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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2603 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata a Santa Maria a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura
[...] in atti, dagli avv.ti CHIARIZIO MARIA ANNUNZIATA e IADEROSA MARIA ROSARIA, presso i quali elettivamente domiciliano
RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 02/12/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Santa Maria a Vico (CE) in data 23/08/1997 e che dal matrimonio sono nati tre figli , nato il [...]; Per_1
nato il [...]; , nato il [...]) – tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento in favore dei figli, atteso che sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2. nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento in favore del coniuge atteso che entrambi sono economicamente indipendenti e dichiarano entrambi di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo;
3. la casa familiare, sita in Santa Maria a Vico alla via Napoli, vico Cementara (CE), identificata catastalmente al foglio 12 particella 16, di proprietà della sig.ra Pt_1
viene dalla stessa concessa, con tutti gli arredi, a titolo di comodato d'uso
[...] gratuito, ex artt 1803 e ss cc, al sig. , affinchè egli continui ad Parte_2 utilizzare l'abitazione medesima per soddisfare le proprie esigenze abitative e sino alla sua morte. Il sig. si impegna a farsi carico, a propria esclusiva cura e Parte_2 spesa, di tutte le utenze e le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile, comprese (ma non limitate a): energia elettrica, gas, acqua, tassa sui rifiuti e altre spese di gestione ordinaria e straordinarie;
4. La sig.ra concede, in comodato gratuito, al sig. il veicolo Pt_1 Parte_2
Fiata Grande Punto tg FE 067 NF, a cui riconosce il diritto di disporne sino a quando lo vorrà. Dato il possesso trasferito, sarà onere del pagare ogni onere Parte_2 economico collegato al suddetto veicolo, ivi compresi i bolli auto, le eventuali multe;
5. La sig.ra autorizza a sradicare gli alberi di ulivo che Parte_1 Parte_2 il ha piantato in via Strettola, nel terreno di proprietà obbligandosi Parte_2 Pt_1 il a provvedervi entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente atto. Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza cartolare del 02/12/2025 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA A VICO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 58, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 02/12/2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2603 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata a Santa Maria a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura
[...] in atti, dagli avv.ti CHIARIZIO MARIA ANNUNZIATA e IADEROSA MARIA ROSARIA, presso i quali elettivamente domiciliano
RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 02/12/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Santa Maria a Vico (CE) in data 23/08/1997 e che dal matrimonio sono nati tre figli , nato il [...]; Per_1
nato il [...]; , nato il [...]) – tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento in favore dei figli, atteso che sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2. nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento in favore del coniuge atteso che entrambi sono economicamente indipendenti e dichiarano entrambi di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo;
3. la casa familiare, sita in Santa Maria a Vico alla via Napoli, vico Cementara (CE), identificata catastalmente al foglio 12 particella 16, di proprietà della sig.ra Pt_1
viene dalla stessa concessa, con tutti gli arredi, a titolo di comodato d'uso
[...] gratuito, ex artt 1803 e ss cc, al sig. , affinchè egli continui ad Parte_2 utilizzare l'abitazione medesima per soddisfare le proprie esigenze abitative e sino alla sua morte. Il sig. si impegna a farsi carico, a propria esclusiva cura e Parte_2 spesa, di tutte le utenze e le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile, comprese (ma non limitate a): energia elettrica, gas, acqua, tassa sui rifiuti e altre spese di gestione ordinaria e straordinarie;
4. La sig.ra concede, in comodato gratuito, al sig. il veicolo Pt_1 Parte_2
Fiata Grande Punto tg FE 067 NF, a cui riconosce il diritto di disporne sino a quando lo vorrà. Dato il possesso trasferito, sarà onere del pagare ogni onere Parte_2 economico collegato al suddetto veicolo, ivi compresi i bolli auto, le eventuali multe;
5. La sig.ra autorizza a sradicare gli alberi di ulivo che Parte_1 Parte_2 il ha piantato in via Strettola, nel terreno di proprietà obbligandosi Parte_2 Pt_1 il a provvedervi entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente atto. Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza cartolare del 02/12/2025 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA A VICO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 58, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 02/12/2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso