CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
23/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
NO NT, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 270/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09123 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 30/03/2021 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190019096133000 REC.CREDITO.IMP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190019096133000 REC.CREDITO.IMP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190019096133000 REC.CREDITO.IMP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 173/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari ha respinto il ricorso del contribuente Ricorrente_1 S.P.A. - P.IVA_1, avverso la cartella cartella n. 02520080041345168. In data 17.12.2019 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava, a mezzo Pec, la cartella di pagamento n. 02520190019096133000, relativa all'iscrizione a ruolo di somme dovute dalla Ricorrente_1 SPA in ragione della sentenza della CTR Sardegna n. 583/01/2019, in relazione all'avviso di recupero n. 804CRO40005/2008
(annullato in primo grado dalla CTP di Cagliari con la sentenza n. 241/01/11, appellata dall'Ufficio).
I motivi di appello possono essere come di seguito riassunti.
1. Difetto di motivazione: i primi giudici avrebbero ignorato i punti decisivi della difesa;
2. ruolo straordinario: mancanza di motivazione sulle ragioni dell'iscrizione a ruolo "per l'intero" (Art. 15 bis DPR 602/73);
3. duplicazione dell'iscrizione: presunta doppia iscrizione a ruolo delle stesse somme;
4. contestazione sull'aggio e sul calcolo degli interessi.
Secondo l'Appellante il Giudice di prime cure avrebbe ignorato o valutato erroneamente il fatto che l'Ufficio abbia emesso un ruolo straordinario (art. 15-bis DPR 602/73) senza motivarne i presupposti (fondato timore di perdere la garanzia del credito), nonostante fosse già pendente una riscossione provvisoria per gli stessi atti, con violazione dell'art. 68 D.lgs. 546/92, in quanto in pendenza di giudizio, la riscossione deve seguire i criteri di gradualità previsti dalla legge, non le modalità straordinarie, salvo specifica motivazione.
In merito all'illegittimità degli oneri di riscossione contesta, l'Appellante, la mancata pubblicazione dei costi del servizio da parte dell'Agente della Riscossione, necessaria per determinare la misura degli oneri (ex art. 17 D.lgs. 112/99), con conseguente violazione del principio di trasparenza e dell'art. 17 D.lgs. 112/99.
Infine, sempre secondo l'Appellante, sussiste il difetto di motivazione nel calcolo degli interessi, in quanto la cartella non indica i tassi applicati né il metodo di calcolo, imputando gli interessi a una sola annualità
(2006) a fronte di un recupero che riguarda più anni (2004-2005-2006).
Conclude l'appellante, con la richiesta che la Corte adita, contrariis reiectis, voglia: in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo e grave difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 D.lgs. 546/92 e 132 c.p.c., non avendo i primi giudici esaminato le doglianze relative alla carenza di motivazione della cartella e alla duplicazione dei ruoli;
nel merito ed in via principale: in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente il ricorso introduttivo e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento della cartella di pagamento opposta per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, annullare la cartella limitatamente alle voci relative agli oneri di riscossione e agli interessi, in quanto non dovuti o non correttamente determinati e motivati, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando tutto quanto adverso dedotto, confermando la correttezza del propio operato e chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111
Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati.
La vicenda trae origine dalla revoca del credito (anni 2004, 2005 e 2006) ex art.7, co.10, L.388/2000, dichiarato dalla Ricorrente_1 Spa di Cagliari con la notifica dell'avviso del 31.07.2007, prot. 2007/12772/8, operato dal Centro Operativo di Pescara il 21.08.2007.
La controversia si è evoluta attraverso diversi gradi di giudizio: a) Origine (2007) revoca del credito. Il Centro
Operativo di Pescara revocava i crediti d'imposta (anni 2004-2006) per superamento del limite de minimis
(€ 203.600); b) Corte di cassazione (2019) Ordinanza n. 2632/19; la Suprema Corte accoglieva le ragioni dell'Ufficio; c) CTR Cagliari2019) con sentenza n. 583/01/19 confermava la legittimità del recupero delle somme a seguito della decisione della Cassazione;
(2021) la CTP Cagliari con sentenza n. 173/01/2021 rigettava il ricorso della Ricorrente_1 Spa. Venendo al merito della questione controversa, ossia sul motivo d'appello circa l'illegittimità del ruolo straordinario per difetto dei presupposti, carenza di motivazione e palese contraddittorietà dell'azione amministrativa, si osserva quanto segue.
L'Ufficio sostiene che il recupero dei crediti d'imposta indebiti non segue le regole della riscossione frazionata.
La normativa, ratione temporis, (DL 185/2008) prevede che, sempre secondo la tesi dell'Ufficio, in caso di mancato pagamento dell'avviso di recupero entro 60 giorni, le somme siano iscritte a ruolo per l'intero importo
(imposte, sanzioni e interessi), a prescindere dal fatto che l'atto sia definitivo o meno.
La tesi dell'Ufficio non è condivisibile.
Sul punto, la sentenza di primo grado è censurabile per difetto assoluto di motivazione sul “periculum".
L'iscrizione a ruolo straordinario è una procedura eccezionale che deroga ai tempi ordinari di riscossione.
Essa presuppone, per legge, il "fondato timore di perdere la garanzia del credito". Nella fattispecie, la cartella di pagamento non conteneva alcun riferimento alle ragioni oggettive che avrebbero indotto l'Ufficio a ravvisare tale pericolo.
In particolare, si evidenzia la radicale diversità che sussiste tra l'iscrizione a ruolo straordinario di cui all'art. 15-bis DPR 602/1973 e quella provvisoria di cui all'art. 15 del medesimo DPR. Se per quest'ultima l'onere motivazionale per il concessionario può essere assolto indicando gli estremi degli atti impositivi da cui scaturisce il credito tributario contestato, il combinato disposto degli artt. 11, c. 3, e 15-bis cit. comporta invece “per l'Amministrazione finanziaria l'obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato (cioè non aprioristicamente e immotivatamente affermato) periculum in mora, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorché privo del requisito della definitività. Se alla Amministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l'Ufficio , sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario”. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito il principio per cui non è pregiudicata per l'Amministrazione finanziaria la possibilità di motivare l'iscrizione a ruolo straordinaria mediante un rinvio per relationem al contenuto degli atti impositivi prodromici alla cartella di pagamento;
tuttavia, tale evenienza
è consentita soltanto allorchè nell'avviso di accertamento/cartella siano esplicitate inequivocabilmente le ragioni per le quali l'amministrazione ritiene sussistente un fondato pericolo per la riscossione del credito tributario. In difetto di una siffatta indicazione, la cartella di pagamento dovrà essere la sede in cui valorizzare gli indici fattuali che l'Ufficio, all'esito dell'attività di verifica, ha ritenuto idonei a fondare il pericolo per la riscossione.
Circa la contraddittorietà e duplicazione del carico, risulta agli atti di causa, sin dal primo grado, che per i medesimi atti l'Ufficio aveva già proceduto a iscrizione a ruolo provvisorio ex art. 15 DPR 602/73.
Tale condotta viola il principio di coerenza dell'azione amministrativa e del legittimo affidamento.
L'Amministrazione non può, arbitrariamente e senza mutamenti nel quadro dei fatti, "convertire" una riscossione ordinaria in una straordinaria per il medesimo credito, né tanto meno mantenere in vita due titoli esecutivi, quali il ruolo provvisorio e quello straordinario, duplicando, così, il carico tributario a danno del contribuente.
Infine si rileva, l'inapplicabilità del richiamo normativo dell'Ufficio, in merito all'art. 1, comma 421, L. 311/2004, del tutto inconferente. Tale norma disciplina la facoltà di recupero, ma non esonera l'Ufficio dal rispetto delle procedure di riscossione dettate dal DPR 602/73 e dall'obbligo di motivazione degli atti impositivi.
Per i principi di diritto sopra esposti, il ricorso in appello è fondato e deve essere accolto, la sentenza di primo grado riformata e la cartella impugnata in primo grado annullata. Gli altri motivi assorbiti.
