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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3184/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.413/2022 del 29.03.2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II TRA
, titolare e legale rappresentante p.t. dell'impresa Parte_1 individuale Antico Fornaio di AN IL, elettivamente domiciliata in Torre del Greco, alla via Nazionale n.422, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Palomba, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE E
in Controparte_1 persona del curatore avvocato NA AR, elettivamente domiciliata in Santa Maria la Carità, alla Via Scafati n.300, presso lo studio dell'avvocato Maria Donnarumma, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, conferita in forza di decreto di autorizzazione del gd del 2.12.2020; OPPOSTA
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi ed alle proprie richieste chiedendo riservarsi la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare e legale Parte_1 rappresentante p.t., dell'impresa individuale Antico Fornaio di AN IL, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 413/2022 emesso dal tribunale di Torre Annunziata in data 26.03.2022, per la somma di euro 12.750,00 oltre interessi commerciale dalla data di scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo, nonché spese di procedura come liquidate in decreto.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dal Curatore del Parte_2 poiché assumeva di essere creditore dell'Antico Fornaio di
[...] AN IL, per non aver pagato quest'ultima il corrispettivo relativo alle fatture depositate in atti (cfr. doc. deposita), concernenti la fornitura di attrezzature per la produzione e la vendita di prodotti alimentari, per un importo complessivo pari ad euro 12.750,00.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva che: a seguito di ricorso monitorio, proposto innanzi a questo Tribunale, otteneva la concessione del decreto ingiuntivo n. 1911/2017 del 23.10.2017 con il quale veniva ingiunto alla Parte_2 di pagare in favore della ricorrente euro 6.400,00, con gli interessi al
[...] tasso legale. Avverso tale ingiunzione di pagamento proponeva opposizione la
[...]
instaurando il procedimento ordinario, nella pendenza del quale Parte_2 interveniva il fallimento dell'opponente; a questo evento, seguiva l'interruzione del processo che, tuttavia, non veniva riassunto dalle parti nei tre mesi successivi. Dichiarato estinto il processo, con decreto del 27.07.2020, il decreto ingiuntivo n. 1911/2017 acquistava efficacia di giudicato sostanziale. L'opponente deduceva altresì la sussistenza di vizi della fornitura e la mancata consegna di parte dei beni di cui l'opposta aveva richiesto il pagamento, così come emerso dal confronto tra i DDT depositati e la fattura n.47/2017. Tutto ciò premesso, con l'odierna opposizione, – in qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale Antico Fornaio - chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, eccependo, in via preliminare ed in rito, la mancanza della procura alle liti conferita da parte della curatela del fallimento Parte_2
in favore del procuratore costituito;
nel merito opponeva in
[...] compensazione i propri crediti sorti, rispettivamente, in forza dell'ingiunzione di pagamento conseguente al decreto ingiuntivo n. 1911/2017, al risarcimento del danno dovuto per i vizi della merce ricevuta, nonché al risarcimento per i danni subiti a causa della condotta inadempiente della controparte, in ragione della quale aveva dovuto subire un ritardo di quasi due mesi nell'apertura dell'esercizio commerciale per il cui allestimento aveva chiesto la fornitura all'opposta, con conseguente mancata guadagno ed esborso di due mensilità per l'affitto del locale. Sulla scorta di tali eccezioni chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 413/2022, emesso il 26 marzo 2022, accertando che nulla è dovuto da parte della Antico Fornaio di IL AN alla curatela opposta;
con vittoria di spese e compensi di lite. Il Curatore del in persona dell'avvocato Controparte_2
NA AR, costituitosi regolarmente in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'opposizione proposta dalla controparte, ex artt. 163 n.3 e n.4 e 164 comma 4, poiché affetta da insanabile genericità, essendo sfornita di qualsivoglia dato contabile o tecnico a sostegno delle eccezioni proposte. L'opposta, inoltre, dichiarava che era stato pattuito un prezzo totale per la fornitura degli arredi ed attrezzature pari ad euro 29.000,00, oltre iva (per un totale comprensivo dell'iva pari ad euro 35.380,00), rispetto al quale l'opponente aveva versato soltanto la minor somma di euro 24.627,62. L'opposta, altresì, contestava l'esistenza del credito eccepito in compensazione dalla controparte, dichiarando che le somme a tal titolo vantate erano state da questa determinate in forza di una clausola penale aggiunta a penna unilateralmente dalla sola opponente, senza che la stessa fosse oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte della Parte_2 contestava altresì la dedotta mancata consegna di parte della merce nonché la presenza di vizi della stessa, peraltro soltanto tardivamente dedotta dall'opponente a seguito della richiesta di pagamento e fino ad ora regolarmente utilizzata dalla stessa. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, del quale chiedeva altresì dichiararsi la provvisoria esecutività in prima udienza;
con vittoria di spese e competenze di lite, con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Il giudice, all'udienza del 20.12.2022, rilevato che, come eccepito da parte opponente, mancava in atti la procura alle liti in favore del procuratore costituito nell'interesse di parte opposta, assegnava termine al Curatore del Parte_2 per la relativa produzione;
quindi deposita in data 31.01.2023, la
[...] documentazione richiesta, espletata attività istruttoria mediante escussione dei testi ammessi, la causa con ordinanza del 23 aprile 2025, resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 22 aprile 2025, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Con ordinanza del 21 luglio 2025 il giudice istruttore, rilevato che la relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto era stata allegata in un formato non leggibile dal sistema e ritenuto necessario verificare la data della stessa ai fini del riscontro della tempestività dell'opposizione, rimetteva la causa sul ruolo per la successiva udienza del 4 novembre 2025 al fine di consentire all'opponente la relativa allegazione;
curato il relativo deposito in allegato alle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza del 6.11.2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, la causa veniva riservata in decisione senza termini, avendo le parti già depositato in precedenza le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione, siccome proposta con atto di citazione notificato in data 5.06.2022 alla Parte_3
nel termine di giorni 40 dalla notifica del decreto
[...] ingiuntivo opposto, avvenuta a mezzo pec in data 27.04.2022. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione per decreto ingiuntivo proposta dal Curatore del Controparte_2
ai sensi degli artt. 163 e 164, comma 4, c.p.c..
[...]
Sul punto, giova ricordare che, ad avviso di questo giudice, in caso di difese del tutto generiche svolte nell'opposizione a decreto ingiuntivo, tali da non permettere di individuare la ragione posta a suo fondamento, può equipararsi la forma di nullità processuale verificatasi a quella contemplata dall'art. 163 n. 4, ossia al caso della citazione, introduttiva di un giudizio a cognizione ordinaria, mancante delle ragioni di fatto e di diritto della domanda. Tuttavia, tali presupposti non ricorrono nel caso concreto.
Nell'atto di opposizione, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento).
Secondo la S.C., “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 11751 del 15-5- 2013; Cass. civ., n. 27670/08; v. anche Cass. civ., sez. un., sentenza n. 8077 del 22- 5-2012).
Nel caso di specie, le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento dell'atto di opposizione appaiono sufficienti ed idonee a consentire all'opposta di articolare le proprie difese, con la conseguenza che l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
Ancora in via preliminare, va poi disattesa l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo per difetto di ius postulandi del difensore della curatela del fallimento opposto, in ragione della mancanza della procura ad litem rilasciata in favore del predetto. Al riguardo vale osservare che “il mandato al difensore del fallimento costituisce una fattispecie complessa, destinata a perfezionarsi con il concorso di tre distinti atti, due dei quali demandati alla competenza del giudice delegato (l'autorizzazione a stare il giudizio - da concedersi al curatore per ogni grado del procedimento -, la nomina dell'avvocato del fallimento), l'altro all'attività del curatore (rilascio della procura alle liti al difensore designato dal giudice), senza che il susseguirsi di detti atti in ordine cronologico diverso da quello indicato - nella specie, rilascio della procura al difensore prima dell'autorizzazione e della nomina giudiziale - comporti la nullità della procura stessa. E'subordinata, per converso, la relativa efficacia alla duplice condizione del sopravvenire dell'autorizzazione a stare in giudizio e della coincidenza, nello stesso soggetto, della persona del legale designato dal giudice e di quello prescelto dal curatore.” (Cfr. Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12101 del 09/08/2002) Tanto premesso, va osservato che sin dalla costituzione in giudizio la curatela del fallimento ha depositato il provvedimento del giudice delegato con il quale la stessa era stata autorizzata a promuovere il presente giudizio, nonché la nomina del procuratore costituito, mentre non risultava versata in atti la procura alle liti conferita dal curatore all'avv. Maria Donnarumma;
il giudice istruttore, in ragione di quanto sopra, con propria ordinanza del 20.12.2022, assegnava a parte opposta termine fino al 07.02.2023 per la produzione in giudizio della procura alle liti, ai sensi dell'art 182 comma 2 c.p.c. A tanto provvedeva la curatela con deposito del 31.01.2023. Orbene, non ignora questo giudice che “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28251 del 09/10/2023; in tal senso, Sez. U - , Sentenza n. 37434 del 21/12/2022); sennonché nel caso che ne occupa deve ritenersi che non vi sia un difetto di procura - come tale insanabile –, ma solo la mancata allegazione in atti della stessa, poi effettuata su ordine del giudice mediante il deposito del 31.01.2023. Tanto è dato inferire dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo in calce al quale, nell'indice dei documenti allegati al ricorso, viene espressamente menzionata la procura alle liti che, pertanto, deve ritenersi regolarmente conferita all'avvocato sin dalla fase monitoria e soltanto non ridepositata in atti al momento della costituzione nella presente fase di opposizione.
3. Nel merito, l'opposizione appare parzialmente meritevole di accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito evidenziate.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Tanto premesso, si osservi come per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Nella fattispecie oggetto di esame spetta dunque al Curatore del
[...]
la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, Parte_2 limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte.
Orbene, il Curatore del ha agito in giudizio Parte_4 allegando il proprio diritto di credito nei confronti dell'opponente per la complessiva somma di euro 12.750,00, a titolo di corrispettivo residuo per la fornitura di attrezzature per la produzione e la vendita di prodotti alimentari, depositando in atti le fatture, i documenti di trasporto e il contratto sottoscritto da entrambe le parti.
Nel caso concreto, va premesso come il rapporto giuridico di fornitura oggetto del giudizio non sia in contestazione tra le parti, tantomeno il prezzo delle prestazioni oggetto del contratto, in alcuna modo contestato dall'opponente, venendo viceversa in rilievo una eccezione di inadempimento, o di non corretto adempimento, da parte della in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
“Antico Fornaio di AN IL” Sotto tale profilo, va in primo luogo osservato che l'opponente ha contestato il quantum preteso in giudizio dall'opposta risultando dovuto, in forza delle somme già versate, e delle fatture depositate in atti, il minor importo pari ad euro 10.752,38.
Sul punto, l'opposta dichiarava nella comparsa di costituzione e risposta (pag.5), di aver sottoscritto un contratto per la fornitura di attrezzature per la ristorazione in forza del quale le era dovuto un pagamento totale pari ad euro 29.000,00 oltre iva (totale con iva: euro 35.380,00). Per ammissione della stessa opposta, coerentemente con la documentazione depositata in atti dall'opponente il 19.05.2023, Pt_1 nel corso del rapporto giuridico versava i seguenti ratei: anticipo sulla
[...] merce di euro 5.000,00; acconto ulteriore di euro 3.000,00; emissione di n. 6 effetti cambiari di euro 2.771,27 (con scadenza al 30-11-2017).L'importo totale già versato dall'opponente è quindi pari ad euro 24.627,62. Dunque, come da quest'ultima asserito, residuerebbe un credito nei confronti dell'opposta, comprensivo di IVA al 22%, pari ad euro 10.752,38, e non di 12.750,00. Tuttavia va osservato che l'opposta curatela ha agito in forza non soltanto della fattura n. 47/17 del complessivo importo di € 29.000,00 oltre IVA, ma anche della fattura n. 54/2017 recante l'importo di € 1.400,00 oltre IVA;
ne consegue che a fronte di un complessivo dovuto di € 37.088,00 e tenuto conto che l'opponente ha versato – come sopra osservato – la minor somma di € 24.627,62, residua quindi un credito in favore del fallimento di € 12.460,38
Tutto ciò premesso, l'opponente eccepiva, altresì, in compensazione i già menzionati crediti maturati nei confronti della società opposta.
In via preliminare appare opportuno, sul punto, precisare che “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto)”(cfr Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024) . Ancora, in diritto va premesso che in tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito- credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte;
resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza (cfr Cassazione civile, sez. I, 23/03/2017, n. 7474).
L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità.
Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (cfr Cassazione civile, sez. un., 15/11/2016, n. 23225).
Orbene, nel caso che ne occupa la ha opposto in Parte_1 compensazione, rispetto al credito vantato dal fallimento, le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo n. 1911/2017 del 23/10/2017, pari ad euro 6.400,00, atteso che il decreto, divenuto definitivo per estinzione del giudizio di opposizione a causa della mancata riassunzione del processo nei termini, è un provvedimento pienamente assimilato alla sentenza passata in giudicato. Occorre tuttavia sottolineare che il decreto ingiuntivo di cui trattasi diveniva definitivo a seguito di mancata riassunzione del giudizio di opposizione, interrotto per il fallimento della intervenuto nelle more del giudizio. Parte_2 E' del tutto evidente, quindi, come tale titolo sia inopponibile al fallimento. Come rilevato dalla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, “nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento,al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività” (cfr Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 23474 del 27/10/2020) Tanto premesso e ritenuta, quindi, la inopponibilità del decreto ingiuntivo 1911/2017 alla curatela opposta, va osservato come l'opponente abbia eccepito in compensazione tali somme, in quanto alla stessa dovute in forza della clausola penale inserita nel contratto sottoscritto fra le parti, in relazione al ritardo nella consegna dei beni ed arredi di cui alla fornitura in oggetto. Invero, secondo quanto dedotto dalla la fornitura degli arredi, Parte_1 da contratto prevista entro il termine di 30/35 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto, avveniva soltanto in data 29 maggio 2017 e, dunque, con un ritardo di ben 32 giorni lavorativi rispetto al termine contrattualmente pattuito, con conseguente serio pregiudizio per l'attività commerciale dell'opponente; ciò tanto più ove si consideri che il detto rinvio avveniva a cavallo delle festività Pasquali e di quelle del 25 aprile e del 1 maggio. Invocava, pertanto, l'applicazione della clausola penale prevista dal contratto nella misura di € 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla consegna della merce. A fronte di tali contestazioni, la curatela del fallimento ha in primo luogo eccepito la inopponibilità della menzionata clausola penale, siccome mai sottoscritta dalla poiché apposta unilateralmente dall'opponente con Parte_2 postilla manoscritta rispetto al testo dattiloscritto del contratto di fornitura. Orbene, osserva questo giudice come, in primo luogo, dall'analisi del documento contrattuale, lo stessa debba essere qualificato come contratto concluso secondo moduli o formulari, atteso che tutta la disciplina contrattuale risulta unilateralmente predisposta su modulo prestampato, compilato dai contraenti soltanto relativamente alla indicazione dei prodotti oggetto di acquisto, del relativo prezzo e dei termini di pagamento e consegna. Diversamente, come è possibile evincere dal documento in atti, tutte le ulteriori clausole destinare a regolare il rapporto contrattuale fra le parti, risultano già predisposte dalla proponente Tanto premesso, Parte_2 va osservato come la clausola penale di cui si discorre sia una clausola manoscritta aggiunta a penna al testo del contratto. In proposito va ricordato che, secondo quanto disposto dall'art 1342 c.c., “nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o formulario prevalgono su quelle del modulo o formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non siano state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente”
Orbene, sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, ha ritenuto che la ratio della norma poggi su una ricostruzione presuntiva della volontà delle parti:
“l'apposizione di aggiunte o correzioni manoscritte su un documento contrattuale dattiloscritto, poi regolarmente firmato dalle parti, comporta una presunzione "iuris tantum" che con dette aggiunte o correzioni le parti abbiano disposto un ulteriore e diverso regolamento del rapporto contrattuale rispetto alle originarie clausole scritte a macchina”.(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21681 del 13/10/2009) Va rilevato, tuttavia, che la copia del contratto allegata dall'opponente, pur completa della clausola penale aggiunta a penna, non reca sottoscrizione del legale rapp.te della atteso che mentre sul timbro della società Parte_2 opponente vi è chiaramente apposta la sottoscrizione, viceversa sul timbro dell'opposta non vi è alcuna sottoscrizione;
dal canto suo l'opposta ha allegato alla sua comparsa un copia del medesimo contratto che, tuttavia, reca una evidente cancellatura della clausola di cui si discorre. Ancorchè non vi sia in atti prova della sottoscrizione del modulo contrattuale completo della clausola penale, tale dato a parere di questo giudice, può ritenersi pacifico alla luce delle stesso tenore delle contestazioni della Invero, come è dato evincere sia dalla Parte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio che dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1911/2017, la predetta società eccepiva la inopponibilità della detta clausola in quanto unilateralmente predisposta dalla e non oggetto di specifica sottoscrizione;
non si tratterebbe Parte_1 quindi di un'abusiva aggiunta al testo contrattuale sottoscritto dalle parti, non voluta e non conosciuta dalla controparte, quanto piuttosto di una inopponibilità della clausola, in quanto comportante uno squilibrio in danno del contraente aderente ( che cioè non abbia predisposto il contratto o la clausola contrattuale) e non oggetto di specifica e sperata approvazione. Tale essendo il tenore della contestazione mossa dall'opposta, va osservato in primo luogo che il rapporto contrattuale sorto fra le parti, interessando due imprenditori, non soggiace alle più stringenti regole poste a tutela del contraente debole, ossia alla disciplina di tutela dei contratti consumeristici, quanto piuttosto a quelle di cui agli artt 1341 e 1342 c.c. che disciplinano i contratti conclusi mediante moduli o formulari. Sotto tale profilo, quindi, si impone a tutela del contraente non predisponente, la specifica e separata sottoscrizione di tutte quelle clausole che importino a carico dello stesso uno squilibrio nel sinallagma contrattuale, specificamente elencate nel secondo comma della norma di cui all'art 1341 c.c. Sul punto la giurisprudenza ha avuto cura di specificare che “il requisito della specifica approvazione dele clausole onerose è necessario anche quando dette clausole sono predisposte dal contraente più debole, in quanto la norma, oltre a tutelare quest'ultimo, impedendo che sia sopraffatto dalla parte che si trova in posizione di supremazia, mira anche e soprattutto a garantire che le clausole onerose costituiscano l'oggetto di una vera e propria contrattazione fra le parti” (cfr. Cass. 86/3407) Sennonchè, come chiarito dalla Suprema Corte, nel novero delle clausole vessatorie, necessario oggetto di doppia sottoscrizione, non rientrano le clausole che abbiano la funzione di regolare i futuri effetti dell'eventuale inadempimento mediante la determinazione, anticipata e forfettizzata, del danno. Infatti, si è affermato che “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale ed anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art 1341 e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”(cfr. 10/6558; in senso conf. Cass. 02/9295; 04/20744, 02/8697) Invero la tutela dell'equilibrio contrattuale, in siffatta ipotesi, viene garantita dal potere d'ufficio del giudice di ridurre la penale che sia manifestamente eccessiva, dovendosi considerare l'elenco di cui al comma 2 dell'art 1341 c.c. come tassativo. Tanto premesso e ritenuto, quindi, che la clausola in oggetto non necessitasse di specifica e sperata sottoscrizione, a parere di questo giudice la valutazione dell'eventuale eccessiva onerosità della stessa non può non tener conto della dirimente circostanza che con tale clausola le parti hanno inteso determinare in via forfettizzata ed anticipata il danno derivante dall'eventuale ritardo nella consegna della fornitura, avente ad oggetto gli arredi necessari per l'allestimento del nuovo punto vendita “Antico Fornaio” di Tenuto conto di tale finalità, Parte_1 pertanto, non appare eccessivo l'importo convenuto di € 200,00 giornalieri, atteso che con ogni evidenza il ritardo nella consegna avrebbe comportato uno slittamento inevitabile dei tempi di apertura dell'esercizio commerciale con conseguenti danni derivanti sia dal mancato guadagno che dalla infruttuosa corresponsione dei canoni mensili per l'affitto del negozio. Ritenuta, quindi, la piena operatività della clausola penale, vi è tuttavia da rilevare che non vi è prova della dedotta consegna della merce in data 29 maggio 2017, come dedotto dall'opponente. Infatti va osservato che a fronte delle contestazioni al riguardo messe dalla curatela opposta, la ha Parte_1 allagato in atti un ddt recante la indicazione, apposta a penna, della data di consegna della merce al 29 maggio 2017 e recante la sottoscrizione ed il timbro della sola opponete. Vi è tuttavia, che tale ddt è difforme rispetto al documento in un primo momento depositato in atti dalla stessa opponente in allegato all'atto di opposizione, il quale non reca alcuna indicazione della data di consegna ma solo quella di emissione del ddt, risalente al 18 maggio 2017, stampato a macchina dalla ditta fornitrice;
peraltro anche a voler prescindere da tale dirimente dato di difformità, vi è da osservare che non vi è alcuna sottoscrizione da parte del trasportatore, di talchè di fatto l'annotazione di cui trattasi costituisce una indicazione frutto di una mera dichiarazione di parte opponente, come tale priva di oggettivi riscontri e di valore probatorio. Del resto appare assai poco verosimile che la merce, partita dall'azienda fornitrice in data 18 maggio 2017, abbia impiegato oltre dieci giorni per giungere in consegna al destinatario, apparendo viceversa più logico e verosimile che la stessa sia stata consegnata a destinazione, come dedotto dall'opposta, il successivo 19 maggio 2017. Né sul punto è possibile valorizzare le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di lite, avendo gli stessi reso dichiarazioni generiche, limitandosi a riferire cha a causa di ritardi nella consegna della mere l'apertura dell'esercizio commerciale, inizialmente fissata a marzo, avvenne solo nel successivo mese di giugno.
In definitiva, in mancanza di sufficienti e certi elementi di riscontro, deve ritenersi che l'unica data certa sia quella emergente dal ddt predisposto dalla ditta fornitrice, che reca indicazione del giorno 18 maggio 2017, di talchè – tenuto conto che secondo gli accordi delle parti, la merce doveva essere consegnata entro 30/35 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto (concluso in data 8.03.2017) - il ritardo patito dalla Antico Fornaio di AN IL risulta pari a complessivi 24 giorni lavorativi (dal 19 aprile al 19 maggio). Ne consegue che la penale dovuta dall'opposta per la ritardata consegna risulta pari ad € 4.800,00 ( ossia € 200,00 giornalieri per 24 giorni lavorativi) L'opponente si è poi doluta dei danni derivanti dalla ritardata apertura dell'esercizio commerciale, tanto più considerando che la stessa doveva avvenire in corrispondenza con importanti festività, quali la Pasqua, il 25 aprile, il primo maggio e la festa della mamma. Ha quindi chiesto ristorarsi il danno derivante dai mancati incassi, nonché dalla infruttuosa corresponsione di due mensilità di affitto ed, in ultimo, dal danno all'immagine seguito alla ritardata apertura. Tali domande, tuttavia, non possono trovare accoglimento. Ed invero, “la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare.” ( cfr Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21398 del 26/07/2021) Ne consegue che, avendo le parti stabilito una penale per la ritardata consegna della merce, il danno complessivamente imputabile a tale inadempimento deve ritenersi già ricompreso nella cifra forfettariamente ed anticipatamente fissata dalle parti a tal fine. L'opponente ha poi contestato l'inadempimento dell'opposta anche sotto altro profilo, dolendosi della mancata consegna di parte della merce ordinata ed, in particolare, di 25 mensole in legno ( come da ddt ne venivano consegnate solo 23 su 48 totali), un'affettatrice (nonostante la fattura n.52/2017 la indicasse come fornita), due mobili specifici (un angolo di raccordo tra banchi vetrina e un terminale per la cassa), e 6 ceste portapane. Dall'esame della documentazione in atti ( fattura n. 52/17 e ddt della società De SI del 18 maggio 2017) è dato evincere la perfetta corrispondenza fra gli articoli consegnati e quelli oggetto di fatturazione ( individuati dai relativi codici), emergendo invero la sola discrasia relativa alle mensole in legno ( identificate con il codice B16060006) per le quali veniva fatturato un quantitativo di 48 pezzi, a fronte della consegna di soli 23 pezzi, come emergente dal documento di trasporto. L'opponente ha dedotto che per la realizzazione degli arredi mancanti, si trovava costretta a rivolgersi ad altra ditta la quale realizzava tali componenti per il complessivo costo di 1.900,00 euro;
tale circostanza, tuttavia, non risulta in alcun modo provata mediante allegazione in atti delle relative fatture, di talchè non è possibile verificare la corrispondenza fra i componenti di arredo realizzati e quelli oggetto di mancata consegna da parte della odierna opposta. I testi escussi in corso di lite, poi, hanno sul punto reso dichiarazioni generiche ed in parte difformi, atteso che mentre il teste , escusso all'udienza Testimone_1 del 9 novembre 2023, riferiva che “alla data dell'apertura, mancavano le mensole, il mobile per appoggiare l'affettatrice, le ceste, nonché il mobile per la cassa, nonché la stessa affettatrice”, il teste , escusso all'udienza dell'1.10.2024, Testimone_2 riferiva che “l'apertura prevista per marzo fu differita a giugno, e comunque alcuni elementi di arredo mancavano a quella data e se ben ricordo mancava anche qualche macchinario come un frigo o un'affettatrice; in particolare ricordo che mancavano anche delle mensole d'appoggio per il pane”, senza fare alcuna menzione dei mobili per appoggiare la cassa e l'affettatrice, me riferendo della mancanza di un frigorifero di cui, invece, il teste non aveva fatto parola. Tes_1
Neppure risulta possibile, sulla scorta della fattura in atti, stimare il costo delle 25 mensole non consegnate, posto che in tale documento non veniva indicato il costo dei singoli componenti oggetto di fornitura, ma il solo importo complessivamente dovuto. Ne consegue che, non potendo operare diversamente che con criterio equitativo, tenuto conto del costo complessivo della fattura e dei componenti di arredo oggetto di fornitura, considerato che per come dedotto dalla stessa opponente il costo di 1.900,00 euro veniva sopportato dalla stessa per la costruzione non solo di tali mensole ma anche di altri mobiletti che la stessa assume non esserle stati forniti dall'opposta ( sebbene dal raffronto fra il ddt e la fattura emerga la corrispondenza fra merce fornita e merce fatturata, come sopra osservato), si ritiene equo stimare nella misura di € 800,00 il costo delle mensole in legno non consegnate dalla
[...] in favore dell'odierna opponente. Parte_2
La poi, ha dedotto anche la mancata fornitura dell'affettatrice Parte_1 di cui alla fattura n. 54/2017, per il costo di € 1708,00 comprensivo di IVA. Sul punto è appena il caso di ricordare che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.” (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015) Ebbene, a fronte dell'allegazione, da parte dell'opponente, dell'altrui inadempimento all'obbligo di consegna della merce, sarebbe stato onere dell'opposta provare di aver correttamente adempiuto la propria obbligazione, comprovando la consegna dei beni di cui alle allegate fatture;
ne consegue che, in mancanza di ddt attestanti al consegna dell'affettatrice e non avendo altrimenti la curatela del fallimento provato la effettiva consegna della stessa, deve ritenersi l'inadempimento della con conseguente stralcio del costo di tale bene Parte_2 dall'importo ingiunto in pagamento. Da ultimo, l'opponente ha contestato la presenza di vizi – o comunque la mancanza della qualità promesse – della merce fornita. In particolare la stessa assumeva che, a seguito di approfondimenti per la costituzione nel giudizio n. RG 8162/17 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1911/17 ottenuto nei confronti della si Controparte_3 Parte_1 avvedeva che il mobilio era in truciolare, mentre doveva essere in legno massello e Part che la vetrina pensile refrigerata ( ) Nettuno matr.1Q73899601 per Parte_5
l'esposizione dei salumi non era ventilata, e, comunque, formava della condensa anomala le cui gocce ricadevano sui salumi esposti rendendoli sgradevoli alla vista e soggetti a possibile avaria;
di tanto veniva effettuata quindi tempestiva denuncia nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito di tale giudizio. Ebbene, va osservato come tali eccezioni debbano considerarsi oramai tardive, essendo ampiamente decorso il termine decadenziale per la denuncia dei vizi sella merce. Posto, infatti, che con riferimento ai vizi di funzionamento della vetrina pensile refrigerata la denuncia operata con la comparsa di costituzione del 21.03.2028 deve considerarsi senz'altro tardiva, poiché intervenuta a quasi un anno di distanza dalla data di consegna della merce, non potendosi senz'altro tale vizio qualificare come occulto, con riferimento invece alla mancanza di qualità dei mobili arredo, va osservato come in primo luogo alcuna prova l'opponente abbia fornito circa le qualità promesse della merce (limitandosi soltanto l'opponente a dedurre che le stesse avrebbero dovuto essere in legno massello, non emergendo, viceversa, tale circostanza dalla documentazione in atti). In secondo luogo, rileva come l'opponente pur deducendo di essere venuta a conoscenza del vizio a seguito di non meglio precisati approfondimenti, nulla deduca di preciso sulla data della scoperta dei vizi ai fini del riscontro della tempestività della relativa denuncia;
ciò non senza considerare che, pur volendo ritenere che i beni consegnati siano difformi per qualità da quelli promessi in vendita, in ogni caso il relativo vizio non potrebbe giammai qualificarsi come occulto, atteso che, con ogni evidenza, già nella fase di montaggio l'acquirente era perfettamente in grado di avvedersi del fatto che gli stessi fossero in truciolato e non in legno massello. Vero è che i testi escussi in costo di lite, hanno dichiarato che le contestazioni alla furono immediate, ma tali dichiarazioni appaiono poco Parte_2 attendibili, ponendosi in insanabile contrasto con quanto dedotto dalla stessa opponente, la quale ha rappresentato che solo in occasione della costituzione nell'ambito del giudizio di opposizione rg 8162/2017, a quasi un anno di distanza, si avvide dei vizi della merce sicchè non è dato comprendere come abbia potuto farne immediata denuncia alla società fornitrice. In ragione delle suesposte motivazioni, quindi, l'opposizione proposta da in qualità di titolare della ditta “Antico Fornaio”, va solo in parte Parte_1 accolta nei termini che precedono, con la conseguenza che la stessa va condannata alla corresponsione in favore della curatela del Parte_2 del complessivo importo di € 5.152,38, oltre interessi al tasso di cui al D.Leg.vo 231/2002 decorrenti dalle scadenze delle singole fatture e sino all'effettivo soddisfo. L'accoglimento - anche se solo parziale - dell'opposizione importa poi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le cui spese rimangono a carico della curatela opposta. Non merita, peraltro, accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria formulata nell'interesse di parte opposta. Invero, la lite temeraria consiste nell'azione instaurata o mantenuta con la consapevolezza o l'ignoranza gravemente colpevole della sua infondatezza. Tuttavia, la domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone non solo la totalità della soccombenza dell'avversario e la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, ma anche la prova di un danno subito in conseguenza della condotta temeraria della parte (Cass. 29.5.1984, n.3274). In particolare, quanto alla prova del pregiudizio subito, la giurisprudenza prevalente (contrariamente a Cass. 28.11.'87, n.8872, che sembra ipotizzare una liquidazione d'ufficio anche sulla base di mere nozioni di comune esperienza o in via equitativa) ritiene che il giudice non possa liquidare il danno neppure equitativamente se dagli atti non risultino elementi idonei ad identificare il danno stesso (Cass. 8.9.1983, n.5524); e che la parte istante abbia l'onere di fornire, in ogni caso, gli elementi probatori indispensabili anche al fine di un provvedimento d'ufficio di liquidazione del danno (Cass. 6.2.1998, n.1200; Cass. 10.12.1982, n.6970). La parziale fondatezza dell'opposizione già di per sé rende evidente la mancanza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna così proposta, dovendosi altresì ed ad abundantiam rilevare che la curatela del fallimento non ha neppure fornito alcun elemento probatorio mirante a consentire a questo giudice una eventuale liquidazione del danno da lite temeraria.
4. Le spese di lite – relative al presente giudizio – vanno poste a carico dell'opponente secondo il criterio generale di soccombenza e liquidate, tenuto conto del decisum ( scaglione di valore compreso fra 5.201,00 e 26.000,00 euro, calcolato tenuto conto dell'importo capitale e degli interessi), secondo la tariffa minima dello scaglione di riferimento, in considerazione del valore della controversia – di poco superiore allo scaglione di valore immediatamente inferiore – della complessità del giudizio e dell'attività istruttoria svolta, sostanziatasi nella sola escussione di due testi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in qualità di titolare della ditta individuale Antico Parte_1
Fornaio di AN IL, avverso il decreto ingiuntivo n. 413/2022 reso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 26.03.2022 e notificato in data 27 aprile 2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da in qualità Parte_1 di titolare della ditta individuale “Antico Fornaio” e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 413/2022 del 26.03.2022; B. condanna titolare e legale rappresentante p.t. dell'impresa Parte_1 individuale Antico Fornaio di AN IL, al pagamento in favore della in persona Parte_7 dell'avvocato NA AR, dell'importo di euro 5.152,38, oltre interessi al tasso di cui al D.Leg.vo 231/2002 decorrenti dalla scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo soddisfo;
C. Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla
[...] nei confronti dell'opponente; Parte_3
D. Condanna titolare e legale rappresentante p.t. dell'impresa Parte_1 individuale Antico Fornaio di AN IL, al rimborso in favore della in persona Parte_7 dell'avvocato NA AR, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.538,50 per compensi ( di cui € 459,50 per fase di studio, € 388,50 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, € 850,50 per fase conclusionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge;
E. Lascia le spese relative alla fase monitoria definitivamente a carico dell'opposta curatela. Torre Annunziata, così deciso in data 6.12.2025 Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3184/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.413/2022 del 29.03.2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II TRA
, titolare e legale rappresentante p.t. dell'impresa Parte_1 individuale Antico Fornaio di AN IL, elettivamente domiciliata in Torre del Greco, alla via Nazionale n.422, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Palomba, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE E
in Controparte_1 persona del curatore avvocato NA AR, elettivamente domiciliata in Santa Maria la Carità, alla Via Scafati n.300, presso lo studio dell'avvocato Maria Donnarumma, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, conferita in forza di decreto di autorizzazione del gd del 2.12.2020; OPPOSTA
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi ed alle proprie richieste chiedendo riservarsi la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare e legale Parte_1 rappresentante p.t., dell'impresa individuale Antico Fornaio di AN IL, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 413/2022 emesso dal tribunale di Torre Annunziata in data 26.03.2022, per la somma di euro 12.750,00 oltre interessi commerciale dalla data di scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo, nonché spese di procedura come liquidate in decreto.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dal Curatore del Parte_2 poiché assumeva di essere creditore dell'Antico Fornaio di
[...] AN IL, per non aver pagato quest'ultima il corrispettivo relativo alle fatture depositate in atti (cfr. doc. deposita), concernenti la fornitura di attrezzature per la produzione e la vendita di prodotti alimentari, per un importo complessivo pari ad euro 12.750,00.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva che: a seguito di ricorso monitorio, proposto innanzi a questo Tribunale, otteneva la concessione del decreto ingiuntivo n. 1911/2017 del 23.10.2017 con il quale veniva ingiunto alla Parte_2 di pagare in favore della ricorrente euro 6.400,00, con gli interessi al
[...] tasso legale. Avverso tale ingiunzione di pagamento proponeva opposizione la
[...]
