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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/11/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.96 /2021
Udienza del 17/11/2025 ad ore 9 dinanzi al Giudice SI GI
Sono presenti per parte attrice l'avv. LEVA MARINO Parte_1
per parte convenuta l'avv. RAMPI AR CP_1
l'avv. LEVA MARINO discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già
precisate nelle note autorizzate, si riporta agli atti e discute la causa l'avv. RAMPI AR discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già
precisate nella comparsa di risposta
Rinunciano ad essere presenti alla lettura e si allontanano.
Il Giudice
Ad ore 9,30 sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 13,30
si ritira in camera di consiglio e ad ore 15 decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale e da lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza
Il Giudice
SI GI
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice SI
GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 747/2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022
, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17/11/2025
promossa da rappresentato e difeso dall'avv. LEVA Parte_1 C.F._1
MARINO, elettivamente domiciliata presso lo studio per mandato a margine dell'atto di citazione
Attrice
contro rappresentato e difeso dall'avv. RAMPI CP_1 C.F._2
AR ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
Convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA odierna PARTE ATTRICE: “Voglia l' Ill.mo Giudice del Tribunale di Massa, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, previa concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese legali relative al presente giudizio, con l'IVA e la CPA per legge dovute PARTE CONVENUTA: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per i motivi di cui in atti: In via principale - revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 62/2022
2 emesso dal Tribunale di Massa in data 04.02.2022 In via sussidiaria - nel deprecato caso venisse riconosciuto al Geom. il Parte_2 diritto di ricevere pagamenti in riferimento all'attività prestata a seguito dell'incarico professionale del 25.06.2020, determinare alla luce del dedotto e del provato il giusto ammontate in relazione all'attività effettivamente svolta, all'idoneità della stesa al conseguimento del fine, agli acconti ricevuti. In entrambe le ipotesi con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cna come per Legge. AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa è risultata solo parzialmente fondata e può essere accolta nei termini che seguono
Alla luce della CTU svolta, che risulta ampiamente argomentata, rpiva di evidenti contraddizioni logiche e le cui argomentazioni possono dunque essere fatte proprie da questo giudice, risulta che l'immobile di proprietà potesse Pt_1
astrattamente fruire dei benefici fiscali legali al C.d. Superbonus e che, tuttavia, la prestazione resa dal convenuto a tali fini sia risultata fortemente CP_1
deficitaria e incompleta ai fini per i quali l'incarico era stato conferito.
In particolare il CTu evidenzia che “ La verifica dell'astratta idoneità della documentazione a tal fine predisposta dal convenuto geom. risulta non CP_1
completa per l'ottenimento del Superbonus. La stessa è da considerarsi quale attività di progettazione ed inquadramento preliminare subordinata, per le opere di impatto esterno quali Fotovoltaico, Solare Termico e Generatore Esterno,
all'ottenimento della relativa autorizzazione da parte degli enti competenti. Inoltre
l'analisi della documentazione in atti, … presenta la mancanza di pratiche e verifiche necessarie per l'ottenimento postumo del Superbonus come l'accertamento dello Stato Legittimo “di partenza” dell'attività di progettazione,
l'allegazione e calcolo della documentazione attestante la presenza dell'impianto di riscaldamento ai sensi di Legge, l'assenza degli elaborati grafici di progetto,
l'assenza dello schema generale dei nuovi impianti progettati della ex Legge 10/91,
l'assenza dell'asseverazione dei requisiti previsti dal Decreto Requisiti ed
Asseverazione e l'assenza della congruità economica degli interventi previsti a progetto”.
Va allora rilevato che la prestazione del professionista tecnico, quale prestatore
3 d'opera intellettuale, è obbligazione di mezzi e non di risultato, ma a tale fine va valutato se quanto dallo stesso elaborato sia funzionalmente e astrattamente idoneo a pervenire al risultato voluto dal committente: la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale è “qualificata” e si valuta in concreto con riguardo alla natura dell'attività esercitata, secondo l'art. 1176, comma 2, c.c.; il professionista risponde anche per colpa lieve, salva la limitazione dell'art. 2236 c.c. per problemi tecnici di speciale difficoltà, da escludere nel caso di specie, ove la peculiarità
dell'immobile e del luogo in cui è ubicato richiedeva valutazioni diverse dall'ordinario ma non per ciò di diversa e più elevata difficoltà (arg. da Cass.
