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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/12/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3341/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice dott. Laura Fioroni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3341/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANNOVI Parte_1 C.F._1 ERMES elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE 34 41049 SASSUOLO ITALIA presso il difensore avv. ANNOVI ERMES ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. POLELLI Controparte_1 P.IVA_1 MA elettivamente domiciliato in VIA BORGO DEI LEONI, 63 44100 FERRARA presso il difensore avv. POLELLI MA CONVENUTO
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note scritte
Per parte convenuta: come da note scritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1049/2024 del 9/8/2024, Parte_1 con cui questo Tribunale ha ingiunto al medesimo di pagare in favore di e per essa Controparte_1
quale mandataria di la somma di € 34.729,11 Controparte_2 Controparte_3 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in relazione ad un finanziamento concesso all'odierno opponente da in data 30/9/2010. Controparte_4
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che, nel 2016, quando il credito era Parte_1 nella titolarità di le parti avevano concordato un piano di rientro che prevedeva il CP_5 pagamento dell'importo di € 9.000,00 mediante n. 60 effetti cambiari di € 150,00 ciascuno, dal
30/7/2016 sino al 30/6/2021, deducendo che l'importo ivi pattuito rappresentava una definizione a saldo e stralcio dell'intera vertenza.
Ha pertanto dedotto che con il regolare pagamento delle predette somme tutte le pretese nei confronti dell'odierno opponente erano state tacitate, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita l'opposta contestando l'opposizione in fatto e in diritto e insistendo per il suo rigetto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e disposto il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente quindi rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
L'eccezione di estinzione del debito avanzata dall'opponente è del tutto smentita dalla documentazione in atti. Ed invero parte opposta ha prodotto in giudizio missiva inviata dal sig. a mezzo mail in Pt_1 data 2/3/2016 del seguente tenore: “RICHIESTA ACCONTO SU RIF.PRATICA 42654540 Buona sera come da accordi telefonici le invio la richiesta di acconto in merito alla posizione debitoria N.
42654540 intestata di € 42.826,48 da poter dilazionare in N. 60 effetti cambiari Parte_1 mensili da € 150,00 cad. Rimanendo a sua disposizione per ogni chiarimento e sperando in una risposta positiva, colgo l'occasione per porgerle i distinti saluti. (doc. 11 parte opposta). Parte_1
Tale missiva è certamente riferita al credito per cui è causa, rilevandosi che il numero identificativo della posizione debitoria (42654540) corrisponde a quello indicato nei documenti prodotti a corredo del procedimento monitorio (doc. 4, 5, 6, 8 e 10).
pagina 2 di 4 E' pertanto evidente che il pagamento della somma di € 9.000,00 venne convenuto tra le parti a titolo di acconto iniziale sul maggior importo dovuto e non a saldo e stralcio.
Il sig. ha inoltre riconosciuto il proprio debito con mail in data 8/10/2023 (doc. 12 parte Pt_1 opposta).
Parte opponente ha omesso di prendere posizione sulla richiamata documentazione, non svolgendo alcuna contestazione in ordine alla riferibilità a sé dei documenti né al loro contenuto.
Alla luce di ciò, rilevato che la documentazione superiormente indicata, unitamente a quella depositata in sede monitoria, rappresentata dal contratto di finanziamento e dall'estratto conto (doc. 3 e 5 fascicolo monitorio) prova l'esistenza del credito nella misura azionata dall'ingiungente e che parte opponente non ha svolto, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., alcuna contestazione né in ordine alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e all'avvenuta erogazione delle somme né in ordine alla documentazione al medesimo riconducibile che contraddice palesemente l'unico motivo di opposizione fondato sull'estinzione del debito, l'opposizione deve essere respinta. Conseguentemente il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, inclusi gli esborsi relativi alla mediazione, come documentati dall'opposto, vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano in conformità al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in relazione al valore della causa, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria in senso stretto e al modulo decisorio.
La manifesta temerarietà dell'opposizione, proposta con argomentazioni manifestamente infondate, in modo temerario e a fini dilatori, comporta la condanna dell'opponente al risarcimento del danno, ex art. 96 comma 3 c.p.c., di una somma pari a circa 1/3 delle spese di lite liquidate in dispositivo.
La mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione (come da verbale 25/6/2025 conclusosi con dichiarazione di chiusura del procedimento per assenza del sig. pur Pt_1 ritualmente convocato) impone la sua condanna ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1049/2024 del 9/8/2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 190,44 per esborsi, € 5.261,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
pagina 3 di 4 3. Condanna al pagamento, ex art. 96 comma 3, c.p.c., in favore dell'opposta Parte_1 della somma di € 1.800,00;
4. Condanna al pagamento in favore dello Stato di un importo corrispondente Parte_1 al doppio del contributo unificato.
Reggio nell'Emilia, 23 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice dott. Laura Fioroni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3341/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANNOVI Parte_1 C.F._1 ERMES elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE 34 41049 SASSUOLO ITALIA presso il difensore avv. ANNOVI ERMES ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. POLELLI Controparte_1 P.IVA_1 MA elettivamente domiciliato in VIA BORGO DEI LEONI, 63 44100 FERRARA presso il difensore avv. POLELLI MA CONVENUTO
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note scritte
Per parte convenuta: come da note scritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1049/2024 del 9/8/2024, Parte_1 con cui questo Tribunale ha ingiunto al medesimo di pagare in favore di e per essa Controparte_1
quale mandataria di la somma di € 34.729,11 Controparte_2 Controparte_3 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in relazione ad un finanziamento concesso all'odierno opponente da in data 30/9/2010. Controparte_4
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che, nel 2016, quando il credito era Parte_1 nella titolarità di le parti avevano concordato un piano di rientro che prevedeva il CP_5 pagamento dell'importo di € 9.000,00 mediante n. 60 effetti cambiari di € 150,00 ciascuno, dal
30/7/2016 sino al 30/6/2021, deducendo che l'importo ivi pattuito rappresentava una definizione a saldo e stralcio dell'intera vertenza.
Ha pertanto dedotto che con il regolare pagamento delle predette somme tutte le pretese nei confronti dell'odierno opponente erano state tacitate, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita l'opposta contestando l'opposizione in fatto e in diritto e insistendo per il suo rigetto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e disposto il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente quindi rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
L'eccezione di estinzione del debito avanzata dall'opponente è del tutto smentita dalla documentazione in atti. Ed invero parte opposta ha prodotto in giudizio missiva inviata dal sig. a mezzo mail in Pt_1 data 2/3/2016 del seguente tenore: “RICHIESTA ACCONTO SU RIF.PRATICA 42654540 Buona sera come da accordi telefonici le invio la richiesta di acconto in merito alla posizione debitoria N.
42654540 intestata di € 42.826,48 da poter dilazionare in N. 60 effetti cambiari Parte_1 mensili da € 150,00 cad. Rimanendo a sua disposizione per ogni chiarimento e sperando in una risposta positiva, colgo l'occasione per porgerle i distinti saluti. (doc. 11 parte opposta). Parte_1
Tale missiva è certamente riferita al credito per cui è causa, rilevandosi che il numero identificativo della posizione debitoria (42654540) corrisponde a quello indicato nei documenti prodotti a corredo del procedimento monitorio (doc. 4, 5, 6, 8 e 10).
pagina 2 di 4 E' pertanto evidente che il pagamento della somma di € 9.000,00 venne convenuto tra le parti a titolo di acconto iniziale sul maggior importo dovuto e non a saldo e stralcio.
Il sig. ha inoltre riconosciuto il proprio debito con mail in data 8/10/2023 (doc. 12 parte Pt_1 opposta).
Parte opponente ha omesso di prendere posizione sulla richiamata documentazione, non svolgendo alcuna contestazione in ordine alla riferibilità a sé dei documenti né al loro contenuto.
Alla luce di ciò, rilevato che la documentazione superiormente indicata, unitamente a quella depositata in sede monitoria, rappresentata dal contratto di finanziamento e dall'estratto conto (doc. 3 e 5 fascicolo monitorio) prova l'esistenza del credito nella misura azionata dall'ingiungente e che parte opponente non ha svolto, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., alcuna contestazione né in ordine alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e all'avvenuta erogazione delle somme né in ordine alla documentazione al medesimo riconducibile che contraddice palesemente l'unico motivo di opposizione fondato sull'estinzione del debito, l'opposizione deve essere respinta. Conseguentemente il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, inclusi gli esborsi relativi alla mediazione, come documentati dall'opposto, vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano in conformità al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in relazione al valore della causa, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria in senso stretto e al modulo decisorio.
La manifesta temerarietà dell'opposizione, proposta con argomentazioni manifestamente infondate, in modo temerario e a fini dilatori, comporta la condanna dell'opponente al risarcimento del danno, ex art. 96 comma 3 c.p.c., di una somma pari a circa 1/3 delle spese di lite liquidate in dispositivo.
La mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione (come da verbale 25/6/2025 conclusosi con dichiarazione di chiusura del procedimento per assenza del sig. pur Pt_1 ritualmente convocato) impone la sua condanna ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1049/2024 del 9/8/2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 190,44 per esborsi, € 5.261,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
pagina 3 di 4 3. Condanna al pagamento, ex art. 96 comma 3, c.p.c., in favore dell'opposta Parte_1 della somma di € 1.800,00;
4. Condanna al pagamento in favore dello Stato di un importo corrispondente Parte_1 al doppio del contributo unificato.
Reggio nell'Emilia, 23 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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