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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1473/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4887/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 747/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 03/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7014B00103/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7014B00103/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7014B00103/2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 IA impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento n. TY7014B00103-2024 per IRPEF 2017 notificatogli dalla locale Agenzia delle entrate.
La relativa pretesa trovava presupposto in un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti della Società “Società_1 ” (attività di “laboratori radiografici”) - della quale il predetto contribuente era socio - a carico della quale erano stati accertati maggiori ricavi non contabilizzati per differenze riscontrate nell' ”incrocio” tra le “fatture attive” di vendita ed i dati del Registro delle vendite
(cfr. importi e documentazione in atti).
Alla verifica sociale aveva fatto seguito quella nei confronti del socio unico Ricorrente_1 che si concludeva con un pvc e successivo Avviso di accertamento n. TY7014B00103-2024 (che qui ci occupa) per maggiori componenti positivi accertati per euro 393.500,00; maggior reddito di capitale accertato ai fini IRPEF in capo al socio unico per euro 228.781,00 (cfr. documentazione in atti).
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di che trattasi dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 747/03/25, ha rigettato il ricorso ritenendo (in breve) legittimo il provvedimento e la relativa pretesa ed inoltre che “ … l'accertamento riguarda l'annualità 2017 … la questione sollevata dal contribuente riguarda se l'applicazione della sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27... operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ...Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni).
Con Ordinanza n. 2930 del 205 del 20 ottobre 2025 è stata accolta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato (cfr. Ordinanza in atti).
L'Agenzia delle entrate ha versato in atti accordo conciliativo chiedendo l'estinzione del giudizio (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione di quanto precede va pronunciata l'estinzione del giudizio nei termini di cui all'accordo conciliativo in atti ex art. 48 D.lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546 (cfr. documentazione in atti).
La sopra citata disposizione prevede la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.
Siracusa, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NA VI VU
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4887/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 747/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 03/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7014B00103/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7014B00103/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7014B00103/2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 IA impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento n. TY7014B00103-2024 per IRPEF 2017 notificatogli dalla locale Agenzia delle entrate.
La relativa pretesa trovava presupposto in un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti della Società “Società_1 ” (attività di “laboratori radiografici”) - della quale il predetto contribuente era socio - a carico della quale erano stati accertati maggiori ricavi non contabilizzati per differenze riscontrate nell' ”incrocio” tra le “fatture attive” di vendita ed i dati del Registro delle vendite
(cfr. importi e documentazione in atti).
Alla verifica sociale aveva fatto seguito quella nei confronti del socio unico Ricorrente_1 che si concludeva con un pvc e successivo Avviso di accertamento n. TY7014B00103-2024 (che qui ci occupa) per maggiori componenti positivi accertati per euro 393.500,00; maggior reddito di capitale accertato ai fini IRPEF in capo al socio unico per euro 228.781,00 (cfr. documentazione in atti).
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di che trattasi dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 747/03/25, ha rigettato il ricorso ritenendo (in breve) legittimo il provvedimento e la relativa pretesa ed inoltre che “ … l'accertamento riguarda l'annualità 2017 … la questione sollevata dal contribuente riguarda se l'applicazione della sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27... operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ...Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni).
Con Ordinanza n. 2930 del 205 del 20 ottobre 2025 è stata accolta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato (cfr. Ordinanza in atti).
L'Agenzia delle entrate ha versato in atti accordo conciliativo chiedendo l'estinzione del giudizio (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione di quanto precede va pronunciata l'estinzione del giudizio nei termini di cui all'accordo conciliativo in atti ex art. 48 D.lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546 (cfr. documentazione in atti).
La sopra citata disposizione prevede la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.
Siracusa, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NA VI VU