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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n° opposizione a precetto
239 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf -, residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Anna Rita Richichi del foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Cividale del Friuli p.za P. Diacono n° 16, giusta procura citata nella citazione datata 2.7.2024;
APPELLANTE
E
– cf –, sedente in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
– cf sedente in Controparte_2 P.IVA_2
Roma,
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
con domicilio ex lege in Trieste p.za Dalmazia n° 3 presso la sede dell'Avvocatura come da cenno nella comparsa depositata il
7.10.2024;
APPELLATI E
, sedente in Roma – contumace;
Controparte_3
APPELLATO
Oggetto della causa: opposizione a precetto, appello avverso la sentenza n° 1/24 resa il 4 – 5.1.2024 dal Tribunale di Gorizia.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 22.1.2025.
CONCLUSIONI Dell'appellante: In riforma della sentenza 1/2024 del Tribunale di Gorizia di data
04.01.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione reietta accertare e dichiarare che il
Controparte_4 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...] [...] per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 l'illegittimità e la conseguente inefficacia della cartella di pagamento n.050 2022 00018547 90 000 emessa dalla sulle istanze e su ruolo n. 2022/001189 Controparte_2
Recupero Crediti anno 2022 emesso dal Comando Controparte_3 In ogni caso spese di doppio grado rifuse.
Degli Enti appellati: Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita rigettare il gravame e confermare interamente la sentenza di primo grado, confermando altresì la legittimità della pretesa creditoria dell'Amministrazione e consentendo che l'esecuzione riprenda il suo corso. Con refusione delle spese.
Ragioni della decisione in fatto
Il ebbe ad opporre avanti il Tribunale di Gorizia la Parte_1
cartella esattoriale, notificatagli dall' il Controparte_2
14.12.2022, per il pagamento della somma di € 23.733,38 ad istanza del Controparte_4
quale restituzione dell'importo versatogli a titolo di equo
[...]
indennizzo - inizialmente riconosciuto al militare dal - e CP_5
delle relative spese di lite.
Sosteneva il che l'Amministrazione non poteva agire Parte_1
esecutivamente per il recupero della somma, divenuta indebita a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, in quanto la stessa
Amministrazione aveva proposto, in altro procedimento tra le parti in corso avanti il Tribunale di Roma, eccezione di compensazione tra detta somma e quanto – eventualmente - l'Amministrazione condannata a pagargli a titolo di ristoro danno.
Inoltre con relazione alla domanda restitutoria afferente le spese di lite, pagate dalla soccombente Amministrazione ad esito della decisione del T.A.R., il osservava come era ex lege Parte_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato quale vittima di atto terroristico.
Resistettero le Amministrazioni evocate, contestando la pretesa avversaria ed, espletata la trattazione istruttoria della questione consistita in acquisizione documentale, il Giudice isontino ebbe a rigettare l'opposizione.
Avverso la decisione del primo Giudice ha interposto gravame il esponendo le seguenti puntuali censure: Parte_1
deve esser rilevata l'eccezione di giudicato esterno posto che il procedimento, avanti il Tribunale di Roma, è stato definito con sentenza passata in giudicato, nel cui ambito risulta accolta l'eccezione di compensazione opposta per la somma indebita di causa
- € 19.350,14 - dall'Amministrazione;
concorreva erronea motivazione del primo Giudice anche in ordine al rigetto dell'opposizione avverso la pretesa restitutoria delle spese di lite liquidate dal T.A.R. – € 4.377,36 – posto che,
assumendo errore materiale del Giudice amministrativo nel liquidare le spese di lite direttamente a favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non considera che comunque esso appellante godeva del diritto di rimanere indenne dalle spese di lite poiché a carico ex lege dell'Amministrazione.
Resistono il e l' Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello svolto, mentre è rimasto contumace il Controparte_4 All'udienza del 23 dicembre 2024 si costituiva il contraddittorio avanti l'Istruttore che, fatte precisare le conclusioni siccome sopra ritrascritto, ex art 352 cod. proc. civ., rimetteva le parti avanti il Collegio per la discussione.
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti, depositate le scritture difensive finali, pertrattavano la lite ed il Collegio nella susseguente camera di consiglio decideva la causa siccome illustrato nella presente sentenza.
In diritto
L'appello proposto dal ha parziale fondamento giuridico Parte_1
e va in detta misura accolto.