instaurando il procedimento ordinario, nella pendenza del quale Parte_2 interveniva il fallimento dell'opponente; a questo evento, seguiva l'interruzione del processo che, tuttavia, non veniva riassunto dalle parti nei tre mesi successivi. Dichiarato estinto il processo, con decreto del 27.07.2020, il decreto ingiuntivo n. 1911/2017 acquistava efficacia di giudicato sostanziale. L'opponente deduceva altresì la sussistenza di vizi della fornitura e la mancata consegna di parte dei beni di cui l'opposta aveva richiesto il pagamento, così come emerso dal confronto tra i DDT depositati e la fattura n.47/2017. Tutto ciò premesso, con l'odierna opposizione, – in qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale Antico Fornaio - chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, eccependo, in via preliminare ed in rito, la mancanza della procura alle liti conferita da parte della curatela del fallimento Parte_2
in favore del procuratore costituito;
nel merito opponeva in
[...] compensazione i propri crediti sorti, rispettivamente, in forza dell'ingiunzione di pagamento conseguente al decreto ingiuntivo n. 1911/2017, al risarcimento del danno dovuto per i vizi della merce ricevuta, nonché al risarcimento per i danni subiti a causa della condotta inadempiente della controparte, in ragione della quale aveva dovuto subire un ritardo di quasi due mesi nell'apertura dell'esercizio commerciale per il cui allestimento aveva chiesto la fornitura all'opposta, con conseguente mancata guadagno ed esborso di due mensilità per l'affitto del locale. Sulla scorta di tali eccezioni chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 413/2022, emesso il 26 marzo 2022, accertando che nulla è dovuto da parte della Antico Fornaio di IL AN alla curatela opposta;
con vittoria di spese e compensi di lite. Il Curatore del in persona dell'avvocato Controparte_2
NA AR, costituitosi regolarmente in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'opposizione proposta dalla controparte, ex artt. 163 n.3 e n.4 e 164 comma 4, poiché affetta da insanabile genericità, essendo sfornita di qualsivoglia dato contabile o tecnico a sostegno delle eccezioni proposte. L'opposta, inoltre, dichiarava che era stato pattuito un prezzo totale per la fornitura degli arredi ed attrezzature pari ad euro 29.000,00, oltre iva (per un totale comprensivo dell'iva pari ad euro 35.380,00), rispetto al quale l'opponente aveva versato soltanto la minor somma di euro 24.627,62. L'opposta, altresì, contestava l'esistenza del credito eccepito in compensazione dalla controparte, dichiarando che le somme a tal titolo vantate erano state da questa determinate in forza di una clausola penale aggiunta a penna unilateralmente dalla sola opponente, senza che la stessa fosse oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte della Parte_2 contestava altresì la dedotta mancata consegna di parte della merce nonché la presenza di vizi della stessa, peraltro soltanto tardivamente dedotta dall'opponente a seguito della richiesta di pagamento e fino ad ora regolarmente utilizzata dalla stessa. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, del quale chiedeva altresì dichiararsi la provvisoria esecutività in prima udienza;
con vittoria di spese e competenze di lite, con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Il giudice, all'udienza del 20.12.2022, rilevato che, come eccepito da parte opponente, mancava in atti la procura alle liti in favore del procuratore costituito nell'interesse di parte opposta, assegnava termine al Curatore del Parte_2 per la relativa produzione;
quindi deposita in data 31.01.2023, la
[...] documentazione richiesta, espletata attività istruttoria mediante escussione dei testi ammessi, la causa con ordinanza del 23 aprile 2025, resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 22 aprile 2025, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Con ordinanza del 21 luglio 2025 il giudice istruttore, rilevato che la relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto era stata allegata in un formato non leggibile dal sistema e ritenuto necessario verificare la data della stessa ai fini del riscontro della tempestività dell'opposizione, rimetteva la causa sul ruolo per la successiva udienza del 4 novembre 2025 al fine di consentire all'opponente la relativa allegazione;
curato il relativo deposito in allegato alle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza del 6.11.2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, la causa veniva riservata in decisione senza termini, avendo le parti già depositato in precedenza le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione, siccome proposta con atto di citazione notificato in data 5.06.2022 alla Parte_3
nel termine di giorni 40 dalla notifica del decreto
[...] ingiuntivo opposto, avvenuta a mezzo pec in data 27.04.2022. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione per decreto ingiuntivo proposta dal Curatore del Controparte_2
ai sensi degli artt. 163 e 164, comma 4, c.p.c..
[...]
Sul punto, giova ricordare che, ad avviso di questo giudice, in caso di difese del tutto generiche svolte nell'opposizione a decreto ingiuntivo, tali da non permettere di individuare la ragione posta a suo fondamento, può equipararsi la forma di nullità processuale verificatasi a quella contemplata dall'art. 163 n. 4, ossia al caso della citazione, introduttiva di un giudizio a cognizione ordinaria, mancante delle ragioni di fatto e di diritto della domanda. Tuttavia, tali presupposti non ricorrono nel caso concreto.
Nell'atto di opposizione, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento).
Secondo la S.C., “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 11751 del 15-5- 2013; Cass. civ., n. 27670/08; v. anche Cass. civ., sez. un., sentenza n. 8077 del 22- 5-2012).
Nel caso di specie, le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento dell'atto di opposizione appaiono sufficienti ed idonee a consentire all'opposta di articolare le proprie difese, con la conseguenza che l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
Ancora in via preliminare, va poi disattesa l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo per difetto di ius postulandi del difensore della curatela del fallimento opposto, in ragione della mancanza della procura ad litem rilasciata in favore del predetto. Al riguardo vale osservare che “il mandato al difensore del fallimento costituisce una fattispecie complessa, destinata a perfezionarsi con il concorso di tre distinti atti, due dei quali demandati alla competenza del giudice delegato (l'autorizzazione a stare il giudizio - da concedersi al curatore per ogni grado del procedimento -, la nomina dell'avvocato del fallimento), l'altro all'attività del curatore (rilascio della procura alle liti al difensore designato dal giudice), senza che il susseguirsi di detti atti in ordine cronologico diverso da quello indicato - nella specie, rilascio della procura al difensore prima dell'autorizzazione e della nomina giudiziale - comporti la nullità della procura stessa. E'subordinata, per converso, la relativa efficacia alla duplice condizione del sopravvenire dell'autorizzazione a stare in giudizio e della coincidenza, nello stesso soggetto, della persona del legale designato dal giudice e di quello prescelto dal curatore.” (Cfr. Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12101 del 09/08/2002) Tanto premesso, va osservato che sin dalla costituzione in giudizio la curatela del fallimento ha depositato il provvedimento del giudice delegato con il quale la stessa era stata autorizzata a promuovere il presente giudizio, nonché la nomina del procuratore costituito, mentre non risultava versata in atti la procura alle liti conferita dal curatore all'avv. Maria Donnarumma;
il giudice istruttore, in ragione di quanto sopra, con propria ordinanza del 20.12.2022, assegnava a parte opposta termine fino al 07.02.2023 per la produzione in giudizio della procura alle liti, ai sensi dell'art 182 comma 2 c.p.c. A tanto provvedeva la curatela con deposito del 31.01.2023. Orbene, non ignora questo giudice che “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28251 del 09/10/2023; in tal senso, Sez. U - , Sentenza n. 37434 del 21/12/2022); sennonché nel caso che ne occupa deve ritenersi che non vi sia un difetto di procura - come tale insanabile –, ma solo la mancata allegazione in atti della stessa, poi effettuata su ordine del giudice mediante il deposito del 31.01.2023. Tanto è dato inferire dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo in calce al quale, nell'indice dei documenti allegati al ricorso, viene espressamente menzionata la procura alle liti che, pertanto, deve ritenersi regolarmente conferita all'avvocato sin dalla fase monitoria e soltanto non ridepositata in atti al momento della costituzione nella presente fase di opposizione.
3. Nel merito, l'opposizione appare parzialmente meritevole di accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito evidenziate.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Tanto premesso, si osservi come per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Nella fattispecie oggetto di esame spetta dunque al Curatore del
[...]
la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, Parte_2 limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte.
Orbene, il Curatore del ha agito in giudizio Parte_4 allegando il proprio diritto di credito nei confronti dell'opponente per la complessiva somma di euro 12.750,00, a titolo di corrispettivo residuo per la fornitura di attrezzature per la produzione e la vendita di prodotti alimentari, depositando in atti le fatture, i documenti di trasporto e il contratto sottoscritto da entrambe le parti.
Nel caso concreto, va premesso come il rapporto giuridico di fornitura oggetto del giudizio non sia in contestazione tra le parti, tantomeno il prezzo delle prestazioni oggetto del contratto, in alcuna modo contestato dall'opponente, venendo viceversa in rilievo una eccezione di inadempimento, o di non corretto adempimento, da parte della in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
“Antico Fornaio di AN IL” Sotto tale profilo, va in primo luogo osservato che l'opponente ha contestato il quantum preteso in giudizio dall'opposta risultando dovuto, in forza delle somme già versate, e delle fatture depositate in atti, il minor importo pari ad euro 10.752,38.
Sul punto, l'opposta dichiarava nella comparsa di costituzione e risposta (pag.5), di aver sottoscritto un contratto per la fornitura di attrezzature per la ristorazione in forza del quale le era dovuto un pagamento totale pari ad euro 29.000,00 oltre iva (totale con iva: euro 35.380,00). Per ammissione della stessa opposta, coerentemente con la documentazione depositata in atti dall'opponente il 19.05.2023, Pt_1 nel corso del rapporto giuridico versava i seguenti ratei: anticipo sulla
[...] merce di euro 5.000,00; acconto ulteriore di euro 3.000,00; emissione di n. 6 effetti cambiari di euro 2.771,27 (con scadenza al 30-11-2017).L'importo totale già versato dall'opponente è quindi pari ad euro 24.627,62. Dunque, come da quest'ultima asserito, residuerebbe un credito nei confronti dell'opposta, comprensivo di IVA al 22%, pari ad euro 10.752,38, e non di 12.750,00. Tuttavia va osservato che l'opposta curatela ha agito in forza non soltanto della fattura n. 47/17 del complessivo importo di € 29.000,00 oltre IVA, ma anche della fattura n. 54/2017 recante l'importo di € 1.400,00 oltre IVA;
ne consegue che a fronte di un complessivo dovuto di € 37.088,00 e tenuto conto che l'opponente ha versato – come sopra osservato – la minor somma di € 24.627,62, residua quindi un credito in favore del fallimento di € 12.460,38
Tutto ciò premesso, l'opponente eccepiva, altresì, in compensazione i già menzionati crediti maturati nei confronti della società opposta.
In via preliminare appare opportuno, sul punto, precisare che “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto)”(cfr Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024) . Ancora, in diritto va premesso che in tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito- credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte;
resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza (cfr Cassazione civile, sez. I, 23/03/2017, n. 7474).
L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità.
Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (cfr Cassazione civile, sez. un., 15/11/2016, n. 23225).
Orbene, nel caso che ne occupa la ha opposto in Parte_1 compensazione, rispetto al credito vantato dal fallimento, le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo n. 1911/2017 del 23/10/2017, pari ad euro 6.400,00, atteso che il decreto, divenuto definitivo per estinzione del giudizio di opposizione a causa della mancata riassunzione del processo nei termini, è un provvedimento pienamente assimilato alla sentenza passata in giudicato. Occorre tuttavia sottolineare che il decreto ingiuntivo di cui trattasi diveniva definitivo a seguito di mancata riassunzione del giudizio di opposizione, interrotto per il fallimento della intervenuto nelle more del giudizio. Parte_2 E' del tutto evidente, quindi, come tale titolo sia inopponibile al fallimento. Come rilevato dalla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, “nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento,al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività” (cfr Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 23474 del 27/10/2020) Tanto premesso e ritenuta, quindi, la inopponibilità del decreto ingiuntivo 1911/2017 alla curatela opposta, va osservato come l'opponente abbia eccepito in compensazione tali somme, in quanto alla stessa dovute in forza della clausola penale inserita nel contratto sottoscritto fra le parti, in relazione al ritardo nella consegna dei beni ed arredi di cui alla fornitura in oggetto. Invero, secondo quanto dedotto dalla la fornitura degli arredi, Parte_1 da contratto prevista entro il termine di 30/35 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto, avveniva soltanto in data 29 maggio 2017 e, dunque, con un ritardo di ben 32 giorni lavorativi rispetto al termine contrattualmente pattuito, con conseguente serio pregiudizio per l'attività commerciale dell'opponente; ciò tanto più ove si consideri che il detto rinvio avveniva a cavallo delle festività Pasquali e di quelle del 25 aprile e del 1 maggio. Invocava, pertanto, l'applicazione della clausola penale prevista dal contratto nella misura di € 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla consegna della merce. A fronte di tali contestazioni, la curatela del fallimento ha in primo luogo eccepito la inopponibilità della menzionata clausola penale, siccome mai sottoscritta dalla poiché apposta unilateralmente dall'opponente con Parte_2 postilla manoscritta rispetto al testo dattiloscritto del contratto di fornitura. Orbene, osserva questo giudice come, in primo luogo, dall'analisi del documento contrattuale, lo stessa debba essere qualificato come contratto concluso secondo moduli o formulari, atteso che tutta la disciplina contrattuale risulta unilateralmente predisposta su modulo prestampato, compilato dai contraenti soltanto relativamente alla indicazione dei prodotti oggetto di acquisto, del relativo prezzo e dei termini di pagamento e consegna. Diversamente, come è possibile evincere dal documento in atti, tutte le ulteriori clausole destinare a regolare il rapporto contrattuale fra le parti, risultano già predisposte dalla proponente Tanto premesso, Parte_2 va osservato come la clausola penale di cui si discorre sia una clausola manoscritta aggiunta a penna al testo del contratto. In proposito va ricordato che, secondo quanto disposto dall'art 1342 c.c., “nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o formulario prevalgono su quelle del modulo o formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non siano state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente”
Orbene, sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, ha ritenuto che la ratio della norma poggi su una ricostruzione presuntiva della volontà delle parti:
“l'apposizione di aggiunte o correzioni manoscritte su un documento contrattuale dattiloscritto, poi regolarmente firmato dalle parti, comporta una presunzione "iuris tantum" che con dette aggiunte o correzioni le parti abbiano disposto un ulteriore e diverso regolamento del rapporto contrattuale rispetto alle originarie clausole scritte a macchina”.(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21681 del 13/10/2009) Va rilevato, tuttavia, che la copia del contratto allegata dall'opponente, pur completa della clausola penale aggiunta a penna, non reca sottoscrizione del legale rapp.te della atteso che mentre sul timbro della società Parte_2 opponente vi è chiaramente apposta la sottoscrizione, viceversa sul timbro dell'opposta non vi è alcuna sottoscrizione;
dal canto suo l'opposta ha allegato alla sua comparsa un copia del medesimo contratto che, tuttavia, reca una evidente cancellatura della clausola di cui si discorre. Ancorchè non vi sia in atti prova della sottoscrizione del modulo contrattuale completo della clausola penale, tale dato a parere di questo giudice, può ritenersi pacifico alla luce delle stesso tenore delle contestazioni della Invero, come è dato evincere sia dalla Parte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio che dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1911/2017, la predetta società eccepiva la inopponibilità della detta clausola in quanto unilateralmente predisposta dalla e non oggetto di specifica sottoscrizione;
non si tratterebbe Parte_1 quindi di un'abusiva aggiunta al testo contrattuale sottoscritto dalle parti, non voluta e non conosciuta dalla controparte, quanto piuttosto di una inopponibilità della clausola, in quanto comportante uno squilibrio in danno del contraente aderente ( che cioè non abbia predisposto il contratto o la clausola contrattuale) e non oggetto di specifica e sperata approvazione. Tale essendo il tenore della contestazione mossa dall'opposta, va osservato in primo luogo che il rapporto contrattuale sorto fra le parti, interessando due imprenditori, non soggiace alle più stringenti regole poste a tutela del contraente debole, ossia alla disciplina di tutela dei contratti consumeristici, quanto piuttosto a quelle di cui agli artt 1341 e 1342 c.c. che disciplinano i contratti conclusi mediante moduli o formulari. Sotto tale profilo, quindi, si impone a tutela del contraente non predisponente, la specifica e separata sottoscrizione di tutte quelle clausole che importino a carico dello stesso uno squilibrio nel sinallagma contrattuale, specificamente elencate nel secondo comma della norma di cui all'art 1341 c.c. Sul punto la giurisprudenza ha avuto cura di specificare che “il requisito della specifica approvazione dele clausole onerose è necessario anche quando dette clausole sono predisposte dal contraente più debole, in quanto la norma, oltre a tutelare quest'ultimo, impedendo che sia sopraffatto dalla parte che si trova in posizione di supremazia, mira anche e soprattutto a garantire che le clausole onerose costituiscano l'oggetto di una vera e propria contrattazione fra le parti” (cfr. Cass. 86/3407) Sennonchè, come chiarito dalla Suprema Corte, nel novero delle clausole vessatorie, necessario oggetto di doppia sottoscrizione, non rientrano le clausole che abbiano la funzione di regolare i futuri effetti dell'eventuale inadempimento mediante la determinazione, anticipata e forfettizzata, del danno. Infatti, si è affermato che “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale ed anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art 1341 e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”(cfr. 10/6558; in senso conf. Cass. 02/9295; 04/20744, 02/8697) Invero la tutela dell'equilibrio contrattuale, in siffatta ipotesi, viene garantita dal potere d'ufficio del giudice di ridurre la penale che sia manifestamente eccessiva, dovendosi considerare l'elenco di cui al comma 2 dell'art 1341 c.c. come tassativo. Tanto premesso e ritenuto, quindi, che la clausola in oggetto non necessitasse di specifica e sperata sottoscrizione, a parere di questo giudice la valutazione dell'eventuale eccessiva onerosità della stessa non può non tener conto della dirimente circostanza che con tale clausola le parti hanno inteso determinare in via forfettizzata ed anticipata il danno derivante dall'eventuale ritardo nella consegna della fornitura, avente ad oggetto gli arredi necessari per l'allestimento del nuovo punto vendita “Antico Fornaio” di Tenuto conto di tale finalità, Parte_1 pertanto, non appare eccessivo l'importo convenuto di € 200,00 giornalieri, atteso che con ogni evidenza il ritardo nella consegna avrebbe comportato uno slittamento inevitabile dei tempi di apertura dell'esercizio commerciale con conseguenti danni derivanti sia dal mancato guadagno che dalla infruttuosa corresponsione dei canoni mensili per l'affitto del negozio. Ritenuta, quindi, la piena operatività della clausola penale, vi è tuttavia da rilevare che non vi è prova della dedotta consegna della merce in data 29 maggio 2017, come dedotto dall'opponente. Infatti va osservato che a fronte delle contestazioni al riguardo messe dalla curatela opposta, la ha Parte_1 allagato in atti un ddt recante la indicazione, apposta a penna, della data di consegna della merce al 29 maggio 2017 e recante la sottoscrizione ed il timbro della sola opponete. Vi è tuttavia, che tale ddt è difforme rispetto al documento in un primo momento depositato in atti dalla stessa opponente in allegato all'atto di opposizione, il quale non reca alcuna indicazione della data di consegna ma solo quella di emissione del ddt, risalente al 18 maggio 2017, stampato a macchina dalla ditta fornitrice;
peraltro anche a voler prescindere da tale dirimente dato di difformità, vi è da osservare che non vi è alcuna sottoscrizione da parte del trasportatore, di talchè di fatto l'annotazione di cui trattasi costituisce una indicazione frutto di una mera dichiarazione di parte opponente, come tale priva di oggettivi riscontri e di valore probatorio. Del resto appare assai poco verosimile che la merce, partita dall'azienda fornitrice in data 18 maggio 2017, abbia impiegato oltre dieci giorni per giungere in consegna al destinatario, apparendo viceversa più logico e verosimile che la stessa sia stata consegnata a destinazione, come dedotto dall'opposta, il successivo 19 maggio 2017. Né sul punto è possibile valorizzare le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di lite, avendo gli stessi reso dichiarazioni generiche, limitandosi a riferire cha a causa di ritardi nella consegna della mere l'apertura dell'esercizio commerciale, inizialmente fissata a marzo, avvenne solo nel successivo mese di giugno.
In definitiva, in mancanza di sufficienti e certi elementi di riscontro, deve ritenersi che l'unica data certa sia quella emergente dal ddt predisposto dalla ditta fornitrice, che reca indicazione del giorno 18 maggio 2017, di talchè – tenuto conto che secondo gli accordi delle parti, la merce doveva essere consegnata entro 30/35 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto (concluso in data 8.03.2017) - il ritardo patito dalla Antico Fornaio di AN IL risulta pari a complessivi 24 giorni lavorativi (dal 19 aprile al 19 maggio). Ne consegue che la penale dovuta dall'opposta per la ritardata consegna risulta pari ad € 4.800,00 ( ossia € 200,00 giornalieri per 24 giorni lavorativi) L'opponente si è poi doluta dei danni derivanti dalla ritardata apertura dell'esercizio commerciale, tanto più considerando che la stessa doveva avvenire in corrispondenza con importanti festività, quali la Pasqua, il 25 aprile, il primo maggio e la festa della mamma. Ha quindi chiesto ristorarsi il danno derivante dai mancati incassi, nonché dalla infruttuosa corresponsione di due mensilità di affitto ed, in ultimo, dal danno all'immagine seguito alla ritardata apertura. Tali domande, tuttavia, non possono trovare accoglimento. Ed invero, “la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare.” ( cfr Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21398 del 26/07/2021) Ne consegue che, avendo le parti stabilito una penale per la ritardata consegna della merce, il danno complessivamente imputabile a tale inadempimento deve ritenersi già ricompreso nella cifra forfettariamente ed anticipatamente fissata dalle parti a tal fine. L'opponente ha poi contestato l'inadempimento dell'opposta anche sotto altro profilo, dolendosi della mancata consegna di parte della merce ordinata ed, in particolare, di 25 mensole in legno ( come da ddt ne venivano consegnate solo 23 su 48 totali), un'affettatrice (nonostante la fattura n.52/2017 la indicasse come fornita), due mobili specifici (un angolo di raccordo tra banchi vetrina e un terminale per la cassa), e 6 ceste portapane. Dall'esame della documentazione in atti ( fattura n. 52/17 e ddt della società De SI del 18 maggio 2017) è dato evincere la perfetta corrispondenza fra gli articoli consegnati e quelli oggetto di fatturazione ( individuati dai relativi codici), emergendo invero la sola discrasia relativa alle mensole in legno ( identificate con il codice B16060006) per le quali veniva fatturato un quantitativo di 48 pezzi, a fronte della consegna di soli 23 pezzi, come emergente dal documento di trasporto. L'opponente ha dedotto che per la realizzazione degli arredi mancanti, si trovava costretta a rivolgersi ad altra ditta la quale realizzava tali componenti per il complessivo costo di 1.900,00 euro;
tale circostanza, tuttavia, non risulta in alcun modo provata mediante allegazione in atti delle relative fatture, di talchè non è possibile verificare la corrispondenza fra i componenti di arredo realizzati e quelli oggetto di mancata consegna da parte della odierna opposta. I testi escussi in corso di lite, poi, hanno sul punto reso dichiarazioni generiche ed in parte difformi, atteso che mentre il teste , escusso all'udienza Testimone_1 del 9 novembre 2023, riferiva che “alla data dell'apertura, mancavano le mensole, il mobile per appoggiare l'affettatrice, le ceste, nonché il mobile per la cassa, nonché la stessa affettatrice”, il teste , escusso all'udienza dell'1.10.2024, Testimone_2 riferiva che “l'apertura prevista per marzo fu differita a giugno, e comunque alcuni elementi di arredo mancavano a quella data e se ben ricordo mancava anche qualche macchinario come un frigo o un'affettatrice; in particolare ricordo che mancavano anche delle mensole d'appoggio per il pane”, senza fare alcuna menzione dei mobili per appoggiare la cassa e l'affettatrice, me riferendo della mancanza di un frigorifero di cui, invece, il teste non aveva fatto parola. Tes_1
