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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1286 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. POLI ANTONELLA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 costituito in proprio
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.06.2023, la (da qui in poi per Parte_1 brevità anche solo (PI) proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 164/2023 con Con cui l' , rifacendosi al verbale unico di accertamento e sanzione n. BS00000/2022-449-01 del 27 luglio 2022, le chiedeva in pagamento la somma di € 15.151,95 per supposta violazione dell'art. 4 co. 1 lett. a), b) e 18 comma 1 D. Lgs. 276/2003 “per aver illecitamente fornito per un totale di n.
253 giornate dal 6.04.2021 al 6.05.2022 le prestazioni lavorative di impiegata amministrativa rese dalla lavoratrice , presso la BB 74 Srl di Bedizzole (BS) attraverso Testimone_1
l'interposizione della società terza H&M IS Srl”.
A sostegno deduceva:
a) che era stata assunta da PI il 4.09.2020, a tempo pieno, con il ruolo di Testimone_1 segretaria di direzione (doc. 3) ed era ancora in forza nella medesima posizione;
b) che la BB 74 SR (di seguito BB), a suo tempo corrente in Bedizzole (BS), era società operante nel settore della commercializzazione di arredi e articoli per il bagno, oggi fallita (visura e sentenza fallimento sub docc. 4 a-b);
c) che, con contratti in data 2.01.2021 e 3.01.2022 (doc. 5), la BB, che allora versava in condizioni di criticità, aveva conferito alla PI incarico relativo alla cura di aspetti contabili, tributari e fiscali, nonché alla consulenza in area marketing, commerciale e diagnosi aziendale;
d) che, a sua volta, con contratti del 8.01.2021 e 8.01.2022 (doc. 6 a), PI aveva stipulato H&M
IS SR (di seguito H&M) contratto d'appalto per la consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale, nonché per la pianificazione aziendale (fatture, doc. 6 b);
e) che a sua volta con contratti in data 7.01.2021 e 7.01.2022 BB aveva conferito alla
[...]
nonché pianificazione Parte_2 aziendale (docc. 7a-b);
f) che nell'esecuzioni di tali contratti era stato impiegato personale di PI e H&M nelle persone di:
, , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Testimone_1
g) che aveva svolto presso BB incarichi di supporto ai consulenti aziendali della Testimone_1
BB, per conto della datrice di lavoro PI, raccogliendo dati finalizzati a successivi reports dei professionisti, elaborando strategie marketing e vendita, sempre relazionandosi a in Persona_1 quanto datore di lavoro e titolare dell'appalto dei servizi di consulenza (sub doc. 9 a-b comunicazioni mail);
g) che aveva sempre e solo risposto ad ordini e mandati della datrice formale PI, Testimone_1 non si era mai rapportata con la BB o la H&M per la gestione della propria attività lavorativa e non era mai stata inserita nell'organico di BB lavorando in favore della stessa per 8 ore al giorno 5 giorni lavorativi a settimana svolgendo le funzioni precedentemente svolte dai dipendenti
[...]
Con
così come sostenuto erroneamente dall' ; Parte_3
h) che la oltre alle mansioni affidatele dal per l'esecuzione dell'appalto BB, era Tes_1 Per_1 rimasta segretaria di direzione e come tale operava in favore di Per_1
2 i) che la presenza della negli uffici della BB e l'utilizzo di strumentazione propria della Tes_1 stessa si spiegava in ragione dell'esigenza di accedere al gestionale aziendale per estrapolarne i dati utili alla consulenza commissionata a PI da BB in forza di regolari contratti d'appalto.
Con 2. Si costituiva tempestivamente che, rifacendosi al verbale ispettivo e in particolare al contenuto delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, contestava integralmente la ricostruzione avversaria sostenendo che la pur assunta da PI come impiegata con mansioni di Tes_1 segretaria di direzione, aveva di fatto lavorato da aprile 2021 a maggio 2022 in BB 74 e non già per svolgere semplice assistenze al marketing e vendite, ma quale vera e propria impiegata amministrativa inserita stabilmente all'interno della sua organizzazione al pari degli altri dipendenti della stessa società BB.
Evidenziava, a dimostrazione dell'assunto, che era stata affiancata, per un certo Testimone_1 periodo, da , dipendente BB addetta all'ufficio commerciale e vendite estero, Persona_4 occupandosi nel contempo, anche su richiesta di , della gestione del personale Persona_1 sostituendosi di fatto a , dipendente di BB inserito nell'ufficio commerciale e Persona_5 vendite Italia, svolgendo le stesse mansioni precedentemente affidate da quest'ultimo e di aver altresì assorbito le mansioni in precedenza svolte da che si occupava, prima del Controparte_3 pensionamento del 31.08.2021, della gestione del personale.
Precisava che non era una professionista iscritta ad Albi professionali, sicché non Testimone_1 rivestiva neppure formalmente la qualifica richiesta per svolgere attività di consulenza.
Ribadiva che la stessa aveva lavorato nell'interesse dell'utilizzatrice BB attraverso l'interposizione di un soggetto terzo (H&M), che, oltre alle prestazioni di consulenza svolte mediante proprio personale, aveva fornito la prestazione della pur essendo la stessa dipendente non di Tes_1
H&M, bensì della PI, concretizzandosi in tal modo una somministrazione illecita di manodopera.
Evidenziava che, in tal contesto, era del tutto irrilevante che la avesse anche continuato a Tes_1 svolgere incarichi afferenti alla mansione di segretaria di direzione affidatele dalla PI, essendo sufficiente, per configurare la fattispecie illecita in esame, la circostanza che PI attraverso H&M avesse messo a diposizione di BB la propria dipendente per svolgere attività estranee all'oggetto dei contratti di appalto intercorsi fra le parti.
3. La causa veniva istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, oltre che con l'audizione dei testi: , e . Venivano inoltre acquisite dai Persona_3 Persona_4 Testimone_2 procedimenti pendenti dinnanzi ad altri giudici di questo Tribunale ed aventi ad oggetto il
3 medesimo accertamento ITL, le dichiarazioni rese nel contradditorio delle parti da Testimone_1
e . Persona_2
Non era chiesta l'acquisizione delle dichiarazioni rese da , sicché delle stesse, pur Persona_1 ampiamente richiamate dal ricorrente nelle note conclusive, non se ne terrà conto.
4. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.
Punto controverso del caso in esame riguarda l'accertamento dell'attività lavorativa svolta da presso la BB 74 dal 6.04.2021 al 6.05.2022. Testimone_1
Con
in sede di accertamento ispettivo ha infatti ritenuto che la stessa, pur assunta con la qualifica di impiegata con mansioni di segretaria di direzione dalla PI, avesse di fatto prestato attività lavorativa, nello specifico attività amministrative/commerciali a tempo pieno e per cinque giorni a settimana per la BB. Ha ipotizzato quindi la sussistenza nella fattispecie di una interposizione illecita di manodopera avente come soggetto utilizzatore la BB e come soggetti fornitori la PI
(datore di lavoro formale della attraverso l'intermediazione della H&M, società a sua Tes_1 volta incaricata dalla PI di svolgere attività di consulenza professionale.
Secondo gli ispettori, infatti, esaminati i contratti d'appalto intercorsi fra le società interessate e sentiti i lavoratori: “non risulta che la sig.ra abbia svolto attività di consulenza Testimone_1 professionale, che costituisce l'oggetto dei contratti menzionati, e che, per contro, abbia svolto, presso BB 74 s.r.l., attività di impiegata amministrativa…” (cfr. pag. 3 doc. 2 ricorso).
Parte ricorrente, al contrario, riconduce e giustifica la presenza stabile della presso gli Tes_1 uffici della BB in ragione dello svolgimento dei contratti d'appalto aventi ad oggetto attività di consulenza in favore della BB, posto che la non avrebbe sostituito personale della BB Tes_1 ma, al pari degli altri consulenti PI e H&M, si sarebbe limitata a raccogliere dati ed elaborare strategie commerciali rapportandosi esclusivamente al suo datore di lavoro . Persona_1
Risulta quindi essenziale al fine di decidere se il lavoro svolto dalla presso la BB nel Tes_1 periodo di interesse (4.04.2021-6.05.2022) sia da ricondurre all'esecuzione dei contratti d'appalto sopra menzionati, come vorrebbe parte ricorrente, ovvero, ad una somministrazione illecita di manodopera, come sostenuto da parte resistente, accertare in concreto l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa svolta dalla per la BB e ciò sulla base delle evidenze Tes_1 probatorie agli atti costituite oltre che dalla documentazione prodotta dalle parti, anche dal contenuto delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e nel presente giudizio. Ciò ovviamente Con tenuto conto che l'onere di prova ricade su .
Ebbene è pacifico e documentalmente provato che:
4 a) sia stata assunta in data 4.09.2020 da PI con contratto a tempo pieno e Testimone_1 indeterminato con la qualifica di impiegata con mansioni di segretaria di direzione (doc. 3 ricorso);
b) con contratti in data 2.01.2021 e 3.01.2022 BB 74 (doc. 5 ricorso, contratti e relative fatture), società operante nel settore della commercializzazione di arredi e articoli per il bagno, successivamente posta in liquidazione giudiziale, (doc. 4 a e b ricorso) aveva incaricato PI dello svolgimento dei seguenti servizi: “formazione bilancio e relativi documenti accompagnatori previsti dal Codice civile;
assistenza tributaria e fiscale per redazione dichiarazioni dei redditi e delle comunicazione trimestrali e delle dichiarazioni IVA;
consulenza per diagnosi aziendale, consulenza marketing, commerciale;
consulenza ed assistenza per gestione contabilità e reperibilità telefonica”;
c) la PI, contestualmente, in data 8.01.2021 e 8.01.22, aveva sottoscritto con la H&M contratto d'appalto di servizi (doc. 6 a ricorso) con il quale quest'ultima si assumeva l'incarico di svolgere in favore della prima “attività di consulenza imprenditoriale e consulenza amministrativo-gestionale; pianificazione aziendale”;
d) a sua volta H&M, con contratti in data 7.01.2021 e 7.01.2022, aveva messo a disposizione della
BB un servizio di assistenza relativo allo svolgimento di attività di consulenza, organizzazione direttiva e management, con la specificazione che tale attività si sarebbe svolta presso la sede di
BB per mezzo del seguente personale: (consulenza contrattuale legale); Persona_1
(amministratore delegato H&M nonché firmatario dell'accordo, consulenza e Persona_2 organizzazione management); (gestione contabilità analitica- assistenza del Persona_3 budget- controllo di gestione); (assistenza al marketing e vendite). Testimone_1
Dunque, in forza di tali contratti, PI e H&M, a partire da gennaio 2021 avevano iniziato, ciascuno con proprio personale, a svolgere in favore di BB attività di consulenza e pianificazione.
In replica, dunque, a quanto contestato nel verbale ispettivo a pag. 3 in cui si legge “ non Tes_1 risulta essere né una dipendente della H& , né una professionista iscritta ad Albi CP_4
Professionali, bensì una dipendente di codesta società ; Parte_1 non si comprende, quindi, a che titolo la abbia potuto legittimamente fornire CP_5 la propria attività di “consulenza” alla BB 74 srl, tra gli altri, attraverso la prestazione resa dalla sig.ra non rientrando né la H&M SR, né tanto meno codesta società Testimone_1
, tra le Agenzie di somministrazione autorizzate per legge Parte_1 alla fornitura di personale”, si osserva, quindi, che il titolo in forza del quale era Testimone_1 stata inserita nel personale che avrebbe dovuto occuparsi dell'attività di consulenza presso la BB era costituita dai vincoli contrattuali sussistenti fra PI e H&M da un lato e H&M e PI dall'altro,
5 in quanto la PI aveva subappaltato parte della propria attività alla H&M e dunque proprio per tale ragione nella lettera di assunzione incarico di cui al precedente punto d), era stato indicato sia personale della H&M, sia personale della PI, ivi compresa Testimone_1
Con
ha poi sostenuto che “dagli accertamenti effettuati, nonché dalla dichiarazione resa dalla stessa lavoratrice, è inequivocabilmente emerso che la si.ra Temponi, da aprile 2021, non svolge attività riconducibile alla consulenza aziendale, pur in senso lato, ma risulta inserita nell'organico aziendale della BB 74 SR al pari degli altri dipendenti, occupando fisicamente una postazione aziendale presso gli uffici amministrativi di tale società in Bedizzole ed utilizzando strumentazione
e servizi messi a sua disposizione dalla società “ospitante” quali PC ed altra strumentazione
d'ufficio, occupandosi in via esclusiva di attività amministrative/commerciali inerenti l'azienda per
8 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Nello specifico, dalle dichiarazioni acquisite, la sig.ra risulta aver assunto integralmente le funzioni di impiegato amministrativo, Ufficio Pt_4 commerciale Italia e lavoro conto terzi, e successivamente, si è altresì presa carico delle attività inerenti la gestione del personale precedentemente devolute al sig. nato il Controparte_3
31.08.1954, il cui rapporto di lavoro con la BB74 SR, è cessato a far data dal 31.08.2021 per pensionamento”.