E' dato indiscusso che il , a seguito della sentenza Parte_1
favorevole alla sua istanza di godere dell'equo indennizzo a seguito del pregiudizio psico-somatico conseguito all'esser stato oggetto di atto terroristico, ebbe dall' – in cui Controparte_4
rientra organicamente anche il Comando dell'Arma dei Carabinieri –
erogato a titolo di indennizzo l'importo di € 19.350,14 ed a titolo di spese di lite liquidate dal Giudice amministrativo la somma di €
4.377,36.
A seguito della riforma della prima decisione ad opera del Consiglio
di Stato, l'Amministrazione ha ritenuto che i pagamenti di dette due somme di denaro non risultano più sostenute da titolo giustificative e devono essere restituite e con la cartella esattoriale opposta ha proceduto proprio a richiedere la restituzione di detti importi divenuti indebiti.
Quanto al primo importo ricevuto a titolo di indennizzo, il
, con il primo motivo di gravame, oppone l'eccezione di Parte_1
giudicato - nelle more cristallizzatosi - in relazione a sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma con riguardo alla domanda di ristoro danni da lui avanzata contro persona fisica e l'Amministrazione di appartenenza, ossia il . Controparte_1
Ciò in quanto il Giudice capitolino ha riconosciuto il diritto dell'appellante ad esser risarcito del pregiudizio psicosomatico patito a cagione di colpa dell'Amministrazione ma ha respinto la sua domanda.
Di fatti il Tribunale romano ha tassato il ristoro effettivamente dovuto in ragione del pregiudizio in concreto patito, ma ha anche rilevato - in forza del principio della compensatio lucri cum damno
ex art 1241 cod. civ. – come alcuna ulteriore somma fosse dovuta al danneggiato poiché considerate tutte le utilità già ricevute direttamente per il medesimo fatto lesivo – Cass. sez. 1 n° 5841/18
- la loro sommatoria sopravanzava di molto l'effettivamente dovuto
– di oltre 200 mila € -.
Dunque non tanto viene censurata la motivazione esposta dal Giudice
isontino sul punto, ma si reputa superata la stessa in forza di fatto sopravvenuto e non valutato.
L'obbligo di restituzione dell'importo indebito, di cui è chiesta la restituzione, non già risulta estinto per applicazione diretta dell'istituto della compensazione tra contro crediti, bensì la somma in questione risulta meramente computata al fine di valutare se l'importo dovuto al a titolo di ristoro danno era già Parte_1
stato altrimenti corrisposto dal soggetto onerato.
E, siccome quanto già ricevuto dall'appellante sopravanza abbondantemente l'effettivamente dovuto a titolo di ristoro danno,
il Giudice romano ha respinto la sua domanda.
Dunque, anche detratto l'importo di causa, quanto già ricevuto dal appare di gran lunga sovrabbondante rispetto Parte_1 all'effettivamente dovuto, sicché non v'è alcun ostacolo di giudicato da poter opporre alla giusta pretesa restitutoria.
Quanto all'importo dovuto a titolo di restituzione delle spese di lite liquidate dal Giudice amministrativo nella sentenza poi riformata, parte appellante reputa errata l'argomentazione del
Giudice isontino, poiché questo non considera che – comunque -
l'onere economico della difesa in giudizio della vittima di terrorismo – ex art 10 legge 206/04 – è a carico dello Stato.
L'argomento critico coglie la testa del chiodo posto che concorre apposita disciplina posta dall'art 10 legge 206/04 che individua il pagamento delle spese di lite come un ulteriore beneficio specifico per i soggetti vittime del terrorismo.
Detta disciplina non richiama affatto la normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato, posto che, anzi, testualmente dispone che le spese delle liti, connesse a pregiudizio patito a seguito di atti di terrorismo, “ sono a totale carico dello Stato “.
Anzi l'espressa specificazione che le spese della lite sono a “
totale “ carico dello Stato esclude l'applicabilità della disciplina in tema di patrocinio ex dPR 115/02, normativa che, invece,
specificatamente dispone apposite decurtazioni del compenso spettante al difensore della parte ammessa al beneficio.
In difetto dell'applicabilità della disciplina ex dPR 115/02 ed in presenza di un'apposita previsione nella legge speciale, in effetti spetta al Giudice decidente, comunque, provvedere alla liquidazione delle spese di lite a carico dello Stato, siccome fatto dal Giudice
amministrativo.
Erra dunque il Giudice isontino a ritenere il concorrere d'erronea statuizione del T.A.R., che invece ha reso, comunque, statuizione coerente con il chiaro disposto normativo a disciplina dello specifico beneficio previsto dalla legge 206/04.
