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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11369/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11369/2023 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 28/02/1990 (CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CAVALLARO OLGA MARIA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A BOGRA (BANGLADESH) IL 18/01/1983 (CF: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte e la causa è stata posta in decisione il 21.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
E hanno contratto matrimonio ad Aci Castello (CT), in Parte_1 Controparte_1
data 12.09.2015, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Aci Castello (CT) dell'anno
2015, Atto n. 81, Parte II, Serie C.
Dalla coppia non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili – rectius lo scioglimento – del matrimonio, rappresentando che dal 13.09.2023, data dell'udienza presidenziale del procedimento di separazione, i coniugi hanno vissuto separati e che nessuna riconciliazione è intervenuta.
All'udienza di comparizione dei coniugi in data 15.05.2024, sentita la sola parte ricorrente, la causa
è stata rinviata all'udienza del 23 settembre 2024 per la decisione, senza l'assegnazione dei termini.
non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del Controparte_1
verbale di udienza presidenziale.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed è stato acquisito parere del Pubblico
Ministero.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale non si è costituito, Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica effettuata nel luogo di residenza.
Nel merito, la domanda di è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data
13.09.2023 nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa n.
668/2023.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
____
Nessuna statuizione di natura economica viene disposta in assenza di domanda, avendo precisato parte ricorrente che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che hanno altresì già provveduto a ripartire ogni bene in comune.
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e la natura del presente giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 11369/2023, così statuisce:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Aci Castello (CT) il 12/09/2015 tra
E trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Aci Castello (CT) dell'anno 2015, parte II, serie C, atto n.81;
2) spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 24.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11369/2023 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 28/02/1990 (CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CAVALLARO OLGA MARIA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A BOGRA (BANGLADESH) IL 18/01/1983 (CF: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte e la causa è stata posta in decisione il 21.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
E hanno contratto matrimonio ad Aci Castello (CT), in Parte_1 Controparte_1
data 12.09.2015, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Aci Castello (CT) dell'anno
2015, Atto n. 81, Parte II, Serie C.
Dalla coppia non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili – rectius lo scioglimento – del matrimonio, rappresentando che dal 13.09.2023, data dell'udienza presidenziale del procedimento di separazione, i coniugi hanno vissuto separati e che nessuna riconciliazione è intervenuta.
All'udienza di comparizione dei coniugi in data 15.05.2024, sentita la sola parte ricorrente, la causa
è stata rinviata all'udienza del 23 settembre 2024 per la decisione, senza l'assegnazione dei termini.
non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del Controparte_1
verbale di udienza presidenziale.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed è stato acquisito parere del Pubblico
Ministero.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale non si è costituito, Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica effettuata nel luogo di residenza.
Nel merito, la domanda di è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data
13.09.2023 nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa n.
668/2023.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
____
Nessuna statuizione di natura economica viene disposta in assenza di domanda, avendo precisato parte ricorrente che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che hanno altresì già provveduto a ripartire ogni bene in comune.
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e la natura del presente giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 11369/2023, così statuisce:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Aci Castello (CT) il 12/09/2015 tra
E trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Aci Castello (CT) dell'anno 2015, parte II, serie C, atto n.81;
2) spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 24.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher