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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/10/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1748/2022 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Francesca Granatino (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante in riassunzione
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
(nato a [...] il 1°.12.1970, c.f. ) – Parte_4 CodiceFiscale_4
n.q. di eredi di (che era nato a [...] l'[...]) - Persona_1
rappresentati e difesi (anche disgiuntamente) dall'Avv. Francesco Guastella (del Foro di Ragusa) e dall'Abogado ON Guastella (dell' Controparte_1
), presso i cui indirizzi di p.e.c. sono ai fini del giudizio domiciliati,
[...]
Appellati in riassunzione
OGGETTO: locazione per usi diversi dall'abitazione. In esito all'udienza del 6.10.2025 – esaurita la discussione delle parti - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 447bis e 414 c.p.c., depositato il 26.5.2021, Parte_1
adiva il Tribunale di Ragusa per richiedere - dopo aver premesso di aver condotto in locazione l'immobile sito in Ragusa, via M. Buonarroti nn. 136-138, in forza di contratto di locazione stipulato con il 1°.4.2005 (e registrato il Persona_1
21 i.s.), contratto che successivamente al suo rinnovo alla prima scadenza era venuto a scadenza (dopo che il locatore lo aveva tempestivamente disdettato) il 31.3.2017 – che l fosse condannato, essendo stato detto immobile adibito per tutto il Per_1
tempo della locazione ad officina di autocarrozzeria aperta al pubblico, alla corresponsione in suo favore dell'indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34
L. 392/78, nella misura di € 7.200,00 (pari a 18 mensilità di € 400,00 ciascuna).
costituitosi in contraddittorio, contestava la domanda di Persona_1
pagamento del deducendo, in primo luogo, che contestualmente alla stipula Pt_1
di detto contratto del 1°.
4.2005 fosse stato stipulato tra le stesse parti altro contratto di comodato delle attrezzature che esso resistente aveva lasciato nell'unità immobiliare dopo aver cessato l'analoga attività di carrozziere che in precedenza vi aveva esercitato, e che con i due contratti tra loro combinati fosse stato in realtà perfezionato un affitto di azienda. In subordine eccepiva che nulla provasse che in detta officina il avesse esercitato un'attività aperta al pubblico, nonchè, in Pt_1
via gradata, che questi avesse per tutto il tempo del rapporto contrattuale corrisposto un canone in realtà di soli € 300,00 mensili (essendo, in particolare, artefatte le quietanze di pagamento n. 58 del 28.2.2017 e n. 59 del 30.3.2017) e che pertanto, ed al più, potesse reclamare soltanto la minor somma di € 4.500,00.
In via riconvenzionale – dedotto che il si fosse reso moroso nel pagamento Pt_1
dei canoni dovuti, da ultimo, per i mesi da ottobre 2016 a marzo 2017 – esso chiedeva altresì che il ricorrente fosse condannato al pagamento in suo Per_1
favore della complessiva somma di € 1.800,00, oltre interessi moratori. §§§
Essendo stata disattesa l'istanza di prova per interpello e per testimoni già avanzata dal ricorrente, le parti venivano sollecitamente rimesse ad udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale il primo giudice riteneva – quanto alla domanda formulata in via principale dal ricorrente - che “ non abbia diritto all'indennità Parte_1
per la perdita dell'avviamento, in quanto l'operazione negoziale complessivamente considerata, realizzata attraverso la combinazione dei due contratti – di locazione di immobile e di comodato di attrezzature – conclusi con sia da Persona_1
qualificarsi in termini di affitto di azienda. Più precisamente, tra i due citati contratti
è ravvisabile un collegamento negoziale, reso evidente dalla stipulazione pressocchè contestuale degli stessi (in data 1.4.2005, la locazione;
in data 5.4.2005, il comodato), dalla loro identica durata (sei anni), dalla medesimezza delle parti contraenti e, soprattutto, dalla funzionalizzazione sia dell'immobile che delle attrezzature all'esercizio della medesima attività di riparazione di autoveicoli (nel contratto di locazione l'immobile viene descritto come avente destinazione
“artigianale” e, in particolare, di “officina” e, correlativamente, nel contratto di comodato viene previsto l'obbligo del comodatario di utilizzare i beni ivi indicati
“per la sua attività di riparazione di autoveicoli”, con il divieto di destinarli “ad altri usi che non siano quelli sopra previsti”). Nella previsione delle parti, appare allora chiaro che l'immobile, sede dell'officina meccanica, e i beni mobili concessi in comodato costituiscano parti di un unicum e, essendo tra loro organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale de qua, integrano un'azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 2555 c.c. Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza che si è soffermata sulla distinzione tra locazione di immobile con pertinenze e, per converso, affitto di azienda: “La differenza tra locazione di immobile con pertinenze e affitto di azienda consiste nel fatto che, nella prima ipotesi, l'immobile concesso in godimento viene considerato specificamente, nell'economia del contratto, come l'oggetto principale della stipulazione, secondo la sua consistenza effettiva e con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi, i quali (siano essi legati materialmente o meno all'immobile) assumono carattere di accessorietà e rimangono collegati all'immobile, funzionalmente, in posizione di subordinazione e coordinazione;
mentre nell'affitto di azienda l'immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica ma come uno degli elementi costitutivi del complesso di beni mobili ed immobili, legati tra di loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo, sicché
l'oggetto del contratto è costituito dall'anzidetto complesso unitario” (Cass.
23851/2019). Qualificata la fattispecie contrattuale sub iudice in termini di affitto di azienda non può, allora, trovare applicazione la normativa vincolistica di cui alla L.
392/78, dettata esclusivamente in materia di locazione di immobili (ad uso diverso da quello abitativo)”.
Quanto, invece, alla domanda avanzata in via riconvenzionale dall Per_1
riteneva quel decidente che questi medesimo, “avendo provato la fonte negoziale del diritto fatto valere ed allegato l'inadempimento di controparte, ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, tanto più che il non ha dimostrato Pt_1
l'estinzione dell'obbligazione di pagamento del canone per i mesi da ottobre 2016 a marzo 2017. Ammontando ad € 300,00 il canone mensile pattuito dalle parti (v. contratto in atti), va condannato al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 1.800,00, oltre interessi legali dalle singole Persona_1
scadenze sino al soddisfo”.
