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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6015/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6015/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Nicola Cacciapuoti Parte_1
RICORRENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Paolo Minoli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
affinché fosse accertata l'illegittimità dell'iscrizione del Controparte_1
proprio nominativo nel Sistema di Informazioni Creditizie e, di conseguenza,
ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente dal predetto circuito.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva Controparte_1
all'azione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva reputata matura per la decisione in quanto di natura prettamente documentale e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva ex art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare del 18/11/2025.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
2 La domanda formulata dall'attore risultava volta ad accertare l'illegittimità ab
origine dell'iscrizione negativa del proprio nominativo nei Servizi di informazioni Creditizie (SIC), per violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi. Difatti, ai sensi del predetto articolo, 4 comma 7, "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il
partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni,
avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più
sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al
comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno
quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato". In relazione a tale incombenza secondo la giurisprudenza di merito “L'onere di dimostrare
l'avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente
sull'intermediario; detta informativa risulta essenziale in quanto è espressione
del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati
personali e risponde all'esigenza di offrire al debitore la possibilità di
intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento
negativo [...] in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di
informazione creditizia l'intermediario debba -a pena di illegittimità della
segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere (v.
tra le tante Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF
Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n.
2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di
Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del
29.08.2014)” (Tribunale di Lecce 1643/2023).
3 Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non allegava agli atti di causa la prova della segnalazione negativa presso i Servizi di informazioni Creditizie (SIC) ma produceva unicamente l'estratto di un'interrogazione effettuata presso la CTC,
Consorzio per la tutela credito, da cui invero, in relazione al rapporto di credito intercorso con la resistente, non è possibile evincersi chiaramente alcuna segnalazione effettuata dalla seconda a carico del primo ma solo che vi erano stati dei ritardi nei pagamenti.
D'altronde, il sistema predisposto dalla Centrale Rischi Banca d'Italia e quello gestito dal CTC sono differenti sia in relazione al soggetto giuridico cui fanno capo sia per finalità dichiarate. La giurisprudenza di merito, aderendo ad un orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e relativo all'analoga banca
CP_ dati gestita dalla ha già da tempo evidenziato che “[...] per non CP_2
valgono i medesimi criteri che regolano le segnalazioni alla Centrale Rischi di
Bankitalia, essendo diverse sia le "finalità" perseguite dai due istituti che il
concetto di "insolvenza" a cui fanno riferimento. Se, infatti, per la segnalazione
nella Centrale Rischi pubblica è necessario l'accertamento di uno stato di
insolvenza oggettivo e non un semplice ritardo di pagamento (per cui chi
omette una rata di basso importo non finisce segnalato in Cai) così non è per le
Sic le quali si limitano a segnalare anche le minime insolvenze” (Tribunale
Catania sez. IV, 05/03/2020, n.900). Proprio a causa di queste diversità formali e sostanziali, i due sistemi in esame non sono in alcun modo sovrapponibili.
Ad ogni modo, nel caso in esame il ricorrente non forniva alcuna prova dell'iscrizione illegittima del proprio nominativo nella banca dati privata sopraccitata, con la conseguenza che la domanda formulata da Parte_1
non può che essere rigettata.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (complessità bassa) e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della resistente, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 16/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6015/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Nicola Cacciapuoti Parte_1
RICORRENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Paolo Minoli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
affinché fosse accertata l'illegittimità dell'iscrizione del Controparte_1
proprio nominativo nel Sistema di Informazioni Creditizie e, di conseguenza,
ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente dal predetto circuito.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva Controparte_1
all'azione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva reputata matura per la decisione in quanto di natura prettamente documentale e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva ex art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare del 18/11/2025.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
2 La domanda formulata dall'attore risultava volta ad accertare l'illegittimità ab
origine dell'iscrizione negativa del proprio nominativo nei Servizi di informazioni Creditizie (SIC), per violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi. Difatti, ai sensi del predetto articolo, 4 comma 7, "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il
partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni,
avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più
sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al
comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno
quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato". In relazione a tale incombenza secondo la giurisprudenza di merito “L'onere di dimostrare
l'avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente
sull'intermediario; detta informativa risulta essenziale in quanto è espressione
del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati
personali e risponde all'esigenza di offrire al debitore la possibilità di
intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento
negativo [...] in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di
informazione creditizia l'intermediario debba -a pena di illegittimità della
segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere (v.
tra le tante Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF
Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n.
2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di
Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del
29.08.2014)” (Tribunale di Lecce 1643/2023).
3 Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non allegava agli atti di causa la prova della segnalazione negativa presso i Servizi di informazioni Creditizie (SIC) ma produceva unicamente l'estratto di un'interrogazione effettuata presso la CTC,
Consorzio per la tutela credito, da cui invero, in relazione al rapporto di credito intercorso con la resistente, non è possibile evincersi chiaramente alcuna segnalazione effettuata dalla seconda a carico del primo ma solo che vi erano stati dei ritardi nei pagamenti.
D'altronde, il sistema predisposto dalla Centrale Rischi Banca d'Italia e quello gestito dal CTC sono differenti sia in relazione al soggetto giuridico cui fanno capo sia per finalità dichiarate. La giurisprudenza di merito, aderendo ad un orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e relativo all'analoga banca
CP_ dati gestita dalla ha già da tempo evidenziato che “[...] per non CP_2
valgono i medesimi criteri che regolano le segnalazioni alla Centrale Rischi di
Bankitalia, essendo diverse sia le "finalità" perseguite dai due istituti che il
concetto di "insolvenza" a cui fanno riferimento. Se, infatti, per la segnalazione
nella Centrale Rischi pubblica è necessario l'accertamento di uno stato di
insolvenza oggettivo e non un semplice ritardo di pagamento (per cui chi
omette una rata di basso importo non finisce segnalato in Cai) così non è per le
Sic le quali si limitano a segnalare anche le minime insolvenze” (Tribunale
Catania sez. IV, 05/03/2020, n.900). Proprio a causa di queste diversità formali e sostanziali, i due sistemi in esame non sono in alcun modo sovrapponibili.
Ad ogni modo, nel caso in esame il ricorrente non forniva alcuna prova dell'iscrizione illegittima del proprio nominativo nella banca dati privata sopraccitata, con la conseguenza che la domanda formulata da Parte_1
non può che essere rigettata.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (complessità bassa) e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della resistente, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 16/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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