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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2122 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 10/05/2023 ed iscritto al n 2122 - 2023 RG , vertente tra
- (c.f. , P.VA Parte_1 C.F._1
), via Maldariti 26/4 - NE (RC) rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli Avvocati Andrea Porceddu ( e Gabriele C.F._2
NO ( ) del Foro di Genova con domicilio eletto C.F._3 presso il loro studio in Via Granello 5/9 16121 Genova;
- ricorrente -
Contro
- (P. VA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza della Scala, 5 – 20121 Milano (MI);
- resistente contumace - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente espone:
- di essere stato agente della sin dal 1996 (doc. 1) e da sempre Parte_2
è stato versato il FIRR all'AR (doc. 1 bis);
- la predetta società mutava la ragione sociale in e Controparte_2 poi a partire dal 2002 in (e cioè l'attuale Controparte_1 Per_1
1 convenuta nel presente giudizio) con cui veniva sottoscritto contratto nel luglio 2020;
- nel corso del rapporto i prodotti sono più volte cambiati e, in particolare, nel 2014 controparte ha escluso dal contratto i prodotti appartenenti alla linea “Tru Trussardi” avvalendosi della facoltà prevista dall di CP_3 variare i prodotti assegnati all'agente (vedasi doc.2 ove, appunto, controparte richiamando espressamente l' informava l'agente CP_3 dell'avvenuta variazione);
- la zona assegnata era la Calabria e di fatto esso ricorrente è stato il primo agente che ha promosso la vendita dei prodotti commercializzati da
Per_1
- la percentuale della provvigione è cambiata negli anni, ma negli ultimi 10 anni mai al di sotto del 7%;
- nell'ottobre del 2022 comunicava alla preponente il raggiungimento dell'età pensionabile chiedendo la liquidazione dell'indennità di cessazione del rapporto (doc. 3), ma la resistente non ha provveduto alla liquidazione. Richiama la normativa del codice civile in materia e quanto previsto dagli Accordi Economici Collettivi del settore Industria 2014 e formula le seguenti conclusioni: “ Condannare al pagamento delle seguenti somme o Per_1 di quelle maggiori o minori meglio ritenute dal Giudice:
• € 147.167,27 a titolo di indennità suppletiva di clientela o in subordine € 111.493,00 a titolo di indennità ex art. 1751 cc
• € 399.619,57 a titolo di provvigioni e/o a titolo del risarcimento del danno con relativa quota FIRR e indennità di clientela e/o ex art.1751 come meglio precisato al capo IV del presente ricorso. Oltre interessi moratori e rivalutazione.”.
§ 2. Deve dichiararsi la contumacia della società resistente la quale non si è costituita nel presente giudizio neanche a seguito della disposta rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
§ 3. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. La causa viene decisa sulla base della documentazione in atti e delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio (nel prosieguo brevemente anche solo “ctu”) di natura contabile, ritualmente depositata in atti dal designato consulente tecnico d'Ufficio (nel prosieguo brevemente anche solo “CTU”) dr. Persona_2
§ 3.2. Con la prima domanda il ricorrente chiede in via principale l'indennità suppletiva di clientela spettante all'agente e quanto ai conteggi invoca i criteri di calcolo previsti dall'art. 10, par. II degli A.E.C. del 30.7.2014 e per la prova dell'ammontare delle provvigioni percepite indica il prospetto delle
2 fatture di cui al doc. 8 nonché sub doc. 8 bis copia delle singole fatture provvigionali emesse. Con la seconda domanda chiede il pagamento di provvigioni calcolati sulla differenza tra gli ordini raccolti dall'agente e la merce effettivamente consegnata, nonché l'afferente quota FIRR e di indennità di clientela. Sul punto allega la violazione della previsione di cui all'art. 1749 c.c., che statuisce che la preponente deve informare l'agente entro un termine ragionevole dell'accettazione o meno degli ordini e la nullità dei patti contrari. Allega che nella specie non è mai stata inviata alcuna comunicazione e l'agente veniva a sapere della non evasione dell'ordine solo sei mesi dopo della raccolta dell'ordine e cioè quando consegnava parzialmente Per_1 la merce ed i clienti chiamavano per protestare. Richiama quanto Parte_1 stabilito nello stesso contratto tra le parti, laddove nella seconda parte l'art.
