Art. 8.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscosse le somme, provvedono immediatamente a ripartirle tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575 .
In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscosse le somme, provvedono immediatamente a ripartirle tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575 .