Tali conclusioni risultano solo in parte corrette.
Sono infatti senz'altro condivisibili nella parte in cui danno atto del fatto che la lavorava Tes_1 presso la sede BB, con strumentazioni proprie di quest'ultima, a stretto contatto con i dipendenti
BB, a tempo pieno per cinque giorni a settimana, svolgendo attività per BB che in passato erano svolte da altri suoi dipendenti ( e , non lo sono nella parte in cui, come sopra Pt_3 CP_3 specificato, escludono la sussistenza di una giustificazione causale della sua presenza in azienda ed escludono lo svolgimento da parte della stessa di attività di consulenza oggetto dell'incarico assunto dal suo datore di lavoro (PI) e da quest'ultimo adempiuto con l'aiuto (in ragione di parallelo
Infatti, la circostanza che la lavorasse in BB dedicandosi anche ad attività lavorative non Tes_1 oggetto dell'incarico ricevuto, si ricava dalle dichiarazioni dei testi e , da ritenersi sul Per_4 Tes_2 punto particolarmente attendibili in quanto provenienti, nel caso della da personale Per_4 dipendente BB che aveva avuto modo di lavorare a stretto contatto con la ovvero, nel Tes_1 caso della , da soggetto terzo che aveva avuto modo di conoscere la situazione della BB e del Tes_2 suo personale in ragione dell'attività lavorativa svolta (sindacalista), e che risultano concordanti fra loro e coincidenti con quelle rese nell'immediatezza dei fatti dinnanzi agli ispettori.
6 Nello specifico, ha confermato che la aveva iniziato a svolgere le attività Persona_4 Tes_1 prima affidate a presso l'ufficio commerciale Italia, nonché ad occuparsi della gestione del Pt_3 personale BB, ovvero delle mansioni prima affidate a e nello stesso senso si è espressa CP_3
: “era anche presente come curatore fallimentare della BB. Testimone_2 Parte_5
l'ho conosciuta, lavorava, al pari degli altri, in ufficio presso la sede della BB Testimone_1
74 e lavorava con si occupava di amministrazione e commerciale e quando era Parte_6 stato estromesso , aveva iniziato a svolgere le sue mansioni, dapprima lo aveva Persona_5 sostituito a seguito di un infortuno extra lavorativo che credo fosse avvenuto ad aprile 2021, poi subito dopo era stato messo ferie e poi non era più rientrato. Prima dell'infortunio del Pt_3
aveva iniziato a svolgere parte delle sue mansioni, per poco hanno anche lavorato insieme, Tes_1 poi lo aveva sostituito completamente. Confermo quindi il contenuto del capitolo 6. La era Tes_1 anche dotata di una e-mail d'ufficio con account riferibile alla BB 74. Anche si Persona_4 occupava del commerciale ma più come back office anche lei poi era andata via prima del Pt_3
Confermo che la si occupava anche della gestione del personale ovvero: richieste Tes_1 permesse, ferie, gestione presenze, di cui prima del pensionamento si occupava ... Controparte_3
Confermo che in BB la lavorava a tempo pieno, 8 ore al giorno da lunedì a venerdì, in Tes_1 linea di massima perché si assentava per malattia o prendeva le ferie come tutti gli altri”.
Del resto, è la stessa lavoratrice, che, in sede ispettiva, ha dichiarato: “Quando il Testimone_1
Sig. è andato in pensione, ovvero ad agosto 2021, mi è stato chiesto dal mio titolare di CP_3 occuparmi anche della gestione del personale (malattie, permessi, gestione presenze, etc). Preciso che il Sig. era addetto all'ufficio vendite e all'epoca dei fatti era Persona_5 infortunio/malattia. Di fatto ha dato le dimissioni a dicembre 2021. Lui era addetto all'Ufficio vendite Italia e dell'estero si occupava la Sig.ra ” Per_4
Dichiarazioni precisate, ma non smentite, da quanto riferito dalla teste in giudizio: “Preciso di aver svolto anche delle attività, ho caricato ordini, ho mandato fatture. ho gestito corrispondenza ho risposto al telefono. Quando io sono arrivata, l'addetta all'ufficio commerciale marketing, che si chiamava , era in cassa integrazione. Poi c'era la signora che faceva Parte_7 Per_4 commerciale Italia ed estero e poi c'era che però io ho incontrato solo due volte, era in Pt_3 infortunio inizialmente, poi è stato messo in cassa integrazione. Penso che si occupasse del commerciale Italia ed estero. Credo che la mia introduzione nella BB sia stata graduale…Mi sono dovuta mettere davvero di impegno nella BB anche solo per capire il loro programma che era veramente antico e complesso. Per cui, non nego, che per capire e dal momento che ci stavo
7 lavorando sopra per la mia relazione, mi sono messa a disposizione dell'azienda per caricar anche ordini a sistema. Cercavo solo di trovare un modo per snellire i processi e migliorare l'azienda”.
