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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1471/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1471/2024 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 dicembre 2025 Sono presenti i difensori delle parti: l'avv. GIOVANNANGELO DE GIOVANNI per parte ricorrente e l'avv. Gennaro D'Avanzo, per delega dell'avv. EDOARDO VOLINO, per parte resistente. L'avv. De Giovanni conclude come da conclusioni dell'atto introduttive così riprodotte: Piaccia all'On. Tribunale di Avellino adito, contrariis reiectis a) Condannare la società come sopra Controparte_1 generalizzata a corrispondere a il pagamento di complessivi Controparte_2
USD 200,00,00 avvero all'equivalente importo / controvalore in euro. b)Maggiorare detta somma degli interessi moratori previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali aggiornata sulla base del DLGS 9 novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 con decorrenza dalla data d'intimazione di pagamento recapitata il 12.2.2020 . e) Condannare la società resistente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio. L'Avv. D'Avanzo impugna le conclusioni avverse, si riporta alla memoria di costituzione e chiede dichiarare l'attore privo di legittimazione attiva con conseguente rigetto delle domande perché inammissibili e improcedibili;
rigettare ogni avversa domanda in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore costituito. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, successivamente, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 17 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
1 R.G. n. 1471/2024
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1471/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Vendita di cose mobili “e vertente TRA
, nato a [...] il [...] - Controparte_2
- in proprio residente AS EN GA - OL (Libia) Alsalakana C.F._1 Road, nonché in qualità di titolare della ditta individuale MABROUK ESSID corrente in 25 Avenue Des Etats-Unis D'Amerique - Le Belevedere 1002 Tunisi (Tunisia), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovannangelo de Giovanni ( ), presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia, in Montoro alla via Prof. N. Spiniello n. 3 , giusta mandato in atti;
- ricorrente – E
(cod. fisc. e P. IVA ), corrente in Solofra Controparte_1 P.IVA_1 (AV), Via S. Vito 30, in persona del suo Liquidatore e Legale Rappresentante pro tempore, Sig.
rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Volino (Cod. fisc. CP_3
), che in una ad essa elettivamente domicilia presso il suo studio in C.F._3 Avellino, via Casale n. 5, giusta procura speciale in atti;
- resistente -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con ricorso ex art. 281 decies, depositato in data 21/05/2024, , Controparte_2 in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale MABROUK ESSID, ha adito questo Tribunale, esponendo, in estrema sintesi: di avere, nell'anno 2010, effettuato, nella indicata qualità, una serie di vendite di pellami di produzione a favore di , tra cui quelle CP_4 portate da Fattura MABROUK ESSID n.0001/10 del 26.05.2010 di USD 108.144,00 nonché da Fattura MABROUK ESSID 8154/2010 del 15.07.2010 di USD 119.166,74, per un importo complessivo di USD 227.310,84 (pari € 170.865,50); che per entrambe le vendite i documenti rappresentativi delle pelli venivano consegnati personalmente per la parte acquirente da
[...] al sig. , legale rapp. della società Solofra Dock's, perché curasse lo CP_3 Persona_1 sdoganamento e la consegna delle merci;
che al momento della consegna non CP_4 provvedeva al pagamento a saldo delle merci;
che per il pagamento del debito di il CP_4 sig. rilasciava al sig. n 5 assegni bancari Banco di Napoli ag CP_3 Persona_1 Solofra, a propria traenza, per complessivi € 200.000,00 a favore di MABROUK ESSID;
che, per vicissitudini che gli impedirono di recarsi in Italia per la negoziazione di tali assegni, gli stessi, muniti di girate in proprio favore, rimasero nella propria disponibilità; che, allo spirare dei termini per l'azione cambiaria ed avanzata al Tribunale di Avellino istanza di Concordato Preventivo n 10/2016, il credito, seppur nella misura di € 175.034,00, veniva rinvenuto
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nell'elenco dei chirografari in ditta MABROUK IBRAHIM ESSID;
che il Concordato Preventivo n 10/2016 veniva archiviato per mancata di omologa in data 26.7.17; che vanamente egli intimava il pagamento di tali somma prima con racc. a. r. e pec del 2.11.18, poi con racc. A/r e pec del 12.2.2020. La parte ricorrente concludeva “Piaccia all'On. Tribunale di Avellino adito, contrariis reiectis a) Condannare la società come sopra generalizzata a Controparte_1 corrispondere a il pagamento di complessivi USD 200,00,00 avvero Controparte_2 all'equivalente importo / controvalore in euro. b)Maggiorare detta somma degli interessi moratori previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali aggiornata sulla base del DLGS 9 novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 con decorrenza dalla data d'intimazione di pagamento recapitata il 12.2.2020. e) Condannare la società resistente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio.”. Fissata udienza, si costituiva in giudizio, in data 6/08/2024 con Comparsa di costituzione, la parte resistente , eccependo che l'attuale legale rappresentante Controparte_5 di , negava recisamente di aver giammai consegnato, con riguardo alla CP_1 CP_3 vicenda de qua, alcunché ad alcuno;
