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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dr. Giuseppe Disabato - Presidente
• Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12428/2024 pendente tra
(avv. Ranieri Paolo), Parte_1
e
, (avv. Acquaviva Maria Donata), Controparte_1
Nonché
P.M. in sede
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 26.11.2024 , premesso: Parte_1
- di aver intrattenuto, dal gennaio 2017, una relazione more uxorio con
[...]
; CP_1
- che dalla relazione sentimentale nasceva, in data 16.7.2019, il minore
[...]
riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
- che la coppia stabiliva la residenza familiare in Bari in v. Ettore Fieramosca, convivendo sino all'aprile 2020, allorquando il la allontanava dalla casa CP_1 familiare;
- che ella, quindi, si trasferiva presso l'abitazione dei genitori, ove tuttora viveva con il minore;
- che il non provvedeva alle esigenze del minore sin dalla gravidanza;
CP_1
- che l'ultima volta che il era stato presente nella vita del figlio risaliva al CP_1
16.7.2020, data del battesimo e del primo compleanno del minore;
- che il non provvedeva in alcun modo al mantenimento del minore, né si CP_1 interessava della sua crescita;
- che dall'agosto 2024 il resistente si trasferiva in Germania, recidendo ogni legame con il figlio e non acconsentendo neppure alla sottoscrizione delle pratiche amministrative per l'iscrizione a scuola e per il rilascio della carta d'identità;
- che ella era riuscita a reperire un'attività lavorativa con stipendio mensile di
€800,00 ed era coadiuvata nella crescita del minore dai propri genitori;
1 - che il comportamento assunto dal resistente giustificava l'affido esclusivo del minore alla madre;
tutto quanto premesso, chiedeva al Tribunale di affidare il minore in via esclusiva in suo favore, stabilendo l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione della somma mensile di €500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata la comparizione personale delle parti, con memoria del 10.2.2025 si costituiva in giudizio , il quale si opponeva alle richieste di parte ricorrente e, in Controparte_1 ragione delle conclusioni rassegnate, chiedeva la nomina di un curatore speciale nell'interesse del minore. Assumeva che il suo trasferimento in Germania, resosi necessario per reperire un'attività di lavoro, non giustificava l'affido esclusivo del minore alla madre;
soggiungeva di aver reperito un'attività di lavoro, percependo uno stipendio mensile di €1.400,00 e che era gravato da vari oneri, tra i quali quello relativo al canone di locazione e al pagamento di una rata di finanziamento di €450,00 contratto per pagare debiti pregressi. Chiedeva, pertanto, l'affido condiviso del figlio con regolamentazione del diritto di visita e di porre a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione della somma di €250,00 mensili, oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Sentite le parti comparse personalmente all'udienza del 12.3.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di ulteriori termini.
Il P.M. era reso edotto della pendenza del procedimento con la trasmissione del decreto di fissazione di udienza, come evincibile dalla nota depositata in data 3.12.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, per cui, essendo venuto meno il “progetto e modello di vita in comune” ed i connotati di “stabilità
e continuità” della famiglia di fatto così come cristallizzati dalla l. n. 76/2016, si impone la necessità di regolamentare i rapporti personali ed economici tra le parti in causa rispetto alla prole in ossequio agli artt. 317 bis e segg. C.C. e 473-bis.47 c.p.c..
All'uopo è utile premettere che è infondata la richiesta del resistente di nomina di un curatore speciale per il minore non ricorrendo nella specie le ipotesi disciplinate dagli artt. 473.bis 7 e 473.bis 8 cpc né ravvisandosi un pregiudizio per il minore.
Ciò posto, quanto all'affidamento del figlio minore della coppia di quasi 6 Persona_1 anni, ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta della ricorrente di affido esclusivo del minore alla madre.
Preliminarmente occorre considerare che l'affido condiviso dei figli minori rappresenta il regime ordinario, derogabile, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., soltanto qualora risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, ossia qualora ponga in serio pericolo o alteri il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (cfr. Cass. n. 27591/2021; Cass. n. 6535/2019; conf.
Cass. n. 5108/2012).
In tali circostanze, infatti, ciascun genitore può chiedere l'affidamento esclusivo ed il
Giudice adito provvederà in conformità alla richiesta, facendo salvi, per quanto possibile,
i diritti della prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i
2 genitori e di conservare, altresì, rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale ex art. 337-ter c.c.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che «la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c. deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore» (cfr. Cass. n. 4056/2023; conf. Cass. n. 21425/2022; Cass. n. 1645/2022; 6535/2019).