E per tutto quanto così ritenuto l'adito Tribunale, con sentenza n. 1596/2022 del
17.11.2022, così statuiva infine, definitivamente pronunciando:”
P Q M
… RIGETTA il ricorso. In accoglimento della domanda riconvenzionale, CO Pt_1
al pagamento, in favore di per le causali di cui in
[...] Persona_1
motivazione, della somma di € 1.800,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. CO inoltre alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida in € 2.700,00 per compensi Persona_1
difensivi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, spese tutte che distrae in favore dell'avv. Francesco Guastella e dell'abogado ON
Guastella, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
§§§
Sentenza avverso la quale interponeva, con ricorso ex art. 433 c.p.c. Parte_1
tempestivamente depositato in cancelleria il 27.12.2022, appello per lamentare che avesse errato il primo giudice nel ricondurre la complessiva vicenda negoziale refluita in atti di causa al paradigma dell'affitto di azienda piuttosto che qualificare il predetto contratto del 1°.
4.2005 per ciò che propriamente era soltanto stato, vale a dire un contratto di locazione di unità immobiliare per uso diverso da quello abitativo di cui, quantomeno sub specie juris, non si giustificava il collegamento con il citato contratto di comodato di beni mobili del 5.4.2005 che il primo giudice aveva, invece, ritenuto di poter istituire.
Negava inoltre l'appellante, con altro motivo di impugnazione, di aver accusato la morosità già contestatagli in relazione agli ultimi sei mesi del rapporto di locazione.
§§§
Gravame – quello testè riassunto – la cui fondatezza Persona_1
costituendosi in seconda istanza, contestava in ogni sua parte.
Venuti in udienza la Corte - dopo avere, con ordinanza del 23.3.2023, rigettato la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata – rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di discussione finale.
Udienza – del 26.9.2023 - tolta la quale la Corte, all'esito dell'immediata camera di consiglio, con sentenza n. 1660/2023 così statuiva infine, non definitivamente pronunciando:”
P Q M
…. in riforma della sentenza n. 1596/2022, pubblicata il
17.11.2022, dichiara che, in relazione all'immobile sito in Ragusa, via M. Buonarroti nn. 136 – 138, tra le parti si è instaurato un rapporto di locazione di immobile ad uso non abitativo;
rigetta il secondo motivo di appello e, per l'effetto, conferma il capo di condanna di al pagamento, in favore di della Parte_1 Persona_1
somma di € 1.800,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese al definitivo”. E ciò dopo aver considerato:
- che avesse errato il Tribunale nel ritenere che “nella previsione delle parti l'immobile, sede dell'officina meccanica, e i beni mobili concessi in comodato costituissero parti di un unicum essendo tra loro organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale di officina meccanica e costituendo un'azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 2555 c.c.”: infatti, “Questa Corte ritiene che mancano nel caso di specie elementi che possano indurre a ritenere che le parti abbiano inteso, rispettivamente, concedere ed acquisire il godimento di un complesso produttivo organizzato e finalizzato all'esercizio di un'attività di impresa di officina meccanica, ovvero di un'entità organica e capace di vita economica propria della quale l'immobile configurava una mera componente, complementare agli altri elementi aziendali. Nel caso di specie, vi è un immobile concesso in godimento esclusivamente per l'esercizio dell'attività di officina meccanica e (v. contratto di comodato gratuito del 5.4.2005) n. 6 beni mobili per riparazione autoveicoli più una “serie di chiavi e attrezzatura minuta varia” concessi in comodato gratuito e verosimilmente utilizzati da nella sua pregressa attività di riparazione di autoveicoli. Persona_1
Nient'altro. Nulla che faccia pensare all'esistenza di un'entità organica e capace di vita economica propria della quale l'immobile configurasse una mera componente, complementare agli altri elementi aziendali. Nulla che faccia pensare alla necessità per il dante causa di conservare l'integrità dell'organizzazione della sua azienda, alla cessione dei rapporti giuridici con la clientela, con i fornitori e con il personale, al subentro nella ditta e nelle autorizzazioni collegate alla licenza commerciale del dante causa, ecc…
Peraltro, è pacifico tra le parti che aveva cessato la sua Persona_1
attività di riparatore auto - esercitata nell'immobile per cui è causa - almeno un anno e mezzo prima della stipula dei contratti de quibus con il . Né Pt_1
lo stesso ha dedotto (e tantomeno provato) che al momento suddetto Per_1
i beni concessi in godimento (un immobile e n. 6 attrezzi) fossero organizzati in un'entità unica avente una potenzialità produttiva di cui l'immobile era una mera componente. Né ha contestato di aver venduto la quasi totalità delle attrezzature in precedenza utilizzate e che nulla residuava della sua azienda
(contratti con fornitori, clienti e dipendenti, licenza, ditta, eventuale avviamento, ecc.) se non l'immobile e quelle poche attrezzature concesse in comodato, come dedotto dal . Ne consegue che i contratti stipulati Pt_1
dalle parti hanno avuto ad oggetto il solo godimento di un immobile dietro pagamento di un corrispettivo e la concessione dell'uso di poche attrezzature in comodato gratuito: può quindi concludersi che dalla lettura dei contratti e dagli elementi in atti come sopra esposti emerge che le parti abbiano voluto concedere e acquisire il godimento di un bene immobile rispetto al quale gli altri beni mobili risultano strumentali al godimento dello stesso, restando libero il di organizzare ex novo un'azienda propria”, Pt_1
- che “stante la qualificazione di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo data da questa Corte, vanno ammesse le prove orali - dedotte dal
[...]
nel ricorso introduttivo del presente giudizio - dirette a provare Pt_1
l'effettivo svolgimento nell'immobile locato di un'attività avente contatto con il pubblico. La causa va tal fine rimessa sul ruolo”,
- che, quanto al secondo motivo di appello, la doglianza del che Pt_1
“lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver accolto la domanda riconvenzionale di pagamento delle ultime sei mensilità senza disporre previamente l'assunzione dei mezzi di prova dedotti, finalizzati a provare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte” dovesse essere respinta, in considerazione della “pregiudiziale inammissibilità dei mezzi di prova dedotti con la memoria depositata in primo grado l'11.2.2022 a fronte dell'udienza del 18.2.2022 fissata a seguito di costituzione con domanda riconvenzionale della parte resistente. Ed invero, la prova orale dedotta per contrastare la domanda riconvenzionale formulata da Persona_1
non è stata dedotta tempestivamente;
dall'esame degli atti del giudizio di primo grado risulta, infatti, che è stata formulata oltre i dieci giorni antecedenti l'udienza di discussione spostata dal giudice ai sensi dell'art. 418 cpc (v. Cass., n. 22289 del 21/10/2009)”.
§§§
Venuti all'udienza del 26.10.2023 conseguentemente fissata per l'assunzione di dette prove orali “dirette a provare l'effettivo svolgimento nell'immobile locato di un'attività avente contatto con il pubblico”, il difensore di parte appellata dichiarava tuttavia, a verbale, l'intervenuto decesso del proprio assistito: di talchè veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Processo che il riassumeva con ricorso ex art. 303 c.p.c. tempestivamente Pt_1
depositato in cancelleria il 2.1.2024: ricorso in seguito alla notifica del quale si costituivano ulteriormente in giudizio ed Parte_2 Parte_3
– vedova e figli del de cuius, nonché suoi eredi – che insistevano Parte_4
in tutto quanto già dedotto dal loro dante causa.