Di conseguenza il non deve restituire all'Amministrazione Parte_1
la somma ricevuta a titolo di spese di lite, poiché effettivamente dovutagli anche se soccombente – Cass. sez. L. n° 17238/10 -.
Dunque il gravame va per parte rigettato poiché infondato, risultando corretta la pretesa di restituzione afferente l'importo di e
19.350,14, pagato a titolo di equo indennizzo portata nella cartella esattoriale opposta, e per parte va accolto, posto che la somma,
versata a titolo di spese di lite, era per specifica disposizione normativa a carico dell'Amministrazione a prescindere dall'esito della lite.
Atteso il parziale accoglimento del gravame e di converso dell'originaria opposizione concorrono giusti motivi ex art 92 cod.
proc. civ. per compensare tra le parti le spese d'ambedue i gradi del giudizio.
Non può esser accolta l'istanza di parte appellante di godere anche in relazione della presente causa del beneficio ex art 10 legge
206/04, posto che detto beneficio appare correlato a controversie in cui sia oggetto uno dei benefici previsti dalla normativa speciale a favore della vittima del terrorismo ed alla stessa negata in sede amministrativa.
Nella specie oggetto della lite è la restituzione di somme indebitamente percette ad esito di sentenza di prime cure, poi,
riformata e, non già, uno dei specifici benefici previsti dalla legge
206/04.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis
accoglie per parte l'appello spiegato dal con la citazione datata Parte_1
2.7.2024, e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n° 1/2024 resa il 4 – 5.1.2024
dal Tribunale di Gorizia, che nel resto conferma,
dichiara che l'Amministrazione della Difesa – Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri non ha diritto a ripete dal Parte_1
l'importo di € 4.377,36 percetto a titolo di spese di lite del giudizio avanti il T.A.R. e di conseguenza annulla parzialmente la cartella esattoriale n° 050 2022 00018547
90 000 emessa dall' e notificata il 14.12.2022 Controparte_2
limitatamente all'importo dianzi specificato, mentre ne conferma la validità per la residua somma di € 19.350,14.
Rigetta la pretesa della parte appellante di godere in relazione alla presente causa del beneficio ex art 10 legge 206/04.
Spese di lite per ambedue i gradi del giudizio compensate integralmente tra le parti.
Così deliberato in Trieste nella camera di consiglio del 22 gennaio
2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n° opposizione a precetto
239 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf -, residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Anna Rita Richichi del foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Cividale del Friuli p.za P. Diacono n° 16, giusta procura citata nella citazione datata 2.7.2024;
APPELLANTE
E
– cf –, sedente in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
– cf sedente in Controparte_2 P.IVA_2
Roma,
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
con domicilio ex lege in Trieste p.za Dalmazia n° 3 presso la sede dell'Avvocatura come da cenno nella comparsa depositata il
7.10.2024;
APPELLATI E
, sedente in Roma – contumace;
Controparte_3
APPELLATO
Oggetto della causa: opposizione a precetto, appello avverso la sentenza n° 1/24 resa il 4 – 5.1.2024 dal Tribunale di Gorizia.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 22.1.2025.
CONCLUSIONI Dell'appellante: In riforma della sentenza 1/2024 del Tribunale di Gorizia di data
04.01.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione reietta accertare e dichiarare che il
Controparte_4 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...] [...] per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 l'illegittimità e la conseguente inefficacia della cartella di pagamento n.050 2022 00018547 90 000 emessa dalla sulle istanze e su ruolo n. 2022/001189 Controparte_2
Recupero Crediti anno 2022 emesso dal Comando Controparte_3 In ogni caso spese di doppio grado rifuse.
Degli Enti appellati: Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita rigettare il gravame e confermare interamente la sentenza di primo grado, confermando altresì la legittimità della pretesa creditoria dell'Amministrazione e consentendo che l'esecuzione riprenda il suo corso. Con refusione delle spese.
Ragioni della decisione in fatto
Il ebbe ad opporre avanti il Tribunale di Gorizia la Parte_1
cartella esattoriale, notificatagli dall' il Controparte_2
14.12.2022, per il pagamento della somma di € 23.733,38 ad istanza del Controparte_4
quale restituzione dell'importo versatogli a titolo di equo
[...]
indennizzo - inizialmente riconosciuto al militare dal - e CP_5
delle relative spese di lite.
Sosteneva il che l'Amministrazione non poteva agire Parte_1
esecutivamente per il recupero della somma, divenuta indebita a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, in quanto la stessa
Amministrazione aveva proposto, in altro procedimento tra le parti in corso avanti il Tribunale di Roma, eccezione di compensazione tra detta somma e quanto – eventualmente - l'Amministrazione condannata a pagargli a titolo di ristoro danno.