Sottolinea in particolare la Corte di legittimità che «In questa prospettiva,
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita
e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore» (cfr. Cass. n. 4056/2023; conf. Cass.
n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022.
Occorre, pertanto, valutare il materiale istruttorio in atti per verificare se, alla luce dei suddetti principi e soprattutto nel superiore interesse del figlio minore, sussista un potenziale pregiudizio nel mantenimento dell'affido condiviso dei genitori, l'idoneità della madre ricorrente ai compiti educativi e di cura e l'eventuale inidoneità paterna ad assolvere al proprio ruolo di genitore.
Ebbene, in riferimento al resistente, dalla valutazione degli atti di causa, è emerso un suo sostanziale disinteresse affettivo e materiale nei confronti del figlio, che dall'epoca della interruzione della relazione sentimentale con la , avvenuta nel 2020, ha Parte_1 incontrato il minore casualmente due volte e non ha mai provveduto alla sua crescita e al suo mantenimento, tanto che – secondo quanto riferito dalla ricorrente – il figlio non riconosce il padre neppure in fotografia.
Lo stesso resistente, in sede di udienza del 12.3.2025, ha affermato di aver incontrato il figlio l'ultima volta nel marzo 2021 e di non aver mantenuto una relazione con questi a causa degli ostacoli frapposti dalla . Tuttavia, tale circostanza non è Parte_1 documentata in giudizio (le prove orali articolate in tal senso s'appalesano generiche e prive di riferimenti temporali); il resistente non ha neppure contestato – né fornito prova alcuna – di aver provveduto, a decorrere dall'interruzione della convivenza, al mantenimento del figlio né di aver sottoscritto i moduli per il rilascio della carta d'identità del minore.
Tali circostanze consigliano, quindi, allo stato, l'affido esclusivo del piccolo
[...] alla madre. Per_1
Sul punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che il pregiudizio al supremo
3 interesse del figlio minore, nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi (come di interruzione della relazione more uxorio, può determinarsi nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come pure nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori (v. Cass.
n. 22695/2021; Cass. n. 977/2017; conf. Cass. n. 26587/2009).
Nella specie l'affido esclusivo, come detto, trova la propria ragione, non nella attuale residenza del resistente in Germania, bensì nel sostanziale disinteresse manifestato nei riguardi del figlio dal il quale, costituendosi in giudizio, non ha dimostrato di CP_1 possedere idonei argomenti contrari a quelli svolti dalla ricorrente a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore.
Quanto alla valutazione in positivo dell'idoneità educativa della ricorrente Parte_1
essa non risulta essere mai stata contestata dal resistente.
[...]
Anzi, come evincibile dalle risultanze istruttorie, il minore ha sempre vissuto presso la madre che si è occupata della sua cura, educazione e mantenimento, considerato, altresì, che, sin dall'epoca della interruzione della relazione tra i genitori, in cui il minore aveva appena un anno di età, il padre non ha assolto ai doveri genitoriali, incontrando il figlio rarissime volte.
Il resistente ha mostrato, quindi, una sostanziale noncuranza nei riguardi del minore;
tale atteggiamento del padre in relazione all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale
è indicativo, allo stato, di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Conseguentemente, in tale ipotesi, l'affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole e contrario all'interesse del minore, dovendosi evidenziare che il non conosce il CP_1 figlio e le sue necessità per assumere in maniera ponderata le decisioni che lo concernono;
per cui può ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente di affidamento del figlio della coppia in maniera esclusiva alla madre, salva ogni differente determinazione all'esito della auspicabile ripresa dei rapporti padre-figlio.
Il Collegio, tuttavia, ritiene di dover ribadire che la madre, quale genitore affidatario esclusivo esercente la responsabilità genitoriale sul minore per le decisioni Persona_1 di maggiore interesse relative al figlio dovrà consultare l'altro genitore. Infatti, il genitore non affidatario conserva, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio minore.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, deve rilevarsi che il piccolo ancora in tenera età, non incontra da anni il padre (quantomeno dal marzo Persona_1
2021, allorquando aveva meno di due anni) e che, secondo quanto riferito dalla resistente, non è in grado di riconoscere il resistente quale figura genitoriale.
