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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9266 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52345/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del giudice designato dott.ssa TA AC ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52345 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, giusta ordinanza del 30.01.2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Perugia, via C. Caporali n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Spina del
Foro di Perugia, che li rappresenta e difende in virtù procura alle liti e procura speciale notarile in atti di delega estesa in calce al presente atto quanto ai primi due e in forza di procura speciale a rogito Notar di Fidenza in data 8.7.2022 Rep. 3923; Persona_1
ATTORI
E
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12
CONVENUTA
OGGETTO: domanda risarcitoria per mancata corretta attuazione della direttiva comunitaria in materia di indennizzo alle vittime di reati violenti intenzionali e altro.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in data 24 e 28 gennaio
2025 da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 21.07.2022 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti alla Controparte_1 Parte_1
, e rispettivamente genitori e fratello del
[...] Parte_2 Parte_3
defunto hanno convenuto in giudizio la Persona_2 Controparte_1
chiedendo – in via principale – l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano per l'omessa o inesatta attuazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, e – in subordine – la disapplicazione del D.M. 22 novembre 2019 nella parte in cui determina importi fissi inadeguati, con condanna dell'Amministrazione alla corresponsione di un indennizzo ulteriore e più adeguato, parametrato in via equitativa al danno non patrimoniale da perdita del congiunto.
In fatto, i ricorrenti hanno dedotto che nato a [...] il [...] e Persona_2
convivente con i familiari fino alla morte, era deceduto in Velletri il 27 novembre 2015 a seguito di un'aggressione a colpi di coltello da parte di per motivi futili e abietti. Il era stato Persona_3 Per_3
condannato con sentenza n. 1784/2016 del GIP del Tribunale di Velletri, a seguito di rito abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione e al pagamento di una provvisionale complessivamente pari ad euro
400.000, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili (euro 150.000,00 ciascuno in favore dei genitori ed euro 100.000 in favore del fratello). La sentenza era stata parzialmente riformata dalla Corte
d'Assise d'Appello di Roma con sentenza n. 56/2017, che aveva ridotto la pena ad anni sedici e mesi otto, confermando le statuizioni civili. La decisione era divenuta definitiva con sentenza della Corte di
Cassazione dell'11 maggio 2018 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Per_3
A fronte degli infruttuosi tentativi di recuperare il credito di cui alla provvisionale, come riconosciuto dalle delibere del Comitato (“tant'è che i ricorrenti non hanno esperito l'azione civile per la quantificazione del danno attesa l'assoluta impossidenza dell'autore del delitto”), gli attori avevano presentato domanda di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati intenzionali violenti, previsto dalla legge 7 luglio pagina 2 di 11 2016, n. 122, presso la Prefettura di Roma. Con delibera del 6 aprile 2022, il di solidarietà aveva CP_2 riconosciuto un indennizzo “pro quota” complessivo di € 50.000 in favore dei genitori della vittima, riconoscendo i presupposti previsti da detta legge. Con successiva delibera del 22 giugno 2022, era stata invece rigettata la domanda presentata dal fratello, “per mancanza Parte_3 del requisito della dipendenza economica dalla vittima” (p. 3 del ricorso).
Ciò premesso, gli attori hanno allegato il mancato corretto recepimento da parte della Repubblica italiana della direttiva 2004/80/CE, in quanto l'erogazione di un indennizzo in favore dei genitori della vittima pari a complessivi euro 50.000 (da suddividersi tra gli aventi diritto indipendentemente dal loro numero) appariva ictu oculi manifestamente insufficiente, con riferimento al caso di specie, e comportava una violazione della richiamata direttiva, anche per disparità di trattamento, tra le vittime del medesimo reato commesso in diversi contesti criminosi (con riferimento in particolare alla maggiore entità degli indennizzi previsti riguardo all'omicidio commesso in ambito familiare o in ambito mafioso o terroristico). Hanno aggiunto che la violazione della direttiva da parte del legislatore nazionale era oltremodo evidente rispetto alla posizione del fratello della vittima, escluso a priori dal beneficio. Hanno affermato quindi il diritto degli attori al risarcimento dei danni patiti a causa del mancato corretto recepimento statuale della direttiva
2004/80/CE. In subordine, hanno chiesto al Tribunale la disapplicazione del DM 22.11.2019, attuativo della L.
7.7.2016 n. 122 e della L. 20.11.2017 n. 167, che prevedeva un indennizzo non adeguato in contrasto con i criteri enucleati dalla Corte di Giustizia. I particolare, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- preliminarmente sollevare avanti alla Corte di Giustizia dell‟Unione Europea questione pregiudiziale in ordine alla L.
7.7.2016 n. 122 e successive modifiche e del D.M. 22.11.2019 con riferimento alla
Direttiva 2004/80/CE; - nel merito in via principale: dichiarare la responsabilità civile della
[...]
per la mancata e/o non corretta e/o non integrale esecuzione ed adozione della Controparte_1
Direttiva 2004/80/CE e comunque per la sua mancata attuazione entro il termine previsto, per l‟effetto condannarla al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, in favore dei ricorrenti nella misura che verrà ritenuta di giustizia in base ai criteri di cui alle c.d. tabelle milanesi per il danno biologico e non patrimoniale da perdita parentale;
- in subordine: disapplicare il DM 22.11.2019 e condannare
pagina 3 di 11 l‟Amministrazione convenuta alla corresponsione di un indennizzo equo e adeguato in favore dei ricorrenti nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa”.