Sez.un. 577/2008, Cass. 4876/2014)
Si è ancora osservato che per attività di studio e progetto, la diligenza è valutata con particolare rigore poiché il tecnico è soggetto qualificato;
i parametri sono quelli dell'art. 1176, comma 2, c.c., con obbligo di eseguire studi e progetti nel rispetto della migliore pratica ingegneristica, rispondendo delle conseguenze dannose se il risultato convenuto non è raggiunto secondo le modalità pattuite o la prestazione è incompleta, imperfetta o tardiva (arg. da Cass. 27045/2024, Cass.
18839/2023)
Leopere svolte ai fine dell'ottenimento del c.d. Superbonus impone un peculiare articolato di adempimenti: pratiche edilizie (CILA/SCIA o permesso), asseverazioni tecniche (energetiche e sismiche), APE per il “doppio salto”, congruità delle spese tramite computo metrico parametrato a prezzari DEI/Regioni/CCIAA e ai massimali del DM 14 febbraio 2022, oltre agli ulteriori requisiti introdotti nel tempo, come comunicazioni preventive antifrode per spese 2024-2025 e requisiti
SOA, di talchè la diligenza nell'adempimento e la valutazione della sua completezza vanno valutati con particolare riguardo alla astratta valutazione ex ante di poter addivenire ad esito positivo sulla scorta della progettazione/studio/
4 documentazione predisposta dal professionista incaricato.
Nel caso di specie risulta che la prestazione resa dal geom. sulla scorta CP_1
degli elementi acquisti dal CTU, era incompleta e non si atteneva ai parametri di diligenza richiesti da tale tipo di istanza, limitandosi a un (peraltro) lacunoso studio preliminare e alla previsione di interventi non del tutto pertinenti, vieppiù
alla luce di quanto asserito dal teste all'udienza del 24.11.2023, che avrebbe Tes_1
dovuto indurre il e più attenta e diversa valutazione in ordine al tipo di CP_1
intervento e alle sue modalità di attuazione.
Alla luce dei dissidi delle parti, emersi dalle deposizioni testimoniali 8e in particolare da quella di appare evidente che i rapporti si siano di Testimone_2
fatto interrotti, anche per fatto del di talché la tesi che le competenze Pt_1
non siano dovute poiché i benefici non sono stati ottenuti non può essere accoglibile, atteso che lo stesso ho posto in essere condotta che è Pt_1
concausa reale della mancata evoluzione della vicenda.
Emerge dunque che il abbia eseguito attività professionale prodromica, in CP_1
parte viziata e in parte incompleta e che, tuttavia, ove la stessa avesse avuto seguito, plausibilmente, a fronte di correttivi e integrazioni, avrebbe potuto condurre alla acquisizione del beneficio, astrattamente ammissibile per quell'immobile, seppur non sulla scorta (o non completamente) degli interventi progettati dall'opposto che appaiono viziati ex ante (come già evidenziato, anche dal CTU) e non per il solo fatto che il non abbia dato corso ulteriore al Pt_1
rapporto.
Ne consegue che valutata la prestazione resa e i profili di criticità sopra evidenziati
(e meglio esplicati nella relazione del CTU) possa riconoscersi al Geom. CP_1
per la prestazione resa, in assenza di criteri oggettivamente misurabili e quindi secondo criteri in senso lato equitativi, una misura pari ad un terzo delle somme oggetto di ingiunzione, tenuto conto della solo parziale utilità dell'opera resa.
5 La condotta intransigente di entrambe le parti, reiteratamente mostrata in udienza e dinanzi al CTu e la parziale reciproca soccombenza legittima l'integrale compensazione delle spese, anche di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 62/2022 emesso da questo
Tribunale in data 4.2.2022,
Condanna a pagare a l'importo di euro 2.758,93 Parte_1 Parte_2
oltre interessi legali dal 20.5.2021 alla domanda monitoria e interessi ex art 1284
comma IV c.c. dalla domanda al saldo
Dichiara integralmente compensate le spese di lite e di CTU fra le parti
Così deciso dal Tribunale di Massa il 17/11/2025
Il Giudice
SI GI
6
Udienza del 17/11/2025 ad ore 9 dinanzi al Giudice SI GI
Sono presenti per parte attrice l'avv. LEVA MARINO Parte_1
per parte convenuta l'avv. RAMPI AR CP_1
l'avv. LEVA MARINO discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già
precisate nelle note autorizzate, si riporta agli atti e discute la causa l'avv. RAMPI AR discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già
precisate nella comparsa di risposta
Rinunciano ad essere presenti alla lettura e si allontanano.
Il Giudice
Ad ore 9,30 sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 13,30
si ritira in camera di consiglio e ad ore 15 decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale e da lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza
Il Giudice
SI GI
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice SI
GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 747/2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022
, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17/11/2025
promossa da rappresentato e difeso dall'avv. LEVA Parte_1 C.F._1
MARINO, elettivamente domiciliata presso lo studio per mandato a margine dell'atto di citazione
Attrice
contro rappresentato e difeso dall'avv. RAMPI CP_1 C.F._2
AR ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
Convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA odierna PARTE ATTRICE: “Voglia l' Ill.mo Giudice del Tribunale di Massa, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, previa concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese legali relative al presente giudizio, con l'IVA e la CPA per legge dovute PARTE CONVENUTA: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per i motivi di cui in atti: In via principale - revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 62/2022
2 emesso dal Tribunale di Massa in data 04.02.2022 In via sussidiaria - nel deprecato caso venisse riconosciuto al Geom. il Parte_2 diritto di ricevere pagamenti in riferimento all'attività prestata a seguito dell'incarico professionale del 25.06.2020, determinare alla luce del dedotto e del provato il giusto ammontate in relazione all'attività effettivamente svolta, all'idoneità della stesa al conseguimento del fine, agli acconti ricevuti. In entrambe le ipotesi con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cna come per Legge. AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa è risultata solo parzialmente fondata e può essere accolta nei termini che seguono
Alla luce della CTU svolta, che risulta ampiamente argomentata, rpiva di evidenti contraddizioni logiche e le cui argomentazioni possono dunque essere fatte proprie da questo giudice, risulta che l'immobile di proprietà potesse Pt_1
astrattamente fruire dei benefici fiscali legali al C.d. Superbonus e che, tuttavia, la prestazione resa dal convenuto a tali fini sia risultata fortemente CP_1
deficitaria e incompleta ai fini per i quali l'incarico era stato conferito.
In particolare il CTu evidenzia che “ La verifica dell'astratta idoneità della documentazione a tal fine predisposta dal convenuto geom. risulta non CP_1
completa per l'ottenimento del Superbonus. La stessa è da considerarsi quale attività di progettazione ed inquadramento preliminare subordinata, per le opere di impatto esterno quali Fotovoltaico, Solare Termico e Generatore Esterno,
all'ottenimento della relativa autorizzazione da parte degli enti competenti. Inoltre
l'analisi della documentazione in atti, … presenta la mancanza di pratiche e verifiche necessarie per l'ottenimento postumo del Superbonus come l'accertamento dello Stato Legittimo “di partenza” dell'attività di progettazione,
l'allegazione e calcolo della documentazione attestante la presenza dell'impianto di riscaldamento ai sensi di Legge, l'assenza degli elaborati grafici di progetto,
l'assenza dello schema generale dei nuovi impianti progettati della ex Legge 10/91,
l'assenza dell'asseverazione dei requisiti previsti dal Decreto Requisiti ed
Asseverazione e l'assenza della congruità economica degli interventi previsti a progetto”.
Va allora rilevato che la prestazione del professionista tecnico, quale prestatore
3 d'opera intellettuale, è obbligazione di mezzi e non di risultato, ma a tale fine va valutato se quanto dallo stesso elaborato sia funzionalmente e astrattamente idoneo a pervenire al risultato voluto dal committente: la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale è “qualificata” e si valuta in concreto con riguardo alla natura dell'attività esercitata, secondo l'art. 1176, comma 2, c.c.; il professionista risponde anche per colpa lieve, salva la limitazione dell'art. 2236 c.c. per problemi tecnici di speciale difficoltà, da escludere nel caso di specie, ove la peculiarità
dell'immobile e del luogo in cui è ubicato richiedeva valutazioni diverse dall'ordinario ma non per ciò di diversa e più elevata difficoltà (arg. da Cass.