Neppure risulta possibile, sulla scorta della fattura in atti, stimare il costo delle 25 mensole non consegnate, posto che in tale documento non veniva indicato il costo dei singoli componenti oggetto di fornitura, ma il solo importo complessivamente dovuto. Ne consegue che, non potendo operare diversamente che con criterio equitativo, tenuto conto del costo complessivo della fattura e dei componenti di arredo oggetto di fornitura, considerato che per come dedotto dalla stessa opponente il costo di 1.900,00 euro veniva sopportato dalla stessa per la costruzione non solo di tali mensole ma anche di altri mobiletti che la stessa assume non esserle stati forniti dall'opposta ( sebbene dal raffronto fra il ddt e la fattura emerga la corrispondenza fra merce fornita e merce fatturata, come sopra osservato), si ritiene equo stimare nella misura di € 800,00 il costo delle mensole in legno non consegnate dalla
[...] in favore dell'odierna opponente. Parte_2
La poi, ha dedotto anche la mancata fornitura dell'affettatrice Parte_1 di cui alla fattura n. 54/2017, per il costo di € 1708,00 comprensivo di IVA. Sul punto è appena il caso di ricordare che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.” (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015) Ebbene, a fronte dell'allegazione, da parte dell'opponente, dell'altrui inadempimento all'obbligo di consegna della merce, sarebbe stato onere dell'opposta provare di aver correttamente adempiuto la propria obbligazione, comprovando la consegna dei beni di cui alle allegate fatture;
ne consegue che, in mancanza di ddt attestanti al consegna dell'affettatrice e non avendo altrimenti la curatela del fallimento provato la effettiva consegna della stessa, deve ritenersi l'inadempimento della con conseguente stralcio del costo di tale bene Parte_2 dall'importo ingiunto in pagamento. Da ultimo, l'opponente ha contestato la presenza di vizi – o comunque la mancanza della qualità promesse – della merce fornita. In particolare la stessa assumeva che, a seguito di approfondimenti per la costituzione nel giudizio n. RG 8162/17 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1911/17 ottenuto nei confronti della si Controparte_3 Parte_1 avvedeva che il mobilio era in truciolare, mentre doveva essere in legno massello e Part che la vetrina pensile refrigerata ( ) Nettuno matr.1Q73899601 per Parte_5
l'esposizione dei salumi non era ventilata, e, comunque, formava della condensa anomala le cui gocce ricadevano sui salumi esposti rendendoli sgradevoli alla vista e soggetti a possibile avaria;
di tanto veniva effettuata quindi tempestiva denuncia nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito di tale giudizio. Ebbene, va osservato come tali eccezioni debbano considerarsi oramai tardive, essendo ampiamente decorso il termine decadenziale per la denuncia dei vizi sella merce. Posto, infatti, che con riferimento ai vizi di funzionamento della vetrina pensile refrigerata la denuncia operata con la comparsa di costituzione del 21.03.2028 deve considerarsi senz'altro tardiva, poiché intervenuta a quasi un anno di distanza dalla data di consegna della merce, non potendosi senz'altro tale vizio qualificare come occulto, con riferimento invece alla mancanza di qualità dei mobili arredo, va osservato come in primo luogo alcuna prova l'opponente abbia fornito circa le qualità promesse della merce (limitandosi soltanto l'opponente a dedurre che le stesse avrebbero dovuto essere in legno massello, non emergendo, viceversa, tale circostanza dalla documentazione in atti). In secondo luogo, rileva come l'opponente pur deducendo di essere venuta a conoscenza del vizio a seguito di non meglio precisati approfondimenti, nulla deduca di preciso sulla data della scoperta dei vizi ai fini del riscontro della tempestività della relativa denuncia;
ciò non senza considerare che, pur volendo ritenere che i beni consegnati siano difformi per qualità da quelli promessi in vendita, in ogni caso il relativo vizio non potrebbe giammai qualificarsi come occulto, atteso che, con ogni evidenza, già nella fase di montaggio l'acquirente era perfettamente in grado di avvedersi del fatto che gli stessi fossero in truciolato e non in legno massello. Vero è che i testi escussi in costo di lite, hanno dichiarato che le contestazioni alla furono immediate, ma tali dichiarazioni appaiono poco Parte_2 attendibili, ponendosi in insanabile contrasto con quanto dedotto dalla stessa opponente, la quale ha rappresentato che solo in occasione della costituzione nell'ambito del giudizio di opposizione rg 8162/2017, a quasi un anno di distanza, si avvide dei vizi della merce sicchè non è dato comprendere come abbia potuto farne immediata denuncia alla società fornitrice. In ragione delle suesposte motivazioni, quindi, l'opposizione proposta da in qualità di titolare della ditta “Antico Fornaio”, va solo in parte Parte_1 accolta nei termini che precedono, con la conseguenza che la stessa va condannata alla corresponsione in favore della curatela del Parte_2 del complessivo importo di € 5.152,38, oltre interessi al tasso di cui al D.Leg.vo 231/2002 decorrenti dalle scadenze delle singole fatture e sino all'effettivo soddisfo. L'accoglimento - anche se solo parziale - dell'opposizione importa poi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le cui spese rimangono a carico della curatela opposta. Non merita, peraltro, accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria formulata nell'interesse di parte opposta. Invero, la lite temeraria consiste nell'azione instaurata o mantenuta con la consapevolezza o l'ignoranza gravemente colpevole della sua infondatezza. Tuttavia, la domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone non solo la totalità della soccombenza dell'avversario e la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, ma anche la prova di un danno subito in conseguenza della condotta temeraria della parte (Cass. 29.5.1984, n.3274). In particolare, quanto alla prova del pregiudizio subito, la giurisprudenza prevalente (contrariamente a Cass. 28.11.'87, n.8872, che sembra ipotizzare una liquidazione d'ufficio anche sulla base di mere nozioni di comune esperienza o in via equitativa) ritiene che il giudice non possa liquidare il danno neppure equitativamente se dagli atti non risultino elementi idonei ad identificare il danno stesso (Cass. 8.9.1983, n.5524); e che la parte istante abbia l'onere di fornire, in ogni caso, gli elementi probatori indispensabili anche al fine di un provvedimento d'ufficio di liquidazione del danno (Cass. 6.2.1998, n.1200; Cass. 10.12.1982, n.6970). La parziale fondatezza dell'opposizione già di per sé rende evidente la mancanza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna così proposta, dovendosi altresì ed ad abundantiam rilevare che la curatela del fallimento non ha neppure fornito alcun elemento probatorio mirante a consentire a questo giudice una eventuale liquidazione del danno da lite temeraria.
4. Le spese di lite – relative al presente giudizio – vanno poste a carico dell'opponente secondo il criterio generale di soccombenza e liquidate, tenuto conto del decisum ( scaglione di valore compreso fra 5.201,00 e 26.000,00 euro, calcolato tenuto conto dell'importo capitale e degli interessi), secondo la tariffa minima dello scaglione di riferimento, in considerazione del valore della controversia – di poco superiore allo scaglione di valore immediatamente inferiore – della complessità del giudizio e dell'attività istruttoria svolta, sostanziatasi nella sola escussione di due testi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in qualità di titolare della ditta individuale Antico Parte_1
Fornaio di AN IL, avverso il decreto ingiuntivo n. 413/2022 reso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 26.03.2022 e notificato in data 27 aprile 2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da in qualità Parte_1 di titolare della ditta individuale “Antico Fornaio” e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 413/2022 del 26.03.2022; B. condanna titolare e legale rappresentante p.t. dell'impresa Parte_1 individuale Antico Fornaio di AN IL, al pagamento in favore della in persona Parte_7 dell'avvocato NA AR, dell'importo di euro 5.152,38, oltre interessi al tasso di cui al D.Leg.vo 231/2002 decorrenti dalla scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo soddisfo;
C. Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla
[...] nei confronti dell'opponente; Parte_3
D. Condanna titolare e legale rappresentante p.t. dell'impresa Parte_1 individuale Antico Fornaio di AN IL, al rimborso in favore della in persona Parte_7 dell'avvocato NA AR, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.538,50 per compensi ( di cui € 459,50 per fase di studio, € 388,50 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, € 850,50 per fase conclusionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge;
E. Lascia le spese relative alla fase monitoria definitivamente a carico dell'opposta curatela. Torre Annunziata, così deciso in data 6.12.2025 Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello