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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico RI OT ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 786/2018 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio dell'avv. Sergio Pavia, che lo rappresenta e difende per procura in atti, opponenti
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Romana Belli e Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti, opposto oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 19 febbraio 2018 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520170003980281000, notificati dall' in CP_1 data 18 gennaio 2018, per il pagamento della somma di 2.787,57 euro a titolo di contributi IVS coltivatori diretti anno 2016.
Nella resistenza dell'Istituto, dopo svariati rinvii per rinnovazione delle notifiche e poi integrazione documentale, sostituita l'udienza del 4 dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Per dato pacifico la pretesa dell' trae origine dal verbale di accertamento del 29 CP_1 gennaio 2013, con il quale il ricorrente è stato iscritto d'ufficio da parte dell'organo ispettivo nella gestione coltivatori diretti dal 2008 al 2012. La correttezza di tale conclusione è stata contestata dall' , il quale tramite la Parte_1 presente opposizione a ruolo, tempestivamente proposta, ha contestato la sussistenza dell'obbligo contributivo, negando di aver svolto alcuna attività nel 2016 e provando di essere peraltro pensionato dal novembre 2012 (v. certificato allegato).
Tali circostanze non sono state specificamente contestate dall'Istituto, che nulla ha allegato e provato quanto all'effettivo possesso in capo al ricorrente dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa di settore per l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto relativamente all'annualità considerata.
Nel dettaglio, a norma dell'art. 2 l. n. 1047/1957 “sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori
e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”. I successivi artt. 2 e 3 l.
n. 9/1963 prevedono, poi, che a tali fini l'attività è abituale quando i soggetti indicati si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività; è invece prevalente quando essa impegna
“il coltivatore diretto e il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisce per essi la maggior fonte di reddito”. E', inoltre, richiesto che “l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame” (art. 2, comma 1) e che il fabbisogno di manodopera occorrente per la coltivazione del fondo non sia inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. tra gli ultimi Cass.
n. 3973/2024) non è invece richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo.
In definitiva l'Istituto, sul quale ai sensi dell'art. 2697 c.c. gravava il relativo onere, non ha provato la sussistenza dei predetti requisiti, con la conseguenza che la pretesa contributiva è illegittima.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Giova solo rilevare come dai documenti allegati alla memoria di costituzione dell' CP_1 emerga che i contributi oggetto dell'avviso opposto siano stati comunque versati per il 2016 residuando un credito pari a zero. Tuttavia nessuna spiegazione o chiarimento ha successivamente fornito l'Istituto al riguardo, nonostante i numerosi inviti rivoti da questo ufficio.
2 3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura, del valore e dell'attività svolta, in 2.620 euro per esborsi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per insussistenza del debito contributo ivi incorporato;
2) condanna l' a rimborsare all'opponente le spese del giudizio, liquidate in 2.620 CP_1 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 5.12.2025
Il Giudice del Lavoro
RI OT
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