La circostanza, invece, che la come dalla stessa dichiarato “Preciso solo che io per la Tes_1
Professionisti per l'impresa, motivo per cui sono stata fisicamente collocata presso la BB 74, mi occupavo di analisi dei processi”, abbia svolto attività di consulenza sotto le direttive del Per_1 oltre che confermata dai testi e le cui dichiarazioni vanno lette con particolare Per_3 Per_2 rigore quanto trattatasi di personale H&M, coinvolto al pari di , nell'esecuzione dei Persona_1 servizi appaltati da BB, risulta riscontrata documentalmente dalla corrispondenza avviata a partire da maggio 2021 fino a gennaio 2022 fra la e il ( doc. 9 ricorso) e dalla quale si Tes_1 Per_1 evince come effettivamente la lavoratrice si occupasse di raccogliere dati ed informazioni di carattere commerciale per conto del al quale si rapportava dimostrando quindi la Per_1 sussistenza fra i due di un rapporto di tipo gerarchico e riscontrando sul punto le dichiarazioni rese oltre che dalla “il mio datore di lavoro è sempre stato il Sig. .” (doc. 9 Tes_1 Persona_1 memoria) anche da: : “Conosco in quanto era il referente che lavorava Persona_3 Per_1 per la ricorrente era il titolare, anche lui svolgeva un ruolo di organizzazione dell'attività di consulenza che veniva svolta in favore della BB che versava in gravi situazioni economico- finanziarie. La si occupava di consulenza, marketing e del lato commerciale. Io mi Tes_1 confrontavo con la per alcuni situazioni, so che lei svolgeva dei report commerciali Tes_1 sull'azienda BB che poi li girava al Io facevo analisi economico-finanziarie e Per_1 sull'andamento produttivo dell'azienda. Sia io che la avevamo a disposizione uno spazio Tes_1 per lavorare presso la BB. Non ricordo esattamente se la per lavorare usasse un Tes_1 computer suo ovvero fornito dalla BB. Io usavo il computer che mi era stato dato dalla H & M.
Confermo al capitolo 3 che la si occupava di monitorare, raccogliere ed elaborare dati Tes_1 da sottoporre alla PI nella persona del . Capitolo 4 per quello che è a mia Persona_1 conoscenza il referente del lavoro svolto in BB dalla era solo il ed era sempre Tes_1 Per_1 lui che si occupava anche di tutte le questioni relative al rapporto di lavoro della Tes_1
(direttive, ferie e permessi)>; : < il era un dipendente della HM ed era Persona_2 Per_3 un mio collaboratore e mi aiutava a raccogliere i dati di magazzino era più per aiutarmi con i dati di magazzino io più sui dati contabili, banche costi e ricavi adr io vedevo raramente la Tes_1 so che lei raccoglieva i dati di carattere commerciale che anche lei trasferiva al
[...] Per_1 come statistiche di vendita analisi mensili etc erano dati che servivano al per fare le sue Per_1 valutazioni> e : Le direttive di lavoro sulla le dava, come un po' su tutti i Testimone_2 Tes_1 dipendenti, BB e non . Persona_1
8 Tali dichiarazioni, confermano quindi sia lo svolgimento da parte della dell'attività di Tes_1 raccolta dati e consulenza commerciale oggetto dell'incarico assunto per conto della BB dalla datrice PI, sia il ruolo di datore di lavoro mantenuto nei suoi confronti da e Persona_1 devono essere ritenute maggiormente attendibili rispetto a quelle rese in senso contrario da Per_4
che ha invece ricondotto tale ruolo al Vegliante di H&M, contraddizione che, tuttavia, può
[...] ragionevolmente, essere spiegata in virtù del complesso intreccio di incarichi e rapporti intercorrenti fra la PI e la H&M da un lato e fra la BB, H&M, PI dall'altro e di cui la teste non era a conoscenza PI so che era il gruppo di commercialisti di e altri che si occupava della Per_1 consulenza aziendale in BB. H&M non la conosco.> Con Del resto, lo stesso afferma che il potere direttivo sulla veniva esercitato “in maniera Tes_1 continuativa da responsabili/referenti BB 74”( cfr. pag. 18 memoria), senza tuttavia indicare chi fossero questi soggetti, né tantomeno dimostrare l'esercizio di un effettivo potere direttivo sulla dipendente, che, date le competenze acquisite, una volta inserita nel contesto aziendale, aveva sì iniziato a svolgere attività che andavano oltre l'incarico ricevuto, ma ciò sempre rapportandosi al suo datore di lavoro, . Persona_1
Se infatti ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di appalto genuino è distinto dalla somministrazione illecita di manodopera, in relazione ad indici e criteri qualificatori tali per cui la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, ne deriva che l'appalto non può essere considerato illecito tutte le volte in cui l'appaltatore conservi a sé la disponibilità dei lavoratori ed organizzi da sé i mezzi necessari per l'opera, con gestione dei lavori a proprio rischio, laddove, al contrario, nell'appalto di servizi non genuino il datore di lavoro fornisce i lavoratori che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore.
Ed allora, per quanto emerso dall'esame della documentazione versata in atti, oltre che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori, non è quindi possibile affermare, che nella specie, si sia concretizzata una “somministrazione illecita di personale” ovvero “distacco privo dei requisiti di legge” e quindi concludere che la sia stata impiegata in via esclusiva e a tempo pieno per Tes_1 tutto il periodo di interesse da aprile 2021 a maggio 2022 dall'utilizzatrice BB alla quale PI, attraverso l'intermediazione di H&M avrebbe “prestato” la propria dipendente e ciò tenuto conto che l'inserimento della lavoratrice in BB ha avuto una sua giustificazione causale nell'espletamento di incarichi di consulenza che la stessa risulta aver effettivamente svolto sotto la direzione del suo datore di lavoro formale e con la collaborazione di personale H&M anch'esso legittimamente operante in forza degli incarichi ricevuti dalla PI e da BB.
9 Lo svolgimento quindi da parte della di attività lavorativa “extra contratto” non basta a Tes_1 ritenere illecito il rapporto e ciò tenuto conto delle lacune di cui si è detto in ordine all'individuazione del soggetto a cui ricondurre la direzione e il controllo delle stesse e del fatto che risulta provato che la lavoratrice è stata effettivamente coinvolta nell'esecuzione dei servizi
5. Tenuto conto della difficoltà dell'accertamento che, considerato il complesso intreccio di rapporti fra le società interessate, ha richiesto un articolato approfondimento istruttorio per poterli comprendere e chiarire, sussistono gravi motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto in base all'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione n. 164/2023;
2) compensa le spese di lite fra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 18.12.2025
Il Giudice
Chiara NI
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. POLI ANTONELLA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 costituito in proprio
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.06.2023, la (da qui in poi per Parte_1 brevità anche solo (PI) proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 164/2023 con Con cui l' , rifacendosi al verbale unico di accertamento e sanzione n. BS00000/2022-449-01 del 27 luglio 2022, le chiedeva in pagamento la somma di € 15.151,95 per supposta violazione dell'art. 4 co. 1 lett. a), b) e 18 comma 1 D. Lgs. 276/2003 “per aver illecitamente fornito per un totale di n.