La costituitasi tempestivamente in giudizio il 20.01.2023, a mezzo Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il mutamento del rito e contestato nel merito tutte le domande attoree. L'Amministrazione ha dedotto che la normativa nazionale era pienamente conforme agli obblighi europei, avendo previsto, con il D.M. 22 novembre 2019, un indennizzo fisso di € 50.000 per ciascun genitore, e affermando che i genitori della vittima avevano già percepito un totale di euro 100.000, importo da considerarsi equo ed adeguato. Ha inoltre evidenziato la distinzione tra indennizzo e risarcimento del danno, ritenendo che lo Stato non fosse tenuto alla corresponsione di un risarcimento integrale ex art. 2043
c.c., gravante esclusivamente sull'autore del reato.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare ogni avversa domanda poiché́ del tutto infondata;
con condanna degli odierni attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.
96 c.p.c. Oltre alla condanna alle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
All'udienza di comparizione delle parti del 1°.02.2023, il Tribunale ha disposto, ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., il mutamento del rito da speciale di cognizione a ordinario di cognizione, ritenendo la controversia non compatibile con la forma semplificata per la complessità delle questioni giuridiche trattate, coinvolgenti fonti normative sia interne che unionali.
Con le note scritte, depositate il 24.01.2025 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha depositato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 7 novembre 2024, causa C-126/23, con cui la stessa Corte ha fornito risposta affermativa alla domanda di pronuncia pregiudiziale posta dal Tribunale di Venezia “dichiarando che l'art. 12 paragrafo 2 della direttiva 2004/80 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all'indenizzo … dei fratelli e delle sorelle di quest'ultima all'assenza di detti genitori”. Ha quindi insistito nelle conclusioni contenute nell'atto introduttivo, ritenendo che detta pronuncia fosse direttamente applicabile alla presente controversia, in quanto il fratello della vittima era stato escluso dal beneficio dell'indennizzo pur in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa unionale così interpretata.
pagina 4 di 11 DIRITTO
1.Domanda principale di risarcimento del danno per la mancata e/o non corretta e/o non integrale esecuzione della Direttiva 2004/80/CE - posizione dei genitori della vittima, e Parte_1 [...]
Parte_2
La domanda principale proposta dalla parte attrice è diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la dedotta mancata o non corretta trasposizione della Direttiva 2004/80/CE, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, da parametrarsi alla luce dei criteri di cui alle c.d. tabelle milanesi per il danno biologico e non patrimoniale da perdita parentale.
Tale domanda è solo parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti.
In primo luogo, deve premettersi che la Direttiva non è self executing e quindi non è possibile l'applicazione diretta e la disapplicazione della normativa interna in contrasto, ma solo una tutela indiretta di tipo risarcitorio. Giova poi ribadire la differenza strutturale tra risarcimento e indennizzo: come evidenziato dalla difesa erariale “l'indennizzo viene generalmente definito come un “serio ristoro del danno subito” e costituisce contributo pubblicistico di solidarietà a carico della collettività generale.
Come tale, esso non può costituire strumento di ristoro integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il risarcimento del danno da reato grava invece esclusivamente sull'autore dello stesso”.
Tale impostazione è pienamente coerente con quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea nella sentenza 16 luglio 2020, secondo cui: “l'indennizzo 'equo ed adeguato', di cui all'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80, non deve necessariamente corrispondere al risarcimento del danno che può essere accordato, a carico dell'autore del reato, alla vittima […], e non deve garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito”. Con tale affermazione, la Corte ha chiaramente ribadito che lo Stato non assume il ruolo di responsabile civilistico per i danni derivanti dal reato, ma si limita a erogare un contributo solidaristico di tipo forfettario, nella misura fissata dal legislatore, senza alcuna equiparazione al danno civilmente risarcibile.
Ne consegue che l'invocazione delle Tabelle milanesi da parte degli attori risulta impropria: si tratta infatti di parametri che risultano applicabili solo all'autore del reato, su cui incombe anche la responsabilità
pagina 5 di 11 aquiliana da illecito penale. Lo Stato, invece, non può e non deve sostituirsi all'autore del reato nella corresponsione dei danni derivanti dall'illecito.
Deve altresì osservarsi che la direttiva 2004/80 – pur indicando nel considerando (10) che “le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito” – non richiede, quale condizione per l'ammissione all'indennizzo, il previo esperimento di azioni esecutive nei confronti dell'autore del reato”. Nel caso di specie non è contestata la condizione di insolvibilità dell'autore del reato.
Nel merito ritiene il Tribunale che nella fattispecie oggetto di scrutinio sussista la responsabilità dello Stato italiano per la non corretta attuazione della normativa eurounitaria.
In merito al risarcimento dei danni per violazione del diritto dell'Unione sono noti i presupposti individuati dalla Corte di Giustizia perché possa riconoscersi il diritto al risarcimento del danno
(preordinazione della norma giuridica violata ad attribuire diritti ai singoli, violazione sufficientemente caratterizzata e sussistenza del nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito dai singoli), richiamandosi, per tutte, la nota sentenza del 5.3.1996, Brasserie di Pecheur, C-46/93 e C-48/93.
Al riguardo non vi è più dubbio che l'art. 12, par. 2 della Direttiva 2004/80/CE sia una norma che obbliga gli Stati membri a dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio (attribuendo così diritti ai singoli). Si tratta di verificare se, con riferimento al caso in esame, lo Stato italiano abbia dato corretta attuazione alla direttiva 2004/80/CE che ha imposto a tutti gli stati membri, entro il 1° luglio 2005, di provvedere a che le proprie “normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime” (art. 12 comma 2).
E' noto che la responsabilità dello Stato per omessa, non corretta e ritardata trasposizione della direttiva abbia natura contrattuale, con conseguente obbligo del risarcimento del danno da liquidarsi integralmente anche in via equitativa qualora non sia dimostrabile nel suo preciso ammontare ex art. 1226 c.c.. Il parametro per valutare il pregiudizio patito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento dello Stato nella tardiva e/o non corretta attuazione della direttiva in esame è costituito dall'ammontare dell'indennizzo di pagina 6 di 11 cui avrebbe avuto diritto ab origine “come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale a quello dell'Unione” (cfr. Cass. n. 26757/2020). Come già detto, la sentenza 16 luglio
2020 della Corte UE ha riconosciuto agli stati membri un certo margine di discrezionalità nel prevedere un sistema di indennizzo dei reati intenzionali violenti (anche in ragione del fatto che a tale sistema nazionale occorre assicurare la sostenibilità finanziaria), precisando che tale indennizzo non debba, necessariamente, corrispondere al risarcimento del danno che è posto a carico dell'autore del reato.
Si tratta in sostanza di un contributo (che deve essere congruo e adeguato) posto a carico dello Stato al fine di compensare e alleviare il pregiudizio sofferto dalle vittime di reati contro la persona, particolarmente lesivi, tuttavia, come già detto non coincidente con il risarcimento che l'autore del reato è obbligato a pagare secondo la disciplina nazionale sulla responsabilità civile. Nemmeno possono trovare applicazione i criteri indennitari previsti dalla normativa interna per fattispecie particolari e comunque limitate a tipologie di reati compiuti in contesti diversi, più gravi e con un minore numero di vittime (si fa riferimento alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
Trattandosi di omicidio volontario, la gravità del fatto può ritenersi in re ipsa e non ci sono elementi, almeno nella vicenda specifica in esame, che possano valere a ridurla.
Il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Direttiva 2004/80/CE mediante la legge 7 luglio 2016, n.
122, istitutiva del Fondo di solidarietà per le vittime di reati intenzionali violenti, e successivamente con la legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha esteso l'efficacia retroattiva del beneficio ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005. Con il D.M. 22 novembre 2019 lo Stato ha proceduto alla rideterminazione degli importi spettanti a titolo di indennizzo, fissandoli in misura forfettaria per ciascuna tipologia di reato. Il
d.m. 22.11.2019, in applicazione dell'art. 11 comma 3 legge n. 122/2016, prevede all'art. 1 lett. a) per il delitto di omicidio l'importo fisso di euro 50.000, mentre il citato art. 11 all'art.
2-bis. Prevede che “In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli;
in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con
pagina 7 di 11 questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.” Il comma 2-ter precisa che “Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo
II, del codice civile”.
Diversamente da quanto allegato dalla difesa erariale, risulta per tabulas che ai genitori della vittima primaria è stato erogato l'importo di euro 50.000 “da suddividere pro quota” (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice), quindi euro 25.000, ciascuno.
Ad avviso del Tribunale l'importo fisso di cui al citato d.m. 22.11.2019 (art.1) può essere utilizzato come parametro per la liquidazione del danno subito, tuttavia per ciascuno dei genitori della vittima. Solo in questi termini, esso non appare simbolico, né irrisorio o manifestamente insufficiente e risulta notevolmente aumentato rispetto al precedente d.m. 31.08.2017 (che prevedeva un indennizzo di euro
7.200,00). La misura, così rideterminata, non appare inadeguata alla gravità dei fatti e alle conseguenze dannose presumibilmente derivatene, alla luce del rapporto di stretta parentela che legava gli attori al defunto e dell'entità media del risarcimento generalmente riconosciuto ai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale con la vittima primaria del reato.
Il complessivo danno subito deve quindi ritenersi di entità pari all'indennizzo spettante di euro 50.000,00, per ciascuno degli attori ( e ). L'importo liquidato con la delibera del Parte_1 Parte_2
Prefetto del 06.04.2022 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice) di euro 50.000 “da suddividere pro quota” (quindi euro 25.000,00 per ciascuno) deve pertanto essere rideterminato in euro 50.000, per ciascuno degli attori, genitori della vittima. Tale somma è liquidata all'attualità, onde non è soggetta ad alcuna rivalutazione monetaria. Su tale importo come rideterminato decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale.
2. Posizione di , fratello della vittima, alla luce della recente sentenza della Parte_3
Corte di Giustizia Europea 7 novembre 2024, causa C-126/23.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza C-126/23 del 7 novembre 2024, ha stabilito che:
l'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE osta a una normativa nazionale che subordini, in caso di pagina 8 di 11 omicidio, il diritto all'indennizzo dei fratelli e delle sorelle della vittima all'assenza in vita dei genitori.
Detta pronuncia ha effettivamente chiarito l'illegittimità di esclusioni automatiche fondate su criteri gerarchici tra familiari, ribadendo l'obbligo per gli Stati membri di garantire forme di accesso all'indennizzo anche ai fratelli, qualora questi si trovino in condizioni giuridicamente rilevanti. La norma di cui all'art. 11 della legge n. 122 del 2016 (come modificata) limita il diritto all'indennizzo di alcuni familiari della vittima di omicidio, subordinandolo all'assenza di altri aventi diritto. In particolare, per quel che qui interessa, i fratelli e le sorelle hanno diritto al beneficio solo se mancano anche i genitori. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che la domanda presentata dal fratello della vittima, Parte_3
era stata rigettata “per mancanza del requisito della dipendenza economica dalla vittima”
[...]