evidenziando che, all'epoca dei fatti, il non era il CP_3 legale rappresentante di né poteva in alcun modo impegnare la volontà dell'Ente; CP_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente e che la pretesa come azionata fosse illegittima. La parte resistente concludeva “piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) dichiarare che il ricorrente è privo di legittimazione attiva, con conseguente rigetto della domanda perché inammissibile ed improcedibile;
2) in ogni caso rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese e i compensi professionali con attribuzione.”. La causa, di natura documentale, all'esito della prima udienza, veniva rinviata per la discussione ed all'esito della odierna udienza viene decisa. Così succintamente riportati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Come sopra esposto, a fronte della richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente
, in qualità di titolare della ditta individuale MABROUK ESSID, Controparte_2 corrente in 25 Avenue Des Etats-Unis D'Amerique - Le Belevedere 1002 Tunisi, la difesa resistente ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva. Segnatamente, la resistente ha contestato: che fosse inverosimile che fosse il legale Controparte_2 rappresentante o comunque il titolare di una fantomatica impresa individuale denominata
“M ESSID, corrente in 25 Avenue Des Etats-Unis D'Amerique - Le Belevedere 1002 Tunisi”; che, sulla scorta di accertamenti eseguiti dall'Istituto Nazionale per il commercio estero, la ditta “M ESSID, corrente in 25 Avenue Des Etats-Unis D'Amerique - Le Belevedere 1002 Tunisi”, fosse soggetto inesistente;
che anche l'indirizzo fosse fantomatico, atteso che la via “degli Stati Uniti di America n.25” non esisteva, arrestandosi i civici al numero 23; che, nella procura ad litem, si fosse definito anche (“detto”) Controparte_2 AB HI SS;
quindi, deduceva che, giacché dichiarava di Controparte_2 agire per il recupero di importi asseritamente traenti origine da forniture illo tempore riconducibili a AB SS e atteso che finanche la impresa individuale AB SS era inesistente, non vi era dubbio che il ricorrente, che non era in grado di documentare di essere il titolare della impresa individuale inesistente, difettasse di legittimazione attiva. Osserva il Tribunale, in punto di diritto, come sia ius receptum della Suprema Corte di Cassazione il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché
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legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, ENsì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 11284 del 2010 e n. 13756 del 2006). In altre parole, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la c.d. legitimatio ad causam è espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e al fine di prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione), e in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 4686 del 2002). Pertanto, nettamente si distingue dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, da lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, che è questione diversa, concernente il merito della causa. La nozione di legittimazione (sia attiva sia passiva) deve quindi essere intesa in chiave di titolarità affermata del diritto sostanziale fatto valere in giudizio;
allorquando venga eccepita l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di una delle parti, la contestazione non attiene a un difetto di legittimazione ad agire e contraddire, per la cui sussistenza è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante la deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato, ENsì alla titolarità in concreto del rapporto. Di recente la giurisprudenza ha poi avuto modo di ribadire che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (Cassazione civile sez. III, 22/04/2025, n.10435) ed ancor meglio di chiarire che
“Deve premettersi che questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951), ha tracciato la linea di demarcazione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio. La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto "assumendo" di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto "che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta", utilizzando la tesi della "prospettazione", nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi "la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio". La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al "merito della causa". La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa "prospettazione" della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda. La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La questione della titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c. Pertanto, la questione della titolarità del diritto può essere sollevata d'ufficio dal giudice.” (cfr. Cass. civile sez. I, 28/10/2024, (ud. 09/05/2024, dep. 28/10/2024), n.27766). EbENe, nel caso di specie, non risulta provato che il ricorrente Controparte_2 sia titolare della ditta individuale “M ESSID”, che avrebbe effettuato le vendite di merci in favore della resistente, da cui sarebbe sorto il credito per cui è causa e che avrebbe emesso le relative fatture ed alla quale sarebbero intestati gli assegni bancari, con clausola di
“non trasferibilità”, allegati in atti. A tale espresso riguardo, vi è da rilevare che, a fronte della
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espressa contestazione mossa sul punto dalla difesa resistente, il ricorrente nulla abbia ulteriormente ed efficacemente dimostrato per via documentale. Nemmeno, in vero, può essere stimato come decisivo il riferimento alla Relazione dei Commissari giudiziali del Concordato preventivo di in liquidazione, non essendo, nell'elenco dei creditori, il soggetto in CP_1 questione identificato univocamente. Quanto all'Attestazione rilasciata dal , per Parte_1 quel che qui specificamente interessa, va considerato che alla stessa non risulta allegata dalla difesa ricorrente la citata documentazione e che comunque dalla stessa si evincono le generalità
“esatte” del soggetto, che non corrispondono a quelle riportate sugli assegni e sull'ulteriore documentazione, posta a supporto della odierna domanda. Pertanto, ed in conclusione, sulla scorta della complessiva disamina degli atti e documenti di causa e delle eccezioni sollevate, non essendovi congrui elementi per consentire la formazione di un rasserenante convincimento del Tribunale, la domanda di pagamento, in quanto comprovata in maniera insufficiente, va rigettata. Ogni altra questione, istanza ed eccezione resta assorbita, in virtù del principio della
“ragione più liquida” (v. ex multis Cass. civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002 “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.”). Tenuto conto della peculiarità della vicenda concreta e della controvertibilità delle questioni trattate, sussistono, a parere del Tribunale, i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in deroga al principio della soccomENza ed alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta la domanda proposta da parte ricorrente. B. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 17 dicembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1471/2024 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 dicembre 2025 Sono presenti i difensori delle parti: l'avv. GIOVANNANGELO DE GIOVANNI per parte ricorrente e l'avv. Gennaro D'Avanzo, per delega dell'avv. EDOARDO VOLINO, per parte resistente. L'avv. De Giovanni conclude come da conclusioni dell'atto introduttive così riprodotte: Piaccia all'On. Tribunale di Avellino adito, contrariis reiectis a) Condannare la società come sopra Controparte_1 generalizzata a corrispondere a il pagamento di complessivi Controparte_2
USD 200,00,00 avvero all'equivalente importo / controvalore in euro. b)Maggiorare detta somma degli interessi moratori previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali aggiornata sulla base del DLGS 9 novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 con decorrenza dalla data d'intimazione di pagamento recapitata il 12.2.2020 . e) Condannare la società resistente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio. L'Avv. D'Avanzo impugna le conclusioni avverse, si riporta alla memoria di costituzione e chiede dichiarare l'attore privo di legittimazione attiva con conseguente rigetto delle domande perché inammissibili e improcedibili;
rigettare ogni avversa domanda in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore costituito. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, successivamente, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 17 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
1 R.G. n. 1471/2024
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1471/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Vendita di cose mobili “e vertente TRA
, nato a [...] il [...] - Controparte_2
- in proprio residente AS EN GA - OL (Libia) Alsalakana C.F._1 Road, nonché in qualità di titolare della ditta individuale MABROUK ESSID corrente in 25 Avenue Des Etats-Unis D'Amerique - Le Belevedere 1002 Tunisi (Tunisia), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovannangelo de Giovanni ( ), presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia, in Montoro alla via Prof. N. Spiniello n. 3 , giusta mandato in atti;
- ricorrente – E
(cod. fisc. e P. IVA ), corrente in Solofra Controparte_1 P.IVA_1 (AV), Via S. Vito 30, in persona del suo Liquidatore e Legale Rappresentante pro tempore, Sig.
rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Volino (Cod. fisc. CP_3
), che in una ad essa elettivamente domicilia presso il suo studio in C.F._3 Avellino, via Casale n. 5, giusta procura speciale in atti;
- resistente -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con ricorso ex art. 281 decies, depositato in data 21/05/2024, , Controparte_2 in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale MABROUK ESSID, ha adito questo Tribunale, esponendo, in estrema sintesi: di avere, nell'anno 2010, effettuato, nella indicata qualità, una serie di vendite di pellami di produzione a favore di , tra cui quelle CP_4 portate da Fattura MABROUK ESSID n.0001/10 del 26.05.2010 di USD 108.144,00 nonché da Fattura MABROUK ESSID 8154/2010 del 15.07.2010 di USD 119.166,74, per un importo complessivo di USD 227.310,84 (pari € 170.865,50); che per entrambe le vendite i documenti rappresentativi delle pelli venivano consegnati personalmente per la parte acquirente da
[...] al sig. , legale rapp. della società Solofra Dock's, perché curasse lo CP_3 Persona_1 sdoganamento e la consegna delle merci;
che al momento della consegna non CP_4 provvedeva al pagamento a saldo delle merci;
che per il pagamento del debito di il CP_4 sig. rilasciava al sig. n 5 assegni bancari Banco di Napoli ag CP_3 Persona_1 Solofra, a propria traenza, per complessivi € 200.000,00 a favore di MABROUK ESSID;
che, per vicissitudini che gli impedirono di recarsi in Italia per la negoziazione di tali assegni, gli stessi, muniti di girate in proprio favore, rimasero nella propria disponibilità; che, allo spirare dei termini per l'azione cambiaria ed avanzata al Tribunale di Avellino istanza di Concordato Preventivo n 10/2016, il credito, seppur nella misura di € 175.034,00, veniva rinvenuto
2 R.G. n. 1471/2024
nell'elenco dei chirografari in ditta MABROUK IBRAHIM ESSID;
che il Concordato Preventivo n 10/2016 veniva archiviato per mancata di omologa in data 26.7.17; che vanamente egli intimava il pagamento di tali somma prima con racc. a. r. e pec del 2.11.18, poi con racc. A/r e pec del 12.2.2020. La parte ricorrente concludeva “Piaccia all'On. Tribunale di Avellino adito, contrariis reiectis a) Condannare la società come sopra generalizzata a Controparte_1 corrispondere a il pagamento di complessivi USD 200,00,00 avvero Controparte_2 all'equivalente importo / controvalore in euro. b)Maggiorare detta somma degli interessi moratori previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali aggiornata sulla base del DLGS 9 novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 con decorrenza dalla data d'intimazione di pagamento recapitata il 12.2.2020. e) Condannare la società resistente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio.”. Fissata udienza, si costituiva in giudizio, in data 6/08/2024 con Comparsa di costituzione, la parte resistente , eccependo che l'attuale legale rappresentante Controparte_5 di , negava recisamente di aver giammai consegnato, con riguardo alla CP_1 CP_3 vicenda de qua, alcunché ad alcuno;
evidenziando che, all'epoca dei fatti, il non era il CP_3 legale rappresentante di né poteva in alcun modo impegnare la volontà dell'Ente; CP_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente e che la pretesa come azionata fosse illegittima. La parte resistente concludeva “piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) dichiarare che il ricorrente è privo di legittimazione attiva, con conseguente rigetto della domanda perché inammissibile ed improcedibile;
2) in ogni caso rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese e i compensi professionali con attribuzione.”. La causa, di natura documentale, all'esito della prima udienza, veniva rinviata per la discussione ed all'esito della odierna udienza viene decisa. Così succintamente riportati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Come sopra esposto, a fronte della richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente
, in qualità di titolare della ditta individuale MABROUK ESSID, Controparte_2 corrente in 25 Avenue Des Etats-Unis D'Amerique - Le Belevedere 1002 Tunisi, la difesa resistente ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva. Segnatamente, la resistente ha contestato: che fosse inverosimile che fosse il legale Controparte_2 rappresentante o comunque il titolare di una fantomatica impresa individuale denominata
“M ESSID, corrente in 25 Avenue Des Etats-Unis D'Amerique - Le Belevedere 1002 Tunisi”; che, sulla scorta di accertamenti eseguiti dall'Istituto Nazionale per il commercio estero, la ditta “M ESSID, corrente in 25 Avenue Des Etats-Unis D'Amerique - Le Belevedere 1002 Tunisi”, fosse soggetto inesistente;
che anche l'indirizzo fosse fantomatico, atteso che la via “degli Stati Uniti di America n.25” non esisteva, arrestandosi i civici al numero 23; che, nella procura ad litem, si fosse definito anche (“detto”) Controparte_2 AB HI SS;
quindi, deduceva che, giacché dichiarava di Controparte_2 agire per il recupero di importi asseritamente traenti origine da forniture illo tempore riconducibili a AB SS e atteso che finanche la impresa individuale AB SS era inesistente, non vi era dubbio che il ricorrente, che non era in grado di documentare di essere il titolare della impresa individuale inesistente, difettasse di legittimazione attiva. Osserva il Tribunale, in punto di diritto, come sia ius receptum della Suprema Corte di Cassazione il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché
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legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, ENsì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 11284 del 2010 e n. 13756 del 2006). In altre parole, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la c.d. legitimatio ad causam è espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e al fine di prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione), e in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 4686 del 2002). Pertanto, nettamente si distingue dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, da lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, che è questione diversa, concernente il merito della causa. La nozione di legittimazione (sia attiva sia passiva) deve quindi essere intesa in chiave di titolarità affermata del diritto sostanziale fatto valere in giudizio;
allorquando venga eccepita l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di una delle parti, la contestazione non attiene a un difetto di legittimazione ad agire e contraddire, per la cui sussistenza è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante la deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato, ENsì alla titolarità in concreto del rapporto. Di recente la giurisprudenza ha poi avuto modo di ribadire che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (Cassazione civile sez. III, 22/04/2025, n.10435) ed ancor meglio di chiarire che
“Deve premettersi che questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951), ha tracciato la linea di demarcazione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio. La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto "assumendo" di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto "che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta", utilizzando la tesi della "prospettazione", nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi "la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio". La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al "merito della causa". La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa "prospettazione" della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda. La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La questione della titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c. Pertanto, la questione della titolarità del diritto può essere sollevata d'ufficio dal giudice.” (cfr. Cass. civile sez. I, 28/10/2024, (ud. 09/05/2024, dep. 28/10/2024), n.27766). EbENe, nel caso di specie, non risulta provato che il ricorrente Controparte_2 sia titolare della ditta individuale “M ESSID”, che avrebbe effettuato le vendite di merci in favore della resistente, da cui sarebbe sorto il credito per cui è causa e che avrebbe emesso le relative fatture ed alla quale sarebbero intestati gli assegni bancari, con clausola di
“non trasferibilità”, allegati in atti. A tale espresso riguardo, vi è da rilevare che, a fronte della
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espressa contestazione mossa sul punto dalla difesa resistente, il ricorrente nulla abbia ulteriormente ed efficacemente dimostrato per via documentale. Nemmeno, in vero, può essere stimato come decisivo il riferimento alla Relazione dei Commissari giudiziali del Concordato preventivo di in liquidazione, non essendo, nell'elenco dei creditori, il soggetto in CP_1 questione identificato univocamente. Quanto all'Attestazione rilasciata dal , per Parte_1 quel che qui specificamente interessa, va considerato che alla stessa non risulta allegata dalla difesa ricorrente la citata documentazione e che comunque dalla stessa si evincono le generalità
“esatte” del soggetto, che non corrispondono a quelle riportate sugli assegni e sull'ulteriore documentazione, posta a supporto della odierna domanda. Pertanto, ed in conclusione, sulla scorta della complessiva disamina degli atti e documenti di causa e delle eccezioni sollevate, non essendovi congrui elementi per consentire la formazione di un rasserenante convincimento del Tribunale, la domanda di pagamento, in quanto comprovata in maniera insufficiente, va rigettata. Ogni altra questione, istanza ed eccezione resta assorbita, in virtù del principio della
“ragione più liquida” (v. ex multis Cass. civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002 “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.”). Tenuto conto della peculiarità della vicenda concreta e della controvertibilità delle questioni trattate, sussistono, a parere del Tribunale, i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in deroga al principio della soccomENza ed alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta la domanda proposta da parte ricorrente. B. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 17 dicembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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