La complessità della vicenda, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata, annulla la cartella impugnata in primo grado e compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
23/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
NO NT, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 270/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09123 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 30/03/2021 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190019096133000 REC.CREDITO.IMP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190019096133000 REC.CREDITO.IMP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190019096133000 REC.CREDITO.IMP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 173/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari ha respinto il ricorso del contribuente Ricorrente_1 S.P.A. - P.IVA_1, avverso la cartella cartella n. 02520080041345168. In data 17.12.2019 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava, a mezzo Pec, la cartella di pagamento n. 02520190019096133000, relativa all'iscrizione a ruolo di somme dovute dalla Ricorrente_1 SPA in ragione della sentenza della CTR Sardegna n. 583/01/2019, in relazione all'avviso di recupero n. 804CRO40005/2008
(annullato in primo grado dalla CTP di Cagliari con la sentenza n. 241/01/11, appellata dall'Ufficio).
I motivi di appello possono essere come di seguito riassunti.
1. Difetto di motivazione: i primi giudici avrebbero ignorato i punti decisivi della difesa;
2. ruolo straordinario: mancanza di motivazione sulle ragioni dell'iscrizione a ruolo "per l'intero" (Art. 15 bis DPR 602/73);
3. duplicazione dell'iscrizione: presunta doppia iscrizione a ruolo delle stesse somme;
4. contestazione sull'aggio e sul calcolo degli interessi.
Secondo l'Appellante il Giudice di prime cure avrebbe ignorato o valutato erroneamente il fatto che l'Ufficio abbia emesso un ruolo straordinario (art. 15-bis DPR 602/73) senza motivarne i presupposti (fondato timore di perdere la garanzia del credito), nonostante fosse già pendente una riscossione provvisoria per gli stessi atti, con violazione dell'art. 68 D.lgs. 546/92, in quanto in pendenza di giudizio, la riscossione deve seguire i criteri di gradualità previsti dalla legge, non le modalità straordinarie, salvo specifica motivazione.
In merito all'illegittimità degli oneri di riscossione contesta, l'Appellante, la mancata pubblicazione dei costi del servizio da parte dell'Agente della Riscossione, necessaria per determinare la misura degli oneri (ex art. 17 D.lgs. 112/99), con conseguente violazione del principio di trasparenza e dell'art. 17 D.lgs. 112/99.
Infine, sempre secondo l'Appellante, sussiste il difetto di motivazione nel calcolo degli interessi, in quanto la cartella non indica i tassi applicati né il metodo di calcolo, imputando gli interessi a una sola annualità
(2006) a fronte di un recupero che riguarda più anni (2004-2005-2006).
Conclude l'appellante, con la richiesta che la Corte adita, contrariis reiectis, voglia: in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo e grave difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 D.lgs. 546/92 e 132 c.p.c., non avendo i primi giudici esaminato le doglianze relative alla carenza di motivazione della cartella e alla duplicazione dei ruoli;
nel merito ed in via principale: in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente il ricorso introduttivo e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento della cartella di pagamento opposta per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, annullare la cartella limitatamente alle voci relative agli oneri di riscossione e agli interessi, in quanto non dovuti o non correttamente determinati e motivati, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate, contestando tutto quanto adverso dedotto, confermando la correttezza del propio operato e chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111
Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati.
La vicenda trae origine dalla revoca del credito (anni 2004, 2005 e 2006) ex art.7, co.10, L.388/2000, dichiarato dalla Ricorrente_1 Spa di Cagliari con la notifica dell'avviso del 31.07.2007, prot. 2007/12772/8, operato dal Centro Operativo di Pescara il 21.08.2007.
La controversia si è evoluta attraverso diversi gradi di giudizio: a) Origine (2007) revoca del credito. Il Centro
Operativo di Pescara revocava i crediti d'imposta (anni 2004-2006) per superamento del limite de minimis
(€ 203.600); b) Corte di cassazione (2019) Ordinanza n. 2632/19; la Suprema Corte accoglieva le ragioni dell'Ufficio; c) CTR Cagliari2019) con sentenza n. 583/01/19 confermava la legittimità del recupero delle somme a seguito della decisione della Cassazione;
(2021) la CTP Cagliari con sentenza n. 173/01/2021 rigettava il ricorso della Ricorrente_1 Spa. Venendo al merito della questione controversa, ossia sul motivo d'appello circa l'illegittimità del ruolo straordinario per difetto dei presupposti, carenza di motivazione e palese contraddittorietà dell'azione amministrativa, si osserva quanto segue.