Inoltre con relazione alla domanda restitutoria afferente le spese di lite, pagate dalla soccombente Amministrazione ad esito della decisione del T.A.R., il osservava come era ex lege Parte_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato quale vittima di atto terroristico.
Resistettero le Amministrazioni evocate, contestando la pretesa avversaria ed, espletata la trattazione istruttoria della questione consistita in acquisizione documentale, il Giudice isontino ebbe a rigettare l'opposizione.
Avverso la decisione del primo Giudice ha interposto gravame il esponendo le seguenti puntuali censure: Parte_1
deve esser rilevata l'eccezione di giudicato esterno posto che il procedimento, avanti il Tribunale di Roma, è stato definito con sentenza passata in giudicato, nel cui ambito risulta accolta l'eccezione di compensazione opposta per la somma indebita di causa
- € 19.350,14 - dall'Amministrazione;
concorreva erronea motivazione del primo Giudice anche in ordine al rigetto dell'opposizione avverso la pretesa restitutoria delle spese di lite liquidate dal T.A.R. – € 4.377,36 – posto che,
assumendo errore materiale del Giudice amministrativo nel liquidare le spese di lite direttamente a favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non considera che comunque esso appellante godeva del diritto di rimanere indenne dalle spese di lite poiché a carico ex lege dell'Amministrazione.
Resistono il e l' Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello svolto, mentre è rimasto contumace il Controparte_4 All'udienza del 23 dicembre 2024 si costituiva il contraddittorio avanti l'Istruttore che, fatte precisare le conclusioni siccome sopra ritrascritto, ex art 352 cod. proc. civ., rimetteva le parti avanti il Collegio per la discussione.
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti, depositate le scritture difensive finali, pertrattavano la lite ed il Collegio nella susseguente camera di consiglio decideva la causa siccome illustrato nella presente sentenza.
In diritto
L'appello proposto dal ha parziale fondamento giuridico Parte_1
e va in detta misura accolto.
E' dato indiscusso che il , a seguito della sentenza Parte_1
favorevole alla sua istanza di godere dell'equo indennizzo a seguito del pregiudizio psico-somatico conseguito all'esser stato oggetto di atto terroristico, ebbe dall' – in cui Controparte_4
rientra organicamente anche il Comando dell'Arma dei Carabinieri –
erogato a titolo di indennizzo l'importo di € 19.350,14 ed a titolo di spese di lite liquidate dal Giudice amministrativo la somma di €
4.377,36.
A seguito della riforma della prima decisione ad opera del Consiglio
di Stato, l'Amministrazione ha ritenuto che i pagamenti di dette due somme di denaro non risultano più sostenute da titolo giustificative e devono essere restituite e con la cartella esattoriale opposta ha proceduto proprio a richiedere la restituzione di detti importi divenuti indebiti.
Quanto al primo importo ricevuto a titolo di indennizzo, il
, con il primo motivo di gravame, oppone l'eccezione di Parte_1
giudicato - nelle more cristallizzatosi - in relazione a sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma con riguardo alla domanda di ristoro danni da lui avanzata contro persona fisica e l'Amministrazione di appartenenza, ossia il . Controparte_1
Ciò in quanto il Giudice capitolino ha riconosciuto il diritto dell'appellante ad esser risarcito del pregiudizio psicosomatico patito a cagione di colpa dell'Amministrazione ma ha respinto la sua domanda.
Di fatti il Tribunale romano ha tassato il ristoro effettivamente dovuto in ragione del pregiudizio in concreto patito, ma ha anche rilevato - in forza del principio della compensatio lucri cum damno
ex art 1241 cod. civ. – come alcuna ulteriore somma fosse dovuta al danneggiato poiché considerate tutte le utilità già ricevute direttamente per il medesimo fatto lesivo – Cass. sez. 1 n° 5841/18
- la loro sommatoria sopravanzava di molto l'effettivamente dovuto
– di oltre 200 mila € -.
Dunque non tanto viene censurata la motivazione esposta dal Giudice
isontino sul punto, ma si reputa superata la stessa in forza di fatto sopravvenuto e non valutato.
L'obbligo di restituzione dell'importo indebito, di cui è chiesta la restituzione, non già risulta estinto per applicazione diretta dell'istituto della compensazione tra contro crediti, bensì la somma in questione risulta meramente computata al fine di valutare se l'importo dovuto al a titolo di ristoro danno era già Parte_1
stato altrimenti corrisposto dal soggetto onerato.