(p. 3 del ricorso). Tuttavia, dalla lettura della delibera del 22 giugno 2022, il diniego risulta motivato
“poiché già pervenute e accolte le istanze dei genitori della vittima” (cfr. dovc. 5 del fascicolo di parte attrice).
La richiamata sentenza della Corte di Giustizia pure avendo premesso che “gli Stati membri possono, nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispongono, decidere, al pari della Repubblica italiana nella presente causa, di istituire un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che limiti il beneficio di tale sistema ai familiari stretti della persona deceduta, attribuendo peraltro priorità ad alcuni di questi familiari, quali il coniuge superstite e i figli, rispetto ad altri familiari, quali i genitori nonché i fratelli e le sorelle”, tuttavia ha chiarito che “un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può, in applicazione della logica della devoluzione successoria, escludere automaticamente taluni familiari dal beneficio di qualsiasi indennizzo per il solo fatto che siano presenti altri familiari, senza che possano essere prese in considerazione considerazioni diverse da tale ordine di devoluzione, quali, in particolare, le conseguenze materiali derivanti, per tali familiari, dalla morte per omicidio della persona di cui trattasi o il fatto che detti familiari fossero a carico della persona deceduta o conviventi con essa. Un siffatto regime nazionale di indennizzo non tiene conto, invero, in violazione dei requisiti ricordati ai punti 60 e 62 della presente sentenza, della sofferenza e della gravità delle conseguenze del reato per questi ultimi e, pertanto, non contribuisce in modo appropriato al ristoro del loro danno materiale e morale. 66. In particolare, il fatto di privare, per principio, taluni familiari di
pagina 9 di 11 qualsiasi indennizzo dev'essere considerato inconciliabile con tali requisiti nel caso in cui, come nella controversia principale, un giudice penale abbia concesso a tali familiari un risarcimento danni, per giunta non trascurabili, per il pregiudizio subito a causa della morte della persona che ha subito un reato intenzionale violento, ma l'autore del reato non sia in grado, a causa della sua insolvenza, di pagare esso stesso tale risarcimento. 67. Ne consegue che, come indicato dall'avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, dal quale sono escluse alcune vittime senza alcuna considerazione per l'entità dei danni da esse subiti, a causa di un ordine di priorità predefinito tra le diverse vittime che possono essere indennizzate, e fondato unicamente sulla natura dei vincoli familiari, dai quali vengono tratte semplici presunzioni quanto all'esistenza o all'entità dei danni, non può dare luogo a un «indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80”.
Nel caso di specie l'impatto derivato dalla morte di nei confronti del fratello, Persona_2
odierno attore è stato già valutato rilevante dallo stesso giudice penale che ha Parte_3
liquidato in suo favore una provvisionale di euro 100.000, mentre risulta dal certificato dello stato di famiglia (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte attrice) che, al momento della morte di Persona_2
tra i due fratelli sussisteva una situazione di convivenza.
[...]
In tale contesto, e pure in mancanza di prova di un grado di dipendenza economica, deve ritenersi che la normativa italiana -che non consente l'erogazione di alcun beneficio a sul Parte_3
presupposto della esistenza di altri legami familiari e di altre categorie di aventi diritto -non sia conforme alla direttiva come interpretata dalla Corte di Giustizia, in quanto contrasta con il concetto di “indennizzo equo e adeguato” richiesto dalla medesima direttiva.
In questi termini deve ritenersi che spetti all'attore il risarcimento del danno derivante dalla non corretta trasposizione della direttiva che impone agli Stati membri l'obbligo di garantire forme di accesso all'indennizzo anche ai fratelli, qualora questi si trovino, come nel caso di specie, in condizioni giuridicamente rilevanti. Il risarcimento del danno patito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento dello Stato che non abbia dato corretta attuazione alla Direttiva europea, può essere equitativamente quantificato in una somma pari a metà di quello riconosciuto ai genitori (in ragione della diversa intensità
pagina 10 di 11 del vincolo familiare) e quindi in euro 25.000, importo che appare congruo e serio, non elusivo degli obblighi comunitari e come detto rappresenta l'ammontare dell'indennizzo al quale Parte_3 avrebbe avuto diritto ab origine “come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del
[...] diritto nazionale a quello dell'Unione”. Il ritardo è poi adeguatamente compensato dalla decorrenza degli interessi legali dalla domanda giudiziale.
La novità e la complessità delle questioni trattate e l'evolversi della giurisprudenza eurounitaria, anche nel corso del giudizio, giustificano la compensazione di metà delle spese del giudizio, liquidate per la restante metà, secondo il criterio della soccombenza, come in dispositivo (tenuto conto dei parametri di cui al d.m.
n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n. 147/2022, del valore della domanda, con riguardo al decisum, e dell'attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
-condanna la al pagamento dell'ulteriore importo di euro 50.000,00 Controparte_1
in favore di e (da dividersi pro quota tra loro, quindi euro 25.000,00 Parte_1 Parte_2 ciascuno), nonché al pagamento dell'importo di euro 25.000,00 in favore di Parte_3
oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
- condanna la al pagamento delle di metà delle spese del giudizio, in favore delle Controparte_1
parti attrici, liquidate, già operata la compensazione in complessivi euro 4.571,00, oltre rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, spese generali e accessori come per legge.