Escusso quindi il teste addotto in udienza dall'appellante, all'esito veniva fissata nuova udienza di discussione finale della causa.
Discussione al termine della quale la Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare;
indi pronunciando il sottostante dispositivo, fondato sulle considerazioni a seguire.
§§§
La teste sorella dell'appellante – nel rispondere al capitolo di prova Testimone_1
se fosse vero, o non, che “l'immobile sito in Ragusa, via M. Buonarroti nn. 136-138, oggetto del contratto di locazione stipulato il 1°.
4.2005 era adibito ad officina di riparazione di autoveicoli (carrozzeria), attività svolta dal Sig. con Parte_1
diretto contatto del pubblico e dei consumatori” – dichiarava:”E' vero, mio AT ha svolto la sua attività di meccanico, ovvero di autoriparazioni, per circa dieci anni
– compresi, se ricordo bene, tra il 2007 ed il 2017 - nei locali di via Michelangelo
Buonarroti che aveva assunto in locazione da un certo Sig. L'attività era Per_1
quella normalmente svolta in un'officina di autoriparazioni, la clientela portava il proprio mezzo che necessitava di riparazioni, mio AT se lo riceveva dopo avere contrattato la prestazione ed il cliente tornava infine a ritirare il mezzo riparato.
Tutto questo posso dire che sia avvenuto per tutto il periodo di locazione. Sono a conoscenza di tutte tali circostanze perchè anch'io mi servivo da mio AT e perché capitava spesso che passassi a salutarlo abitando io, peraltro, lì vicino”; e, su istanza del difensore di parte appellata, aggiungeva:”mediamente passavo dall'officina di mio AT due od anche tre volte a settimana, ciò anche perché nei pressi c'era la sua abitazione ed io passavo a salutare mia cognata ed i nipotini”.
Nel recensire la dichiarazione testimoniale così resa gli appellati (con le loro note conclusive) hanno dedotto:
- che “L'istruttoria espletata non ha in alcun modo assolto all'onere probatorio gravante sull'appellante, il quale non è riuscito a dimostrare il presupposto fondamentale per il sorgere del diritto azionato, ovvero lo svolgimento, nell'immobile locato, di un'attività che comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori. La sentenza non definitiva n. 1660/2023, che ha riqualificato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in termini di locazione ad uso non abitativo, ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire all'appellante di fornire la prova di un elemento costitutivo imprescindibile del diritto all'indennità di avviamento: l'effettivo svolgimento di un'attività con contatto diretto con il pubblico. L'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gravava integralmente sul sig. . Egli, tuttavia, ha Pt_1
fondato l'intera architettura probatoria sulla deposizione di un'unica testimone, la sig.ra , sua sorella. Tale scelta processuale, unita Testimone_1
alla rinuncia all'escussione dell'altro teste indicato in atti (sig. Tes_2
), si rivela processualmente debole e sintomatica della carenza di
[...]
elementi probatori oggettivi e terzi a sostegno della propria pretesa. La deposizione della sig.ra risulta del tutto inattendibile per Testimone_1
plurime ragioni: a) Il palese conflitto di interessi: la teste è sorella dell'appellante. Tale strettissimo vincolo familiare fa sorgere un legittimo e fondato sospetto sulla sua imparzialità e obiettività, essendo portatrice di un interesse, quantomeno affettivo e morale, all'esito favorevole della lite per il proprio congiunto;
b) La genericità e stereotipia della deposizione: la teste si è limitata a descrivere in termini astratti e generici l'attività che "normalmente" si svolge in un'officina di autoriparazioni ("...la clientela portava il proprio mezzo che necessitava di riparazioni, mio AT se lo riceveva dopo avere contrattato la prestazione ed il cliente tornava infine a ritirare il mezzo riparato..."). Si tratta di una descrizione decontestualizzata, priva di riferimenti a fatti specifici, a clienti determinati, a periodi concreti o a modalità operative peculiari dell'attività del sig. Una simile Pt_1
deposizione, più che la narrazione di fatti direttamente percepiti, appare come la recitazione di un copione che descrive un'attività-tipo, senza fornire alcun elemento concreto e verificabile utile alla decisione;
c) La debolezza della giustificazione della sua conoscenza diretta: la teste ha giustificato la sua asserita frequentazione assidua dell'officina ("due od anche tre volte a settimana") con la circostanza di abitare nelle vicinanze e di passare a salutare il AT, la cognata e i nipoti. Tale giustificazione appare pretestuosa e costruita al solo fine di accreditare una conoscenza dei fatti che, verosimilmente, non possiede con tale dettaglio. È inverosimile che visite familiari e di cortesia si traducessero in un'osservazione costante e puntuale dell'attività commerciale, tale da poterla descrivere con certezza per un arco temporale di dieci anni. In definitiva, la prova offerta dall'appellante si riduce alla dichiarazione di un unico soggetto, legato da uno stretto vincolo di parentela e le cui affermazioni sono generiche e prive di riscontri”,
- che “Il sig. , su cui gravava il relativo onere, non ha prodotto alcun Pt_1
elemento documentale o di altra natura a sostegno della sua tesi: nessuna fotografia dell'immobile che ne mostri un'insegna, una vetrina o altre caratteristiche indicative di un'apertura al pubblico;
nessun materiale pubblicitario, fattura a clienti privati, o altra documentazione contabile da cui desumere la natura della clientela;
nessuna testimonianza di soggetti terzi e imparziali, quali clienti, fornitori o titolari di attività commerciali vicine, che avrebbero potuto confermare la natura dell'attività e l'afflusso di pubblico. La scelta di affidarsi esclusivamente alla testimonianza della sorella, rinunciando ad altre fonti di prova potenzialmente più attendibili, deve essere letta come un argumentum ex silentio sulla debolezza della propria posizione. Laddove
l'attività fosse stata realmente aperta al pubblico per oltre un decennio, non sarebbe stato difficile per l'appellante reperire e citare testimoni terzi e imparziali”,
- che - al netto della resa dichiarazione testimoniale nonché di quelle che, provenendo da “soggetti terzi e imparziali, quali clienti, fornitori o titolari di attività commerciali vicine”, avrebbero potuto essere rese con assai maggiore significatività (e ribadito che gravi sul conduttore l'onere di fornire “”la rigorosa prova che l'attività esercitata nell'immobile comporti un contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori” (Tribunale di Bolzano,