L'Ufficio sostiene che il recupero dei crediti d'imposta indebiti non segue le regole della riscossione frazionata.
La normativa, ratione temporis, (DL 185/2008) prevede che, sempre secondo la tesi dell'Ufficio, in caso di mancato pagamento dell'avviso di recupero entro 60 giorni, le somme siano iscritte a ruolo per l'intero importo
(imposte, sanzioni e interessi), a prescindere dal fatto che l'atto sia definitivo o meno.
La tesi dell'Ufficio non è condivisibile.
Sul punto, la sentenza di primo grado è censurabile per difetto assoluto di motivazione sul “periculum".
L'iscrizione a ruolo straordinario è una procedura eccezionale che deroga ai tempi ordinari di riscossione.
Essa presuppone, per legge, il "fondato timore di perdere la garanzia del credito". Nella fattispecie, la cartella di pagamento non conteneva alcun riferimento alle ragioni oggettive che avrebbero indotto l'Ufficio a ravvisare tale pericolo.
In particolare, si evidenzia la radicale diversità che sussiste tra l'iscrizione a ruolo straordinario di cui all'art. 15-bis DPR 602/1973 e quella provvisoria di cui all'art. 15 del medesimo DPR. Se per quest'ultima l'onere motivazionale per il concessionario può essere assolto indicando gli estremi degli atti impositivi da cui scaturisce il credito tributario contestato, il combinato disposto degli artt. 11, c. 3, e 15-bis cit. comporta invece “per l'Amministrazione finanziaria l'obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato (cioè non aprioristicamente e immotivatamente affermato) periculum in mora, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorché privo del requisito della definitività. Se alla Amministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l'Ufficio , sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario”. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito il principio per cui non è pregiudicata per l'Amministrazione finanziaria la possibilità di motivare l'iscrizione a ruolo straordinaria mediante un rinvio per relationem al contenuto degli atti impositivi prodromici alla cartella di pagamento;
tuttavia, tale evenienza
è consentita soltanto allorchè nell'avviso di accertamento/cartella siano esplicitate inequivocabilmente le ragioni per le quali l'amministrazione ritiene sussistente un fondato pericolo per la riscossione del credito tributario. In difetto di una siffatta indicazione, la cartella di pagamento dovrà essere la sede in cui valorizzare gli indici fattuali che l'Ufficio, all'esito dell'attività di verifica, ha ritenuto idonei a fondare il pericolo per la riscossione.
Circa la contraddittorietà e duplicazione del carico, risulta agli atti di causa, sin dal primo grado, che per i medesimi atti l'Ufficio aveva già proceduto a iscrizione a ruolo provvisorio ex art. 15 DPR 602/73.
Tale condotta viola il principio di coerenza dell'azione amministrativa e del legittimo affidamento.
L'Amministrazione non può, arbitrariamente e senza mutamenti nel quadro dei fatti, "convertire" una riscossione ordinaria in una straordinaria per il medesimo credito, né tanto meno mantenere in vita due titoli esecutivi, quali il ruolo provvisorio e quello straordinario, duplicando, così, il carico tributario a danno del contribuente.
Infine si rileva, l'inapplicabilità del richiamo normativo dell'Ufficio, in merito all'art. 1, comma 421, L. 311/2004, del tutto inconferente. Tale norma disciplina la facoltà di recupero, ma non esonera l'Ufficio dal rispetto delle procedure di riscossione dettate dal DPR 602/73 e dall'obbligo di motivazione degli atti impositivi.
Per i principi di diritto sopra esposti, il ricorso in appello è fondato e deve essere accolto, la sentenza di primo grado riformata e la cartella impugnata in primo grado annullata. Gli altri motivi assorbiti.
La complessità della vicenda, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata, annulla la cartella impugnata in primo grado e compensa le spese.