Roma 19.06.2025
Il Giudice
TA AC
Provvedimento redatto con la collaborazione del lessandro D'Amico CP_3
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del giudice designato dott.ssa TA AC ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52345 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, giusta ordinanza del 30.01.2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Perugia, via C. Caporali n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Spina del
Foro di Perugia, che li rappresenta e difende in virtù procura alle liti e procura speciale notarile in atti di delega estesa in calce al presente atto quanto ai primi due e in forza di procura speciale a rogito Notar di Fidenza in data 8.7.2022 Rep. 3923; Persona_1
ATTORI
E
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12
CONVENUTA
OGGETTO: domanda risarcitoria per mancata corretta attuazione della direttiva comunitaria in materia di indennizzo alle vittime di reati violenti intenzionali e altro.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in data 24 e 28 gennaio
2025 da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 21.07.2022 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti alla Controparte_1 Parte_1
, e rispettivamente genitori e fratello del
[...] Parte_2 Parte_3
defunto hanno convenuto in giudizio la Persona_2 Controparte_1
chiedendo – in via principale – l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano per l'omessa o inesatta attuazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, e – in subordine – la disapplicazione del D.M. 22 novembre 2019 nella parte in cui determina importi fissi inadeguati, con condanna dell'Amministrazione alla corresponsione di un indennizzo ulteriore e più adeguato, parametrato in via equitativa al danno non patrimoniale da perdita del congiunto.
In fatto, i ricorrenti hanno dedotto che nato a [...] il [...] e Persona_2
convivente con i familiari fino alla morte, era deceduto in Velletri il 27 novembre 2015 a seguito di un'aggressione a colpi di coltello da parte di per motivi futili e abietti. Il era stato Persona_3 Per_3
condannato con sentenza n. 1784/2016 del GIP del Tribunale di Velletri, a seguito di rito abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione e al pagamento di una provvisionale complessivamente pari ad euro
400.000, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili (euro 150.000,00 ciascuno in favore dei genitori ed euro 100.000 in favore del fratello). La sentenza era stata parzialmente riformata dalla Corte
d'Assise d'Appello di Roma con sentenza n. 56/2017, che aveva ridotto la pena ad anni sedici e mesi otto, confermando le statuizioni civili. La decisione era divenuta definitiva con sentenza della Corte di
Cassazione dell'11 maggio 2018 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Per_3
A fronte degli infruttuosi tentativi di recuperare il credito di cui alla provvisionale, come riconosciuto dalle delibere del Comitato (“tant'è che i ricorrenti non hanno esperito l'azione civile per la quantificazione del danno attesa l'assoluta impossidenza dell'autore del delitto”), gli attori avevano presentato domanda di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati intenzionali violenti, previsto dalla legge 7 luglio pagina 2 di 11 2016, n. 122, presso la Prefettura di Roma. Con delibera del 6 aprile 2022, il di solidarietà aveva CP_2 riconosciuto un indennizzo “pro quota” complessivo di € 50.000 in favore dei genitori della vittima, riconoscendo i presupposti previsti da detta legge. Con successiva delibera del 22 giugno 2022, era stata invece rigettata la domanda presentata dal fratello, “per mancanza Parte_3 del requisito della dipendenza economica dalla vittima” (p. 3 del ricorso).
Ciò premesso, gli attori hanno allegato il mancato corretto recepimento da parte della Repubblica italiana della direttiva 2004/80/CE, in quanto l'erogazione di un indennizzo in favore dei genitori della vittima pari a complessivi euro 50.000 (da suddividersi tra gli aventi diritto indipendentemente dal loro numero) appariva ictu oculi manifestamente insufficiente, con riferimento al caso di specie, e comportava una violazione della richiamata direttiva, anche per disparità di trattamento, tra le vittime del medesimo reato commesso in diversi contesti criminosi (con riferimento in particolare alla maggiore entità degli indennizzi previsti riguardo all'omicidio commesso in ambito familiare o in ambito mafioso o terroristico). Hanno aggiunto che la violazione della direttiva da parte del legislatore nazionale era oltremodo evidente rispetto alla posizione del fratello della vittima, escluso a priori dal beneficio. Hanno affermato quindi il diritto degli attori al risarcimento dei danni patiti a causa del mancato corretto recepimento statuale della direttiva
2004/80/CE. In subordine, hanno chiesto al Tribunale la disapplicazione del DM 22.11.2019, attuativo della L.
7.7.2016 n. 122 e della L. 20.11.2017 n. 167, che prevedeva un indennizzo non adeguato in contrasto con i criteri enucleati dalla Corte di Giustizia. I particolare, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- preliminarmente sollevare avanti alla Corte di Giustizia dell‟Unione Europea questione pregiudiziale in ordine alla L.
7.7.2016 n. 122 e successive modifiche e del D.M. 22.11.2019 con riferimento alla
Direttiva 2004/80/CE; - nel merito in via principale: dichiarare la responsabilità civile della
[...]
per la mancata e/o non corretta e/o non integrale esecuzione ed adozione della Controparte_1
Direttiva 2004/80/CE e comunque per la sua mancata attuazione entro il termine previsto, per l‟effetto condannarla al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, in favore dei ricorrenti nella misura che verrà ritenuta di giustizia in base ai criteri di cui alle c.d. tabelle milanesi per il danno biologico e non patrimoniale da perdita parentale;
- in subordine: disapplicare il DM 22.11.2019 e condannare
pagina 3 di 11 l‟Amministrazione convenuta alla corresponsione di un indennizzo equo e adeguato in favore dei ricorrenti nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa”.
La costituitasi tempestivamente in giudizio il 20.01.2023, a mezzo Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il mutamento del rito e contestato nel merito tutte le domande attoree. L'Amministrazione ha dedotto che la normativa nazionale era pienamente conforme agli obblighi europei, avendo previsto, con il D.M. 22 novembre 2019, un indennizzo fisso di € 50.000 per ciascun genitore, e affermando che i genitori della vittima avevano già percepito un totale di euro 100.000, importo da considerarsi equo ed adeguato. Ha inoltre evidenziato la distinzione tra indennizzo e risarcimento del danno, ritenendo che lo Stato non fosse tenuto alla corresponsione di un risarcimento integrale ex art. 2043
c.c., gravante esclusivamente sull'autore del reato.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare ogni avversa domanda poiché́ del tutto infondata;
con condanna degli odierni attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.
96 c.p.c. Oltre alla condanna alle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
All'udienza di comparizione delle parti del 1°.02.2023, il Tribunale ha disposto, ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., il mutamento del rito da speciale di cognizione a ordinario di cognizione, ritenendo la controversia non compatibile con la forma semplificata per la complessità delle questioni giuridiche trattate, coinvolgenti fonti normative sia interne che unionali.
Con le note scritte, depositate il 24.01.2025 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha depositato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 7 novembre 2024, causa C-126/23, con cui la stessa Corte ha fornito risposta affermativa alla domanda di pronuncia pregiudiziale posta dal Tribunale di Venezia “dichiarando che l'art. 12 paragrafo 2 della direttiva 2004/80 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all'indenizzo … dei fratelli e delle sorelle di quest'ultima all'assenza di detti genitori”. Ha quindi insistito nelle conclusioni contenute nell'atto introduttivo, ritenendo che detta pronuncia fosse direttamente applicabile alla presente controversia, in quanto il fratello della vittima era stato escluso dal beneficio dell'indennizzo pur in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa unionale così interpretata.
pagina 4 di 11 DIRITTO
1.Domanda principale di risarcimento del danno per la mancata e/o non corretta e/o non integrale esecuzione della Direttiva 2004/80/CE - posizione dei genitori della vittima, e Parte_1 [...]
Parte_2
La domanda principale proposta dalla parte attrice è diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la dedotta mancata o non corretta trasposizione della Direttiva 2004/80/CE, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, da parametrarsi alla luce dei criteri di cui alle c.d. tabelle milanesi per il danno biologico e non patrimoniale da perdita parentale.
Tale domanda è solo parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti.
In primo luogo, deve premettersi che la Direttiva non è self executing e quindi non è possibile l'applicazione diretta e la disapplicazione della normativa interna in contrasto, ma solo una tutela indiretta di tipo risarcitorio. Giova poi ribadire la differenza strutturale tra risarcimento e indennizzo: come evidenziato dalla difesa erariale “l'indennizzo viene generalmente definito come un “serio ristoro del danno subito” e costituisce contributo pubblicistico di solidarietà a carico della collettività generale.
Come tale, esso non può costituire strumento di ristoro integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il risarcimento del danno da reato grava invece esclusivamente sull'autore dello stesso”.
Tale impostazione è pienamente coerente con quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea nella sentenza 16 luglio 2020, secondo cui: “l'indennizzo 'equo ed adeguato', di cui all'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80, non deve necessariamente corrispondere al risarcimento del danno che può essere accordato, a carico dell'autore del reato, alla vittima […], e non deve garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito”. Con tale affermazione, la Corte ha chiaramente ribadito che lo Stato non assume il ruolo di responsabile civilistico per i danni derivanti dal reato, ma si limita a erogare un contributo solidaristico di tipo forfettario, nella misura fissata dal legislatore, senza alcuna equiparazione al danno civilmente risarcibile.
Ne consegue che l'invocazione delle Tabelle milanesi da parte degli attori risulta impropria: si tratta infatti di parametri che risultano applicabili solo all'autore del reato, su cui incombe anche la responsabilità
pagina 5 di 11 aquiliana da illecito penale. Lo Stato, invece, non può e non deve sostituirsi all'autore del reato nella corresponsione dei danni derivanti dall'illecito.
Deve altresì osservarsi che la direttiva 2004/80 – pur indicando nel considerando (10) che “le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito” – non richiede, quale condizione per l'ammissione all'indennizzo, il previo esperimento di azioni esecutive nei confronti dell'autore del reato”. Nel caso di specie non è contestata la condizione di insolvibilità dell'autore del reato.
Nel merito ritiene il Tribunale che nella fattispecie oggetto di scrutinio sussista la responsabilità dello Stato italiano per la non corretta attuazione della normativa eurounitaria.
In merito al risarcimento dei danni per violazione del diritto dell'Unione sono noti i presupposti individuati dalla Corte di Giustizia perché possa riconoscersi il diritto al risarcimento del danno
(preordinazione della norma giuridica violata ad attribuire diritti ai singoli, violazione sufficientemente caratterizzata e sussistenza del nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito dai singoli), richiamandosi, per tutte, la nota sentenza del 5.3.1996, Brasserie di Pecheur, C-46/93 e C-48/93.
Al riguardo non vi è più dubbio che l'art. 12, par. 2 della Direttiva 2004/80/CE sia una norma che obbliga gli Stati membri a dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio (attribuendo così diritti ai singoli). Si tratta di verificare se, con riferimento al caso in esame, lo Stato italiano abbia dato corretta attuazione alla direttiva 2004/80/CE che ha imposto a tutti gli stati membri, entro il 1° luglio 2005, di provvedere a che le proprie “normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime” (art. 12 comma 2).
E' noto che la responsabilità dello Stato per omessa, non corretta e ritardata trasposizione della direttiva abbia natura contrattuale, con conseguente obbligo del risarcimento del danno da liquidarsi integralmente anche in via equitativa qualora non sia dimostrabile nel suo preciso ammontare ex art. 1226 c.c.. Il parametro per valutare il pregiudizio patito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento dello Stato nella tardiva e/o non corretta attuazione della direttiva in esame è costituito dall'ammontare dell'indennizzo di pagina 6 di 11 cui avrebbe avuto diritto ab origine “come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale a quello dell'Unione” (cfr. Cass. n. 26757/2020). Come già detto, la sentenza 16 luglio
2020 della Corte UE ha riconosciuto agli stati membri un certo margine di discrezionalità nel prevedere un sistema di indennizzo dei reati intenzionali violenti (anche in ragione del fatto che a tale sistema nazionale occorre assicurare la sostenibilità finanziaria), precisando che tale indennizzo non debba, necessariamente, corrispondere al risarcimento del danno che è posto a carico dell'autore del reato.
Si tratta in sostanza di un contributo (che deve essere congruo e adeguato) posto a carico dello Stato al fine di compensare e alleviare il pregiudizio sofferto dalle vittime di reati contro la persona, particolarmente lesivi, tuttavia, come già detto non coincidente con il risarcimento che l'autore del reato è obbligato a pagare secondo la disciplina nazionale sulla responsabilità civile. Nemmeno possono trovare applicazione i criteri indennitari previsti dalla normativa interna per fattispecie particolari e comunque limitate a tipologie di reati compiuti in contesti diversi, più gravi e con un minore numero di vittime (si fa riferimento alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
Trattandosi di omicidio volontario, la gravità del fatto può ritenersi in re ipsa e non ci sono elementi, almeno nella vicenda specifica in esame, che possano valere a ridurla.
Il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Direttiva 2004/80/CE mediante la legge 7 luglio 2016, n.
122, istitutiva del Fondo di solidarietà per le vittime di reati intenzionali violenti, e successivamente con la legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha esteso l'efficacia retroattiva del beneficio ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005. Con il D.M. 22 novembre 2019 lo Stato ha proceduto alla rideterminazione degli importi spettanti a titolo di indennizzo, fissandoli in misura forfettaria per ciascuna tipologia di reato. Il
d.m. 22.11.2019, in applicazione dell'art. 11 comma 3 legge n. 122/2016, prevede all'art. 1 lett. a) per il delitto di omicidio l'importo fisso di euro 50.000, mentre il citato art. 11 all'art.
2-bis. Prevede che “In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli;
in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con
pagina 7 di 11 questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.” Il comma 2-ter precisa che “Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo
II, del codice civile”.
Diversamente da quanto allegato dalla difesa erariale, risulta per tabulas che ai genitori della vittima primaria è stato erogato l'importo di euro 50.000 “da suddividere pro quota” (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice), quindi euro 25.000, ciascuno.
Ad avviso del Tribunale l'importo fisso di cui al citato d.m. 22.11.2019 (art.1) può essere utilizzato come parametro per la liquidazione del danno subito, tuttavia per ciascuno dei genitori della vittima. Solo in questi termini, esso non appare simbolico, né irrisorio o manifestamente insufficiente e risulta notevolmente aumentato rispetto al precedente d.m. 31.08.2017 (che prevedeva un indennizzo di euro
7.200,00). La misura, così rideterminata, non appare inadeguata alla gravità dei fatti e alle conseguenze dannose presumibilmente derivatene, alla luce del rapporto di stretta parentela che legava gli attori al defunto e dell'entità media del risarcimento generalmente riconosciuto ai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale con la vittima primaria del reato.
Il complessivo danno subito deve quindi ritenersi di entità pari all'indennizzo spettante di euro 50.000,00, per ciascuno degli attori ( e ). L'importo liquidato con la delibera del Parte_1 Parte_2
Prefetto del 06.04.2022 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice) di euro 50.000 “da suddividere pro quota” (quindi euro 25.000,00 per ciascuno) deve pertanto essere rideterminato in euro 50.000, per ciascuno degli attori, genitori della vittima. Tale somma è liquidata all'attualità, onde non è soggetta ad alcuna rivalutazione monetaria. Su tale importo come rideterminato decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale.
2. Posizione di , fratello della vittima, alla luce della recente sentenza della Parte_3
Corte di Giustizia Europea 7 novembre 2024, causa C-126/23.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza C-126/23 del 7 novembre 2024, ha stabilito che:
l'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE osta a una normativa nazionale che subordini, in caso di pagina 8 di 11 omicidio, il diritto all'indennizzo dei fratelli e delle sorelle della vittima all'assenza in vita dei genitori.
Detta pronuncia ha effettivamente chiarito l'illegittimità di esclusioni automatiche fondate su criteri gerarchici tra familiari, ribadendo l'obbligo per gli Stati membri di garantire forme di accesso all'indennizzo anche ai fratelli, qualora questi si trovino in condizioni giuridicamente rilevanti. La norma di cui all'art. 11 della legge n. 122 del 2016 (come modificata) limita il diritto all'indennizzo di alcuni familiari della vittima di omicidio, subordinandolo all'assenza di altri aventi diritto. In particolare, per quel che qui interessa, i fratelli e le sorelle hanno diritto al beneficio solo se mancano anche i genitori. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che la domanda presentata dal fratello della vittima, Parte_3
era stata rigettata “per mancanza del requisito della dipendenza economica dalla vittima”
[...]
