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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1379/2024
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1379/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11/03/25 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi:
Per l'avv.RASPAGLIESI CRISTINA Parte_1
Per l'avv BONAVENTURA BRUNO Controparte_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1379/2024 promossa da:
(C.F. ), N.Q. di Parte_1 C.F._1
amministratore di sostegno di (CF Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. RASPAGLIESI C.F._2
CRISTINA ( ) ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
VECCHIA OGNINA 140 CATANIA
contro
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dell'avv. BONAVENTURA BRUNO (CF ) ed C.F._5
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
CONVENUTO/I
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. , n.q. di Parte_1
amministratore di sostegno della signora adiva questo Tribunale Parte_2
assumendo:
- che la era proprietaria di un immobile ubicato in Catania, via zia Lisa Pt_2
27, piano primo, identificato al catasto fabbricati di Catania, al foglio 36, part
38, sub 2, superficie catastale 147 mq, rendita euro 697,22, abitazione della stessa e del di lei defunto consorte sin dal 1961;
- che, in data 7/09/21, la signora a seguito di una caduta che le causava Pt_2
la rottura del femore, veniva collocata dal figlio , con la stessa Controparte_1
convivente, presso una casa famiglia, che diveniva, suo malgrado, la stabile dimora;
- che, nel corso della permanenza presso la suddetta casa famiglia, la figlia sig.ra con ricorso depositato al Tribunale, chiedeva la Parte_3
nomina di un amministratore di sostegno per la madre;
- che, nel dicembre 2022, non ancora nominato l'amministratore di sostegno, la sig.ra accompagnata dalla figlia e dal genero, si recava presso la propria Pt_2
abitazione e non riusciva ad accedervi a causa della sostituzione della serratura della porta di ingresso;
- che, successivamente, l'amministrata veniva a conoscenza che il figlio, signor
, aveva provveduto a cambiare la serratura, non avvisandola e Controparte_1
non comunicandole l'avvenuta sostituzione: la era stata sfrattata dal Pt_2
figlio, il quale aveva effettuato un cambio di serratura omettendo di consegnare pagina 3 di 13 copia delle nuove chiavi di ingresso alla stessa e impedendole di conseguenza l'accesso alla propria casa ed ai propri effetti personali;
- che la chiedeva immediatamente al figlio di consegnarle le chiavi del Pt_2
suo appartamento, per consentirle l'accesso e il godimento, ma il figlio si rifiutava nonostante le reiterate richieste;
- che, a causa del continuato rifiuto del figlio di consegnare le chiavi alla proprietaria, la intimava al , con raccomandata del 28/12/22, la Pt_2 CP_1
consegna senza sortire alcun risultato;
- con decreto del 20/02/23, il Tribunale apriva l'amministrazione di sostegno, nominando amministratore l'avv. , la quale si premurava Parte_1
di contattare il signor;
questi confermava di essere stato lui a CP_1
sostituire la serratura della porta d'ingresso dell'appartamento della madre, asserendo di averlo fatto per timore che terzi vi potessero accedere;
- che già in quel contatto rifiutava di consegnare le nuove chiavi all'amministratore di sostegno che gliene faceva richiesta e, con pec del 2/05/23, rappresentava la propria opposizione a fornire copia delle chiavi della casa della madre, poiché la stessa era collocata presso la casa famiglia e negando anche questa volta l'accesso presso l'abitazione;
- che l'amministratore riproponeva la richiesta di consegna delle chiavi e rilascio dell'immobile, essendo la rappresentanza passata in capo all'amministratore per tutti gli affari ordinari e straordinari, tra cui la gestione dei beni dell'amministrato;
pagina 4 di 13 - con istanza dell'8/05/23 l'amministratore di sostegno domandava al giudice tutelare l'autorizzazione a procedere giudizialmente a tutela della propria amministrata;
- con decreto di accoglimento, depositato il 5/06/23, il giudice tutelare autorizzava l'amministratore di sostegno a promuovere azione giudiziaria;
- che, in data 6/07/23 l'amministrata, a conferma della propria intenzione, domandava al Comune di Catania la cancellazione anagrafica del signor dalla propria abitazione di via zia Lisa 27 (istanza protocollata Controparte_1
in data 6/07/23);
- solo dopo l'ennesima richiesta il consegnava le nuove chiavi Controparte_1
dell'appartamento all'amministratore di sostegno tenendone una copia per sé e continuando a mantenere condotte uti dominus senza averne titolo;
- nonostante la contrarietà della madre, il non lasciava CP_1
l'appartamento continuando a mantenere la disponibilità dello stesso, chiudendo a chiave alcune stanze dell'appartamento impedendone l'accesso alla madre e posizionando tutta una serie di telecamere nelle stanze e perfino in camera da letto della genitrice;
- che di tale stato dei luoghi la veniva a conoscenza a seguito di un Pt_2
accesso presso la propria casa accompagnata dall'amministratore di sostegno e dalla figlia sig.ra ; Parte_3
- che, a fronte delle rimostranze dell'amministrato, il rispondeva con CP_1
pec che l'appartamento era il suo e si opponeva alla cancellazione della sua residenza presso l'abitazione della madre, manifestando tale opposizione all'ufficio cancellazione anagrafica del Comune di Catania.