3.3 precisa che “nel caso in cui la Preponente non dovesse accettare uno o più Ordini, lo comunicherà all'Agente entro 60 giorni dalla data di chiusura di ogni singola Campagna Vendite”. Quindi nulla quaestio se Per_1 avesse comunicato la non accettazione degli ordini nei 60 giorni indicati all'art.
3.3. del contratto, ma non avendo comunicato nulla l'agente ha diritto alle provvigioni e/o al risarcimento del danno.
§ 3.3. L'esistenza del pregresso rapporto di agenzia tra le parti in causa risulta documentalmente provato (vedasi doc.ti sub 1 fascicolo ricorrente). Verificata l'esistenza del rapporto di agenzia, cosi come dedotto e provato dal ricorrente, e la sua cessazione a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile da parte dell'agente, è stato necessario disporre ctu contabile al fine dell'accertamento e quantificazione dell'indennità suppletiva di clientela disciplinata dagli Accordi Economici Collettivi del settore Industria 2014 ( art.10, par. II ) e per l'accertamento e quantificazione delle provvigioni sugli ordini non evasi, oltre l'afferente quota FIRR e di indennità di clientela. Su quest'ultimo punto si osserva, infatti, che ai sensi dell'art. 1748 c.c., quarto comma,: “ salvo che sia diversamente pattuito, la provigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito ha avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo…” inoltre, l'art. 1749 c.c., ultimo capoverso del primo comma, statuisce che: “… il preponente deve inoltre, informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.”. Inoltre il contratto tra le parti prevedeva espressamente l'obbligo in capo alla Preponente di comunicare all'Agente, entro 60 giorni dalla data di chiusura
3 di ogni singola Campagna Vendite, gli Ordini non accettati. Il relativo onere probatorio grava sulla società convenuta che, come detto, è rimasta contumace.
§ 3.4. Accertata la sussitenza dell'an debeatur, in ordine al quantum occorre fare riferimento alle risultanze della ctu in atti. Il CTU ha puntualmente indicato la documentazione esaminata, i criteri utilizzati e il procedimento di calcolo, il tutto per come analiticamente riportato nella ctu da intendersi qui integralmente riportata e trascritta. Il CTU ha così riepilogato nelle conclusioni gli importi accertati:
“Alla luce delle su esposte indagini e valutazioni, il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio risponde ai quesiti posti dal Giudice come segue:
a) accerti e quantifichi l'indennità suppletiva di clientela dovuta al ricorrente dalla società resistente e proceda al calcolo applicando i criteri di cui dall'art. 10, par. II dell'accordo economico collettivo del 30 luglio 2014 dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione”.
▪ Sulla base della documentazione in atti, si accerta che l'indennità suppletiva di clientela spettante a parte attrice quale indennità di fine rapporto di agenzia e ammonta a € 122.289,02 (centoventiduemiladuecentoottantanove/02).
▪ Rivalutazione monetaria e interessi legali: Rivalutazione + Interessi: € 13.925,90
▪ Capitale Rivalutato + Interessi: € 136.214,92
b) accerti e quantifichi le provvigioni dovute sugli ordini non evasi dalla preponente, su cui calcolerà anche l'afferente quota FIRR e di indennità di clientela, che il ricorrente richiede al capo IV del ricorso”." Si accerta che all'attore spettano I. provvigioni sugli ordini commissionati ma non evasi dalla preponente per un ammontare complessivo pari ad € 450.415,89 (quattrocentocinquantamilaquattrocentoquindici/89);
i Rivalutazione + Interessi: € 51.291,96
Capitale Rivalutato + Interessi: € 501.707,85
II. FIRR sulle provvigioni maturate su ordini non evasi: importo accertato
€ 6.992,24 (seimilanovecentonovantadue/24)
4 III. Indennità Suppletiva di clientela su provvigioni maturate sugli ordini non Evasi: importo accertato 16.008,75 € (sedicimilazerozerootto/75)
i Rivalutazione + Interessi: € 1.823,02
Capitale Rivalutato + Interessi: € 17.831,77.”.
La CTU appare logicamente corretta e motivata, non è stata oggetto di censure e non vi sono ragioni per discostarsene. Ne consegue l'accoglimento del ricorso nella misura accertata giudizialmente.
§ 3.5. Il ricorrente chiede l'applicazione degli interessi moratori e a tal fine richiama “la sentenza della Cassazione del 31/03/2022 n.10528 che ha statuito l'applicabilità degli interessi moratori a tutte le spettanze degli agenti incluse le indennità e a prescindere da una previa messa in mora.”. E' pur vero che la citata sent. Cass. 10528/2022 ha statuito: “In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di "transazione commerciale" di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo
- vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia.” Il d.lgs. 09/10/2002 n. 231 prevede al comma 1 dell'art. 11 che: “ Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”; lo stesso art. 11 al secondo comma preserva la valenza delle “vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole al creditore”. Nella stessa sopra citata sentenza la Cassazione ha confermato l'inapplicabilità temporale della norma in tema di interessi di mora, dovendosi fare riferimento alla diversa data di conclusione del contratto di agenzia e non all'obbligazione dedotta in giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto dirimente il rilievo che il contratto di agenzia oggetto di causa risultava essere stato concluso prima della data dell'8 agosto 1992 che, a norma dell'art. 11, costituisce il riferimento cronologico per l'applicazione delle nuove disposizioni. Il giudice di legittimità ha precisato:
“Non può infatti avere seguito la pretesa della ricorrente di prendere a punto di riferimento la diversa data in cui sarebbero maturate le obbligazioni inadempiute da parte della società preponente, occorrendo sempre rapportarsi al contratto dal quale le singole obbligazioni vengono a nascere. La natura di contratto di durata del rapporto di agenzia non consente infatti
5 di frazionare e valutare in maniera atomistica le singole obbligazioni che nel corso dell'estrinsecarsi del rapporto possono sorgere a carico delle parti contraenti, dovendosi, come sopra evidenziato, riferire il termine transazione alla fonte delle obbligazioni suscettibili di scaturire nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti. Depone in tal senso anche la considerazione che poiché ai sensi del comma 1° dell'art. 11 (Disposizioni transitorie finali) la novella "non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002", è necessario che la fonte contrattuale della obbligazione di pagamento sia successiva alla data dell'8 agosto 2002, così che l'obbligazione di pagamento derivante da contratti conclusi prima di tale data è sottoposta al diritto comune e non al diritto speciale che viene introdotto;
e ciò anche se l'obbligazione di pagamento venga a maturare in data successiva all'8 agosto 2002, risultando essenziale, per escludere l'applicazione della normativa, che essa derivi da contratto anteriore alla predetta data. Trattasi di conclusione che trova una giustificazione anche nella ratio della previsione che intende assicurare la parte contraente circa la prevedibilità delle conseguenze del proprio inadempimento, anche per quanto attiene al profilo degli interessi moratori, di guisa che, per i contratti stipulati in data anteriore all'8 agosto 2002, non potrebbe la parte inadempiente trovarsi assoggettata alle ben più gravi conseguenze in termini economici scaturenti dall'applicazione del saggio di interessi di cui all'art. 5 citato. Avuto riguardo poi alle obbligazioni oggetto del presente giudizio, rappresentate da indennità dovute all'agente quale conseguenza del recesso della compagnia, la soluzione risulta oltre modo giustificata in quanto trattasi di indennità che sebbene venute a maturazione alla data di cessazione del rapporto, hanno la loro genesi e maturazione nel corso del rapporto, risalente come detto ad epoca ben anteriore a quella dell'agosto del 2002, non potendo quindi esser valutate in maniera autonoma rispetto al rapporto dal quale rinvengono il loro fondamento.
…ai fini dell'applicazione della disciplina di diritto intertemporale di cui al citato art. 11, occorra sempre prendere come punto di riferimento la data in cui il rapporto di agenzia è sorto, non potendosi invocare la diversa data in cui è stato invece concluso l'accordo di categoria, destinato solo a disciplinare gli effetti del rapporto già in essere.”. Tali principi di diritto, condivisi dal giudicante ed applicabili alla fattispecie che ci occupa, conducono alla conclusione che gli interessi moratori non sono dovuti in quanto il rapporto di agenzia per cui è causa è stato stipulato in data anteriore all'8 agosto 2002. Al ricorrente spettano invece gli interessi legali e rivalutazione, per altro esattamente calcolati dal CTU fino alla data del 30.9.2025.
6 § 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
§ 5. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.” (così, tra le altre, Cass. n. 28094/2009). In conformità al suddetto principio di diritto, il costo della CTU viene posto definitivamente e per intero a carico della società soccombente per quanto concerne i rapporti interni tra le parti in causa, invece nei rapporti tra le parti ed il CTU entrambe le parti sono tenute in solido al pagamento del compenso come liquidato in separato decreto.
p.q.m
. 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna (P. Controparte_1
VA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_2 pagamento nei confronti del ricorrente dei seguenti importi: a) € 136.214,92 a titolo di indennità suppletiva di clientela, somma comprensiva di interessi legali e rivalutazione calcolati fino al 30.9.2025, oltre successivi interessi legali e rivalutazione sulla sorte capitale dal 1°.10.2025 al IS;
b) € 501.707,85 a titolo di provvigioni sugli ordini commissionati ma non evasi dalla preponente, somma comprensiva di interessi legali e rivalutazione calcolati fino al 30.9.2025, oltre successivi interessi legali e rivalutazione sulla sorte capitale dal 1°.10.2025 al IS;
c) € 17.831,77 a titolo di Indennità Suppletiva di clientela su provvigioni maturate sugli ordini non evasi, somma comprensiva di interessi legali e rivalutazione calcolati fino al 30.9.2025, oltre successivi interessi legali e rivalutazione sulla sorte capitale dal 1°.10.2025 al IS;
d) € 6.992,24 a titolo di FIRR sulle provvigioni maturate su ordini non evasi;
2) condanna (P. VA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese legali, che si liquidano in € 18.916,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, nonché € 843,00 a titolo di rimborso spese contributo unificato;
3) pone in solido a carico di parte ricorrente e di parte resistente il pagamento del compenso al CTU dr. compenso liquidato come da Persona_2 separato decreto;
7 4) nei rapporti interni tra le parti, in conformità al principio della soccombenza, pone definitivamente e per intero a carico della società resistente il costo della consulenza tecnica d'Ufficio, liquidato come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 03/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
8
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2122 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 10/05/2023 ed iscritto al n 2122 - 2023 RG , vertente tra
- (c.f. , P.VA Parte_1 C.F._1
), via Maldariti 26/4 - NE (RC) rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli Avvocati Andrea Porceddu ( e Gabriele C.F._2
NO ( ) del Foro di Genova con domicilio eletto C.F._3 presso il loro studio in Via Granello 5/9 16121 Genova;
- ricorrente -
Contro
- (P. VA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza della Scala, 5 – 20121 Milano (MI);
- resistente contumace - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente espone:
- di essere stato agente della sin dal 1996 (doc. 1) e da sempre Parte_2
è stato versato il FIRR all'AR (doc. 1 bis);
- la predetta società mutava la ragione sociale in e Controparte_2 poi a partire dal 2002 in (e cioè l'attuale Controparte_1 Per_1
1 convenuta nel presente giudizio) con cui veniva sottoscritto contratto nel luglio 2020;
- nel corso del rapporto i prodotti sono più volte cambiati e, in particolare, nel 2014 controparte ha escluso dal contratto i prodotti appartenenti alla linea “Tru Trussardi” avvalendosi della facoltà prevista dall di CP_3 variare i prodotti assegnati all'agente (vedasi doc.2 ove, appunto, controparte richiamando espressamente l' informava l'agente CP_3 dell'avvenuta variazione);
- la zona assegnata era la Calabria e di fatto esso ricorrente è stato il primo agente che ha promosso la vendita dei prodotti commercializzati da
Per_1
- la percentuale della provvigione è cambiata negli anni, ma negli ultimi 10 anni mai al di sotto del 7%;
- nell'ottobre del 2022 comunicava alla preponente il raggiungimento dell'età pensionabile chiedendo la liquidazione dell'indennità di cessazione del rapporto (doc. 3), ma la resistente non ha provveduto alla liquidazione. Richiama la normativa del codice civile in materia e quanto previsto dagli Accordi Economici Collettivi del settore Industria 2014 e formula le seguenti conclusioni: “ Condannare al pagamento delle seguenti somme o Per_1 di quelle maggiori o minori meglio ritenute dal Giudice:
• € 147.167,27 a titolo di indennità suppletiva di clientela o in subordine € 111.493,00 a titolo di indennità ex art. 1751 cc
• € 399.619,57 a titolo di provvigioni e/o a titolo del risarcimento del danno con relativa quota FIRR e indennità di clientela e/o ex art.1751 come meglio precisato al capo IV del presente ricorso. Oltre interessi moratori e rivalutazione.”.
