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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/11/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 734/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 734/2025 V.G. promosso da:
(C.F. , nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Mariangela Amiconi (C.F. ), presso il cui Studio C.F._2
Legale in Magliano de' Marsi, alla via Cicolana 21, è elettivamente domiciliato;
e
C.F. ), nata a [...], il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania D'Ignazio (C.F. ) presso il cui Studio Legale C.F._4
in ZA via v. Veneto, 66 è elettivamente domiciliata;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 09.10.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
l'abitazione coniugale sita in Magliano de'
Marsi, alla Via ZA n. 55, di proprietà di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno pro indiviso, sarà assegnata alla moglie nell'interesse della figlia minore di anni Per_1
16, nonché del figlio , di anni 22, entrambi stabilmente conviventi con la sig.ra Per_2
fino al momento in cui gli stessi non avranno raggiunto una piena, totale e CP_1 sufficiente indipendenza economica, momento in cui il sig. , quale Pt_1 comproprietario, rientrerà nel possesso pro quota dell'immobile di Via ZA n. 55; il marito ha già trasferito la propria residenza nell'appartamento, di esclusiva proprietà di quest'ultimo, sito in Magliano de' Marsi, alla Via ZA n. 61, portando seco i propri oggetti ed effetti personali.
2. I coniugi concordano sull'affido condiviso della figlia minore (nata ad [...]
ZA il 16.2.2009), che avrà collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, e riconoscono il diritto di quest'ultima di avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, espressamente prevedendo, per le questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio della potestà genitoriale in modo disgiunto da parte del genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura della minore. Salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con la volontà e con gli impegni scolastici ed extra scolastici della ragazza, viste le esigenze lavorative della madre che inizia l'attività alle 7.00 fino alle 19:00, resterà con il padre tutti i Per_1 giorni dall'uscita della scuola e pranzerà presso di lui, per poi tornare a casa dalla madre. I coniugi convengono, inoltre, che il padre terrà la figlia con sé, a settimane alterne, dal sabato mattina fino al lunedì mattina. Durante le vacanze estive, il sig.
[...]
resterà con per tre settimane, anche non consecutive, e potrà portarla con Pt_1 Per_1 sé in vacanza, previo accordo con la sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno. I CP_1 coniugi concordano sulla necessità che la figlia trascorra con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
25 Aprile, 1^ Maggio, 15 Agosto, 1^ Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale,
Santo Stefano e 31 Dicembre. In particolare, trascorrerà con il padre, ad anni Per_1 alterni, la vigilia di Natale ed il Capodanno, indi, l'anno successivo, il giorno di Natale ed il 31 Dicembre. Durante le festività pasquali, il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo. Il figlio maggiorenne, che lavora per l'azienda di famiglia della signora ma è ancora studente CP_1 universitario, (nato ad [...] il [...]), resterà con il padre Persona_4 ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze ed i propri impegni
2 lavorativi, e trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'assegno di mantenimento per i figli, Pt_1 CP_1 pari ad euro 300,00 per e ad euro 150,00 per , somma che sarà versata Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra tali importi CP_1 saranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT. A l'assegno sarà Per_2 corrisposto fino al momento in cui conseguirà il diploma di laurea. 7 Per i figli, infine, il sig. farà fronte al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e Pt_1 verrà applicato il protocollo in uso presso il tribunale di ZA.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 09.10.2025
[...] anno adito congiuntamente il Tribunale per ivi sentir Parte_2 dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in data 28 aprile 2001, in Capistrello (AQ), trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2001, numero 2, parte II, serie A, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione nascevano 2 figli: in data 12.11.2003 e in data 16.2.2009 Persona_4
. Persona_3
All'udienza del 19 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse dei figli della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, fatta
3 eccezione per il previsto diritto di visita del figlio maggiorenne non occorrente stante la raggiunta maggiore età.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...] ome sopra meglio generalizzati. CP_1
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento della figlia minore:
“2. I coniugi concordano sull'affido condiviso della figlia minore (nata Persona_3 ad ZA il 16.2.2009), che avrà collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale e riconoscono il diritto di quest'ultima di avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, espressamente prevedendo, per le questioni di ordinaria amministrazione,
l'esercizio della responsabilità genitoriale in modo disgiunto da parte del genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura della minore.”
