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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 8093 /2023 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. SAVINO)
RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. BAGNASCO)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Liquidazione TFS
I Con ricorso depositato il 22/11/2023, il sig. chiede di Parte_1 accertare e dichiarare il suo diritto al ricalcolo del TFS, con condanna dell'Ente al pagamento del residuo dovuto.
I.1 Resiste in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di CP_1 giurisdizione del G.O. e, nel merito, la correttezza del calcolo del TFS.
II Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., atteso che
“la Corte dei conti giudica sui "ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato" (art. 13 r.d. 1214/34).
In questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionari alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate.
Al contrario, rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, T.F.R.” (Cass. SU
11849/2016).
III Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
III.1 Si è reso necessario disporre, in corso di giudizio, consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare l'esatta entità del TFS spettante al ricorrente.
III.2 Si ritiene corretto, sulla scorta dei rilievi del C.T.P. di parte ricorrente, includere nella base di calcolo del TFS l'Indennità funzione P.M., trattandosi di
“retribuzione contributiva” prevista dal CCNL e dal Contratto Collettivo Integrativo
Decentrato (acquisiti dal C.T.U. nel corso delle operazioni peritali, senza obiezione alcuna sollevata dalle parti, neppure nell'odierna udienza di discussione). La suddetta Indennità funzione P.M. è stata riconosciuta dal in Controparte_2 favore del ricorrente nel periodo 2020/2021 considerato per la determinazione del
TFS.
III.3 Ciò posto, all'esito della sua indagine l'esperto incaricato dal Giudice rileva che,
«considerando anche l'indennità di funzione P.M. tra le voci retributive ai fini del
2 calcolo del TFS, il TFS lordo spettante alla Parte ricorrente ammonta ad euro
67.725,06; il residuo credito spettante alla Parte ricorrente, tenuto conto di quanto già erogatogli dall' (euro 62.000,54), ammonta ad euro 5.724,52 (euro 67.725,06 CP_1 meno euro 62.000,54)».
IV Pertanto, sulla base degli accurati conteggi effettuati dal CTU, residua un credito del ricorrente a titolo di TFS nella misura di € 5.724,52, somma al pagamento della quale deve essere condannato il convenuto con maggiorazione di interessi CP_1 legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 dalla maturazione del diritto sino al saldo.
V Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5, c. 1, d.m.
55/2014). Parimenti, le spese di C.T.U. vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di di € CP_1 Parte_1
5.724,52 a titolo di saldo del TFS, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 dalla maturazione del diritto sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 3.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico del convenuto.
Così deciso in Torino, il 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
3
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 8093 /2023 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. SAVINO)
RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. BAGNASCO)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Liquidazione TFS
I Con ricorso depositato il 22/11/2023, il sig. chiede di Parte_1 accertare e dichiarare il suo diritto al ricalcolo del TFS, con condanna dell'Ente al pagamento del residuo dovuto.
I.1 Resiste in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di CP_1 giurisdizione del G.O. e, nel merito, la correttezza del calcolo del TFS.
II Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., atteso che
“la Corte dei conti giudica sui "ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato" (art. 13 r.d. 1214/34).
In questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionari alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate.
Al contrario, rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, T.F.R.” (Cass. SU
11849/2016).
III Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
III.1 Si è reso necessario disporre, in corso di giudizio, consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare l'esatta entità del TFS spettante al ricorrente.
III.2 Si ritiene corretto, sulla scorta dei rilievi del C.T.P. di parte ricorrente, includere nella base di calcolo del TFS l'Indennità funzione P.M., trattandosi di
“retribuzione contributiva” prevista dal CCNL e dal Contratto Collettivo Integrativo
Decentrato (acquisiti dal C.T.U. nel corso delle operazioni peritali, senza obiezione alcuna sollevata dalle parti, neppure nell'odierna udienza di discussione). La suddetta Indennità funzione P.M. è stata riconosciuta dal in Controparte_2 favore del ricorrente nel periodo 2020/2021 considerato per la determinazione del
TFS.
III.3 Ciò posto, all'esito della sua indagine l'esperto incaricato dal Giudice rileva che,
«considerando anche l'indennità di funzione P.M. tra le voci retributive ai fini del
2 calcolo del TFS, il TFS lordo spettante alla Parte ricorrente ammonta ad euro
67.725,06; il residuo credito spettante alla Parte ricorrente, tenuto conto di quanto già erogatogli dall' (euro 62.000,54), ammonta ad euro 5.724,52 (euro 67.725,06 CP_1 meno euro 62.000,54)».
IV Pertanto, sulla base degli accurati conteggi effettuati dal CTU, residua un credito del ricorrente a titolo di TFS nella misura di € 5.724,52, somma al pagamento della quale deve essere condannato il convenuto con maggiorazione di interessi CP_1 legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 dalla maturazione del diritto sino al saldo.
V Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5, c. 1, d.m.
55/2014). Parimenti, le spese di C.T.U. vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di di € CP_1 Parte_1
5.724,52 a titolo di saldo del TFS, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 dalla maturazione del diritto sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 3.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico del convenuto.
Così deciso in Torino, il 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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