Sentenza n. 336 del 14 marzo 2024)”) - “Gestire un'"officina meccanica" di per sé non implica necessariamente un contatto diretto e prevalente con una clientela indifferenziata. Un'officina può, ad esempio, operare prevalentemente o esclusivamente per conto di altre imprese (concessionarie, altre officine, clientela abituale), senza un accesso indiscriminato del pubblico. L'attività di autoriparazione, contrariamente a quanto si potrebbe prima facie pensare, non implica di per sé e necessariamente un contatto diretto con un pubblico indifferenziato. Essa può ben essere svolta sulla base di un portafoglio clienti precostituito e gestito tramite appuntamento, oppure rivolgersi a una clientela selezionata (es. flotte aziendali, club di auto d'epoca), senza che l'ubicazione dell'immobile costituisca un fattore di richiamo. In assenza di prova contraria, che era onere dell'appellante fornire, non è possibile affermare che l'attività del sig. rientrasse nella fattispecie tutelata dall'art. 34 L. 392/78 Pt_1
(Corte d'Appello Napoli, sez. 2/B, sentenza n. 4429/2017)”. Ciò posto, mette conto di riprendere l'analisi da quanto - smentendo le statuizioni del giudice sudtirolese e del giudice partenopeo invocate, dagli appellati in riassunzione,
a sostegno dei loro assunti - affermato in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità: secondo cui, per converso, “In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che, in seguito alla cessazione del rapporto, chieda il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non ha l'onere di provare che l'immobile era utilizzato per il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori se questa circostanza derivi dalla stessa destinazione contrattuale dell'immobile, gravando sul locatore che eccepisca la diversa destinazione effettiva l'onere di provare tale fatto impeditivo della suddetta pretesa, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. Qualora, invece, la destinazione contrattualmente individuata dalle parti non contempli il contatto diretto con il pubblico, potendo implicarlo o meno nel quadro dell'attività della parte conduttrice o anche della stessa destinazione prevista dalle parti, compete al conduttore provare che - com'era lecito nell'economia del regolamento contrattuale - l'immobile sia stato effettivamente adibito ad attività comportante il contatto in questione (Nella specie, con riguardo alla locazione di un appartamento le cui camere venivano pacificamente utilizzate, in aggiunta a quelle della struttura principale, per ospitare i clienti di un albergo, la S.C. ha confermato, in parte qua, la sentenza di merito che aveva ritenuto incombesse al locatore dimostrare una diversa modalità di utilizzo onde sottrarsi all'obbligo di corrispondere al conduttore l'indennità di cui all'art. 34 della l. n. 392 del 1978)” (così ex pluribus Cass. III
29303/2023).
Al lume del principio di diritto così imposto dalla Suprema Corte l'argomentare degli appellati in riassunzione – nei termini che si sono testualmente riportati – vuol provare troppo. Infatti, occorre bensì riconoscere che “Gestire un'"officina meccanica" di per sé non implica necessariamente un contatto diretto e prevalente con una clientela indifferenziata”: ma se non lo implica necessariamente lo implica, tuttavia, normalmente ponendosi pertanto, e piuttosto, le ipotesi delineate dai consorti
Occhipinti in rapporto di eccezioni alla regola.
Conseguentemente – a petto della cessione in locazione di unità immobiliare di cui, nel noto contratto del 1°.4.2005, si precisa espressamente che sia “destinato ad attività artigianale, e specificatamente “Officina” come da certificato della Città di
Ragusa Settore X – Territorio ed Urbanistica del 24.6.96” – sarebbe in realtà spettato all' provare che, nonostante nella normalità dei casi l'esercizio in locali Per_1
aperti sulla pubblica via di officina di autocarrozzeria comporti contatti diretti con utenza indiscriminata, tuttavia quella al tempo esercita dal nell'unità Pt_1
immobiliare de qua sia stata un'attività svolta prevalentemente od esclusivamente per conto di altre imprese, od anche nei confronti di un portafoglio clienti precostituito
(od anche in altri termini analogamente implicanti, diversamente dalla normalità dei casi, l'assenza di un accesso ai locali da parte di utenza qualsivoglia). Prova che l' né ha fornito né, tampoco, chiedeva di fornire. Per_1
Dal che deve farsi discendere che, in finale accoglimento dell'impugnazione interposta in atti da , gli appellati in riassunzione Parte_1 Parte_2
ed debbano – quali eredi di Occhipinti Parte_3 Parte_4
- essere condannati al pagamento in favore dello stesso della Per_1 Pt_1
somma di € 4.500,00 (€ 300,00 x 18) a titolo di indennità per perdita dell'avviamento commerciale. Somma che integra credito di valuta e che, in mancanza di prova di un maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., va pertanto incrementata dei soli interessi legali dal dì di costituzione in mora alla data dell'originario ricorso ex artt.
447bis e 414 c.p.c. nonchè, da quest'ultima data e sino al soddisfo, degli interessi al maggior tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.
§§§
In ragione che ciò che oggi si statuisce con valenza decisiva non deve, per debito di completezza, omettersi di soggiungere che l'odierna pronuncia non potrebbe essere invalidata dalla circostanza che con la resa sentenza non definitiva sia stata (una volta accolta la tesi che quello stipulato dall e dal fosse stato - e sia - Per_1 Pt_1 un contratto di locazione vero e proprio) pure ritenuta l'ammissibilità e la conducenza della prova testimoniale già dedotta dal a riscontro dei propri assunti. Si Pt_1
tratta, infatti, di statuizione meramente processuale e, come tale, non idonea a dar luogo a cosa giudicata: mentre, secondo quanto costantemente affermato dalla
Suprema Corte, “Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della potestas iudicandi relativa [soltanto, n.d.r.] alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può risolvere [soltanto, n.d.r.] le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva” (ex ceteris Cass. III 18898/2009).
§§§
Attesa la reciproca soccombenza che si registra all'esito del doppio grado di giudizio congruo si ritiene che le spese dello stesso doppio grado rimangano tra le parti interamente compensate.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 1596/2022 del 17.11.2022 proposto da nei Parte_1
confronti di con ricorso ex art. 433 c.p.c. del 27.12.2022, e Persona_1
riproposto dallo stesso nei confronti di Pt_1 Parte_2 Parte_3
ed (n.q. di eredi con ricorso ex art.