§ 2. Deve dichiararsi la contumacia della società resistente la quale non si è costituita nel presente giudizio neanche a seguito della disposta rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
§ 3. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. La causa viene decisa sulla base della documentazione in atti e delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio (nel prosieguo brevemente anche solo “ctu”) di natura contabile, ritualmente depositata in atti dal designato consulente tecnico d'Ufficio (nel prosieguo brevemente anche solo “CTU”) dr. Persona_2
§ 3.2. Con la prima domanda il ricorrente chiede in via principale l'indennità suppletiva di clientela spettante all'agente e quanto ai conteggi invoca i criteri di calcolo previsti dall'art. 10, par. II degli A.E.C. del 30.7.2014 e per la prova dell'ammontare delle provvigioni percepite indica il prospetto delle
2 fatture di cui al doc. 8 nonché sub doc. 8 bis copia delle singole fatture provvigionali emesse. Con la seconda domanda chiede il pagamento di provvigioni calcolati sulla differenza tra gli ordini raccolti dall'agente e la merce effettivamente consegnata, nonché l'afferente quota FIRR e di indennità di clientela. Sul punto allega la violazione della previsione di cui all'art. 1749 c.c., che statuisce che la preponente deve informare l'agente entro un termine ragionevole dell'accettazione o meno degli ordini e la nullità dei patti contrari. Allega che nella specie non è mai stata inviata alcuna comunicazione e l'agente veniva a sapere della non evasione dell'ordine solo sei mesi dopo della raccolta dell'ordine e cioè quando consegnava parzialmente Per_1 la merce ed i clienti chiamavano per protestare. Richiama quanto Parte_1 stabilito nello stesso contratto tra le parti, laddove nella seconda parte l'art.
3.3 precisa che “nel caso in cui la Preponente non dovesse accettare uno o più Ordini, lo comunicherà all'Agente entro 60 giorni dalla data di chiusura di ogni singola Campagna Vendite”. Quindi nulla quaestio se Per_1 avesse comunicato la non accettazione degli ordini nei 60 giorni indicati all'art.
3.3. del contratto, ma non avendo comunicato nulla l'agente ha diritto alle provvigioni e/o al risarcimento del danno.
§ 3.3. L'esistenza del pregresso rapporto di agenzia tra le parti in causa risulta documentalmente provato (vedasi doc.ti sub 1 fascicolo ricorrente). Verificata l'esistenza del rapporto di agenzia, cosi come dedotto e provato dal ricorrente, e la sua cessazione a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile da parte dell'agente, è stato necessario disporre ctu contabile al fine dell'accertamento e quantificazione dell'indennità suppletiva di clientela disciplinata dagli Accordi Economici Collettivi del settore Industria 2014 ( art.10, par. II ) e per l'accertamento e quantificazione delle provvigioni sugli ordini non evasi, oltre l'afferente quota FIRR e di indennità di clientela. Su quest'ultimo punto si osserva, infatti, che ai sensi dell'art. 1748 c.c., quarto comma,: “ salvo che sia diversamente pattuito, la provigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito ha avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo…” inoltre, l'art. 1749 c.c., ultimo capoverso del primo comma, statuisce che: “… il preponente deve inoltre, informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.”. Inoltre il contratto tra le parti prevedeva espressamente l'obbligo in capo alla Preponente di comunicare all'Agente, entro 60 giorni dalla data di chiusura
3 di ogni singola Campagna Vendite, gli Ordini non accettati. Il relativo onere probatorio grava sulla società convenuta che, come detto, è rimasta contumace.