Sez.un. 577/2008, Cass. 4876/2014)
Si è ancora osservato che per attività di studio e progetto, la diligenza è valutata con particolare rigore poiché il tecnico è soggetto qualificato;
i parametri sono quelli dell'art. 1176, comma 2, c.c., con obbligo di eseguire studi e progetti nel rispetto della migliore pratica ingegneristica, rispondendo delle conseguenze dannose se il risultato convenuto non è raggiunto secondo le modalità pattuite o la prestazione è incompleta, imperfetta o tardiva (arg. da Cass. 27045/2024, Cass.
18839/2023)
Leopere svolte ai fine dell'ottenimento del c.d. Superbonus impone un peculiare articolato di adempimenti: pratiche edilizie (CILA/SCIA o permesso), asseverazioni tecniche (energetiche e sismiche), APE per il “doppio salto”, congruità delle spese tramite computo metrico parametrato a prezzari DEI/Regioni/CCIAA e ai massimali del DM 14 febbraio 2022, oltre agli ulteriori requisiti introdotti nel tempo, come comunicazioni preventive antifrode per spese 2024-2025 e requisiti
SOA, di talchè la diligenza nell'adempimento e la valutazione della sua completezza vanno valutati con particolare riguardo alla astratta valutazione ex ante di poter addivenire ad esito positivo sulla scorta della progettazione/studio/
4 documentazione predisposta dal professionista incaricato.
Nel caso di specie risulta che la prestazione resa dal geom. sulla scorta CP_1
degli elementi acquisti dal CTU, era incompleta e non si atteneva ai parametri di diligenza richiesti da tale tipo di istanza, limitandosi a un (peraltro) lacunoso studio preliminare e alla previsione di interventi non del tutto pertinenti, vieppiù
alla luce di quanto asserito dal teste all'udienza del 24.11.2023, che avrebbe Tes_1
dovuto indurre il e più attenta e diversa valutazione in ordine al tipo di CP_1
intervento e alle sue modalità di attuazione.
Alla luce dei dissidi delle parti, emersi dalle deposizioni testimoniali 8e in particolare da quella di appare evidente che i rapporti si siano di Testimone_2
fatto interrotti, anche per fatto del di talché la tesi che le competenze Pt_1
non siano dovute poiché i benefici non sono stati ottenuti non può essere accoglibile, atteso che lo stesso ho posto in essere condotta che è Pt_1
concausa reale della mancata evoluzione della vicenda.
Emerge dunque che il abbia eseguito attività professionale prodromica, in CP_1
parte viziata e in parte incompleta e che, tuttavia, ove la stessa avesse avuto seguito, plausibilmente, a fronte di correttivi e integrazioni, avrebbe potuto condurre alla acquisizione del beneficio, astrattamente ammissibile per quell'immobile, seppur non sulla scorta (o non completamente) degli interventi progettati dall'opposto che appaiono viziati ex ante (come già evidenziato, anche dal CTU) e non per il solo fatto che il non abbia dato corso ulteriore al Pt_1
rapporto.
Ne consegue che valutata la prestazione resa e i profili di criticità sopra evidenziati
(e meglio esplicati nella relazione del CTU) possa riconoscersi al Geom. CP_1
per la prestazione resa, in assenza di criteri oggettivamente misurabili e quindi secondo criteri in senso lato equitativi, una misura pari ad un terzo delle somme oggetto di ingiunzione, tenuto conto della solo parziale utilità dell'opera resa.
5 La condotta intransigente di entrambe le parti, reiteratamente mostrata in udienza e dinanzi al CTu e la parziale reciproca soccombenza legittima l'integrale compensazione delle spese, anche di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 62/2022 emesso da questo
Tribunale in data 4.2.2022,
Condanna a pagare a l'importo di euro 2.758,93 Parte_1 Parte_2
oltre interessi legali dal 20.5.2021 alla domanda monitoria e interessi ex art 1284
comma IV c.c. dalla domanda al saldo
Dichiara integralmente compensate le spese di lite e di CTU fra le parti
Così deciso dal Tribunale di Massa il 17/11/2025
Il Giudice
SI GI
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