[...] Parte_4 Persona_1 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
303 c.p.c. del 2.1.2024 – così provvede di seguito alla pronuncia già resa con sentenza non definitiva n. 1660/2023 del 26.9.2023:
- condanna per le causali di cui in motivazione n.q., Parte_2
n.q. ed n.q., in riforma della sentenza Parte_3 Parte_4
impugnata, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
4.500,00, oltre interessi nei termini di cui in motivazione,
- compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 6.X.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1748/2022 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Francesca Granatino (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante in riassunzione
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
(nato a [...] il 1°.12.1970, c.f. ) – Parte_4 CodiceFiscale_4
n.q. di eredi di (che era nato a [...] l'[...]) - Persona_1
rappresentati e difesi (anche disgiuntamente) dall'Avv. Francesco Guastella (del Foro di Ragusa) e dall'Abogado ON Guastella (dell' Controparte_1
), presso i cui indirizzi di p.e.c. sono ai fini del giudizio domiciliati,
[...]
Appellati in riassunzione
OGGETTO: locazione per usi diversi dall'abitazione. In esito all'udienza del 6.10.2025 – esaurita la discussione delle parti - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 447bis e 414 c.p.c., depositato il 26.5.2021, Parte_1
adiva il Tribunale di Ragusa per richiedere - dopo aver premesso di aver condotto in locazione l'immobile sito in Ragusa, via M. Buonarroti nn. 136-138, in forza di contratto di locazione stipulato con il 1°.4.2005 (e registrato il Persona_1
21 i.s.), contratto che successivamente al suo rinnovo alla prima scadenza era venuto a scadenza (dopo che il locatore lo aveva tempestivamente disdettato) il 31.3.2017 – che l fosse condannato, essendo stato detto immobile adibito per tutto il Per_1
tempo della locazione ad officina di autocarrozzeria aperta al pubblico, alla corresponsione in suo favore dell'indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34
L. 392/78, nella misura di € 7.200,00 (pari a 18 mensilità di € 400,00 ciascuna).
costituitosi in contraddittorio, contestava la domanda di Persona_1
pagamento del deducendo, in primo luogo, che contestualmente alla stipula Pt_1
di detto contratto del 1°.
4.2005 fosse stato stipulato tra le stesse parti altro contratto di comodato delle attrezzature che esso resistente aveva lasciato nell'unità immobiliare dopo aver cessato l'analoga attività di carrozziere che in precedenza vi aveva esercitato, e che con i due contratti tra loro combinati fosse stato in realtà perfezionato un affitto di azienda. In subordine eccepiva che nulla provasse che in detta officina il avesse esercitato un'attività aperta al pubblico, nonchè, in Pt_1
via gradata, che questi avesse per tutto il tempo del rapporto contrattuale corrisposto un canone in realtà di soli € 300,00 mensili (essendo, in particolare, artefatte le quietanze di pagamento n. 58 del 28.2.2017 e n. 59 del 30.3.2017) e che pertanto, ed al più, potesse reclamare soltanto la minor somma di € 4.500,00.
In via riconvenzionale – dedotto che il si fosse reso moroso nel pagamento Pt_1
dei canoni dovuti, da ultimo, per i mesi da ottobre 2016 a marzo 2017 – esso chiedeva altresì che il ricorrente fosse condannato al pagamento in suo Per_1
favore della complessiva somma di € 1.800,00, oltre interessi moratori. §§§
Essendo stata disattesa l'istanza di prova per interpello e per testimoni già avanzata dal ricorrente, le parti venivano sollecitamente rimesse ad udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale il primo giudice riteneva – quanto alla domanda formulata in via principale dal ricorrente - che “ non abbia diritto all'indennità Parte_1
per la perdita dell'avviamento, in quanto l'operazione negoziale complessivamente considerata, realizzata attraverso la combinazione dei due contratti – di locazione di immobile e di comodato di attrezzature – conclusi con sia da Persona_1
qualificarsi in termini di affitto di azienda. Più precisamente, tra i due citati contratti
è ravvisabile un collegamento negoziale, reso evidente dalla stipulazione pressocchè contestuale degli stessi (in data 1.4.2005, la locazione;
in data 5.4.2005, il comodato), dalla loro identica durata (sei anni), dalla medesimezza delle parti contraenti e, soprattutto, dalla funzionalizzazione sia dell'immobile che delle attrezzature all'esercizio della medesima attività di riparazione di autoveicoli (nel contratto di locazione l'immobile viene descritto come avente destinazione
“artigianale” e, in particolare, di “officina” e, correlativamente, nel contratto di comodato viene previsto l'obbligo del comodatario di utilizzare i beni ivi indicati
“per la sua attività di riparazione di autoveicoli”, con il divieto di destinarli “ad altri usi che non siano quelli sopra previsti”). Nella previsione delle parti, appare allora chiaro che l'immobile, sede dell'officina meccanica, e i beni mobili concessi in comodato costituiscano parti di un unicum e, essendo tra loro organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale de qua, integrano un'azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 2555 c.c. Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza che si è soffermata sulla distinzione tra locazione di immobile con pertinenze e, per converso, affitto di azienda: “La differenza tra locazione di immobile con pertinenze e affitto di azienda consiste nel fatto che, nella prima ipotesi, l'immobile concesso in godimento viene considerato specificamente, nell'economia del contratto, come l'oggetto principale della stipulazione, secondo la sua consistenza effettiva e con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi, i quali (siano essi legati materialmente o meno all'immobile) assumono carattere di accessorietà e rimangono collegati all'immobile, funzionalmente, in posizione di subordinazione e coordinazione;
mentre nell'affitto di azienda l'immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica ma come uno degli elementi costitutivi del complesso di beni mobili ed immobili, legati tra di loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo, sicché
l'oggetto del contratto è costituito dall'anzidetto complesso unitario” (Cass.
23851/2019). Qualificata la fattispecie contrattuale sub iudice in termini di affitto di azienda non può, allora, trovare applicazione la normativa vincolistica di cui alla L.
392/78, dettata esclusivamente in materia di locazione di immobili (ad uso diverso da quello abitativo)”.
Quanto, invece, alla domanda avanzata in via riconvenzionale dall Per_1
riteneva quel decidente che questi medesimo, “avendo provato la fonte negoziale del diritto fatto valere ed allegato l'inadempimento di controparte, ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, tanto più che il non ha dimostrato Pt_1
l'estinzione dell'obbligazione di pagamento del canone per i mesi da ottobre 2016 a marzo 2017. Ammontando ad € 300,00 il canone mensile pattuito dalle parti (v. contratto in atti), va condannato al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 1.800,00, oltre interessi legali dalle singole Persona_1
scadenze sino al soddisfo”.
