Articolo 6 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 marzo 1999
Art. 6. (Redditi da fabbricati).
1. All'articolo 33, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dopo le parole: "all'esercizio del culto," sono inserite le seguenti: "compresi i monasteri di clausura,".
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge:
"3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unita' immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione , e le loro pertinenze. Non si considerano, altresi', produttive di reddito le unita' immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del provvedimento durante il quale l'unita' immobiliare non e' comunque utilizzata".
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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