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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/11/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice onorario, dott. RO MA RE, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 7.11.2025, tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4726/2024 del Ruolo Generale Lavoro e Previdenza vertente
T R A
(nato il [...] a [...]) con l' Avv Bartolomeo E. Biuso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore con l' Avv. Paolo Sedda
RESISTENTE OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17.5.2024 il ricorrente, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negata in sede amministrativa, assumeva che la CTU aveva sortito esito negativo e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulava le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppava le argomentazioni a sostegno della sussistenza della riduzione della propria capacità lavorativa a meno di un terzo con decorrenza dalla data di domanda amministrativa .
L' si costituiva e insisteva per il rigetto della domanda. CP_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta prima integrazione alla CTU e, successivamente, il rinnovo, al fine di meglio calibrarne le risultanze, stanti i motivi del dissenso supportati da nuova documentazione medica utilmente valutabile ex art 147 disp att c.p.c., all'udienza odierna, tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta e acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Preliminarmente occorre rilevare la tempestività del proposto dissenso.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
1 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell 'art 1 della legge n.222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infe rmità o difetto fisico o mentale.
Nel caso di specie, il CTU, dott. , nell'elaborato peritale Persona_1 depositato telematicamente in fase di ATP R.G.L. n 156/2023, così osservava:
“….In base alla storia clinica ed alla visita medica da me eseguita in persona di Parte_1
e dopo aver preso visione della documentazione sanitaria allegata agli atti è possibile
[...] formulare la seguente diagnosi: “ Esiti di asportazione di Carcinoma squamoso ben differenziato del margine laterale della lingua. Ipertensione arteriosa sistemica ben compensata. Esiti stabilizzati di frattura traumatica femore destro (2000). Il sig. è un uomo di 56 anni il quale esercita Pt_1 mansione lavorativa di autotrasportatore alle dipendenze. Egli è affetto da ipertensione arteriosa sistemica in trattamento farmaco-logico orale giornaliero e buon controllo dei valori con la terapia posta in essere ….. Il p-te non riferisce disturbi di rilievo. Il quadro clinico è stato riferito non comparendo limitazioni di rilievo a carico dei cari Organi ed Apparati. Sulla base della documentazione sanitaria allegata gli atti e del quadro clinico rilevato all'atto della visita peritale ritengo che il sig. non presenta affezioni di tale gravità e natura da vedere ridotta la Pt_1 specifica mansione lavorativa (autotrasportatore) a meno di 1/3 del totale. …” ( cfr CTU depositata in fase di ATPO).
Lo stesso esperto in sede di integrazione peritale , a seguito della formulazione dei motivi del dissenso, supportati dal deposito di nuova documentazione medica, ha così concluso “…. In data 09-12-2024 ho sottoposto nuovamente a visita il sig.
di anni 57 ed il quadro clinico rilevato è stato riferito. In particolare il quadro clinico Pt_1 osteo-articolare appare soddisfacente. A mio parere il Sig, non presenta affezioni di tale Pt_1 gravità e natura da vedere ridotta la propria capacità lavorativa a meno di 1/3 del totale. In particolare la patologia osteoarticolare rilevata radiologicamente ma con contenuti clinici molto modesti e riferimento sintomatologico soggettivo assente non ne giustifica tale riconoscimento in rapporto alla specifica mansione lavorativa (autotrasportatore alle dipendenze). In data 17-04-2024 l'Avvocato di parte, verosimilmente limitandosi a leggere solo l'esito negativo dalla CTU inviata, ha prodotto un dissenso in merito al quale è possibile da parte mia formulare le seguenti considerazioni:
- In Relazione ho più volte richiamato la specifica mansione lavorativa espletata dal ricorrente (autotrasportatore) ed il ventilato rapporto con un danno funzionale del rachide non ha ragione di esistere in quanto all'epoca non è stata esibita documentazione sanitaria di merito né tantomeno il quadro clinico era da ritenere indicativo in tal senso.-Ho più volte menzionato l'assenza di disturbi riferiti dal periziando e di deficit funzionali rilevati nel corso di una visita peritale…. Di fatto a mio parere sulla base della nuova visita peritale eseguita ritengo che il sig.
non presentava e non presenta affezioni di tale gravità e natura da vedere ridotta la propria Pt_1 capacità lavorativa a meno di 1/3 del totale (autotrasportatore dipendente)…..”.( cfr integrazione peritale depositata il 26.1.2025). Come è noto, la Suprema Corte, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha affermato: “La nozione di invalidità pensionabile ex lege 12 giugno 1984, n. 222
2 è ancorata non alla generica riduzione della capacità di lavoro quale dato meramente biologico ma alla riduzione di tale capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Ai fini dell'accertamento della detta invalidità è dunque necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età e della formazione professionale, in modo da valutare la sua possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse che costituiscano una naturale estrinsecazione delle sue attitudini, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed accentuino il logoramento dell' organismo per essere sproporzionati alla residua efficienza fisiopsichica. Di qui l'impossibilità tecnica di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra una infermità o difetto fisico o mentale e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica.I suddetti principi sono stati oggetto di reiterate pronunzie di questa Corte (ex plurimis: Cassazione civile, sez. lav. 10/03/2016, n. 4710; Cass. 24 -11-2003 n. 17812; Cass. 3-4-2006 n. 7760; Cass. 4-10-2013 n. 22737) che ha avuto modo di rimarcare come la L. 12 giugno 1984, n. 222 abbia non solo il presupposto del rapporto assicurativo - che nella L. 30 marzo 1971, n. 118 è insussistente - ma anche un diverso fondamento, costituito dalla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato in luogo della generica capacità lavorativa del soggetto. Si è infatti affermato (cfr. Cass. 20 -6-1994 n. 5934) che "in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma ar itmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente….” ( cfr Cass Civ n. 27033/2016).