E per tutto quanto così ritenuto l'adito Tribunale, con sentenza n. 1596/2022 del
17.11.2022, così statuiva infine, definitivamente pronunciando:”
P Q M
… RIGETTA il ricorso. In accoglimento della domanda riconvenzionale, CO Pt_1
al pagamento, in favore di per le causali di cui in
[...] Persona_1
motivazione, della somma di € 1.800,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. CO inoltre alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida in € 2.700,00 per compensi Persona_1
difensivi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, spese tutte che distrae in favore dell'avv. Francesco Guastella e dell'abogado ON
Guastella, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
§§§
Sentenza avverso la quale interponeva, con ricorso ex art. 433 c.p.c. Parte_1
tempestivamente depositato in cancelleria il 27.12.2022, appello per lamentare che avesse errato il primo giudice nel ricondurre la complessiva vicenda negoziale refluita in atti di causa al paradigma dell'affitto di azienda piuttosto che qualificare il predetto contratto del 1°.
4.2005 per ciò che propriamente era soltanto stato, vale a dire un contratto di locazione di unità immobiliare per uso diverso da quello abitativo di cui, quantomeno sub specie juris, non si giustificava il collegamento con il citato contratto di comodato di beni mobili del 5.4.2005 che il primo giudice aveva, invece, ritenuto di poter istituire.
Negava inoltre l'appellante, con altro motivo di impugnazione, di aver accusato la morosità già contestatagli in relazione agli ultimi sei mesi del rapporto di locazione.
§§§
Gravame – quello testè riassunto – la cui fondatezza Persona_1
costituendosi in seconda istanza, contestava in ogni sua parte.
Venuti in udienza la Corte - dopo avere, con ordinanza del 23.3.2023, rigettato la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata – rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di discussione finale.
Udienza – del 26.9.2023 - tolta la quale la Corte, all'esito dell'immediata camera di consiglio, con sentenza n. 1660/2023 così statuiva infine, non definitivamente pronunciando:”
P Q M
…. in riforma della sentenza n. 1596/2022, pubblicata il
17.11.2022, dichiara che, in relazione all'immobile sito in Ragusa, via M. Buonarroti nn. 136 – 138, tra le parti si è instaurato un rapporto di locazione di immobile ad uso non abitativo;
rigetta il secondo motivo di appello e, per l'effetto, conferma il capo di condanna di al pagamento, in favore di della Parte_1 Persona_1
somma di € 1.800,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese al definitivo”. E ciò dopo aver considerato:
- che avesse errato il Tribunale nel ritenere che “nella previsione delle parti l'immobile, sede dell'officina meccanica, e i beni mobili concessi in comodato costituissero parti di un unicum essendo tra loro organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale di officina meccanica e costituendo un'azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 2555 c.c.”: infatti, “Questa Corte ritiene che mancano nel caso di specie elementi che possano indurre a ritenere che le parti abbiano inteso, rispettivamente, concedere ed acquisire il godimento di un complesso produttivo organizzato e finalizzato all'esercizio di un'attività di impresa di officina meccanica, ovvero di un'entità organica e capace di vita economica propria della quale l'immobile configurava una mera componente, complementare agli altri elementi aziendali. Nel caso di specie, vi è un immobile concesso in godimento esclusivamente per l'esercizio dell'attività di officina meccanica e (v. contratto di comodato gratuito del 5.4.2005) n. 6 beni mobili per riparazione autoveicoli più una “serie di chiavi e attrezzatura minuta varia” concessi in comodato gratuito e verosimilmente utilizzati da nella sua pregressa attività di riparazione di autoveicoli. Persona_1
Nient'altro. Nulla che faccia pensare all'esistenza di un'entità organica e capace di vita economica propria della quale l'immobile configurasse una mera componente, complementare agli altri elementi aziendali. Nulla che faccia pensare alla necessità per il dante causa di conservare l'integrità dell'organizzazione della sua azienda, alla cessione dei rapporti giuridici con la clientela, con i fornitori e con il personale, al subentro nella ditta e nelle autorizzazioni collegate alla licenza commerciale del dante causa, ecc…
Peraltro, è pacifico tra le parti che aveva cessato la sua Persona_1
attività di riparatore auto - esercitata nell'immobile per cui è causa - almeno un anno e mezzo prima della stipula dei contratti de quibus con il . Né Pt_1
lo stesso ha dedotto (e tantomeno provato) che al momento suddetto Per_1
i beni concessi in godimento (un immobile e n. 6 attrezzi) fossero organizzati in un'entità unica avente una potenzialità produttiva di cui l'immobile era una mera componente. Né ha contestato di aver venduto la quasi totalità delle attrezzature in precedenza utilizzate e che nulla residuava della sua azienda
(contratti con fornitori, clienti e dipendenti, licenza, ditta, eventuale avviamento, ecc.) se non l'immobile e quelle poche attrezzature concesse in comodato, come dedotto dal . Ne consegue che i contratti stipulati Pt_1
dalle parti hanno avuto ad oggetto il solo godimento di un immobile dietro pagamento di un corrispettivo e la concessione dell'uso di poche attrezzature in comodato gratuito: può quindi concludersi che dalla lettura dei contratti e dagli elementi in atti come sopra esposti emerge che le parti abbiano voluto concedere e acquisire il godimento di un bene immobile rispetto al quale gli altri beni mobili risultano strumentali al godimento dello stesso, restando libero il di organizzare ex novo un'azienda propria”, Pt_1
- che “stante la qualificazione di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo data da questa Corte, vanno ammesse le prove orali - dedotte dal
[...]
nel ricorso introduttivo del presente giudizio - dirette a provare Pt_1
l'effettivo svolgimento nell'immobile locato di un'attività avente contatto con il pubblico. La causa va tal fine rimessa sul ruolo”,
- che, quanto al secondo motivo di appello, la doglianza del che Pt_1
“lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver accolto la domanda riconvenzionale di pagamento delle ultime sei mensilità senza disporre previamente l'assunzione dei mezzi di prova dedotti, finalizzati a provare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte” dovesse essere respinta, in considerazione della “pregiudiziale inammissibilità dei mezzi di prova dedotti con la memoria depositata in primo grado l'11.2.2022 a fronte dell'udienza del 18.2.2022 fissata a seguito di costituzione con domanda riconvenzionale della parte resistente. Ed invero, la prova orale dedotta per contrastare la domanda riconvenzionale formulata da Persona_1
non è stata dedotta tempestivamente;
dall'esame degli atti del giudizio di primo grado risulta, infatti, che è stata formulata oltre i dieci giorni antecedenti l'udienza di discussione spostata dal giudice ai sensi dell'art. 418 cpc (v. Cass., n. 22289 del 21/10/2009)”.
§§§
Venuti all'udienza del 26.10.2023 conseguentemente fissata per l'assunzione di dette prove orali “dirette a provare l'effettivo svolgimento nell'immobile locato di un'attività avente contatto con il pubblico”, il difensore di parte appellata dichiarava tuttavia, a verbale, l'intervenuto decesso del proprio assistito: di talchè veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Processo che il riassumeva con ricorso ex art. 303 c.p.c. tempestivamente Pt_1
depositato in cancelleria il 2.1.2024: ricorso in seguito alla notifica del quale si costituivano ulteriormente in giudizio ed Parte_2 Parte_3
– vedova e figli del de cuius, nonché suoi eredi – che insistevano Parte_4
in tutto quanto già dedotto dal loro dante causa.
