Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 180/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 13/05/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi ricorrenti l'Avv. PESCETTO NICOLO' e per il resistente
[...]
il dott. BUTTIGLIERI ROCCO. Controparte_1
L'avv. PESCETTO contesta la memoria del;
vista la sopraggiunta legge di CP_1 bilancio, quanto agli incarichi di supplenza fino al 31.8.2025 chiede il riconoscimento del beneficio anche in applicazione della recente normativa;
insiste per il riconoscimento del beneficio per la docente anche se la stessa ha prestato la sua attività in part Per_1 time e richiama orientamenti di merito favorevoli;
conclude, quindi, per l'accoglimento delle domande.
Il dott. BUTTIGLIERI insiste come in memoria ed in tutte le eccezioni ivi sollevate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 17.00 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 13/05/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA nel proc. n. 180/2025 R.G. Lav. tra
- , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , , Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ALLEGRI ROBERTO e PESCETTO NICOLO' come da mandati in atti ricorrenti e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1
funzionari ex art. 417 bis c.p.c.
- Controparte_2
[...]
- - Controparte_1 [...]
Controparte_3
convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/02/2025 , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
premesso di aver prestato attività lavorativa in favore del Parte_11 [...]
quali docenti in forza dei contratti a tempo determinato citati in atti Controparte_1
senza ricevere per le annualità lavorate il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, hanno chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 e sue modifiche ed integrazioni ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 e s.m.i. attuativo dell'art. 1 comma
122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
3.
Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art.
1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore delle parti ricorrenti, per ciascun anno scolastico in cui i ricorrenti hanno prestato servizio in qualità di “precari”, come dettagliato in premessa, documentalmente provato nonché appena sopra riepilogato in dettaglio o secondo quanto diversamente accertato all'esito del giudizio;
importi a cui applicare interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
ciò condannando/disponendo/ordinando in Capo al e/o Uffici Scolastici competenti la CP_1
predisposizione e/o implementazione di tutto quanto necessario per rendere fruibile il diritto come sopra da riconoscersi ed attribuire ai ricorrenti sotto ogni profilo concreto/operativo, anche e non solo intervenendo sulla piattaforma ministeriale dedicata procedendo all'abilitazione per l'accesso, 4. Condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre I.V.A., Cassa Forense, spese generali al 15% e rimborso ex art. 14 t.p. ed esborsi, Contributo Unificato e spese vive, con attribuzione ai sottoscritti difensori per dichiarato anticipo/dichiarandosi antistatari”.
3 Si è costituito in giudizio il tramite i suoi funzionari ex art. 417 Controparte_1
bis c.p.c. contestando la fondatezza delle domande e chiedendone la reiezione.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore dei ricorrenti ha contestato la memoria avversaria e, quanto alle supplenze conferite fino al 31.8.2025, viste le deduzioni dell'amministrazione ha invocato l'applicazione della L. 207/24 insistendo per l'accoglimento di tutte le domande, mentre il rappresentante del ha richiamato la memoria depositata. CP_1
In via preliminare deve osservarsi come l'unica amministrazione legittimata a resistere nel presente giudizio sia il quale datore di lavoro “a cui Controparte_1
l'art. 15 del D.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale” (Cass. n. 20521/08; Cass. n. 6372/11).
Ciò detto, le domande attoree come precisate in udienza sono fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
E' pacifico (e comunque dimostrato dalla documentazione in atti) che i ricorrenti abbiano prestato servizio quali docenti alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a CP_1
tempo determinato negli anni scolastici indicati in atti e non abbiano ricevuto per tali annualità la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
In particolare risulta dagli stati matricolari prodotti dal che: CP_1
- , attualmente in servizio con incarico di IRC fino al 31.8.2025, ha Parte_3
prestato servizio anche negli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 con incarichi annuali.
- attualmente in servizio con incarico di IRC fino al 31.8.2025, Parte_4
ha prestato servizio anche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 con incarichi annuali;
.
- , attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2025, ha prestato Parte_5
servizio come supplente anche negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche e nell'anno scolastico 2023/2024 in forza di ripetuti incarichi di supplenza breve;
4 - attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2025, ha prestato Parte_6
servizio come supplente anche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 in forza di incarichi annuali;
- attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2025, ha prestato Parte_7
servizio come supplente anche negli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023 con incarico annuale e negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 fino al termine delle attività didattiche,.
- , oggi docente di ruolo, ha prestato servizio come supplente negli anni Parte_8
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche.
- attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2025, ha prestato Parte_9
servizio come supplente anche negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 fino al termine delle attività didattiche;
- attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2025, ha prestato Parte_10
servizio come supplente anche negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 fino al termine delle attività didattiche;
- attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2025, ha Parte_11
prestato servizio come supplente anche negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, fino al termine delle attività didattiche
- attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2025, ha prestato Parte_2
servizio come supplente anche negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con incarico annuale e nell'anno scolastico 2023/2024 fino al termine delle attività didattiche;
- attualmente in servizio con incarico fino al 31.8.2025, ha prestato Parte_1 servizio come supplente anche nell'anno scolastico 2021/2022 con incarico annuale e negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 fino al termine delle attività didattiche.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
5 La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
Oggi l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_5
base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
I ricorrenti sostengono che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepiscono la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate nei limiti di cui infra.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
[...
[...] n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_6
ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo
7 determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_2
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_2
punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- alla luce degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte di Giustizia dal giudice remittente la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”: “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- se la situazione degli assunti a tempo determinato e quella degli assunti a tempo indeterminato “sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” esiste, dunque, una differenza di trattamento;
- non sussiste una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi tale differenza di trattamento: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
8 a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
9 scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
10 Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1
dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
La ricorrente invece, reclama il beneficio per l'annualità 2023/24, nel corso Per_1
della quale ha ricevuto ripetuti incarichi di supplenza breve e saltuaria.
Il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22552/16), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE.
In tale pronuncia la Corte ha rilevato la differenza tra tali supplenze, “conferite per ogni altra necessità” (come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi), e quelle annuali o fino al termine delle attività didattiche ed ha affermato che per le supplenze temporanee l'abusivo ricorso ai contratti a termine “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la CP_1
sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, poi, la medesima Corte nella sentenza n.
29961/23 ha sottolineato come il legislatore abbia riferito la percezione della Carta docenti all'“anno scolastico”: poiché, quindi, secondo la discrezionale scelta del legislatore tale beneficio spetta ai docenti che abbiano assicurato un servizio di docenza “annua”, lo stesso deve essere riconosciuto anche ai docenti assunti a termine comunque chiamati, ex ante, ad un impegno annuale quantomeno fino al termine delle attività didattiche.
Il principio di non discriminazione non consente, infatti, di “escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”: infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il
11 profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche sono “destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Proprio alla luce dei criteri orientativi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità si ritiene che la Carta in esame non possa, invece, essere riconosciuta ai docenti a tempo assunti per supplenze brevi e saltuarie, non chiamati ad assicurare, ex ante, una didattica “annua” e quindi non in posizione comparabile con i docenti di ruolo.
Non ricorre, infatti, quella “sovrapponibilità di condizioni” che sola giustifica il ricorso allo strumento antidiscriminatorio.
Non può invocarsi il principio di parità di trattamento operando raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali: non rileva, dunque, a tali fini il riconoscimento del beneficio ai docenti di ruolo in part time, posto che “il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”, mentre il part time verticale su periodi diversi è ammesso solo “su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico”.
Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato) in cui la
Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico: in tali situazioni peculiari, infatti, il riconoscimento del beneficio “trova fondamento sul trattarsi di docenti
12 stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone”.
Appare inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico riguardanti specifici fenomeni “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
In sintesi, “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso” (Cass. n. 29961/23).
La dimensione annuale dell'attività di docenza, derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, deve quindi essere individuabile ex ante e non ex post per la mera sommatoria dei distinti periodi di servizio prestati: va, infatti, “tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua"”.
Per poter essere comparabile a quello di ruolo, poi, il servizio a tempo determinato deve essere continuativo e deve protrarsi quantomeno fino al termine delle attività didattiche, e non è tale una supplenza avente scadenza prima del 30 giugno: il docente assunto fino al termine delle lezioni, infatti, non partecipa alle operazioni di scrutinio o di esame, quindi non concorre alle valutazioni finali.
Nel caso in esame, come detto, la ricorrente non ha prestato Per_1
continuativamente servizio per tutto l'anno scolastico 2023/24 ed ha cessato il rapporto di lavoro il 7 giugno, quindi prima del termine delle attività didattiche.
E', poi, errato fare leva sulla Carta docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico: il riconoscimento del beneficio ai soli docenti
13 chiamati ad un impegno annuo non compromette, quindi, in sé il diritto dei lavoratori alla formazione.
Nulla, poi, la difesa ha attorea ha dedotto, e tantomeno provato, circa l'eventuale abusivo ricorso da parte dell'amministrazione alle supplenze brevi e saltuarie.