Pertanto, considerate le osservazioni di parte ricorrente, ritenuto che il I CTU non avesse applicato tali principi al caso in esame, veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali mediante nomina di altro esperto , specialista in medicina legale che, dopo aver sottoposto a nuova visita il ricorrente, così ha concluso: “ ……Il Sig. , di anni 58, è attualmente affetto da: Esiti Parte_1 stabilizzati di asportazione di carcinoma squamoso della lingua. Spondiloartrosi cervicale e lombare con ernie discali multiple e compressione dei forami neurali;
radicolopatia L4-L5 bilaterale. Obesità di grado lieve. Cardiopatia ipertensiva 1a classe N.Y.H.A. Insufficienza venosa degli arti inferiori con dermatite da stasi.Il quadro clinico del caso in esame è quindi essenzialmente connotato da patologia degenerativa dell'apparato osteo-articolare locomotore e di sostegno, laddove gli accertamenti strumentali effettuati hanno dimostrato la presenza di ernie discali multiple cervicali e lombari con compressione delle radici nervose;
un esame Elettromiografico degli arti inferiori, effettuato nel recente giugno 2025, ha dimostrato la presenza di radicolopatia L4-L5 bilaterale. È pertanto del tutto attendibile la sintomatologia dolorosa lamentata dal periziando irradiata ai 4 arti;
il ns. esame clinico- obiettivo, effettuato nell'ambito delle operazioni peritali, ha inoltre rilevato una significativa riduzione della motilità della colonna vertebrale a livello cervicale e lombare. È poi documentata la presenza di cardiopatia ipertensiva laddove il ns. esame clinico ha rilevato aumento dei valori della pressione arteriosa, nonostante la terapia farmacologica somministrata;
inoltre un Elettrocardiogramma effettuato il 15 luglio 2023 ha evidenziato la presenza di ipertrofia ventricolare sinistra e blocco fascicolare anteriore sinistro in possibili esiti di infarto laterale del miocardio. Un esame Ecocolordoppler degli arti inferiori del novembre 2023 ha diagnosticato la presenza di insufficienza venosa a sinistra,
3 progressivamente aggravatasi, tanto che in sede di operazioni peritali abbiamo rilevato insufficienza venosa bilaterale con dermatite da stasi. Ciò posto, alla luce di questo sintetico richiamo delle condizioni cliniche del periziando, appare opportuno, anche per la corretta applicazione della normativa vigente (artt. 1 e 2 della Legge 222/84), valutare la proiezione di siffatte patologie sulle occupazioni confacenti le attitudini dell'assicurato. In merito, occorre ricordare che , soggetto di anni 58 con Diploma di Scuola Media inferiore, Parte_1 lavora come “Autista di mezzi pesanti”; in considerazione del dato anamnestico e di quello lavorativo riteniamo pertanto che le attività confacenti le attitudini dell'assicurato debbano necessariamente essere ricercate fra quelle ad impegno psico-fisico di grado pesante che sottopongono la colonna vertebrale a continue sollecitazioni, microtraumi e vibrazioni correlate alla conduzione quotidiana dei mezzi pesanti in tratte a lunga percorrenza. Passando ora all'esame del grado di invalidità del soggetto, preliminarmente occorre precisare che in CP_ ambito di invalidità pensionabile non vi sono specifiche tabelle di riferimento e che le percentuali applicabili in altri ambiti normativi (quale quello dell'invalidità civile – D.M.
5.2.92 di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26.2.92 suppl.) possono essere utilizzate solo per via analogica. Nel caso di specie, in considerazione del livello di gravità delle patologie dalle quali è affetto, possiamo affermare, per quanto concerne gli aspetti applicativi (nel caso di specie) della Legge n. 222/1984, che la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini del soggetto assicurato è ridotta a meno di un terzo, con decorrenza dal 20 marzo 2024, epoca in cui una Risonanza Magnetica del rachide cervicale e lombare dimostrò la presenza di ernie discali multiple con compressione dei forami neurali cervicali e lombari…” (cfr elaborato peritale depositato il 13.8.2025)
Evidente appare come le valutazioni espresse dal II CTU, partendo dall' esame di tutta la documentazione medica versata in atti e dall' evidenza clinica, hanno compiutamente e dettagliatamente valutato tutte le patologie da cui risulta affetto il ricorrente in relazione al lavoro svolto.
Le conclusioni del II C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione;
risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto corrette ed immuni da rilievi critici, errori e/o vizi logico -deduttivi, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico -fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Conclusivamente, deve riconoscersi in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario d'invalidità, essendo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta a meno di un terzo, con decor renza dal 20 marzo 2024 ( data successiva a quella della domanda amministrativa e coincidente con quella in cui la Risonanza Magnetica del rachide cervicale e lombare ha dimostrato la presenza di ernie discali multiple con compressione dei forami neurali cervicali e lombari- cfr documentazione medica allegata al fascicolo di parte ricorrente-).
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (da ultimo si veda Cass Civ 5422/2025) per i quali, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio in base al quale “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezio ne della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od
4 assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005) …. Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, questa Corte, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018)….A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta ….alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite Invero, «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione…)”
Pertanto, in applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa, devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenz a parziale sul piano temporale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in CP_2 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno ordinario d'invalidità dal 20.3.2024 (data successiva a quella della domanda);
- compensa le spese di giudizio;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Foggia, 7.11.2025
Il Giudice
RO MA RE
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