclusioni in comparsa di risposta e nelle domande riconvenzionali di accertamento della servitù per usucapione, presupponendo una tale domanda l'esercizio del possesso corrispondente. La parte convenuta sostiene infatti di non avere mai steso il bucato gocciolante sopra il cortile attoreo, ma nel contempo avanza una riconvenzionale per usucapione, portando anche testimoni a sostegno di quanto sostenuto.
Nella specie, non risulta comprovato dal teste escusso l'effettivo sgocciolamento sul cortile ma la stessa difesa del convenuto che avanza una riconvenzionale di accertamento della servitù di stillicidio fonda l'interesse dell'attore a statuire sul punto in ordine all'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù vantato a carico del fondo attoreo.
Pertanto, se da un lato, non risulta raggiunta la prova in ordine alle molestie lamentate dall'attore, la stessa difesa del convenuto e le riconvenzionali avanzate comportano la necessità di statuire in ordine all'actio negatoria servitutis e alle domande riconvenzionali.
Come rilevato dalla Suprema Corte, in un caso analogo, la mancanza di prova dell'effettivo sgocciolamento sul terrazzo non comporta infatti il rigetto dell'actio negatoria servitutis.
In particolare, in un caso analogo, la Corte ha condiviso la pronuncia di merito che aveva ritenuto che
“la servitù di stillicidio, la cui esistenza, negata dall'attrice, era stata invece affermata dalla convenuta, presuppone almeno potenzialmente lo sgocciolamento sul fondo altrui;
e che, pertanto,
3 discutendosi circa l'esistenza del relativo diritto, non appariva necessaria la prova dell'effettività dello stillicidio. Si tratta di argomentazione congrua e logica, atteso che la …, nell'invocare l'esistenza di una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia, aveva per ciò solo affermato il proprio diritto allo sgocciolamento sul sottostante terrazzo di proprietà della convenuta”
In ordine alle riconvenzionali e al requisito dell'apparenza della servitù, si richiama la medesima pronuncia nella parte in cui ha chiarito che “È noto che, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, necessario per l'acquisto di una servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si richiede la presenza di segni visibili, cioè di opere di natura permanente, obiettivamente destinate all'esercizio della servitù medesima, che rivelino, per la loro struttura e funzione, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (tra le tante v. Cass. 12-3-2007 n. 5759;
Cass. 28-9-2006 n. 21087; Cass. 26-11-2004 n. 22290). Nel caso in esame, la Corte di Appello, muovendosi nel solco di tale principio, ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che la semplice presenza dei supporti metallici (o zanche) infissi dall'originario unico proprietario nel muro perimetrale, ai lati delle finestre sovrastanti, non lasciava chiaramente intendere che si volesse assoggettare l'immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato;
e che, pertanto, la …., al momento dell'acquisto del suo appartamento, non aveva alcuna ragione di ritenere che l'immobile acquistato fosse gravato da servitù di stillicidio. L'apprezzamento espresso al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte. L'accertamento dell'apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, infatti, costituisce una
"quaestio facti" rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta, come nella specie, da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 17-2-2005 n. 3273; Cass. 25-1-2001 n. 1043 c.c.)” (Cass.cit.).
Nella fattispecie concreta, da un lato la semplice esistenza delle marre degli stenditoi non è pertanto di per sè sufficiente ad integrare il requisito dell'apparenza del diritto di servitù di stillicidio ed inoltre rileva in maniera determinante la mancanza di prova dell'esistenza degli stessi al momento della costruzione del bene posto che ciò è stato espressamente contestato dalla parte attrice che contrariamente ha sostenuto che l'apposizione sia avvenuta non al momento della costruzione bensì successivamente.
Pertanto, in assenza di prova sul punto e avuto riguardo al riparto dell'onere della prova gravante sul convenuto, va rigettata la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia. Nel contempo non risulta raggiunta alcuna prova sul punto in punto di usucapione per le medesime ragioni già dedotte in punto di “apparenza”, nonché per difetto di prova sul punto di
4 un esercizio continuato del possesso della servitù per un ventennio, anche alla luce delle contraddittorie difese del convenuto, che da, un lato eccepisce l'usucapione e dall'altro sostiene di non avere mai esercitato alcuno stillicidio a carico del fondo attoreo.
Va conseguentemente rigettata, in assenza di prova sul punto e avuto riguardo al riparto dell'onere della prova, gravante sul convenuto, la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù per intervenuta usucapione.
In difetto di titolo fondate un diritto di servitù in capo al convenuto, va accolta la domanda di accertamento negativo della servitù di stillicidio avanzata dall'attore
Fermo restando che il convenuto non ha diritto di esercitare servitù di stillicidio a carico del cortile attoreo, non può tuttavia trovare accoglimento la domanda di rimozione delle marre ivi avanzata atteso che di esse il convenuto può astrattamente fare un utilizzo che non comporti lo stillicidio non consentito.
Come chiarito dalla Suprema Corte “Ove sia dedotta in giudizio come abusiva la servitu di esposizione di panni e biancheria sgocciolanti sul fondo sottostante, non entrano nella fattispecie della Azione negatoria proposta tutti quei fatti che escono dallo stretto schema di tale servitu, come, ad esempio,
l'apposizione dei ferri e dei fili di sostegno fuori dei balconi degli appartamenti soprastanti, ne la pura
e semplice esposizione di panni non gocciolanti” (Cass.5772/78; nello stesso senso la sentenza Cass.
2012 sopra citata).
Del pari, la domanda relativa alla rimozione del tubicino presente nella veranda va dichiarata inammissibile per carenza di interesse tenuto conto in generale di quanto previsto dall'art. 913 c.c. in ordine alle acque che scolano naturalmente (ad esempio sul balcone e alle quali è naturalmente assoggettato un cortile sotostante) e nella fattispecie concreta per carenza di interesse per la concreta destinazione del balcone a veranda, fermo restando l'inesistenza di un diritto di servitù di stillicidio in favore dell'immobile del convenuto come sopra accertato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. per tutte le fasi avuto riguardo al valore della domanda ex art.15
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: in parziale accoglimento della domanda attorea accerta l'inesistenza di un diritto di servitù di stillicidio a carico del cortile attoreo e a favore dell'immobile del convenuto;
5 rigetta per il resto;
rigetta le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto;
condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, da distrarsi in favore del difensore dell'attore Avv. Sebastiano Attardi delle spese di lite, che si liquidano in €662,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 27/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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