Nemmeno appare applicabile, per le supplenze brevi e saltuarie, la regola del pro rata temporis, difettando per le ragioni anzidette l'assimilabilità tra tali supplenze e quelle annuali o fino al termine delle attività didattiche che sola giustifica il ricorso allo strumento antidiscriminatorio.
Per l'annualità 2023/24, quindi, non spetta a tale ricorrente il beneficio oggetto di causa.
Alcuni ricorrenti, poi, hanno chiesto la liquidazione del beneficio per annualità nelle quali hanno lavorato osservando un orario inferiore a quello previsto per il tempo pieno della cattedra di riferimento.
La Suprema Corte non ha trattato la problematica relativa alla riconoscibilità della Carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ritenendo che la stessa esulasse dal thema decidendum del ricorso pregiudiziale, ma ha comunque ribadito che il principio di non discriminazione non consente di escludere da un'identica percezione della Carta docenti gli insegnanti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia “taratura” analoga a quella dei colleghi di ruolo.
Se, quindi, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”.
Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte dei ricorrenti di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
14 Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore.
Si ritiene, quindi, che l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero di ore inferiore al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo non si trovi in una situazione comparabile con quella di altri lavoratori
“avvantaggiati” con i quali chiede operarsi il confronto e l'assimilazione: non vi sono, infatti, docenti di ruolo che prestano servizio per un orario inferiore al 50% di quello competo e ricevano comunque la Carta docenti e non ricorre la lamentata discriminazione.
Nel caso in esame per l'anno 2021/22 la ricorrente ha prestato servizio Per_1
quale insegnante di scuola superiore per sole 8 ore settimanali, inferiori al 50% dell'orario completo previsto per tale cattedra (18 ore settimanali).
La domanda di tale ricorrente per tale annualità non può, quindi, trovare accoglimento.
Quanto al corrente anno scolastico deve tenersi conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024.
Come detto tale disposizione ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro” 500,00.
La Carta docenti, quindi, deve in primo luogo essere riconosciuta in sentenza, nei limiti del nuovo ammontare che sarà determinato dall'amministrazione, con riferimento alle supplenze conferite fino al 30.6.2025, posto che per tale tipo di incarichi il Controparte_1
continua a non riconoscere il bonus perpetuando il trattamento discriminatorio.
Atteso il tenore generale dell'art. 1 comma 572 L. 207/24 e viste le deduzioni del convenuto (il quale, costituendosi in giudizio, ha rilevato che i docenti avrebbero visto CP_1
le loro pretese riconosciute in via amministrativa), non si ravvisano ragioni per escludere l'applicabilità di tale disposizione ai contratti di supplenza aventi scadenza al 31.8.2025.
Nonostante l'entrata in vigore della legge di bilancio, tuttavia, il
[...]
, a fronte dell'inadempimento dedotto dai lavoratori, non ha allegato e provato di Controparte_1
15 aver effettivamente applicato la recente normativa (pure richiamata in memoria), attivando la
Carta docenti in favore dei supplenti per gli incarichi annuali conferiti nell'a.s. 2024/25.
Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione inadempiente debba essere comunque condannata a riconoscere il beneficio in favore dei docenti con contratto annuale nel corrente anno scolastico, sempre nei limiti in cui riconosciuto dalla L. n. 207/24.
Non rileva, poi, il fatto che gli incarichi anno 2024/25 siano ancora in essere: la stessa
Corte di Cassazione, sia pure ai diversi fini del decorso del termine prescrizionale, ha infatti confermato che il diritto all'accredito del beneficio sorge dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza.
Le domande principali vanno quindi accolte nei limiti appena precisati e va affermato il diritto degli odierni ricorrenti (tuttora dipendenti del ) alla assegnazione Controparte_1 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità sotto indicate, con conseguente condanna del
[...]
al rilascio in loro favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i Controparte_1
criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
In particolare i ricorrenti hanno diritto all'assegnazione della carta docente per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_3
2024/2025;
- : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_4
e 2024/2025;
- : anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025; Parte_5
- : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_6
2024/2025;
- : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_7
2023/2024 e 2024/2025;
- : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_8
16 - : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_9
2024/2025;
- : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_10
2024/2025;
- : anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_11
- : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_2
- : anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Parte_1
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto dei ricorrenti alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_3
2024/2025;
- : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_4
e 2024/2025;
- : anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025; Parte_5
- : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_6
2024/2025;
17 - : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_7
2023/2024 e 2024/2025;
- : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_8
- : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_9
2024/2025;
- : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_10
2024/2025;
- : anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_11
- : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_2
- : anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Parte_1
oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in loro favore Controparte_1
della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore delle parti ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 259,00 per esborsi ed € 4.000,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Savona, 13/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
18