Escusso quindi il teste addotto in udienza dall'appellante, all'esito veniva fissata nuova udienza di discussione finale della causa.
Discussione al termine della quale la Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare;
indi pronunciando il sottostante dispositivo, fondato sulle considerazioni a seguire.
§§§
La teste sorella dell'appellante – nel rispondere al capitolo di prova Testimone_1
se fosse vero, o non, che “l'immobile sito in Ragusa, via M. Buonarroti nn. 136-138, oggetto del contratto di locazione stipulato il 1°.
4.2005 era adibito ad officina di riparazione di autoveicoli (carrozzeria), attività svolta dal Sig. con Parte_1
diretto contatto del pubblico e dei consumatori” – dichiarava:”E' vero, mio AT ha svolto la sua attività di meccanico, ovvero di autoriparazioni, per circa dieci anni
– compresi, se ricordo bene, tra il 2007 ed il 2017 - nei locali di via Michelangelo
Buonarroti che aveva assunto in locazione da un certo Sig. L'attività era Per_1
quella normalmente svolta in un'officina di autoriparazioni, la clientela portava il proprio mezzo che necessitava di riparazioni, mio AT se lo riceveva dopo avere contrattato la prestazione ed il cliente tornava infine a ritirare il mezzo riparato.
Tutto questo posso dire che sia avvenuto per tutto il periodo di locazione. Sono a conoscenza di tutte tali circostanze perchè anch'io mi servivo da mio AT e perché capitava spesso che passassi a salutarlo abitando io, peraltro, lì vicino”; e, su istanza del difensore di parte appellata, aggiungeva:”mediamente passavo dall'officina di mio AT due od anche tre volte a settimana, ciò anche perché nei pressi c'era la sua abitazione ed io passavo a salutare mia cognata ed i nipotini”.
Nel recensire la dichiarazione testimoniale così resa gli appellati (con le loro note conclusive) hanno dedotto:
- che “L'istruttoria espletata non ha in alcun modo assolto all'onere probatorio gravante sull'appellante, il quale non è riuscito a dimostrare il presupposto fondamentale per il sorgere del diritto azionato, ovvero lo svolgimento, nell'immobile locato, di un'attività che comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori. La sentenza non definitiva n. 1660/2023, che ha riqualificato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in termini di locazione ad uso non abitativo, ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire all'appellante di fornire la prova di un elemento costitutivo imprescindibile del diritto all'indennità di avviamento: l'effettivo svolgimento di un'attività con contatto diretto con il pubblico. L'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gravava integralmente sul sig. . Egli, tuttavia, ha Pt_1
fondato l'intera architettura probatoria sulla deposizione di un'unica testimone, la sig.ra , sua sorella. Tale scelta processuale, unita Testimone_1
alla rinuncia all'escussione dell'altro teste indicato in atti (sig. Tes_2
), si rivela processualmente debole e sintomatica della carenza di
[...]
elementi probatori oggettivi e terzi a sostegno della propria pretesa. La deposizione della sig.ra risulta del tutto inattendibile per Testimone_1
plurime ragioni: a) Il palese conflitto di interessi: la teste è sorella dell'appellante. Tale strettissimo vincolo familiare fa sorgere un legittimo e fondato sospetto sulla sua imparzialità e obiettività, essendo portatrice di un interesse, quantomeno affettivo e morale, all'esito favorevole della lite per il proprio congiunto;
b) La genericità e stereotipia della deposizione: la teste si è limitata a descrivere in termini astratti e generici l'attività che "normalmente" si svolge in un'officina di autoriparazioni ("...la clientela portava il proprio mezzo che necessitava di riparazioni, mio AT se lo riceveva dopo avere contrattato la prestazione ed il cliente tornava infine a ritirare il mezzo riparato..."). Si tratta di una descrizione decontestualizzata, priva di riferimenti a fatti specifici, a clienti determinati, a periodi concreti o a modalità operative peculiari dell'attività del sig. Una simile Pt_1
deposizione, più che la narrazione di fatti direttamente percepiti, appare come la recitazione di un copione che descrive un'attività-tipo, senza fornire alcun elemento concreto e verificabile utile alla decisione;
c) La debolezza della giustificazione della sua conoscenza diretta: la teste ha giustificato la sua asserita frequentazione assidua dell'officina ("due od anche tre volte a settimana") con la circostanza di abitare nelle vicinanze e di passare a salutare il AT, la cognata e i nipoti. Tale giustificazione appare pretestuosa e costruita al solo fine di accreditare una conoscenza dei fatti che, verosimilmente, non possiede con tale dettaglio. È inverosimile che visite familiari e di cortesia si traducessero in un'osservazione costante e puntuale dell'attività commerciale, tale da poterla descrivere con certezza per un arco temporale di dieci anni. In definitiva, la prova offerta dall'appellante si riduce alla dichiarazione di un unico soggetto, legato da uno stretto vincolo di parentela e le cui affermazioni sono generiche e prive di riscontri”,
- che “Il sig. , su cui gravava il relativo onere, non ha prodotto alcun Pt_1
elemento documentale o di altra natura a sostegno della sua tesi: nessuna fotografia dell'immobile che ne mostri un'insegna, una vetrina o altre caratteristiche indicative di un'apertura al pubblico;
nessun materiale pubblicitario, fattura a clienti privati, o altra documentazione contabile da cui desumere la natura della clientela;
nessuna testimonianza di soggetti terzi e imparziali, quali clienti, fornitori o titolari di attività commerciali vicine, che avrebbero potuto confermare la natura dell'attività e l'afflusso di pubblico. La scelta di affidarsi esclusivamente alla testimonianza della sorella, rinunciando ad altre fonti di prova potenzialmente più attendibili, deve essere letta come un argumentum ex silentio sulla debolezza della propria posizione. Laddove
l'attività fosse stata realmente aperta al pubblico per oltre un decennio, non sarebbe stato difficile per l'appellante reperire e citare testimoni terzi e imparziali”,
- che - al netto della resa dichiarazione testimoniale nonché di quelle che, provenendo da “soggetti terzi e imparziali, quali clienti, fornitori o titolari di attività commerciali vicine”, avrebbero potuto essere rese con assai maggiore significatività (e ribadito che gravi sul conduttore l'onere di fornire “”la rigorosa prova che l'attività esercitata nell'immobile comporti un contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori” (Tribunale di Bolzano,