E, siccome quanto già ricevuto dall'appellante sopravanza abbondantemente l'effettivamente dovuto a titolo di ristoro danno,
il Giudice romano ha respinto la sua domanda.
Dunque, anche detratto l'importo di causa, quanto già ricevuto dal appare di gran lunga sovrabbondante rispetto Parte_1 all'effettivamente dovuto, sicché non v'è alcun ostacolo di giudicato da poter opporre alla giusta pretesa restitutoria.
Quanto all'importo dovuto a titolo di restituzione delle spese di lite liquidate dal Giudice amministrativo nella sentenza poi riformata, parte appellante reputa errata l'argomentazione del
Giudice isontino, poiché questo non considera che – comunque -
l'onere economico della difesa in giudizio della vittima di terrorismo – ex art 10 legge 206/04 – è a carico dello Stato.
L'argomento critico coglie la testa del chiodo posto che concorre apposita disciplina posta dall'art 10 legge 206/04 che individua il pagamento delle spese di lite come un ulteriore beneficio specifico per i soggetti vittime del terrorismo.
Detta disciplina non richiama affatto la normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato, posto che, anzi, testualmente dispone che le spese delle liti, connesse a pregiudizio patito a seguito di atti di terrorismo, “ sono a totale carico dello Stato “.
Anzi l'espressa specificazione che le spese della lite sono a “
totale “ carico dello Stato esclude l'applicabilità della disciplina in tema di patrocinio ex dPR 115/02, normativa che, invece,
specificatamente dispone apposite decurtazioni del compenso spettante al difensore della parte ammessa al beneficio.
In difetto dell'applicabilità della disciplina ex dPR 115/02 ed in presenza di un'apposita previsione nella legge speciale, in effetti spetta al Giudice decidente, comunque, provvedere alla liquidazione delle spese di lite a carico dello Stato, siccome fatto dal Giudice
amministrativo.
Erra dunque il Giudice isontino a ritenere il concorrere d'erronea statuizione del T.A.R., che invece ha reso, comunque, statuizione coerente con il chiaro disposto normativo a disciplina dello specifico beneficio previsto dalla legge 206/04.
Di conseguenza il non deve restituire all'Amministrazione Parte_1
la somma ricevuta a titolo di spese di lite, poiché effettivamente dovutagli anche se soccombente – Cass. sez. L. n° 17238/10 -.
Dunque il gravame va per parte rigettato poiché infondato, risultando corretta la pretesa di restituzione afferente l'importo di e
19.350,14, pagato a titolo di equo indennizzo portata nella cartella esattoriale opposta, e per parte va accolto, posto che la somma,
versata a titolo di spese di lite, era per specifica disposizione normativa a carico dell'Amministrazione a prescindere dall'esito della lite.
Atteso il parziale accoglimento del gravame e di converso dell'originaria opposizione concorrono giusti motivi ex art 92 cod.
proc. civ. per compensare tra le parti le spese d'ambedue i gradi del giudizio.
Non può esser accolta l'istanza di parte appellante di godere anche in relazione della presente causa del beneficio ex art 10 legge
206/04, posto che detto beneficio appare correlato a controversie in cui sia oggetto uno dei benefici previsti dalla normativa speciale a favore della vittima del terrorismo ed alla stessa negata in sede amministrativa.
Nella specie oggetto della lite è la restituzione di somme indebitamente percette ad esito di sentenza di prime cure, poi,
riformata e, non già, uno dei specifici benefici previsti dalla legge
206/04.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis
accoglie per parte l'appello spiegato dal con la citazione datata Parte_1
2.7.2024, e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n° 1/2024 resa il 4 – 5.1.2024
dal Tribunale di Gorizia, che nel resto conferma,
dichiara che l'Amministrazione della Difesa – Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri non ha diritto a ripete dal Parte_1
l'importo di € 4.377,36 percetto a titolo di spese di lite del giudizio avanti il T.A.R. e di conseguenza annulla parzialmente la cartella esattoriale n° 050 2022 00018547
90 000 emessa dall' e notificata il 14.12.2022 Controparte_2
limitatamente all'importo dianzi specificato, mentre ne conferma la validità per la residua somma di € 19.350,14.
Rigetta la pretesa della parte appellante di godere in relazione alla presente causa del beneficio ex art 10 legge 206/04.
Spese di lite per ambedue i gradi del giudizio compensate integralmente tra le parti.
Così deliberato in Trieste nella camera di consiglio del 22 gennaio
2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan