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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/07/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1743/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Alba Maria Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 17/03/2025, da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Predabissi (MI) l'11/06/1989, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
05/02/1986 entrambi con il proc. dom. avv. GIGLIONE RITA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data
05/11/2016 a Vaprio D'Adda (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (n. a Vimercate il 23/08/2018). Per_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 18/06/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore
1 comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 06/06/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il
Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
A proposito della condizione inerente al mantenimento ordinario “diretto” del figlio Per_1 in capo a ciascun genitore, pur non essendo stati previsti eguali tempi di permanenza del minore presso il domicilio di madre e padre, il Collegio ritiene, comunque, l'accordo conferme agli interessi materiali del figli considerati i differenti livelli reddituali delle parti, così come risultanti dalla documentazione fiscale allegata al ricorso.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_2
alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli Parte_1 effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vaprio D'Adda, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2016, atto n.49, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Alba Maria Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 17/03/2025, da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Predabissi (MI) l'11/06/1989, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
05/02/1986 entrambi con il proc. dom. avv. GIGLIONE RITA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data
05/11/2016 a Vaprio D'Adda (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (n. a Vimercate il 23/08/2018). Per_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 18/06/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore
1 comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 06/06/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il
Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
A proposito della condizione inerente al mantenimento ordinario “diretto” del figlio Per_1 in capo a ciascun genitore, pur non essendo stati previsti eguali tempi di permanenza del minore presso il domicilio di madre e padre, il Collegio ritiene, comunque, l'accordo conferme agli interessi materiali del figli considerati i differenti livelli reddituali delle parti, così come risultanti dalla documentazione fiscale allegata al ricorso.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_2
alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli Parte_1 effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vaprio D'Adda, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2016, atto n.49, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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