Art. 10.
Per ottenere le indennita' gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento della autorita' militare o del podesta' attestante il richiamo e a presentare, ogni tre mesi, un certificato della stessa autorita' militare oppure del podesta' comprovante la loro permanenza in servizio militare e il grado rivestito.
Il datore di lavoro e' tenuto a pagare, per conto della cassa, le indennita', per un periodo di 90 giorni dalla data dell'ultimo certificato, alla scadenza del normale periodo di corresponsione delle retribuzioni.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Per ottenere le indennita' gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento della autorita' militare o del podesta' attestante il richiamo e a presentare, ogni tre mesi, un certificato della stessa autorita' militare oppure del podesta' comprovante la loro permanenza in servizio militare e il grado rivestito.
Il datore di lavoro e' tenuto a pagare, per conto della cassa, le indennita', per un periodo di 90 giorni dalla data dell'ultimo certificato, alla scadenza del normale periodo di corresponsione delle retribuzioni.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.