253 giornate dal 6.04.2021 al 6.05.2022 le prestazioni lavorative di impiegata amministrativa rese dalla lavoratrice , presso la BB 74 Srl di Bedizzole (BS) attraverso Testimone_1
l'interposizione della società terza H&M IS Srl”.
A sostegno deduceva:
a) che era stata assunta da PI il 4.09.2020, a tempo pieno, con il ruolo di Testimone_1 segretaria di direzione (doc. 3) ed era ancora in forza nella medesima posizione;
b) che la BB 74 SR (di seguito BB), a suo tempo corrente in Bedizzole (BS), era società operante nel settore della commercializzazione di arredi e articoli per il bagno, oggi fallita (visura e sentenza fallimento sub docc. 4 a-b);
c) che, con contratti in data 2.01.2021 e 3.01.2022 (doc. 5), la BB, che allora versava in condizioni di criticità, aveva conferito alla PI incarico relativo alla cura di aspetti contabili, tributari e fiscali, nonché alla consulenza in area marketing, commerciale e diagnosi aziendale;
d) che, a sua volta, con contratti del 8.01.2021 e 8.01.2022 (doc. 6 a), PI aveva stipulato H&M
IS SR (di seguito H&M) contratto d'appalto per la consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale, nonché per la pianificazione aziendale (fatture, doc. 6 b);
e) che a sua volta con contratti in data 7.01.2021 e 7.01.2022 BB aveva conferito alla
[...]
nonché pianificazione Parte_2 aziendale (docc. 7a-b);
f) che nell'esecuzioni di tali contratti era stato impiegato personale di PI e H&M nelle persone di:
, , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Testimone_1
g) che aveva svolto presso BB incarichi di supporto ai consulenti aziendali della Testimone_1
BB, per conto della datrice di lavoro PI, raccogliendo dati finalizzati a successivi reports dei professionisti, elaborando strategie marketing e vendita, sempre relazionandosi a in Persona_1 quanto datore di lavoro e titolare dell'appalto dei servizi di consulenza (sub doc. 9 a-b comunicazioni mail);
g) che aveva sempre e solo risposto ad ordini e mandati della datrice formale PI, Testimone_1 non si era mai rapportata con la BB o la H&M per la gestione della propria attività lavorativa e non era mai stata inserita nell'organico di BB lavorando in favore della stessa per 8 ore al giorno 5 giorni lavorativi a settimana svolgendo le funzioni precedentemente svolte dai dipendenti
[...]
Con
così come sostenuto erroneamente dall' ; Parte_3
h) che la oltre alle mansioni affidatele dal per l'esecuzione dell'appalto BB, era Tes_1 Per_1 rimasta segretaria di direzione e come tale operava in favore di Per_1
2 i) che la presenza della negli uffici della BB e l'utilizzo di strumentazione propria della Tes_1 stessa si spiegava in ragione dell'esigenza di accedere al gestionale aziendale per estrapolarne i dati utili alla consulenza commissionata a PI da BB in forza di regolari contratti d'appalto.
Con 2. Si costituiva tempestivamente che, rifacendosi al verbale ispettivo e in particolare al contenuto delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, contestava integralmente la ricostruzione avversaria sostenendo che la pur assunta da PI come impiegata con mansioni di Tes_1 segretaria di direzione, aveva di fatto lavorato da aprile 2021 a maggio 2022 in BB 74 e non già per svolgere semplice assistenze al marketing e vendite, ma quale vera e propria impiegata amministrativa inserita stabilmente all'interno della sua organizzazione al pari degli altri dipendenti della stessa società BB.
Evidenziava, a dimostrazione dell'assunto, che era stata affiancata, per un certo Testimone_1 periodo, da , dipendente BB addetta all'ufficio commerciale e vendite estero, Persona_4 occupandosi nel contempo, anche su richiesta di , della gestione del personale Persona_1 sostituendosi di fatto a , dipendente di BB inserito nell'ufficio commerciale e Persona_5 vendite Italia, svolgendo le stesse mansioni precedentemente affidate da quest'ultimo e di aver altresì assorbito le mansioni in precedenza svolte da che si occupava, prima del Controparte_3 pensionamento del 31.08.2021, della gestione del personale.
Precisava che non era una professionista iscritta ad Albi professionali, sicché non Testimone_1 rivestiva neppure formalmente la qualifica richiesta per svolgere attività di consulenza.
Ribadiva che la stessa aveva lavorato nell'interesse dell'utilizzatrice BB attraverso l'interposizione di un soggetto terzo (H&M), che, oltre alle prestazioni di consulenza svolte mediante proprio personale, aveva fornito la prestazione della pur essendo la stessa dipendente non di Tes_1
H&M, bensì della PI, concretizzandosi in tal modo una somministrazione illecita di manodopera.
Evidenziava che, in tal contesto, era del tutto irrilevante che la avesse anche continuato a Tes_1 svolgere incarichi afferenti alla mansione di segretaria di direzione affidatele dalla PI, essendo sufficiente, per configurare la fattispecie illecita in esame, la circostanza che PI attraverso H&M avesse messo a diposizione di BB la propria dipendente per svolgere attività estranee all'oggetto dei contratti di appalto intercorsi fra le parti.
3. La causa veniva istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, oltre che con l'audizione dei testi: , e . Venivano inoltre acquisite dai Persona_3 Persona_4 Testimone_2 procedimenti pendenti dinnanzi ad altri giudici di questo Tribunale ed aventi ad oggetto il
3 medesimo accertamento ITL, le dichiarazioni rese nel contradditorio delle parti da Testimone_1
e . Persona_2
Non era chiesta l'acquisizione delle dichiarazioni rese da , sicché delle stesse, pur Persona_1 ampiamente richiamate dal ricorrente nelle note conclusive, non se ne terrà conto.
4. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.
Punto controverso del caso in esame riguarda l'accertamento dell'attività lavorativa svolta da presso la BB 74 dal 6.04.2021 al 6.05.2022. Testimone_1
Con
in sede di accertamento ispettivo ha infatti ritenuto che la stessa, pur assunta con la qualifica di impiegata con mansioni di segretaria di direzione dalla PI, avesse di fatto prestato attività lavorativa, nello specifico attività amministrative/commerciali a tempo pieno e per cinque giorni a settimana per la BB. Ha ipotizzato quindi la sussistenza nella fattispecie di una interposizione illecita di manodopera avente come soggetto utilizzatore la BB e come soggetti fornitori la PI
(datore di lavoro formale della attraverso l'intermediazione della H&M, società a sua Tes_1 volta incaricata dalla PI di svolgere attività di consulenza professionale.
Secondo gli ispettori, infatti, esaminati i contratti d'appalto intercorsi fra le società interessate e sentiti i lavoratori: “non risulta che la sig.ra abbia svolto attività di consulenza Testimone_1 professionale, che costituisce l'oggetto dei contratti menzionati, e che, per contro, abbia svolto, presso BB 74 s.r.l., attività di impiegata amministrativa…” (cfr. pag. 3 doc. 2 ricorso).
Parte ricorrente, al contrario, riconduce e giustifica la presenza stabile della presso gli Tes_1 uffici della BB in ragione dello svolgimento dei contratti d'appalto aventi ad oggetto attività di consulenza in favore della BB, posto che la non avrebbe sostituito personale della BB Tes_1 ma, al pari degli altri consulenti PI e H&M, si sarebbe limitata a raccogliere dati ed elaborare strategie commerciali rapportandosi esclusivamente al suo datore di lavoro . Persona_1
Risulta quindi essenziale al fine di decidere se il lavoro svolto dalla presso la BB nel Tes_1 periodo di interesse (4.04.2021-6.05.2022) sia da ricondurre all'esecuzione dei contratti d'appalto sopra menzionati, come vorrebbe parte ricorrente, ovvero, ad una somministrazione illecita di manodopera, come sostenuto da parte resistente, accertare in concreto l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa svolta dalla per la BB e ciò sulla base delle evidenze Tes_1 probatorie agli atti costituite oltre che dalla documentazione prodotta dalle parti, anche dal contenuto delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e nel presente giudizio. Ciò ovviamente Con tenuto conto che l'onere di prova ricade su .
Ebbene è pacifico e documentalmente provato che:
4 a) sia stata assunta in data 4.09.2020 da PI con contratto a tempo pieno e Testimone_1 indeterminato con la qualifica di impiegata con mansioni di segretaria di direzione (doc. 3 ricorso);
b) con contratti in data 2.01.2021 e 3.01.2022 BB 74 (doc. 5 ricorso, contratti e relative fatture), società operante nel settore della commercializzazione di arredi e articoli per il bagno, successivamente posta in liquidazione giudiziale, (doc. 4 a e b ricorso) aveva incaricato PI dello svolgimento dei seguenti servizi: “formazione bilancio e relativi documenti accompagnatori previsti dal Codice civile;
assistenza tributaria e fiscale per redazione dichiarazioni dei redditi e delle comunicazione trimestrali e delle dichiarazioni IVA;
consulenza per diagnosi aziendale, consulenza marketing, commerciale;
consulenza ed assistenza per gestione contabilità e reperibilità telefonica”;
c) la PI, contestualmente, in data 8.01.2021 e 8.01.22, aveva sottoscritto con la H&M contratto d'appalto di servizi (doc. 6 a ricorso) con il quale quest'ultima si assumeva l'incarico di svolgere in favore della prima “attività di consulenza imprenditoriale e consulenza amministrativo-gestionale; pianificazione aziendale”;
d) a sua volta H&M, con contratti in data 7.01.2021 e 7.01.2022, aveva messo a disposizione della
BB un servizio di assistenza relativo allo svolgimento di attività di consulenza, organizzazione direttiva e management, con la specificazione che tale attività si sarebbe svolta presso la sede di
BB per mezzo del seguente personale: (consulenza contrattuale legale); Persona_1
(amministratore delegato H&M nonché firmatario dell'accordo, consulenza e Persona_2 organizzazione management); (gestione contabilità analitica- assistenza del Persona_3 budget- controllo di gestione); (assistenza al marketing e vendite). Testimone_1
Dunque, in forza di tali contratti, PI e H&M, a partire da gennaio 2021 avevano iniziato, ciascuno con proprio personale, a svolgere in favore di BB attività di consulenza e pianificazione.
In replica, dunque, a quanto contestato nel verbale ispettivo a pag. 3 in cui si legge “ non Tes_1 risulta essere né una dipendente della H& , né una professionista iscritta ad Albi CP_4
Professionali, bensì una dipendente di codesta società ; Parte_1 non si comprende, quindi, a che titolo la abbia potuto legittimamente fornire CP_5 la propria attività di “consulenza” alla BB 74 srl, tra gli altri, attraverso la prestazione resa dalla sig.ra non rientrando né la H&M SR, né tanto meno codesta società Testimone_1
, tra le Agenzie di somministrazione autorizzate per legge Parte_1 alla fornitura di personale”, si osserva, quindi, che il titolo in forza del quale era Testimone_1 stata inserita nel personale che avrebbe dovuto occuparsi dell'attività di consulenza presso la BB era costituita dai vincoli contrattuali sussistenti fra PI e H&M da un lato e H&M e PI dall'altro,
5 in quanto la PI aveva subappaltato parte della propria attività alla H&M e dunque proprio per tale ragione nella lettera di assunzione incarico di cui al precedente punto d), era stato indicato sia personale della H&M, sia personale della PI, ivi compresa Testimone_1
Con
ha poi sostenuto che “dagli accertamenti effettuati, nonché dalla dichiarazione resa dalla stessa lavoratrice, è inequivocabilmente emerso che la si.ra Temponi, da aprile 2021, non svolge attività riconducibile alla consulenza aziendale, pur in senso lato, ma risulta inserita nell'organico aziendale della BB 74 SR al pari degli altri dipendenti, occupando fisicamente una postazione aziendale presso gli uffici amministrativi di tale società in Bedizzole ed utilizzando strumentazione
e servizi messi a sua disposizione dalla società “ospitante” quali PC ed altra strumentazione
d'ufficio, occupandosi in via esclusiva di attività amministrative/commerciali inerenti l'azienda per
8 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Nello specifico, dalle dichiarazioni acquisite, la sig.ra risulta aver assunto integralmente le funzioni di impiegato amministrativo, Ufficio Pt_4 commerciale Italia e lavoro conto terzi, e successivamente, si è altresì presa carico delle attività inerenti la gestione del personale precedentemente devolute al sig. nato il Controparte_3
31.08.1954, il cui rapporto di lavoro con la BB74 SR, è cessato a far data dal 31.08.2021 per pensionamento”.
Tali conclusioni risultano solo in parte corrette.
Sono infatti senz'altro condivisibili nella parte in cui danno atto del fatto che la lavorava Tes_1 presso la sede BB, con strumentazioni proprie di quest'ultima, a stretto contatto con i dipendenti
BB, a tempo pieno per cinque giorni a settimana, svolgendo attività per BB che in passato erano svolte da altri suoi dipendenti ( e , non lo sono nella parte in cui, come sopra Pt_3 CP_3 specificato, escludono la sussistenza di una giustificazione causale della sua presenza in azienda ed escludono lo svolgimento da parte della stessa di attività di consulenza oggetto dell'incarico assunto dal suo datore di lavoro (PI) e da quest'ultimo adempiuto con l'aiuto (in ragione di parallelo
Infatti, la circostanza che la lavorasse in BB dedicandosi anche ad attività lavorative non Tes_1 oggetto dell'incarico ricevuto, si ricava dalle dichiarazioni dei testi e , da ritenersi sul Per_4 Tes_2 punto particolarmente attendibili in quanto provenienti, nel caso della da personale Per_4 dipendente BB che aveva avuto modo di lavorare a stretto contatto con la ovvero, nel Tes_1 caso della , da soggetto terzo che aveva avuto modo di conoscere la situazione della BB e del Tes_2 suo personale in ragione dell'attività lavorativa svolta (sindacalista), e che risultano concordanti fra loro e coincidenti con quelle rese nell'immediatezza dei fatti dinnanzi agli ispettori.
6 Nello specifico, ha confermato che la aveva iniziato a svolgere le attività Persona_4 Tes_1 prima affidate a presso l'ufficio commerciale Italia, nonché ad occuparsi della gestione del Pt_3 personale BB, ovvero delle mansioni prima affidate a e nello stesso senso si è espressa CP_3
: “era anche presente come curatore fallimentare della BB. Testimone_2 Parte_5
l'ho conosciuta, lavorava, al pari degli altri, in ufficio presso la sede della BB Testimone_1
74 e lavorava con si occupava di amministrazione e commerciale e quando era Parte_6 stato estromesso , aveva iniziato a svolgere le sue mansioni, dapprima lo aveva Persona_5 sostituito a seguito di un infortuno extra lavorativo che credo fosse avvenuto ad aprile 2021, poi subito dopo era stato messo ferie e poi non era più rientrato. Prima dell'infortunio del Pt_3
aveva iniziato a svolgere parte delle sue mansioni, per poco hanno anche lavorato insieme, Tes_1 poi lo aveva sostituito completamente. Confermo quindi il contenuto del capitolo 6. La era Tes_1 anche dotata di una e-mail d'ufficio con account riferibile alla BB 74. Anche si Persona_4 occupava del commerciale ma più come back office anche lei poi era andata via prima del Pt_3
Confermo che la si occupava anche della gestione del personale ovvero: richieste Tes_1 permesse, ferie, gestione presenze, di cui prima del pensionamento si occupava ... Controparte_3
Confermo che in BB la lavorava a tempo pieno, 8 ore al giorno da lunedì a venerdì, in Tes_1 linea di massima perché si assentava per malattia o prendeva le ferie come tutti gli altri”.
Del resto, è la stessa lavoratrice, che, in sede ispettiva, ha dichiarato: “Quando il Testimone_1
Sig. è andato in pensione, ovvero ad agosto 2021, mi è stato chiesto dal mio titolare di CP_3 occuparmi anche della gestione del personale (malattie, permessi, gestione presenze, etc). Preciso che il Sig. era addetto all'ufficio vendite e all'epoca dei fatti era Persona_5 infortunio/malattia. Di fatto ha dato le dimissioni a dicembre 2021. Lui era addetto all'Ufficio vendite Italia e dell'estero si occupava la Sig.ra ” Per_4
Dichiarazioni precisate, ma non smentite, da quanto riferito dalla teste in giudizio: “Preciso di aver svolto anche delle attività, ho caricato ordini, ho mandato fatture. ho gestito corrispondenza ho risposto al telefono. Quando io sono arrivata, l'addetta all'ufficio commerciale marketing, che si chiamava , era in cassa integrazione. Poi c'era la signora che faceva Parte_7 Per_4 commerciale Italia ed estero e poi c'era che però io ho incontrato solo due volte, era in Pt_3 infortunio inizialmente, poi è stato messo in cassa integrazione. Penso che si occupasse del commerciale Italia ed estero. Credo che la mia introduzione nella BB sia stata graduale…Mi sono dovuta mettere davvero di impegno nella BB anche solo per capire il loro programma che era veramente antico e complesso. Per cui, non nego, che per capire e dal momento che ci stavo
7 lavorando sopra per la mia relazione, mi sono messa a disposizione dell'azienda per caricar anche ordini a sistema. Cercavo solo di trovare un modo per snellire i processi e migliorare l'azienda”.