(p. 3 del ricorso). Tuttavia, dalla lettura della delibera del 22 giugno 2022, il diniego risulta motivato
“poiché già pervenute e accolte le istanze dei genitori della vittima” (cfr. dovc. 5 del fascicolo di parte attrice).
La richiamata sentenza della Corte di Giustizia pure avendo premesso che “gli Stati membri possono, nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispongono, decidere, al pari della Repubblica italiana nella presente causa, di istituire un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che limiti il beneficio di tale sistema ai familiari stretti della persona deceduta, attribuendo peraltro priorità ad alcuni di questi familiari, quali il coniuge superstite e i figli, rispetto ad altri familiari, quali i genitori nonché i fratelli e le sorelle”, tuttavia ha chiarito che “un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può, in applicazione della logica della devoluzione successoria, escludere automaticamente taluni familiari dal beneficio di qualsiasi indennizzo per il solo fatto che siano presenti altri familiari, senza che possano essere prese in considerazione considerazioni diverse da tale ordine di devoluzione, quali, in particolare, le conseguenze materiali derivanti, per tali familiari, dalla morte per omicidio della persona di cui trattasi o il fatto che detti familiari fossero a carico della persona deceduta o conviventi con essa. Un siffatto regime nazionale di indennizzo non tiene conto, invero, in violazione dei requisiti ricordati ai punti 60 e 62 della presente sentenza, della sofferenza e della gravità delle conseguenze del reato per questi ultimi e, pertanto, non contribuisce in modo appropriato al ristoro del loro danno materiale e morale. 66. In particolare, il fatto di privare, per principio, taluni familiari di
pagina 9 di 11 qualsiasi indennizzo dev'essere considerato inconciliabile con tali requisiti nel caso in cui, come nella controversia principale, un giudice penale abbia concesso a tali familiari un risarcimento danni, per giunta non trascurabili, per il pregiudizio subito a causa della morte della persona che ha subito un reato intenzionale violento, ma l'autore del reato non sia in grado, a causa della sua insolvenza, di pagare esso stesso tale risarcimento. 67. Ne consegue che, come indicato dall'avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, dal quale sono escluse alcune vittime senza alcuna considerazione per l'entità dei danni da esse subiti, a causa di un ordine di priorità predefinito tra le diverse vittime che possono essere indennizzate, e fondato unicamente sulla natura dei vincoli familiari, dai quali vengono tratte semplici presunzioni quanto all'esistenza o all'entità dei danni, non può dare luogo a un «indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80”.
Nel caso di specie l'impatto derivato dalla morte di nei confronti del fratello, Persona_2
odierno attore è stato già valutato rilevante dallo stesso giudice penale che ha Parte_3
liquidato in suo favore una provvisionale di euro 100.000, mentre risulta dal certificato dello stato di famiglia (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte attrice) che, al momento della morte di Persona_2
tra i due fratelli sussisteva una situazione di convivenza.
[...]
In tale contesto, e pure in mancanza di prova di un grado di dipendenza economica, deve ritenersi che la normativa italiana -che non consente l'erogazione di alcun beneficio a sul Parte_3
presupposto della esistenza di altri legami familiari e di altre categorie di aventi diritto -non sia conforme alla direttiva come interpretata dalla Corte di Giustizia, in quanto contrasta con il concetto di “indennizzo equo e adeguato” richiesto dalla medesima direttiva.
In questi termini deve ritenersi che spetti all'attore il risarcimento del danno derivante dalla non corretta trasposizione della direttiva che impone agli Stati membri l'obbligo di garantire forme di accesso all'indennizzo anche ai fratelli, qualora questi si trovino, come nel caso di specie, in condizioni giuridicamente rilevanti. Il risarcimento del danno patito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento dello Stato che non abbia dato corretta attuazione alla Direttiva europea, può essere equitativamente quantificato in una somma pari a metà di quello riconosciuto ai genitori (in ragione della diversa intensità
pagina 10 di 11 del vincolo familiare) e quindi in euro 25.000, importo che appare congruo e serio, non elusivo degli obblighi comunitari e come detto rappresenta l'ammontare dell'indennizzo al quale Parte_3 avrebbe avuto diritto ab origine “come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del
[...] diritto nazionale a quello dell'Unione”. Il ritardo è poi adeguatamente compensato dalla decorrenza degli interessi legali dalla domanda giudiziale.
La novità e la complessità delle questioni trattate e l'evolversi della giurisprudenza eurounitaria, anche nel corso del giudizio, giustificano la compensazione di metà delle spese del giudizio, liquidate per la restante metà, secondo il criterio della soccombenza, come in dispositivo (tenuto conto dei parametri di cui al d.m.
n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n. 147/2022, del valore della domanda, con riguardo al decisum, e dell'attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
-condanna la al pagamento dell'ulteriore importo di euro 50.000,00 Controparte_1
in favore di e (da dividersi pro quota tra loro, quindi euro 25.000,00 Parte_1 Parte_2 ciascuno), nonché al pagamento dell'importo di euro 25.000,00 in favore di Parte_3
oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
- condanna la al pagamento delle di metà delle spese del giudizio, in favore delle Controparte_1
parti attrici, liquidate, già operata la compensazione in complessivi euro 4.571,00, oltre rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, spese generali e accessori come per legge.
Roma 19.06.2025
Il Giudice
TA AC
Provvedimento redatto con la collaborazione del lessandro D'Amico CP_3
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