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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14663 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38987/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38987/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SE Parte_1 P.IVA_1 AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TARO 35 00199 ROMA, presso il difensore avv. SE AN PARTE ATTRICE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv. PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premesso di gestire un Parte_1 autosalone in Roma, Via Pontina n. 583 ove è sita, anche, la sala esposizione delle autovetture in vendita riferiva di aver sottoscritto con l'Istituto di Vigilanza Secursafe RL, contratto di vigilanza per la propria sede a fronte del pagamento di un canone e che il rapporto negoziale aveva avuto durata fino al 28.10.2020, quando l'Istituto di vigilanza aveva informato la di aver “ceduto/affittato” il ramo di azienda Parte_1 inerente l'attività di vigilanza privata armata alla società Controparte_1
, e che, pertanto, a decorrere dal 01.11.2020 tutti i rapporti in essere
[...] e ogni nuova attività relativa al suddetto ramo di azienda avrebbero capo alla società
pagina 1 di 8 che, pertanto, aveva avuto inizio il rapporto negoziale Controparte_1 tra l'odierna attrice e la convenuta, che a fronte del servizio reso, la Controparte_1 emetteva negli anni 2020, 2021 e 2022 (fino a novembre) fatture, tutte
[...] regolarmente e puntualmente saldate dalla che la ogni sera, Parte_1 Parte_1 prima di chiudere l'attività commerciale di che trattasi, inseriva il sistema di allarme, di cui era dotata a protezione dei locali, direttamente collegato con l'Istituto di vigilanza e così avveniva anche la sera prima dei fatti appresso descritti;
CP_1
Riferiva che tuttavia nella serata del 01.11.2022, dopo le 22.00, ignoti si introducevano all'interno dell'autosalone della ed ivi rubavano ben tre Parte_1 autoveicoli tra quelli presenti e ne danneggiavano diversi altri, deturpando, altresì, il locale e arrecando danni ai luoghi, come da denuncia sporta dall'attrice; che l'Istituto di vigilanza non accorreva in loco, venendo gravemente Controparte_1 meno al proprio obbligo contrattuale di pronto intervento, tanto che i ladri, indisturbati, asportavano le automobili e fuggivano con la refurtiva;
che anche in tale occasione la aveva regolarmente inserito il sistema di allarme ed a ciò Parte_1 aveva provveduto il Sig. alla presenza anche di altri dipendenti, come Persona_1 avveniva regolarmente, ogni sera, alla chiusura dell'autosalone; che l'attrice era venuta a a conoscenza del furto, in quanto contattata dagli agenti di polizia locale ed essa stessa, prendendo contatti telefonici con l'Istituto di vigilanza Controparte_1
apprendeva che quest'ultimo non era accorso in loco;
che,
[...] successivamente alla chiamata dell'attrice, l'Istituto Fenice inviava presso i locali della una sua guardia giurata che rimaneva presso l'ingresso dell'autosalone Pt_1
a presidio per tutta la notte, fino alla mattina seguente, considerato che, appunto, era stata divelto sia il cancello che la porta di accesso;
Riferiva che il giorno seguente (02.11.2022) un tecnico della Controparte_1 aveva effettuato sopralluogo presso l'autosalone della attrice al fine di
[...] verificare lo stato dei luoghi e poteva constatare i segni del furto ed i danni riportati dal locale, dalle autovetture danneggiate ed i dati di quelle sottratte;
ciò avveniva alla presenza di testimoni;
che nei giorni seguenti la Controparte_1 continuava ad effettuare il servizio di vigilanza e ciò fino agli inizi del mese di dicembre 2022 ed a riprova vi sono gli avvisi/biglietti del passaggio del servizio di ronda rinvenuti sul posto (doc. 14);.
