Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/06/2025, n. 12390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12390 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12390/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05862/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5862 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Grassi e Nzati Mbete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 20/09/2020, notificato il 06/03/2021 con il quale il Ministero ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 comma 1 lett.ra F) della L. 241/1990 presentata dal ricorrente, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, con il quale il Ministero dell'Interno, in data 20 settembre 2020, ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n.91.
L'istante ha lamentato l'illegittimità del diniego in ragione di articolati motivi di diritto, denunciando vizi di violazione di legge e eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione.
La causa è stata chiamata all'udienza di smaltimento del 28 marzo 2025 e ivi trattenuta in decisione.
Giova ricordare i fatti di causa.
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 10 gennaio 2016. Svolta l'istruttoria di rito, l'amministrazione ha respinto la domanda, essendo emersi elementi ostativi rappresentati dalle condanne penali per reati fiscali indicate in atti.
Il Ministero ha dunque dapprima inviato il preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis L.241/90 e quindi, in difetto di osservazioni da parte dell'esponente, si è determinata definitivamente con il gravato diniego.
Tanto sinteticamente premesso, il Collegio reputa insussistenti i vizi di violazione di legge e eccesso di potere, sub specie di deficit motivazionale e difetto di istruttoria, come declinati nel ricorso introduttivo. Vale infatti rilevare che con ragionamento non illogico (che resiste al sindacato estrinseco del TAR), il Ministero ha rilevato che l’istante ha posto in essere una serie di condotte penalmente rilevanti (tutte in materia fiscale) le quali si collocavano nel decennio antecedente e palesavano un profilo non irreprensibile del richiedente.
Si rammenta invero la natura giuridica dell'atto di concessione della cittadinanza che è atto essenzialmente discrezionale ed è condizionato dall'esistenza di un interesse pubblico che si intende perseguire, esigendosi uno status illesae dignitatis (morale e civile) di colui che proponga la relativa istanza. Ergo, le predette risultanze penali ben possono essere considerate quale indice negativo (anche a prescindere dagli esiti processuali e anche laddove vi sia stata, ad esempio, un'archiviazione, un’estinzione, una riabilitazione od anche una remissione di una querela). La valutazione di inopportunità della concessione della cittadinanza non è in alcun modo inficiata dalle vicende processuali, in conformità a consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il comportamento del ricorrente, valutato come fatto storico [...] può ragionevolmente essere considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e, come tale, giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana” (T.A.R. Lazio n. 5615/2015).
L’amministrazione deve infatti valutare, con autonoma valutazione discrezionale, la personalità del richiedente, ai fini della formulazione di un giudizio prognostico in merito all'attendibilità dell’istante, dovendosi escludere il rischio che lo stabile inserimento dello stesso possa recare danno alla comunità.
Nel caso de quo, il Ministero ha anche tenuto conto (in chiave negativa) dell’omessa dichiarazione resa in sede di presentazione della domanda, il che è indice di una inadeguata conoscenza dei principi dell'ordinamento italiano.
L’omissione dichiarativa è una circostanza suscettibile di determinare, anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, il rigetto della domanda, perché indica una non compiuta integrazione del richiedente e disvela mancanza di quella lealtà che dovrebbe essere il fondamento del vincolo di cittadinanza.
Il provvedimento impugnato è stato dunque legittimamente adottato, sulla base delle risultanze emerse al momento dell'adozione dell'atto.
Nessuna rilevanza può ovviamente conferirsi ad eventuali sopravvenuti all’atto impugnato, i quali potranno essere semmai valorizzati a seguito della presentazione di una nuova istanza. Infatti, trascorso un anno dall'emanazione del provvedimento di diniego, può essere sempre proposta una nuova istanza per il conseguimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del DPR 12 ottobre 1993 n.572.
luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente FF
Emiliano Raganella, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.