-all'assegnazione della casa coniugale:
“; l'abitazione coniugale sita in Magliano de' Marsi, alla Via ZA n. 55, di proprietà di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno pro indiviso, sarà assegnata alla moglie nell'interesse della figlia minore di anni 16, nonché del figlio , di anni 22, entrambi stabilmente Per_1 Per_2 conviventi con la sig.ra fino al momento in cui gli stessi non avranno raggiunto una CP_1 piena, totale e sufficiente indipendenza economica, momento in cui il sig. quale Pt_1 comproprietario, rientrerà nel possesso pro quota dell'immobile di Via ZA n. 55; il marito ha già trasferito la propria residenza nell'appartamento, di esclusiva proprietà di quest'ultimo, sito in Magliano de' Marsi, alla Via ZA n. 61, portando seco i propri oggetti ed effetti personali;
”
-al diritto di visita paterno:
“Salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con la volontà e con gli impegni scolastici ed extra scolastici della ragazza, viste le esigenze lavorative della madre che inizia
4 l'attività alle 7.00 fino alle 19:00, resterà con il padre tutti i giorni dall'uscita della scuola Per_1
e pranzerà presso di lui, per poi tornare a casa dalla madre. I coniugi convengono, inoltre, che il padre terrà la figlia con sé, a settimane alterne, dal sabato mattina fino al lunedì mattina.
Durante le vacanze estive, il sig. resterà con per tre settimane, anche non Pt_1 Per_1 consecutive, e potrà portarla con sé in vacanza, previo accordo con la sig.ra entro il 31 CP_1 maggio di ogni anno. I coniugi concordano sulla necessità che la figlia trascorra con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1^ Maggio, 15 Agosto, 1^ Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale,
Natale, Santo Stefano e 31 Dicembre. In particolare, trascorrerà con il padre, ad anni Per_1 alterni, la vigilia di Natale ed il Capodanno, indi, l'anno successivo, il giorno di Natale ed il 31
Dicembre. Durante le festività pasquali, il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
-all'assegno di mantenimento per i figli:
“3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'assegno di mantenimento per i Pt_1 CP_1 figli, pari ad euro 300,00 per e ad euro 150,00 per , somma che sarà versata entro Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra tali importi saranno rivalutati CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. A l'assegno sarà corrisposto fino al momento Per_2 in cui conseguirà il diploma di laurea. 7 Per i figli, infine, il sig. farà fronte al 50% Pt_1 delle spese straordinarie previamente concordate e verrà applicato il protocollo in uso presso il tribunale di ZA.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Capistrello (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 2001.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in ZA nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 734/2025 V.G. promosso da:
(C.F. , nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Mariangela Amiconi (C.F. ), presso il cui Studio C.F._2
Legale in Magliano de' Marsi, alla via Cicolana 21, è elettivamente domiciliato;
e
C.F. ), nata a [...], il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania D'Ignazio (C.F. ) presso il cui Studio Legale C.F._4
in ZA via v. Veneto, 66 è elettivamente domiciliata;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 09.10.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
l'abitazione coniugale sita in Magliano de'
Marsi, alla Via ZA n. 55, di proprietà di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno pro indiviso, sarà assegnata alla moglie nell'interesse della figlia minore di anni Per_1
16, nonché del figlio , di anni 22, entrambi stabilmente conviventi con la sig.ra Per_2
fino al momento in cui gli stessi non avranno raggiunto una piena, totale e CP_1 sufficiente indipendenza economica, momento in cui il sig. , quale Pt_1 comproprietario, rientrerà nel possesso pro quota dell'immobile di Via ZA n. 55; il marito ha già trasferito la propria residenza nell'appartamento, di esclusiva proprietà di quest'ultimo, sito in Magliano de' Marsi, alla Via ZA n. 61, portando seco i propri oggetti ed effetti personali.
2. I coniugi concordano sull'affido condiviso della figlia minore (nata ad [...]
ZA il 16.2.2009), che avrà collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, e riconoscono il diritto di quest'ultima di avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, espressamente prevedendo, per le questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio della potestà genitoriale in modo disgiunto da parte del genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura della minore. Salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con la volontà e con gli impegni scolastici ed extra scolastici della ragazza, viste le esigenze lavorative della madre che inizia l'attività alle 7.00 fino alle 19:00, resterà con il padre tutti i Per_1 giorni dall'uscita della scuola e pranzerà presso di lui, per poi tornare a casa dalla madre. I coniugi convengono, inoltre, che il padre terrà la figlia con sé, a settimane alterne, dal sabato mattina fino al lunedì mattina. Durante le vacanze estive, il sig.
[...]
resterà con per tre settimane, anche non consecutive, e potrà portarla con Pt_1 Per_1 sé in vacanza, previo accordo con la sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno. I CP_1 coniugi concordano sulla necessità che la figlia trascorra con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
25 Aprile, 1^ Maggio, 15 Agosto, 1^ Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale,
Santo Stefano e 31 Dicembre. In particolare, trascorrerà con il padre, ad anni Per_1 alterni, la vigilia di Natale ed il Capodanno, indi, l'anno successivo, il giorno di Natale ed il 31 Dicembre. Durante le festività pasquali, il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo. Il figlio maggiorenne, che lavora per l'azienda di famiglia della signora ma è ancora studente CP_1 universitario, (nato ad [...] il [...]), resterà con il padre Persona_4 ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze ed i propri impegni
2 lavorativi, e trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'assegno di mantenimento per i figli, Pt_1 CP_1 pari ad euro 300,00 per e ad euro 150,00 per , somma che sarà versata Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra tali importi CP_1 saranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT. A l'assegno sarà Per_2 corrisposto fino al momento in cui conseguirà il diploma di laurea. 7 Per i figli, infine, il sig. farà fronte al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e Pt_1 verrà applicato il protocollo in uso presso il tribunale di ZA.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 09.10.2025
[...] anno adito congiuntamente il Tribunale per ivi sentir Parte_2 dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in data 28 aprile 2001, in Capistrello (AQ), trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2001, numero 2, parte II, serie A, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione nascevano 2 figli: in data 12.11.2003 e in data 16.2.2009 Persona_4
. Persona_3
All'udienza del 19 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse dei figli della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, fatta
3 eccezione per il previsto diritto di visita del figlio maggiorenne non occorrente stante la raggiunta maggiore età.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...] ome sopra meglio generalizzati. CP_1
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento della figlia minore:
“2. I coniugi concordano sull'affido condiviso della figlia minore (nata Persona_3 ad ZA il 16.2.2009), che avrà collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale e riconoscono il diritto di quest'ultima di avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, espressamente prevedendo, per le questioni di ordinaria amministrazione,
l'esercizio della responsabilità genitoriale in modo disgiunto da parte del genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura della minore.”
-all'assegnazione della casa coniugale:
“; l'abitazione coniugale sita in Magliano de' Marsi, alla Via ZA n. 55, di proprietà di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno pro indiviso, sarà assegnata alla moglie nell'interesse della figlia minore di anni 16, nonché del figlio , di anni 22, entrambi stabilmente Per_1 Per_2 conviventi con la sig.ra fino al momento in cui gli stessi non avranno raggiunto una CP_1 piena, totale e sufficiente indipendenza economica, momento in cui il sig. quale Pt_1 comproprietario, rientrerà nel possesso pro quota dell'immobile di Via ZA n. 55; il marito ha già trasferito la propria residenza nell'appartamento, di esclusiva proprietà di quest'ultimo, sito in Magliano de' Marsi, alla Via ZA n. 61, portando seco i propri oggetti ed effetti personali;
”
-al diritto di visita paterno:
“Salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con la volontà e con gli impegni scolastici ed extra scolastici della ragazza, viste le esigenze lavorative della madre che inizia
4 l'attività alle 7.00 fino alle 19:00, resterà con il padre tutti i giorni dall'uscita della scuola Per_1
e pranzerà presso di lui, per poi tornare a casa dalla madre. I coniugi convengono, inoltre, che il padre terrà la figlia con sé, a settimane alterne, dal sabato mattina fino al lunedì mattina.
Durante le vacanze estive, il sig. resterà con per tre settimane, anche non Pt_1 Per_1 consecutive, e potrà portarla con sé in vacanza, previo accordo con la sig.ra entro il 31 CP_1 maggio di ogni anno. I coniugi concordano sulla necessità che la figlia trascorra con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1^ Maggio, 15 Agosto, 1^ Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale,
Natale, Santo Stefano e 31 Dicembre. In particolare, trascorrerà con il padre, ad anni Per_1 alterni, la vigilia di Natale ed il Capodanno, indi, l'anno successivo, il giorno di Natale ed il 31
Dicembre. Durante le festività pasquali, il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
-all'assegno di mantenimento per i figli:
“3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'assegno di mantenimento per i Pt_1 CP_1 figli, pari ad euro 300,00 per e ad euro 150,00 per , somma che sarà versata entro Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra tali importi saranno rivalutati CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. A l'assegno sarà corrisposto fino al momento Per_2 in cui conseguirà il diploma di laurea. 7 Per i figli, infine, il sig. farà fronte al 50% Pt_1 delle spese straordinarie previamente concordate e verrà applicato il protocollo in uso presso il tribunale di ZA.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Capistrello (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 2001.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in ZA nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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