Alla luce di tali considerazioni, appare opportuno che gli incontri, al fine di facilitare la ripresa del rapporto padre/figlio, avvengano per il tramite degli assistenti sociali del
Comune di residenza del minore, i quali provvederanno a stabilire, in un primo momento, incontri in spazio neutro e, successivamente, ove non risultino ragioni ostative, incontri liberi sotto la supervisione dei medesimi operatori, i quali favoriranno, unitamente agli incontri, videochiamate regolari del padre con il minore.
4 Al termine del periodo di osservazione, e previo parere positivo dei Servizi Sociali delegati, gli incontri avverranno liberamente secondo le seguenti modalità, tenuto conto della residenza in Germania del resistente:
a) due week end al mese, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato e della domenica successiva, rimandando il pernottamento presso la residenza paterna, al consolidamento del rapporto padre-figlio;
b) nel corso delle vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni 24, 25 e 26 dicembre (negli anni pari) e dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni
31 dicembre, 1 e 6 gennaio (in quelli dispari); nel corso delle vacanze pasquali, la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00 (negli anni pari) e il lunedì dell'Angelo dalle ore
11,00 alle ore 20,00 (in quelli dispari); nel periodo estivo per 10 giorni consecutivi o in luglio o in agosto senza pernottamento previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
Quanto al dovere del padre di contribuire al mantenimento del figlio, la ricorrente ha riferito di essere occupata come banconista con retribuzione di circa €800,00 mensili (cfr. busta paga in atti dalla quale, per la mensilità di settembre 2024, si evince una retribuzione di €880,00).
A sua volta, il resistente, mediante allegazione di busta paga, ha dedotto di percepire uno stipendio mensile di €1.400,00; lo stesso ha riferito, pur non fornendone prova, di essere gravato dal pagamento della quota del canone di locazione per €350,00 mensile oltre a rate di finanziamento per €450,00 mensili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e avuto riguardo alle verisimili esigenze di vita del piccolo nonché, per un verso, alle spese di viaggio che il resistente Persona_1 dovrà affrontare per esercitare il diritto/dovere del figlio e, per altro verso, alla circostanza per cui la ricorrente si fa carico in via integrale della cura ed assistenza del minore, deve porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante corresponsione alla ricorrente, entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma di
€250,00 oltre rivalutazione annuale istat e oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio come da protocollo siglato dal Tribunale l'8.7.2019.
L'assegno unico universale, ove spettante, sarà percepito interamente dalla madre, quale genitore collocatario del minore.
Le spese processuali devono porsi integralmente a carico del resistente;
esse si liquidano in base ai valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore da €5.200,00 a
€26.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto svolta (nulla è dovuto per la fase istruttoria, di fatto non tenutasi).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , rigettata ogni diversa istanza, eccezione e
[...] Controparte_1 conclusione, così provvede:
1. affida il figlio minore (n. il 16.7.2019) in via esclusiva alla Persona_1 madre , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
2. dispone che il padre incontri il figlio secondo le seguenti modalità:
5 o al fine di facilitare la ripresa del rapporto padre/figlio, tali incontri devono avvenire allo stato per il tramite degli assistenti sociali del Comune di residenza del minore, i quali provvederanno a stabilire, in un primo momento, incontri in spazio neutro e, successivamente, ove non risultino ragioni ostative, incontri liberi sotto la supervisione dei medesimi operatori, i quali favoriranno, unitamente agli incontri, videochiamate regolari del padre con il minore;
o al termine del periodo di osservazione, e previo parere positivo dei Servizi
Sociali delegati, gli incontri avverranno liberamente secondo le seguenti modalità, tenuto conto della residenza in Germania del resistente:
a) due week end al mese, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato e della domenica successiva, rimandando il pernottamento presso la residenza paterna, al consolidamento del rapporto padre-figlio;
b) nel corso delle vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 11,00 alle ore
20,00 dei giorni 24, 25 e 26 dicembre (negli anni pari) e dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni 31 dicembre, 1 e 6 gennaio (in quelli dispari); nel corso delle vacanze pasquali, la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00
(negli anni pari) e il lunedì dell'Angelo dalle ore 11,00 alle ore 20,00 (in quelli dispari); nel periodo estivo per 10 giorni consecutivi o in luglio o in agosto senza pernottamento previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio minore versando a , entro il 10 di ciascun mese, la Parte_1 somma di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo d'intesa in materie di spese straordinarie familiari dell'8.7.2019);
4. dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore;
5. dispone che i genitori comunichino tra loro eventuali cambi di residenza;
6. condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese Controparte_1 del presente procedimento, che si liquidano in €1.700,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 6.5.2025.
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
6
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dr. Giuseppe Disabato - Presidente
• Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12428/2024 pendente tra
(avv. Ranieri Paolo), Parte_1
e
, (avv. Acquaviva Maria Donata), Controparte_1
Nonché
P.M. in sede
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 26.11.2024 , premesso: Parte_1
- di aver intrattenuto, dal gennaio 2017, una relazione more uxorio con
[...]
; CP_1
- che dalla relazione sentimentale nasceva, in data 16.7.2019, il minore
[...]
riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
- che la coppia stabiliva la residenza familiare in Bari in v. Ettore Fieramosca, convivendo sino all'aprile 2020, allorquando il la allontanava dalla casa CP_1 familiare;
- che ella, quindi, si trasferiva presso l'abitazione dei genitori, ove tuttora viveva con il minore;
- che il non provvedeva alle esigenze del minore sin dalla gravidanza;
CP_1
- che l'ultima volta che il era stato presente nella vita del figlio risaliva al CP_1
16.7.2020, data del battesimo e del primo compleanno del minore;
- che il non provvedeva in alcun modo al mantenimento del minore, né si CP_1 interessava della sua crescita;
- che dall'agosto 2024 il resistente si trasferiva in Germania, recidendo ogni legame con il figlio e non acconsentendo neppure alla sottoscrizione delle pratiche amministrative per l'iscrizione a scuola e per il rilascio della carta d'identità;
- che ella era riuscita a reperire un'attività lavorativa con stipendio mensile di
€800,00 ed era coadiuvata nella crescita del minore dai propri genitori;
1 - che il comportamento assunto dal resistente giustificava l'affido esclusivo del minore alla madre;
tutto quanto premesso, chiedeva al Tribunale di affidare il minore in via esclusiva in suo favore, stabilendo l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione della somma mensile di €500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata la comparizione personale delle parti, con memoria del 10.2.2025 si costituiva in giudizio , il quale si opponeva alle richieste di parte ricorrente e, in Controparte_1 ragione delle conclusioni rassegnate, chiedeva la nomina di un curatore speciale nell'interesse del minore. Assumeva che il suo trasferimento in Germania, resosi necessario per reperire un'attività di lavoro, non giustificava l'affido esclusivo del minore alla madre;
soggiungeva di aver reperito un'attività di lavoro, percependo uno stipendio mensile di €1.400,00 e che era gravato da vari oneri, tra i quali quello relativo al canone di locazione e al pagamento di una rata di finanziamento di €450,00 contratto per pagare debiti pregressi. Chiedeva, pertanto, l'affido condiviso del figlio con regolamentazione del diritto di visita e di porre a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione della somma di €250,00 mensili, oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Sentite le parti comparse personalmente all'udienza del 12.3.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di ulteriori termini.
Il P.M. era reso edotto della pendenza del procedimento con la trasmissione del decreto di fissazione di udienza, come evincibile dalla nota depositata in data 3.12.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, per cui, essendo venuto meno il “progetto e modello di vita in comune” ed i connotati di “stabilità
e continuità” della famiglia di fatto così come cristallizzati dalla l. n. 76/2016, si impone la necessità di regolamentare i rapporti personali ed economici tra le parti in causa rispetto alla prole in ossequio agli artt. 317 bis e segg. C.C. e 473-bis.47 c.p.c..
All'uopo è utile premettere che è infondata la richiesta del resistente di nomina di un curatore speciale per il minore non ricorrendo nella specie le ipotesi disciplinate dagli artt. 473.bis 7 e 473.bis 8 cpc né ravvisandosi un pregiudizio per il minore.
Ciò posto, quanto all'affidamento del figlio minore della coppia di quasi 6 Persona_1 anni, ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta della ricorrente di affido esclusivo del minore alla madre.
Preliminarmente occorre considerare che l'affido condiviso dei figli minori rappresenta il regime ordinario, derogabile, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., soltanto qualora risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, ossia qualora ponga in serio pericolo o alteri il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (cfr. Cass. n. 27591/2021; Cass. n. 6535/2019; conf.
Cass. n. 5108/2012).
In tali circostanze, infatti, ciascun genitore può chiedere l'affidamento esclusivo ed il
Giudice adito provvederà in conformità alla richiesta, facendo salvi, per quanto possibile,
i diritti della prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i
2 genitori e di conservare, altresì, rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale ex art. 337-ter c.c.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che «la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c. deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore» (cfr. Cass. n. 4056/2023; conf. Cass. n. 21425/2022; Cass. n. 1645/2022; 6535/2019).
Sottolinea in particolare la Corte di legittimità che «In questa prospettiva,
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita
e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore» (cfr. Cass. n. 4056/2023; conf. Cass.
n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022.
Occorre, pertanto, valutare il materiale istruttorio in atti per verificare se, alla luce dei suddetti principi e soprattutto nel superiore interesse del figlio minore, sussista un potenziale pregiudizio nel mantenimento dell'affido condiviso dei genitori, l'idoneità della madre ricorrente ai compiti educativi e di cura e l'eventuale inidoneità paterna ad assolvere al proprio ruolo di genitore.
Ebbene, in riferimento al resistente, dalla valutazione degli atti di causa, è emerso un suo sostanziale disinteresse affettivo e materiale nei confronti del figlio, che dall'epoca della interruzione della relazione sentimentale con la , avvenuta nel 2020, ha Parte_1 incontrato il minore casualmente due volte e non ha mai provveduto alla sua crescita e al suo mantenimento, tanto che – secondo quanto riferito dalla ricorrente – il figlio non riconosce il padre neppure in fotografia.
Lo stesso resistente, in sede di udienza del 12.3.2025, ha affermato di aver incontrato il figlio l'ultima volta nel marzo 2021 e di non aver mantenuto una relazione con questi a causa degli ostacoli frapposti dalla . Tuttavia, tale circostanza non è Parte_1 documentata in giudizio (le prove orali articolate in tal senso s'appalesano generiche e prive di riferimenti temporali); il resistente non ha neppure contestato – né fornito prova alcuna – di aver provveduto, a decorrere dall'interruzione della convivenza, al mantenimento del figlio né di aver sottoscritto i moduli per il rilascio della carta d'identità del minore.
Tali circostanze consigliano, quindi, allo stato, l'affido esclusivo del piccolo
[...] alla madre. Per_1
Sul punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che il pregiudizio al supremo
3 interesse del figlio minore, nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi (come di interruzione della relazione more uxorio, può determinarsi nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come pure nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori (v. Cass.
n. 22695/2021; Cass. n. 977/2017; conf. Cass. n. 26587/2009).
Nella specie l'affido esclusivo, come detto, trova la propria ragione, non nella attuale residenza del resistente in Germania, bensì nel sostanziale disinteresse manifestato nei riguardi del figlio dal il quale, costituendosi in giudizio, non ha dimostrato di CP_1 possedere idonei argomenti contrari a quelli svolti dalla ricorrente a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore.
Quanto alla valutazione in positivo dell'idoneità educativa della ricorrente Parte_1
essa non risulta essere mai stata contestata dal resistente.
[...]
Anzi, come evincibile dalle risultanze istruttorie, il minore ha sempre vissuto presso la madre che si è occupata della sua cura, educazione e mantenimento, considerato, altresì, che, sin dall'epoca della interruzione della relazione tra i genitori, in cui il minore aveva appena un anno di età, il padre non ha assolto ai doveri genitoriali, incontrando il figlio rarissime volte.
Il resistente ha mostrato, quindi, una sostanziale noncuranza nei riguardi del minore;
tale atteggiamento del padre in relazione all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale
è indicativo, allo stato, di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Conseguentemente, in tale ipotesi, l'affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole e contrario all'interesse del minore, dovendosi evidenziare che il non conosce il CP_1 figlio e le sue necessità per assumere in maniera ponderata le decisioni che lo concernono;
per cui può ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente di affidamento del figlio della coppia in maniera esclusiva alla madre, salva ogni differente determinazione all'esito della auspicabile ripresa dei rapporti padre-figlio.
Il Collegio, tuttavia, ritiene di dover ribadire che la madre, quale genitore affidatario esclusivo esercente la responsabilità genitoriale sul minore per le decisioni Persona_1 di maggiore interesse relative al figlio dovrà consultare l'altro genitore. Infatti, il genitore non affidatario conserva, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio minore.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, deve rilevarsi che il piccolo ancora in tenera età, non incontra da anni il padre (quantomeno dal marzo Persona_1
2021, allorquando aveva meno di due anni) e che, secondo quanto riferito dalla resistente, non è in grado di riconoscere il resistente quale figura genitoriale.
Alla luce di tali considerazioni, appare opportuno che gli incontri, al fine di facilitare la ripresa del rapporto padre/figlio, avvengano per il tramite degli assistenti sociali del
Comune di residenza del minore, i quali provvederanno a stabilire, in un primo momento, incontri in spazio neutro e, successivamente, ove non risultino ragioni ostative, incontri liberi sotto la supervisione dei medesimi operatori, i quali favoriranno, unitamente agli incontri, videochiamate regolari del padre con il minore.
4 Al termine del periodo di osservazione, e previo parere positivo dei Servizi Sociali delegati, gli incontri avverranno liberamente secondo le seguenti modalità, tenuto conto della residenza in Germania del resistente:
a) due week end al mese, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato e della domenica successiva, rimandando il pernottamento presso la residenza paterna, al consolidamento del rapporto padre-figlio;
b) nel corso delle vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni 24, 25 e 26 dicembre (negli anni pari) e dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni
31 dicembre, 1 e 6 gennaio (in quelli dispari); nel corso delle vacanze pasquali, la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00 (negli anni pari) e il lunedì dell'Angelo dalle ore
11,00 alle ore 20,00 (in quelli dispari); nel periodo estivo per 10 giorni consecutivi o in luglio o in agosto senza pernottamento previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
Quanto al dovere del padre di contribuire al mantenimento del figlio, la ricorrente ha riferito di essere occupata come banconista con retribuzione di circa €800,00 mensili (cfr. busta paga in atti dalla quale, per la mensilità di settembre 2024, si evince una retribuzione di €880,00).
A sua volta, il resistente, mediante allegazione di busta paga, ha dedotto di percepire uno stipendio mensile di €1.400,00; lo stesso ha riferito, pur non fornendone prova, di essere gravato dal pagamento della quota del canone di locazione per €350,00 mensile oltre a rate di finanziamento per €450,00 mensili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e avuto riguardo alle verisimili esigenze di vita del piccolo nonché, per un verso, alle spese di viaggio che il resistente Persona_1 dovrà affrontare per esercitare il diritto/dovere del figlio e, per altro verso, alla circostanza per cui la ricorrente si fa carico in via integrale della cura ed assistenza del minore, deve porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante corresponsione alla ricorrente, entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma di
€250,00 oltre rivalutazione annuale istat e oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio come da protocollo siglato dal Tribunale l'8.7.2019.
L'assegno unico universale, ove spettante, sarà percepito interamente dalla madre, quale genitore collocatario del minore.
Le spese processuali devono porsi integralmente a carico del resistente;
esse si liquidano in base ai valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore da €5.200,00 a
€26.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto svolta (nulla è dovuto per la fase istruttoria, di fatto non tenutasi).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , rigettata ogni diversa istanza, eccezione e
[...] Controparte_1 conclusione, così provvede:
1. affida il figlio minore (n. il 16.7.2019) in via esclusiva alla Persona_1 madre , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
2. dispone che il padre incontri il figlio secondo le seguenti modalità:
5 o al fine di facilitare la ripresa del rapporto padre/figlio, tali incontri devono avvenire allo stato per il tramite degli assistenti sociali del Comune di residenza del minore, i quali provvederanno a stabilire, in un primo momento, incontri in spazio neutro e, successivamente, ove non risultino ragioni ostative, incontri liberi sotto la supervisione dei medesimi operatori, i quali favoriranno, unitamente agli incontri, videochiamate regolari del padre con il minore;
o al termine del periodo di osservazione, e previo parere positivo dei Servizi
Sociali delegati, gli incontri avverranno liberamente secondo le seguenti modalità, tenuto conto della residenza in Germania del resistente:
a) due week end al mese, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato e della domenica successiva, rimandando il pernottamento presso la residenza paterna, al consolidamento del rapporto padre-figlio;
b) nel corso delle vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 11,00 alle ore
20,00 dei giorni 24, 25 e 26 dicembre (negli anni pari) e dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni 31 dicembre, 1 e 6 gennaio (in quelli dispari); nel corso delle vacanze pasquali, la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00
(negli anni pari) e il lunedì dell'Angelo dalle ore 11,00 alle ore 20,00 (in quelli dispari); nel periodo estivo per 10 giorni consecutivi o in luglio o in agosto senza pernottamento previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio minore versando a , entro il 10 di ciascun mese, la Parte_1 somma di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo d'intesa in materie di spese straordinarie familiari dell'8.7.2019);
4. dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore;
5. dispone che i genitori comunichino tra loro eventuali cambi di residenza;
6. condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese Controparte_1 del presente procedimento, che si liquidano in €1.700,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 6.5.2025.
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
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