Sentenza breve 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 05/06/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01998/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01650/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Nanula e Annalaura Rebosio, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Milano, via E. Besana, 3;
contro
Ministero dell'Interno - Questura Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto Prot. -OMISSIS-, emesso in data 9.01.2025 e notificato a mezzo PEC in data 17.02.2025, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 32, c. 1bis, D. Lgs. 286/98, avanzata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha rigettato l’istanza con cui il sig. -OMISSIS- - cittadino egiziano entrato in Italia ancora minorenne e affidato ai servizi sociali del Comune di -OMISSIS-- ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno, che gli era stato rilasciato per motivi di minore età, in permesso per motivi di lavoro subordinato: la ragione di diniego è legata alla mancata documentazione della conclusione di un progetto educativo della durata di due anni e di un positivo parere della direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, come richiesto all’art. 32, c. 1 bis e 1 ter, d.lgs. n. 286/1998;
l’art. 32, d.lgs. n. 286/1998 individua i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori non accompagnati in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, prevedendo due distinte ipotesi: la prima riguarda i minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l’Autorità di Pubblica Sicurezza è tenuta ad acquisire il parere del “Comitato per i minori stranieri” (oggi di competenza della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali); la seconda ipotesi riguarda i minori stranieri non accompagnati, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 aprile 2019 n. 2184; T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, n. 246/2019; T.A.R. Lazio, n. 239/2016; Cons. Stato, Sez. III, n. 526/2018);
per costante giurisprudenza, il parere di competenza della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione costituisce un atto endoprocedimentale obbligatorio ma non vincolante per l'Amministrazione dell'Interno, che mantiene il potere decisorio sulla conversione del titolo di soggiorno richiesta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2023 n. 4730; Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2021, n. 2525); quindi, acquisito il parere della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, l’Autorità di Pubblica Sicurezza può compiere un autonomo giudizio, utilizzando gli ordinari criteri valutativi della ragionevolezza e non sproporzione, afferenti al potere discrezionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2023 n. 4730);
non induce a una diversa conclusione l’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023, che modificato l’art. 32 eliminando l’inciso “ il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno ”: con questa modifica è stata ribadita la natura obbligatoria del parere ma non ne è intaccato il carattere non vincolante;
nella stessa nota del 23.9.2024 con cui il Ministero del lavoro ha riscontrato la richiesta di parere – neppure richiamata nel provvedimento impugnato - viene espressamente dato atto che “restano comunque ferme le attribuzioni della Questura territorialmente competente in ordine all’adozione del provvedimento che riguarda la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, anche alla luce dell’attuale posizione lavorativa”;
la posizione lavorativa del ricorrente – che è stata sottolineata dal Ministero del lavoro e che risulta dagli atti depositati in giudizio - non è stata tenuta in alcuna considerazione dalla Questura, con conseguente difetto di istruttoria;
il provvedimento impugnato è pertanto viziato per violazione dell’art. 32, d.lgs. n. 286/1998 e per difetto di istruttoria; né può sostenere la decisione assunta la mancata dimostrazione di un progetto educativo della durata di due anni, non necessario in caso di affidamento;
per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto;
le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 700,00 (settecento/00), oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.