La circostanza, invece, che la come dalla stessa dichiarato “Preciso solo che io per la Tes_1
Professionisti per l'impresa, motivo per cui sono stata fisicamente collocata presso la BB 74, mi occupavo di analisi dei processi”, abbia svolto attività di consulenza sotto le direttive del Per_1 oltre che confermata dai testi e le cui dichiarazioni vanno lette con particolare Per_3 Per_2 rigore quanto trattatasi di personale H&M, coinvolto al pari di , nell'esecuzione dei Persona_1 servizi appaltati da BB, risulta riscontrata documentalmente dalla corrispondenza avviata a partire da maggio 2021 fino a gennaio 2022 fra la e il ( doc. 9 ricorso) e dalla quale si Tes_1 Per_1 evince come effettivamente la lavoratrice si occupasse di raccogliere dati ed informazioni di carattere commerciale per conto del al quale si rapportava dimostrando quindi la Per_1 sussistenza fra i due di un rapporto di tipo gerarchico e riscontrando sul punto le dichiarazioni rese oltre che dalla “il mio datore di lavoro è sempre stato il Sig. .” (doc. 9 Tes_1 Persona_1 memoria) anche da: : “Conosco in quanto era il referente che lavorava Persona_3 Per_1 per la ricorrente era il titolare, anche lui svolgeva un ruolo di organizzazione dell'attività di consulenza che veniva svolta in favore della BB che versava in gravi situazioni economico- finanziarie. La si occupava di consulenza, marketing e del lato commerciale. Io mi Tes_1 confrontavo con la per alcuni situazioni, so che lei svolgeva dei report commerciali Tes_1 sull'azienda BB che poi li girava al Io facevo analisi economico-finanziarie e Per_1 sull'andamento produttivo dell'azienda. Sia io che la avevamo a disposizione uno spazio Tes_1 per lavorare presso la BB. Non ricordo esattamente se la per lavorare usasse un Tes_1 computer suo ovvero fornito dalla BB. Io usavo il computer che mi era stato dato dalla H & M.
Confermo al capitolo 3 che la si occupava di monitorare, raccogliere ed elaborare dati Tes_1 da sottoporre alla PI nella persona del . Capitolo 4 per quello che è a mia Persona_1 conoscenza il referente del lavoro svolto in BB dalla era solo il ed era sempre Tes_1 Per_1 lui che si occupava anche di tutte le questioni relative al rapporto di lavoro della Tes_1
(direttive, ferie e permessi)>; : < il era un dipendente della HM ed era Persona_2 Per_3 un mio collaboratore e mi aiutava a raccogliere i dati di magazzino era più per aiutarmi con i dati di magazzino io più sui dati contabili, banche costi e ricavi adr io vedevo raramente la Tes_1 so che lei raccoglieva i dati di carattere commerciale che anche lei trasferiva al
[...] Per_1 come statistiche di vendita analisi mensili etc erano dati che servivano al per fare le sue Per_1 valutazioni> e : Le direttive di lavoro sulla le dava, come un po' su tutti i Testimone_2 Tes_1 dipendenti, BB e non . Persona_1
8 Tali dichiarazioni, confermano quindi sia lo svolgimento da parte della dell'attività di Tes_1 raccolta dati e consulenza commerciale oggetto dell'incarico assunto per conto della BB dalla datrice PI, sia il ruolo di datore di lavoro mantenuto nei suoi confronti da e Persona_1 devono essere ritenute maggiormente attendibili rispetto a quelle rese in senso contrario da Per_4
che ha invece ricondotto tale ruolo al Vegliante di H&M, contraddizione che, tuttavia, può
[...] ragionevolmente, essere spiegata in virtù del complesso intreccio di incarichi e rapporti intercorrenti fra la PI e la H&M da un lato e fra la BB, H&M, PI dall'altro e di cui la teste non era a conoscenza PI so che era il gruppo di commercialisti di e altri che si occupava della Per_1 consulenza aziendale in BB. H&M non la conosco.> Con Del resto, lo stesso afferma che il potere direttivo sulla veniva esercitato “in maniera Tes_1 continuativa da responsabili/referenti BB 74”( cfr. pag. 18 memoria), senza tuttavia indicare chi fossero questi soggetti, né tantomeno dimostrare l'esercizio di un effettivo potere direttivo sulla dipendente, che, date le competenze acquisite, una volta inserita nel contesto aziendale, aveva sì iniziato a svolgere attività che andavano oltre l'incarico ricevuto, ma ciò sempre rapportandosi al suo datore di lavoro, . Persona_1
Se infatti ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di appalto genuino è distinto dalla somministrazione illecita di manodopera, in relazione ad indici e criteri qualificatori tali per cui la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, ne deriva che l'appalto non può essere considerato illecito tutte le volte in cui l'appaltatore conservi a sé la disponibilità dei lavoratori ed organizzi da sé i mezzi necessari per l'opera, con gestione dei lavori a proprio rischio, laddove, al contrario, nell'appalto di servizi non genuino il datore di lavoro fornisce i lavoratori che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore.
Ed allora, per quanto emerso dall'esame della documentazione versata in atti, oltre che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori, non è quindi possibile affermare, che nella specie, si sia concretizzata una “somministrazione illecita di personale” ovvero “distacco privo dei requisiti di legge” e quindi concludere che la sia stata impiegata in via esclusiva e a tempo pieno per Tes_1 tutto il periodo di interesse da aprile 2021 a maggio 2022 dall'utilizzatrice BB alla quale PI, attraverso l'intermediazione di H&M avrebbe “prestato” la propria dipendente e ciò tenuto conto che l'inserimento della lavoratrice in BB ha avuto una sua giustificazione causale nell'espletamento di incarichi di consulenza che la stessa risulta aver effettivamente svolto sotto la direzione del suo datore di lavoro formale e con la collaborazione di personale H&M anch'esso legittimamente operante in forza degli incarichi ricevuti dalla PI e da BB.
9 Lo svolgimento quindi da parte della di attività lavorativa “extra contratto” non basta a Tes_1 ritenere illecito il rapporto e ciò tenuto conto delle lacune di cui si è detto in ordine all'individuazione del soggetto a cui ricondurre la direzione e il controllo delle stesse e del fatto che risulta provato che la lavoratrice è stata effettivamente coinvolta nell'esecuzione dei servizi
5. Tenuto conto della difficoltà dell'accertamento che, considerato il complesso intreccio di rapporti fra le società interessate, ha richiesto un articolato approfondimento istruttorio per poterli comprendere e chiarire, sussistono gravi motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto in base all'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione n. 164/2023;
2) compensa le spese di lite fra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 18.12.2025
Il Giudice
Chiara NI
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