Versione
20 luglio 1956
20 luglio 1956
Art. 8.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscosse le somme, provvedono immediatamente a ripartirle tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575 .
In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscosse le somme, provvedono immediatamente a ripartirle tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575 .