Esponeva l'attrice che inviava comunicazione formale di messa in mora già il giorno 05.11.2023 (doc. 5) cui seguiva replica della convenuta che tramite il proprio legale, inopinatamente, deduceva che dal 30.09.2022 non sarebbe più stato in essere il rapporto negoziale tra le odierne contraddittrici, senza nulla aggiungere e né documentare, il tutto nonostante, rileva la scrivente, il servizio di vigilanza sia stato svolto dalla convenuta per i successivi mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e nonostante l'Istituto di vigilanza medesimo abbia vigilato l'autosalone, dopo il furto,
pagina 2 di 8 con propria guardia giurata ivi rimasta per l'intera nottata, fino alla mattina seguente;
che era seguita replica della scrivente con puntuali e precise contestazioni circa, di contro, la piena operatività del contratto di vigilanza e la sua vigenza al momento del furto); che in risposta la convenuta ribadiva, pur senza nulla documentare,
“l'inesistenza di alcun rapporto di lavoro e/o servizio” e precisando che il sistema di allarme dell'attrice non era più collegato all'attività e alla proprietà ; che di ciò CP_1 però non era mai stata data comunicazione alla che, di contro, ignara della Pt_1 circostanza, confidava nell'operatività della vigilanza tanto da versarne, puntualmente, il canone mensile che veniva incassato dalla convenuta che anzi, per prima lo richiedeva, emettendo ad inizio di ogni mese la fattura contenente richiesta di pagamento, come avvenuto, anche, per il mese di ottobre 2022 e novembre 2022; riferiva che a questo punto la inviava alla invito Parte_1 Controparte_1
a concludere una convenzione di negoziazione assistita per tutto quanto occorso e per il ristoro dei danni del furto, dettagliatamente elencati e quantificati nella misura di € 20.843,17 alla quale non seguiva nessuna risposta da parte della convenuta.
Esponeva infine che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura come risultante, anche, dalla procura in atti veniva inutilmente effettuata negoziazione assistita con esito negativo.
Chiedeva pertanto, sulla base di articolate argomentazioni in diritto di: “accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra dedotti e qui da intendersi trascritti, l'inadempimento contrattuale della al contratto di Controparte_1 vigilanza in essere con la ai sensi della normativa sopra richiamata, e Parte_1 conseguentemente, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del predetto contratto di vigilanza di cui infra, e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, condannandola al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 20.843,17, come da documentazione in atti, oltre interessi di mora e svalutazione fino al soddisfo e/o quantificati nella somma maggiore o minore ritenuta secondo giustizia e/o in via equitativa;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra dedotti e qui da intendersi trascritti che, in ogni caso, per fatto e colpa della
[...]
la ha patito i danni di cui in narrativa e per l'effetto Controparte_1 Parte_1 condannare la convenuta al loro risarcimento, in favore dell'attrice, nella misura di Euro 20.843,17, come da documentazione in atti, oltre interessi di mora e svalutazione fino al soddisfo e/o nella misura maggiore o minore ritenuta secondo giustizia e/o in via equitativa;
in ogni caso, accertare e dichiarare, che la
[...] non ha aderito all'invito a stipulare convenzione di Controparte_1 negoziazione assistita e, per l'effetto, condannarla al pagamento di un importo di € 3.000,00 in favore dell'attrice e/o somma che il giudice vorrà valutare anche in via equitativa, oltre alla refusione delle spese di lite, compensi di giudizio, con spese generali, IVA e CPA e rimborso contributo unificato, come per legge”.
pagina 3 di 8 Nonostante la rituale notificazione, la convenuta non si costituiva per cui, con il decreto emesso allo scadere dei termini di differimento della prima udienza, ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova per testi. Successivamente la causa era rinviata per la rimessione in decisione previa assegnazione dei termini di legge.
La domanda è risultata documentata e provata e deve essere accolta.
La parte attrice ha promosso un'azione di responsabilità contrattuale, sostenendo che l'inadempimento da parte della società convenuta dell'obbligo dalla stessa assunto di assicurare la sorveglianza del salone di esposizione e vendita di autovetture abbia contribuito a rendere possibile l'intrusione di ignoti presso la propria sede, alla sottrazione dei beni in essa contenuti, oltre agli ulteriori danni allegati.
Com'è noto, in tema di responsabilità contrattuale, l'ordinamento prevede una presunzione di responsabilità del contraente che con il proprio comportamento inadempiente abbia creato danni, il che consente all'attore che chieda il risarcimento dei danni stessi di addurre e documentare solo l'obbligazione contrattuale restando a carico della parte convenuta l'onere di provare il fatto estintivo di tale obbligazione, dimostrando di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni e, dunque, l'assenza di colpevolezza.
Tuttavia, tale inversione non esonera l'attore dall'obbligo di fornire la prova – laddove il danno non si identifichi nell'inadempimento – di fornire anche la dimostrazione del danno subito, della sua entità e, prima ancora, del nesso di causalità tra la condotta negligente od addirittura omissiva del contraente e il danno stesso.
Inoltre, poiché il danno lamentato in questo giudizio, nello specifico, nella prospettazione attorea, scaturisce dal non aver impedito l'evento a causa della mancata o negligente esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, assume rilievo l'esatta individuazione sia dell'estensione delle obbligazioni di vigilanza, della loro finalizzazione a ridurre il rischio di furto o a eliminarlo del tutto, sia infine della loro effettiva idoneità ad impedire tale evento;
che, più in generale, è indispensabile per accertare e verificare la sussistenza del nesso di causalità omissivo rispetto all'evento dannoso lamentato.
Simili principi sono stati espressi dalla giurisprudenza di legittimità in una pronuncia risalente (Cass., sez. 2, Sentenza n. 142 del 09/01/1984), nella quale è stato autorevolmente affermato che un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto con il cliente l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo secondo prefissati orari, non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dal furto verificatosi in detto locale, per il solo fatto che non risulti pagina 4 di 8 provata la effettuazione di uno di quei sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della idoneità del suddetto controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa.
Ebbene, nel presente giudizio parte attrice ha provato, quanto al profilo contrattuale che, a far data dal 01.11.2020, la ha acquisito il Parte_2 portafoglio clienti della Secursafe RL ivi compresa la alla quale, infatti, Parte_1 trasmetteva comunicazione di avvenuta cessione e di presa in incarico della vigilanza (doc. 3), mentre, sotto il profilo fattuale, a riprova dell'assunzione da parte di
[...] degli obblighi di vigilanza in favore della parte Parte_2 Parte_1 attrice menziona sempre la comunicazione di cessione ramo di azienda effettuata da secursafe, il doc. 3 (comunicazione di avvenuta cessione con presentazione aziendale da parte di;
e le fatture emesse da e saldate da Controparte_1 CP_1
a far data dal 01.11.2020 fino a quella del 01.11.2022. Pt_1
Essa, dunque, dimostra che il rapporto negoziale era, pertanto, pienamente operante ed in vigore, anche, alla data del furto del 01.11.2022 e costituiscono prova di ciò il doc. 10: fattura n. 1533/15 del 01.10.2022 emessa da parte di Controparte_1 ed in favore di a fronte del servizio di sicurezza prestato nel
[...] Parte_1 mese di ottobre 2022; - il doc. 11: fattura n. 1928/15 del 01.11.2022 emessa da parte di ed in favore di a fronte del servizio di Controparte_1 Parte_1 sicurezza prestato nel mese di novembre 2022; - il doc. 14: ricevute attestanti il servizio di ronda effettuato da per il mese di novembre 2022 e dalla stessa CP_1 lasciate a riprova, nonché le prove testimoniali.
In particolare, nella stessa proposta d'ordine per servizio di vigilanza accettata nei rapporti con la e vincolante anche per la sia pure in modo meno CP_2 CP_1 altisonante, la stessa contraente originaria si era impegnata, quale modalità di esecuzione degli interventi, a garantire un “pronto intervento su allarme ed eventuale collegamento video” dalle 22.00 alle 06.00; e nella successiva clausola denominata
“note” veniva garantita la “installazione di 1 centrale di allarme e collegamento sensori esterni oltre collegamento di servizi comuni di videosorveglianza e ispezioni”.
E nella presentazione (doc. 3) inviata alla in occasione della comunicazione Pt_1 della cessione, la – dimostrando di accettare, con email redatta su carta CP_1 intestata e proveniente da un indirizzo email riconoscibile come appartenente alla società cessionaria, la cessione del contratto - le riferiva di avere “un sistema di comunicazione online all'avanguardia” che le permette “interscambi di comunicazioni tra l'utente finale e la propria centrale operativa e tra la stessa e le proprie pattuglie presenti sul territorio abbreviando i tempi di intervento”;.
pagina 5 di 8 aggiungendo che “il centro nevralgico de la è Controparte_1 rappresentato dalla centrale operativa avanzata presidiata 24 ore su 24 da personale certificato, altamente addestrato”; in tal modo confermando di subentrare tanto nell'obbligazione di guardiania con pattuglie, quanto, sia pure in modo non esplicito, in quella di assicurare la videosorveglianza e il sistema di rilevazione esterna mediante sensori”.
Alla luce della predetta missiva, e del carattere generico del subentro è legittimo da parte di attendersi che un simile impianto fosse stato rilevato dalla Pt_1 cessionaria e che lo stesso continuasse ad essere in funzione, mediante collegamento alla guardiania per tutta la durata dell'impegno alla vigilanza – dato che, diversamente, sarebbe stata inevitabile una violazione degli originari termini dell'impegno da parte delle cessionaria - comprensivo di quello ad assicurare la funzionalità del sistema di rilevamento e trasmissione telematico – nel quale era subentrata.
Trattandosi, con ogni evidenza, di un contratto di guardiania che, sebbene non caratterizzato da un obbligo di risultato, garantiva, grazie alla copertura tecnologica dei sistemi di rilevazione delle telecamere e del collegamento con la guardiania, una copertura ampia rispetto al rischio furto e non certamente limitata all'effettuazione di alcuni giri di ronda, deve ritenersi applicabile alla fattispecie il canone ermeneutico dettato dalla Corte di cassazione in una più recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. III, 10/04/2012, n. 5644), in forza del quale “Se non si ritenesse che un impianto di allarme specifico possa in qualche misura essere utile per evitare un furto o per attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora alcuna ragione per installarlo: pertanto, la potenziale utilità allo scopo dell'allarme antifurto può dirsi costituire nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui all'art. 115, secondo comma, c.p.c.”
Ne deriva che una volta provato il malfunzionamento o la imperfetta installazione del sistema di allarme, la condotta inadempiente della convenuta può ritenersi, in via presuntiva, causa generatrice del danno, dato che la società convenuta era tenuta a dimostrare che a) aveva interrotto consensualmente, al momento del subentro nel contratto, la garanzia di funzionamento dell'impianto di allarme, ovvero b) che eventuali malfunzionamenti dell'impianto non fossero a essa imputabili, essendo riconducibili a cause estranee al proprio operato.
Per contro, va evidenziato che nessuna comunicazione di interruzione/risoluzione del servizio è mai stata trasmessa da alla che, infatti, ha Controparte_1 Pt_1 puntualmente continuato a pagare il canone mensile alla , la quale ha CP_1 puntualmente continuato ad incassarlo, oltre che a richiederle, emettendo puntualmente ad inizio mese la relativa fattura e ciò avveniva anche per i mesi di Ottobre 2022 e Novembre 2022, come confermato dall'incasso del canone da parte pagina 6 di 8 della convenuta che ogni mese ha emesso fattura anticipata in favore dell'attrice per il servizio di vigilanza - che avrebbe dovuto esser espletato, anche, nel mese di Ottobre e Novembre 2022 ed anche per la prima decade di dicembre 2022.
Deve pertanto ritenersi senz'altro che la convenuta sia responsabile del danno conseguente ai furti avvenuti all'interno della concessionaria attrice, potendosi ragionevolmente presumere che, se il servizio combinato di guardiania e di rilevazione fosse stato correttamente svolto, il furto ed il danneggiamento non sarebbero avvenuti o, quanto meno, sarebbe stato grandemente ridotto il danno, mediante l'interruzione dell'azione delittuosa.
Venendo alla prova del danno nella sua esatta quantificazione, parte attrice ha prodotto fatture attestanti lavori di carrozzeria e sostituzioni per l'auto DS7 Cross Back FW418NJ per € 305,00, come da doc. 15 ft 898 del 09.11.2022 emessa da Ramei car center e fornitura e codifica chiave nuova per € 362,00, come da doc. 16 ft1547/1210 del 23.11.2022 emessa da Gruppo Euro Car srl;
fattura n. 2022_89_330 del 06.10.2022 (doc. 17) emessa da Autogiapponese srl in favore di per il Parte_1 costo di Volkswaghen Golf per € 12.600,00, targata FY513SW e oggetto di furto;
acquisto nuovo impianto video per i locali per € 549,00, come da ft sp240 del 30.11.2022 emessa da Securproject srl in favore di (doc. 19); -lavori Parte_1 ripristino muratura e ripristino cancelli per € 610,00, come da fattura n. 46 del 24.11.2022 emessa da IV RL (doc. 20); lavori di carrozzeria (al fanale posteriore, al paraurti posteriore, allo spoiler paraurti posteriore, alla traversa paraurti posteriore, sensore parcheggio est. Paraurti posteriore, al parafango anteriore, dalla sfumatura anteriore) dell'autovettura Land Rover Freelander FB524WK per € 5.291,93, (doc. 21); - lavori di carrozzeria (al paraurti posteriore, al paraurti anteriore) dell'autovettura lancia ypsilon EN003GB per € 1.125,24, come da doc. 22.
In mancanza di contestazione, deve ritenersi che tale documentazione offra prova adeguata del danno subito nella misura richiesta.
Deve pertanto condannarsi la al pagamento della Controparte_1 somma di € 20.843,17, oltre interessi legali dalla data delle fatture al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, sono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di € 20.843,17, oltre interessi legali dalla data delle fatture al pagina 7 di 8 saldo;
2. Condanna altresì la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al rimborso delle spese di lite che liquida in € 2540,00 per onorari, € 500,00 per spese, oltre IVA, CP e 15% spese generali.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38987/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SE Parte_1 P.IVA_1 AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TARO 35 00199 ROMA, presso il difensore avv. SE AN PARTE ATTRICE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv. PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premesso di gestire un Parte_1 autosalone in Roma, Via Pontina n. 583 ove è sita, anche, la sala esposizione delle autovetture in vendita riferiva di aver sottoscritto con l'Istituto di Vigilanza Secursafe RL, contratto di vigilanza per la propria sede a fronte del pagamento di un canone e che il rapporto negoziale aveva avuto durata fino al 28.10.2020, quando l'Istituto di vigilanza aveva informato la di aver “ceduto/affittato” il ramo di azienda Parte_1 inerente l'attività di vigilanza privata armata alla società Controparte_1
, e che, pertanto, a decorrere dal 01.11.2020 tutti i rapporti in essere
[...] e ogni nuova attività relativa al suddetto ramo di azienda avrebbero capo alla società
pagina 1 di 8 che, pertanto, aveva avuto inizio il rapporto negoziale Controparte_1 tra l'odierna attrice e la convenuta, che a fronte del servizio reso, la Controparte_1 emetteva negli anni 2020, 2021 e 2022 (fino a novembre) fatture, tutte
[...] regolarmente e puntualmente saldate dalla che la ogni sera, Parte_1 Parte_1 prima di chiudere l'attività commerciale di che trattasi, inseriva il sistema di allarme, di cui era dotata a protezione dei locali, direttamente collegato con l'Istituto di vigilanza e così avveniva anche la sera prima dei fatti appresso descritti;
CP_1
Riferiva che tuttavia nella serata del 01.11.2022, dopo le 22.00, ignoti si introducevano all'interno dell'autosalone della ed ivi rubavano ben tre Parte_1 autoveicoli tra quelli presenti e ne danneggiavano diversi altri, deturpando, altresì, il locale e arrecando danni ai luoghi, come da denuncia sporta dall'attrice; che l'Istituto di vigilanza non accorreva in loco, venendo gravemente Controparte_1 meno al proprio obbligo contrattuale di pronto intervento, tanto che i ladri, indisturbati, asportavano le automobili e fuggivano con la refurtiva;
che anche in tale occasione la aveva regolarmente inserito il sistema di allarme ed a ciò Parte_1 aveva provveduto il Sig. alla presenza anche di altri dipendenti, come Persona_1 avveniva regolarmente, ogni sera, alla chiusura dell'autosalone; che l'attrice era venuta a a conoscenza del furto, in quanto contattata dagli agenti di polizia locale ed essa stessa, prendendo contatti telefonici con l'Istituto di vigilanza Controparte_1
apprendeva che quest'ultimo non era accorso in loco;
che,
[...] successivamente alla chiamata dell'attrice, l'Istituto Fenice inviava presso i locali della una sua guardia giurata che rimaneva presso l'ingresso dell'autosalone Pt_1
a presidio per tutta la notte, fino alla mattina seguente, considerato che, appunto, era stata divelto sia il cancello che la porta di accesso;
Riferiva che il giorno seguente (02.11.2022) un tecnico della Controparte_1 aveva effettuato sopralluogo presso l'autosalone della attrice al fine di
[...] verificare lo stato dei luoghi e poteva constatare i segni del furto ed i danni riportati dal locale, dalle autovetture danneggiate ed i dati di quelle sottratte;
ciò avveniva alla presenza di testimoni;
che nei giorni seguenti la Controparte_1 continuava ad effettuare il servizio di vigilanza e ciò fino agli inizi del mese di dicembre 2022 ed a riprova vi sono gli avvisi/biglietti del passaggio del servizio di ronda rinvenuti sul posto (doc. 14);.
Esponeva l'attrice che inviava comunicazione formale di messa in mora già il giorno 05.11.2023 (doc. 5) cui seguiva replica della convenuta che tramite il proprio legale, inopinatamente, deduceva che dal 30.09.2022 non sarebbe più stato in essere il rapporto negoziale tra le odierne contraddittrici, senza nulla aggiungere e né documentare, il tutto nonostante, rileva la scrivente, il servizio di vigilanza sia stato svolto dalla convenuta per i successivi mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e nonostante l'Istituto di vigilanza medesimo abbia vigilato l'autosalone, dopo il furto,
pagina 2 di 8 con propria guardia giurata ivi rimasta per l'intera nottata, fino alla mattina seguente;
che era seguita replica della scrivente con puntuali e precise contestazioni circa, di contro, la piena operatività del contratto di vigilanza e la sua vigenza al momento del furto); che in risposta la convenuta ribadiva, pur senza nulla documentare,
“l'inesistenza di alcun rapporto di lavoro e/o servizio” e precisando che il sistema di allarme dell'attrice non era più collegato all'attività e alla proprietà ; che di ciò CP_1 però non era mai stata data comunicazione alla che, di contro, ignara della Pt_1 circostanza, confidava nell'operatività della vigilanza tanto da versarne, puntualmente, il canone mensile che veniva incassato dalla convenuta che anzi, per prima lo richiedeva, emettendo ad inizio di ogni mese la fattura contenente richiesta di pagamento, come avvenuto, anche, per il mese di ottobre 2022 e novembre 2022; riferiva che a questo punto la inviava alla invito Parte_1 Controparte_1
a concludere una convenzione di negoziazione assistita per tutto quanto occorso e per il ristoro dei danni del furto, dettagliatamente elencati e quantificati nella misura di € 20.843,17 alla quale non seguiva nessuna risposta da parte della convenuta.
Esponeva infine che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura come risultante, anche, dalla procura in atti veniva inutilmente effettuata negoziazione assistita con esito negativo.
Chiedeva pertanto, sulla base di articolate argomentazioni in diritto di: “accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra dedotti e qui da intendersi trascritti, l'inadempimento contrattuale della al contratto di Controparte_1 vigilanza in essere con la ai sensi della normativa sopra richiamata, e Parte_1 conseguentemente, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del predetto contratto di vigilanza di cui infra, e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, condannandola al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 20.843,17, come da documentazione in atti, oltre interessi di mora e svalutazione fino al soddisfo e/o quantificati nella somma maggiore o minore ritenuta secondo giustizia e/o in via equitativa;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra dedotti e qui da intendersi trascritti che, in ogni caso, per fatto e colpa della
[...]
la ha patito i danni di cui in narrativa e per l'effetto Controparte_1 Parte_1 condannare la convenuta al loro risarcimento, in favore dell'attrice, nella misura di Euro 20.843,17, come da documentazione in atti, oltre interessi di mora e svalutazione fino al soddisfo e/o nella misura maggiore o minore ritenuta secondo giustizia e/o in via equitativa;
in ogni caso, accertare e dichiarare, che la
[...] non ha aderito all'invito a stipulare convenzione di Controparte_1 negoziazione assistita e, per l'effetto, condannarla al pagamento di un importo di € 3.000,00 in favore dell'attrice e/o somma che il giudice vorrà valutare anche in via equitativa, oltre alla refusione delle spese di lite, compensi di giudizio, con spese generali, IVA e CPA e rimborso contributo unificato, come per legge”.
pagina 3 di 8 Nonostante la rituale notificazione, la convenuta non si costituiva per cui, con il decreto emesso allo scadere dei termini di differimento della prima udienza, ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova per testi. Successivamente la causa era rinviata per la rimessione in decisione previa assegnazione dei termini di legge.
La domanda è risultata documentata e provata e deve essere accolta.
La parte attrice ha promosso un'azione di responsabilità contrattuale, sostenendo che l'inadempimento da parte della società convenuta dell'obbligo dalla stessa assunto di assicurare la sorveglianza del salone di esposizione e vendita di autovetture abbia contribuito a rendere possibile l'intrusione di ignoti presso la propria sede, alla sottrazione dei beni in essa contenuti, oltre agli ulteriori danni allegati.
Com'è noto, in tema di responsabilità contrattuale, l'ordinamento prevede una presunzione di responsabilità del contraente che con il proprio comportamento inadempiente abbia creato danni, il che consente all'attore che chieda il risarcimento dei danni stessi di addurre e documentare solo l'obbligazione contrattuale restando a carico della parte convenuta l'onere di provare il fatto estintivo di tale obbligazione, dimostrando di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni e, dunque, l'assenza di colpevolezza.
Tuttavia, tale inversione non esonera l'attore dall'obbligo di fornire la prova – laddove il danno non si identifichi nell'inadempimento – di fornire anche la dimostrazione del danno subito, della sua entità e, prima ancora, del nesso di causalità tra la condotta negligente od addirittura omissiva del contraente e il danno stesso.
Inoltre, poiché il danno lamentato in questo giudizio, nello specifico, nella prospettazione attorea, scaturisce dal non aver impedito l'evento a causa della mancata o negligente esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, assume rilievo l'esatta individuazione sia dell'estensione delle obbligazioni di vigilanza, della loro finalizzazione a ridurre il rischio di furto o a eliminarlo del tutto, sia infine della loro effettiva idoneità ad impedire tale evento;
che, più in generale, è indispensabile per accertare e verificare la sussistenza del nesso di causalità omissivo rispetto all'evento dannoso lamentato.
Simili principi sono stati espressi dalla giurisprudenza di legittimità in una pronuncia risalente (Cass., sez. 2, Sentenza n. 142 del 09/01/1984), nella quale è stato autorevolmente affermato che un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto con il cliente l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo secondo prefissati orari, non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dal furto verificatosi in detto locale, per il solo fatto che non risulti pagina 4 di 8 provata la effettuazione di uno di quei sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della idoneità del suddetto controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa.
Ebbene, nel presente giudizio parte attrice ha provato, quanto al profilo contrattuale che, a far data dal 01.11.2020, la ha acquisito il Parte_2 portafoglio clienti della Secursafe RL ivi compresa la alla quale, infatti, Parte_1 trasmetteva comunicazione di avvenuta cessione e di presa in incarico della vigilanza (doc. 3), mentre, sotto il profilo fattuale, a riprova dell'assunzione da parte di
[...] degli obblighi di vigilanza in favore della parte Parte_2 Parte_1 attrice menziona sempre la comunicazione di cessione ramo di azienda effettuata da secursafe, il doc. 3 (comunicazione di avvenuta cessione con presentazione aziendale da parte di;
e le fatture emesse da e saldate da Controparte_1 CP_1
a far data dal 01.11.2020 fino a quella del 01.11.2022. Pt_1
Essa, dunque, dimostra che il rapporto negoziale era, pertanto, pienamente operante ed in vigore, anche, alla data del furto del 01.11.2022 e costituiscono prova di ciò il doc. 10: fattura n. 1533/15 del 01.10.2022 emessa da parte di Controparte_1 ed in favore di a fronte del servizio di sicurezza prestato nel
[...] Parte_1 mese di ottobre 2022; - il doc. 11: fattura n. 1928/15 del 01.11.2022 emessa da parte di ed in favore di a fronte del servizio di Controparte_1 Parte_1 sicurezza prestato nel mese di novembre 2022; - il doc. 14: ricevute attestanti il servizio di ronda effettuato da per il mese di novembre 2022 e dalla stessa CP_1 lasciate a riprova, nonché le prove testimoniali.
In particolare, nella stessa proposta d'ordine per servizio di vigilanza accettata nei rapporti con la e vincolante anche per la sia pure in modo meno CP_2 CP_1 altisonante, la stessa contraente originaria si era impegnata, quale modalità di esecuzione degli interventi, a garantire un “pronto intervento su allarme ed eventuale collegamento video” dalle 22.00 alle 06.00; e nella successiva clausola denominata
“note” veniva garantita la “installazione di 1 centrale di allarme e collegamento sensori esterni oltre collegamento di servizi comuni di videosorveglianza e ispezioni”.
E nella presentazione (doc. 3) inviata alla in occasione della comunicazione Pt_1 della cessione, la – dimostrando di accettare, con email redatta su carta CP_1 intestata e proveniente da un indirizzo email riconoscibile come appartenente alla società cessionaria, la cessione del contratto - le riferiva di avere “un sistema di comunicazione online all'avanguardia” che le permette “interscambi di comunicazioni tra l'utente finale e la propria centrale operativa e tra la stessa e le proprie pattuglie presenti sul territorio abbreviando i tempi di intervento”;.
pagina 5 di 8 aggiungendo che “il centro nevralgico de la è Controparte_1 rappresentato dalla centrale operativa avanzata presidiata 24 ore su 24 da personale certificato, altamente addestrato”; in tal modo confermando di subentrare tanto nell'obbligazione di guardiania con pattuglie, quanto, sia pure in modo non esplicito, in quella di assicurare la videosorveglianza e il sistema di rilevazione esterna mediante sensori”.
Alla luce della predetta missiva, e del carattere generico del subentro è legittimo da parte di attendersi che un simile impianto fosse stato rilevato dalla Pt_1 cessionaria e che lo stesso continuasse ad essere in funzione, mediante collegamento alla guardiania per tutta la durata dell'impegno alla vigilanza – dato che, diversamente, sarebbe stata inevitabile una violazione degli originari termini dell'impegno da parte delle cessionaria - comprensivo di quello ad assicurare la funzionalità del sistema di rilevamento e trasmissione telematico – nel quale era subentrata.