Sentenza n. 336 del 14 marzo 2024)”) - “Gestire un'"officina meccanica" di per sé non implica necessariamente un contatto diretto e prevalente con una clientela indifferenziata. Un'officina può, ad esempio, operare prevalentemente o esclusivamente per conto di altre imprese (concessionarie, altre officine, clientela abituale), senza un accesso indiscriminato del pubblico. L'attività di autoriparazione, contrariamente a quanto si potrebbe prima facie pensare, non implica di per sé e necessariamente un contatto diretto con un pubblico indifferenziato. Essa può ben essere svolta sulla base di un portafoglio clienti precostituito e gestito tramite appuntamento, oppure rivolgersi a una clientela selezionata (es. flotte aziendali, club di auto d'epoca), senza che l'ubicazione dell'immobile costituisca un fattore di richiamo. In assenza di prova contraria, che era onere dell'appellante fornire, non è possibile affermare che l'attività del sig. rientrasse nella fattispecie tutelata dall'art. 34 L. 392/78 Pt_1
(Corte d'Appello Napoli, sez. 2/B, sentenza n. 4429/2017)”. Ciò posto, mette conto di riprendere l'analisi da quanto - smentendo le statuizioni del giudice sudtirolese e del giudice partenopeo invocate, dagli appellati in riassunzione,
a sostegno dei loro assunti - affermato in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità: secondo cui, per converso, “In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che, in seguito alla cessazione del rapporto, chieda il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non ha l'onere di provare che l'immobile era utilizzato per il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori se questa circostanza derivi dalla stessa destinazione contrattuale dell'immobile, gravando sul locatore che eccepisca la diversa destinazione effettiva l'onere di provare tale fatto impeditivo della suddetta pretesa, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. Qualora, invece, la destinazione contrattualmente individuata dalle parti non contempli il contatto diretto con il pubblico, potendo implicarlo o meno nel quadro dell'attività della parte conduttrice o anche della stessa destinazione prevista dalle parti, compete al conduttore provare che - com'era lecito nell'economia del regolamento contrattuale - l'immobile sia stato effettivamente adibito ad attività comportante il contatto in questione (Nella specie, con riguardo alla locazione di un appartamento le cui camere venivano pacificamente utilizzate, in aggiunta a quelle della struttura principale, per ospitare i clienti di un albergo, la S.C. ha confermato, in parte qua, la sentenza di merito che aveva ritenuto incombesse al locatore dimostrare una diversa modalità di utilizzo onde sottrarsi all'obbligo di corrispondere al conduttore l'indennità di cui all'art. 34 della l. n. 392 del 1978)” (così ex pluribus Cass. III
29303/2023).
Al lume del principio di diritto così imposto dalla Suprema Corte l'argomentare degli appellati in riassunzione – nei termini che si sono testualmente riportati – vuol provare troppo. Infatti, occorre bensì riconoscere che “Gestire un'"officina meccanica" di per sé non implica necessariamente un contatto diretto e prevalente con una clientela indifferenziata”: ma se non lo implica necessariamente lo implica, tuttavia, normalmente ponendosi pertanto, e piuttosto, le ipotesi delineate dai consorti
Occhipinti in rapporto di eccezioni alla regola.
Conseguentemente – a petto della cessione in locazione di unità immobiliare di cui, nel noto contratto del 1°.4.2005, si precisa espressamente che sia “destinato ad attività artigianale, e specificatamente “Officina” come da certificato della Città di
Ragusa Settore X – Territorio ed Urbanistica del 24.6.96” – sarebbe in realtà spettato all' provare che, nonostante nella normalità dei casi l'esercizio in locali Per_1
aperti sulla pubblica via di officina di autocarrozzeria comporti contatti diretti con utenza indiscriminata, tuttavia quella al tempo esercita dal nell'unità Pt_1
immobiliare de qua sia stata un'attività svolta prevalentemente od esclusivamente per conto di altre imprese, od anche nei confronti di un portafoglio clienti precostituito
(od anche in altri termini analogamente implicanti, diversamente dalla normalità dei casi, l'assenza di un accesso ai locali da parte di utenza qualsivoglia). Prova che l' né ha fornito né, tampoco, chiedeva di fornire. Per_1
Dal che deve farsi discendere che, in finale accoglimento dell'impugnazione interposta in atti da , gli appellati in riassunzione Parte_1 Parte_2
ed debbano – quali eredi di Occhipinti Parte_3 Parte_4
- essere condannati al pagamento in favore dello stesso della Per_1 Pt_1
somma di € 4.500,00 (€ 300,00 x 18) a titolo di indennità per perdita dell'avviamento commerciale. Somma che integra credito di valuta e che, in mancanza di prova di un maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., va pertanto incrementata dei soli interessi legali dal dì di costituzione in mora alla data dell'originario ricorso ex artt.
447bis e 414 c.p.c. nonchè, da quest'ultima data e sino al soddisfo, degli interessi al maggior tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.
§§§
In ragione che ciò che oggi si statuisce con valenza decisiva non deve, per debito di completezza, omettersi di soggiungere che l'odierna pronuncia non potrebbe essere invalidata dalla circostanza che con la resa sentenza non definitiva sia stata (una volta accolta la tesi che quello stipulato dall e dal fosse stato - e sia - Per_1 Pt_1 un contratto di locazione vero e proprio) pure ritenuta l'ammissibilità e la conducenza della prova testimoniale già dedotta dal a riscontro dei propri assunti. Si Pt_1
tratta, infatti, di statuizione meramente processuale e, come tale, non idonea a dar luogo a cosa giudicata: mentre, secondo quanto costantemente affermato dalla
Suprema Corte, “Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della potestas iudicandi relativa [soltanto, n.d.r.] alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può risolvere [soltanto, n.d.r.] le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva” (ex ceteris Cass. III 18898/2009).
§§§
Attesa la reciproca soccombenza che si registra all'esito del doppio grado di giudizio congruo si ritiene che le spese dello stesso doppio grado rimangano tra le parti interamente compensate.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 1596/2022 del 17.11.2022 proposto da nei Parte_1
confronti di con ricorso ex art. 433 c.p.c. del 27.12.2022, e Persona_1
riproposto dallo stesso nei confronti di Pt_1 Parte_2 Parte_3
ed (n.q. di eredi con ricorso ex art.
[...] Parte_4 Persona_1 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
303 c.p.c. del 2.1.2024 – così provvede di seguito alla pronuncia già resa con sentenza non definitiva n. 1660/2023 del 26.9.2023:
- condanna per le causali di cui in motivazione n.q., Parte_2
n.q. ed n.q., in riforma della sentenza Parte_3 Parte_4
impugnata, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
4.500,00, oltre interessi nei termini di cui in motivazione,
- compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 6.X.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)