§ 3.4. Accertata la sussitenza dell'an debeatur, in ordine al quantum occorre fare riferimento alle risultanze della ctu in atti. Il CTU ha puntualmente indicato la documentazione esaminata, i criteri utilizzati e il procedimento di calcolo, il tutto per come analiticamente riportato nella ctu da intendersi qui integralmente riportata e trascritta. Il CTU ha così riepilogato nelle conclusioni gli importi accertati:
“Alla luce delle su esposte indagini e valutazioni, il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio risponde ai quesiti posti dal Giudice come segue:
a) accerti e quantifichi l'indennità suppletiva di clientela dovuta al ricorrente dalla società resistente e proceda al calcolo applicando i criteri di cui dall'art. 10, par. II dell'accordo economico collettivo del 30 luglio 2014 dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione”.
▪ Sulla base della documentazione in atti, si accerta che l'indennità suppletiva di clientela spettante a parte attrice quale indennità di fine rapporto di agenzia e ammonta a € 122.289,02 (centoventiduemiladuecentoottantanove/02).
▪ Rivalutazione monetaria e interessi legali: Rivalutazione + Interessi: € 13.925,90
▪ Capitale Rivalutato + Interessi: € 136.214,92
b) accerti e quantifichi le provvigioni dovute sugli ordini non evasi dalla preponente, su cui calcolerà anche l'afferente quota FIRR e di indennità di clientela, che il ricorrente richiede al capo IV del ricorso”." Si accerta che all'attore spettano I. provvigioni sugli ordini commissionati ma non evasi dalla preponente per un ammontare complessivo pari ad € 450.415,89 (quattrocentocinquantamilaquattrocentoquindici/89);
i Rivalutazione + Interessi: € 51.291,96
Capitale Rivalutato + Interessi: € 501.707,85
II. FIRR sulle provvigioni maturate su ordini non evasi: importo accertato
€ 6.992,24 (seimilanovecentonovantadue/24)
4 III. Indennità Suppletiva di clientela su provvigioni maturate sugli ordini non Evasi: importo accertato 16.008,75 € (sedicimilazerozerootto/75)
i Rivalutazione + Interessi: € 1.823,02
Capitale Rivalutato + Interessi: € 17.831,77.”.
La CTU appare logicamente corretta e motivata, non è stata oggetto di censure e non vi sono ragioni per discostarsene. Ne consegue l'accoglimento del ricorso nella misura accertata giudizialmente.
§ 3.5. Il ricorrente chiede l'applicazione degli interessi moratori e a tal fine richiama “la sentenza della Cassazione del 31/03/2022 n.10528 che ha statuito l'applicabilità degli interessi moratori a tutte le spettanze degli agenti incluse le indennità e a prescindere da una previa messa in mora.”. E' pur vero che la citata sent. Cass. 10528/2022 ha statuito: “In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di "transazione commerciale" di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo
- vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia.” Il d.lgs. 09/10/2002 n. 231 prevede al comma 1 dell'art. 11 che: “ Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”; lo stesso art. 11 al secondo comma preserva la valenza delle “vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole al creditore”. Nella stessa sopra citata sentenza la Cassazione ha confermato l'inapplicabilità temporale della norma in tema di interessi di mora, dovendosi fare riferimento alla diversa data di conclusione del contratto di agenzia e non all'obbligazione dedotta in giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto dirimente il rilievo che il contratto di agenzia oggetto di causa risultava essere stato concluso prima della data dell'8 agosto 1992 che, a norma dell'art. 11, costituisce il riferimento cronologico per l'applicazione delle nuove disposizioni. Il giudice di legittimità ha precisato:
“Non può infatti avere seguito la pretesa della ricorrente di prendere a punto di riferimento la diversa data in cui sarebbero maturate le obbligazioni inadempiute da parte della società preponente, occorrendo sempre rapportarsi al contratto dal quale le singole obbligazioni vengono a nascere. La natura di contratto di durata del rapporto di agenzia non consente infatti
5 di frazionare e valutare in maniera atomistica le singole obbligazioni che nel corso dell'estrinsecarsi del rapporto possono sorgere a carico delle parti contraenti, dovendosi, come sopra evidenziato, riferire il termine transazione alla fonte delle obbligazioni suscettibili di scaturire nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti. Depone in tal senso anche la considerazione che poiché ai sensi del comma 1° dell'art. 11 (Disposizioni transitorie finali) la novella "non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002", è necessario che la fonte contrattuale della obbligazione di pagamento sia successiva alla data dell'8 agosto 2002, così che l'obbligazione di pagamento derivante da contratti conclusi prima di tale data è sottoposta al diritto comune e non al diritto speciale che viene introdotto;
e ciò anche se l'obbligazione di pagamento venga a maturare in data successiva all'8 agosto 2002, risultando essenziale, per escludere l'applicazione della normativa, che essa derivi da contratto anteriore alla predetta data. Trattasi di conclusione che trova una giustificazione anche nella ratio della previsione che intende assicurare la parte contraente circa la prevedibilità delle conseguenze del proprio inadempimento, anche per quanto attiene al profilo degli interessi moratori, di guisa che, per i contratti stipulati in data anteriore all'8 agosto 2002, non potrebbe la parte inadempiente trovarsi assoggettata alle ben più gravi conseguenze in termini economici scaturenti dall'applicazione del saggio di interessi di cui all'art. 5 citato. Avuto riguardo poi alle obbligazioni oggetto del presente giudizio, rappresentate da indennità dovute all'agente quale conseguenza del recesso della compagnia, la soluzione risulta oltre modo giustificata in quanto trattasi di indennità che sebbene venute a maturazione alla data di cessazione del rapporto, hanno la loro genesi e maturazione nel corso del rapporto, risalente come detto ad epoca ben anteriore a quella dell'agosto del 2002, non potendo quindi esser valutate in maniera autonoma rispetto al rapporto dal quale rinvengono il loro fondamento.
…ai fini dell'applicazione della disciplina di diritto intertemporale di cui al citato art. 11, occorra sempre prendere come punto di riferimento la data in cui il rapporto di agenzia è sorto, non potendosi invocare la diversa data in cui è stato invece concluso l'accordo di categoria, destinato solo a disciplinare gli effetti del rapporto già in essere.”. Tali principi di diritto, condivisi dal giudicante ed applicabili alla fattispecie che ci occupa, conducono alla conclusione che gli interessi moratori non sono dovuti in quanto il rapporto di agenzia per cui è causa è stato stipulato in data anteriore all'8 agosto 2002. Al ricorrente spettano invece gli interessi legali e rivalutazione, per altro esattamente calcolati dal CTU fino alla data del 30.9.2025.
6 § 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
§ 5. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.” (così, tra le altre, Cass. n. 28094/2009). In conformità al suddetto principio di diritto, il costo della CTU viene posto definitivamente e per intero a carico della società soccombente per quanto concerne i rapporti interni tra le parti in causa, invece nei rapporti tra le parti ed il CTU entrambe le parti sono tenute in solido al pagamento del compenso come liquidato in separato decreto.
p.q.m
. 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna (P. Controparte_1
VA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_2 pagamento nei confronti del ricorrente dei seguenti importi: a) € 136.214,92 a titolo di indennità suppletiva di clientela, somma comprensiva di interessi legali e rivalutazione calcolati fino al 30.9.2025, oltre successivi interessi legali e rivalutazione sulla sorte capitale dal 1°.10.2025 al IS;
b) € 501.707,85 a titolo di provvigioni sugli ordini commissionati ma non evasi dalla preponente, somma comprensiva di interessi legali e rivalutazione calcolati fino al 30.9.2025, oltre successivi interessi legali e rivalutazione sulla sorte capitale dal 1°.10.2025 al IS;
c) € 17.831,77 a titolo di Indennità Suppletiva di clientela su provvigioni maturate sugli ordini non evasi, somma comprensiva di interessi legali e rivalutazione calcolati fino al 30.9.2025, oltre successivi interessi legali e rivalutazione sulla sorte capitale dal 1°.10.2025 al IS;
d) € 6.992,24 a titolo di FIRR sulle provvigioni maturate su ordini non evasi;
2) condanna (P. VA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese legali, che si liquidano in € 18.916,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, nonché € 843,00 a titolo di rimborso spese contributo unificato;
3) pone in solido a carico di parte ricorrente e di parte resistente il pagamento del compenso al CTU dr. compenso liquidato come da Persona_2 separato decreto;
7 4) nei rapporti interni tra le parti, in conformità al principio della soccombenza, pone definitivamente e per intero a carico della società resistente il costo della consulenza tecnica d'Ufficio, liquidato come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 03/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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