Trattandosi, con ogni evidenza, di un contratto di guardiania che, sebbene non caratterizzato da un obbligo di risultato, garantiva, grazie alla copertura tecnologica dei sistemi di rilevazione delle telecamere e del collegamento con la guardiania, una copertura ampia rispetto al rischio furto e non certamente limitata all'effettuazione di alcuni giri di ronda, deve ritenersi applicabile alla fattispecie il canone ermeneutico dettato dalla Corte di cassazione in una più recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. III, 10/04/2012, n. 5644), in forza del quale “Se non si ritenesse che un impianto di allarme specifico possa in qualche misura essere utile per evitare un furto o per attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora alcuna ragione per installarlo: pertanto, la potenziale utilità allo scopo dell'allarme antifurto può dirsi costituire nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui all'art. 115, secondo comma, c.p.c.”
Ne deriva che una volta provato il malfunzionamento o la imperfetta installazione del sistema di allarme, la condotta inadempiente della convenuta può ritenersi, in via presuntiva, causa generatrice del danno, dato che la società convenuta era tenuta a dimostrare che a) aveva interrotto consensualmente, al momento del subentro nel contratto, la garanzia di funzionamento dell'impianto di allarme, ovvero b) che eventuali malfunzionamenti dell'impianto non fossero a essa imputabili, essendo riconducibili a cause estranee al proprio operato.
Per contro, va evidenziato che nessuna comunicazione di interruzione/risoluzione del servizio è mai stata trasmessa da alla che, infatti, ha Controparte_1 Pt_1 puntualmente continuato a pagare il canone mensile alla , la quale ha CP_1 puntualmente continuato ad incassarlo, oltre che a richiederle, emettendo puntualmente ad inizio mese la relativa fattura e ciò avveniva anche per i mesi di Ottobre 2022 e Novembre 2022, come confermato dall'incasso del canone da parte pagina 6 di 8 della convenuta che ogni mese ha emesso fattura anticipata in favore dell'attrice per il servizio di vigilanza - che avrebbe dovuto esser espletato, anche, nel mese di Ottobre e Novembre 2022 ed anche per la prima decade di dicembre 2022.
Deve pertanto ritenersi senz'altro che la convenuta sia responsabile del danno conseguente ai furti avvenuti all'interno della concessionaria attrice, potendosi ragionevolmente presumere che, se il servizio combinato di guardiania e di rilevazione fosse stato correttamente svolto, il furto ed il danneggiamento non sarebbero avvenuti o, quanto meno, sarebbe stato grandemente ridotto il danno, mediante l'interruzione dell'azione delittuosa.
Venendo alla prova del danno nella sua esatta quantificazione, parte attrice ha prodotto fatture attestanti lavori di carrozzeria e sostituzioni per l'auto DS7 Cross Back FW418NJ per € 305,00, come da doc. 15 ft 898 del 09.11.2022 emessa da Ramei car center e fornitura e codifica chiave nuova per € 362,00, come da doc. 16 ft1547/1210 del 23.11.2022 emessa da Gruppo Euro Car srl;
fattura n. 2022_89_330 del 06.10.2022 (doc. 17) emessa da Autogiapponese srl in favore di per il Parte_1 costo di Volkswaghen Golf per € 12.600,00, targata FY513SW e oggetto di furto;
acquisto nuovo impianto video per i locali per € 549,00, come da ft sp240 del 30.11.2022 emessa da Securproject srl in favore di (doc. 19); -lavori Parte_1 ripristino muratura e ripristino cancelli per € 610,00, come da fattura n. 46 del 24.11.2022 emessa da IV RL (doc. 20); lavori di carrozzeria (al fanale posteriore, al paraurti posteriore, allo spoiler paraurti posteriore, alla traversa paraurti posteriore, sensore parcheggio est. Paraurti posteriore, al parafango anteriore, dalla sfumatura anteriore) dell'autovettura Land Rover Freelander FB524WK per € 5.291,93, (doc. 21); - lavori di carrozzeria (al paraurti posteriore, al paraurti anteriore) dell'autovettura lancia ypsilon EN003GB per € 1.125,24, come da doc. 22.
In mancanza di contestazione, deve ritenersi che tale documentazione offra prova adeguata del danno subito nella misura richiesta.
Deve pertanto condannarsi la al pagamento della Controparte_1 somma di € 20.843,17, oltre interessi legali dalla data delle fatture al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, sono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di € 20.843,17, oltre interessi legali dalla data delle fatture al pagina 7 di 8 saldo;
2. Condanna altresì la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al rimborso delle spese di lite che liquida in € 2540,00 per onorari, € 500,00 per spese, oltre IVA, CP e 15% spese generali.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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