Articolo 5 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 novembre 1988
>
Versione
19 febbraio 2026
Art. 5. 1. ((Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti)) .
Entrata in vigore il 19 febbraio 2026
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente