Art. 3.
I reciproci crediti e debiti dei contraenti derivanti dalla decorsa utilizzazione dei suindicati immobili, eccezion fatta per l'edificio ex gruppo rionale fascista "Baracca", saranno totalmente compensati.
I reciproci crediti e debiti dei contraenti derivanti dalla decorsa utilizzazione dei suindicati immobili, eccezion fatta per l'edificio ex gruppo rionale fascista "Baracca", saranno totalmente compensati.