pagina 5 di 13 Ritenendo le condotte attribuibili al pregiudizievoli e lesive Controparte_1
del diritto di proprietà dell'amministrato, l'Avv. chiedeva: Parte_1
- ordinare al signor di rilasciare l'immobile di esclusiva proprietà CP_1
della madre, sig.ra nel rispetto delle volontà di quest'ultima, mantenendo Pt_2
lo stesso a tutt'oggi contro il volere della stessa la disponibilità dell'immobile;
- ordinare al la cessazione delle condotte uti dominus sino ad oggi CP_1
tenute poiché lesive del diritto di proprietà dell'amministrato;
- accertare e dichiarare la responsabilità del per aver impedito CP_1
l'accesso quantomeno dal dicembre 2022 a luglio 2023 della al proprio Pt_2
immobile e per la compressione a tutt'oggi del diritto di proprietà della stessa;
- condannare il a risarcire alla madre i danni patiti a causa delle CP_1
sopradescritte condotte nella misura di euro 4800, ovvero 800 euro per sei mesi, oltre a euro 2.800,00, ovvero € 400 per 7 mesi, ovvero nella misura maggiore ritenuta di giustizia o secondo equità.
Vittoria di spese di lite e compensi.
__________________
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia del ed CP_1
ammessa la prova.
__________________
Successivamente si costituiva il sig. contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e sostenendo che il ricorso era un tentativo di delegittimare la figura del figlio che si sarebbe preso cura della madre, sig.ra , per decenni, mentre la sorella se ne sarebbe Parte_2
costantemente disinteressata e che la madre era stata collocata presso la struttura pagina 6 di 13 specializzata per l'innegabile serietà dell'infortunio al femore occorsole.
Contestava la veridicità del racconto relativo ai fatti del mese di dicembre 2022, in quanto riferito in modi diversi in questo giudizio e nell'istanza al giudice tutelare. Dichiarava, inoltre, che l'impianto di videosorveglianza esistente presso l'immobile era collocato da tempo, tanto che proprio l'amministratore di sostegno, nel rendiconto annuale datato 2024, parlava di mera sostituzione dell'impianto di videosorveglianza.
Riteneva le domande spiegate dall'avv. inammissibili e infondate Parte_1
in fatto e in diritto, integralmente sfornite di qualsiasi supporto probatorio e ne chiedeva il rigetto.
Eccepiva il difetto di rappresentanza processuale e carenza di legittimazione attiva dell'amministratore di sostegno il quale, con istanza dell'8/05/23, avrebbe chiesto che il giudice prendesse i provvedimenti necessari, anche autorizzando azione di reintegrazione o di spoglio ex art. 1168 c.c. e/o denuncia per violenza privata, ex art. 610 c.p. in favore dell'amministrato signora e che il Pt_2
provvedimento era stato emesso dello stesso tenore, per cui eccepiva il difetto di rappresentanza e la legittimazione da parte dell'amministratore di sostegno, atteso che non vi era coincidenza tra l'autorizzazione a suo tempo chiesta ed il giudizio ex art. 281 decies c.p.c. incoato, espressamente qualificato come azione di occupazione sine titulo, anche se in realtà si trattava di azione di rivendica.
L'assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 374 c.p.c. determinava un vizio di rappresentanza processuale in capo all'amministratore di sostegno che ben poteva essere rilevata d'ufficio dal Tribunale in ogni Stato e grado e, quindi, senza necessità di apposita eccezione di parte.
pagina 7 di 13 Ne derivava, quindi, la nullità degli atti del giudizio svoltosi su impulso processuale viziato.
In realtà, comunque, quella incoata era azione di rivendica in quanto si chiedeva il rilascio dell'immobile in danno del signor senza indicare Controparte_1
quale sarebbe stato il negozio giuridico sottostante e pretesamente venuto meno;
infatti la richiesta di rilascio sarebbe stata avanzata esclusivamente sul presunto ma non dimostrato diritto di proprietà vantato dalla ricorrente sull'immobile in questione, un diritto che l'esponente contestava non potendo valere come prova la mera visura catastale depositata in atti.
Ritenendo che l'azione fosse da qualificare di rivendica, diceva necessario un onere probatorio particolarmente rigoroso imposto a carico di chi lo eserciti, prova che parte ricorrente non avrebbe dato e che non sarebbe più producibile, essendo ormai maturate le preclusioni istruttorie.
Il resistente contestava, inoltre, la richiesta di risarcimento danni in quanto essa non sussisteva in re ipsa quale automatica conseguenza della pretesa limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà.
Chiedeva in via preliminare dichiarare il difetto di rappresentanza nonché conseguente difetto di legittimazione in capo all'amministratore di sostegno;
nel merito rigettare tutte le domande proposte ex adverso.
Con vittoria di spese e compensi.
_______________
Alla successiva udienza di comparizione la ricorrente contestava l'eccezione preliminare di difetto di rappresentanza processuale in quanto infondata e tardiva. L'avv. Raspagliesi chiedeva di essere autorizzata a pagina 8 di 13 depositare documento sopravvenuto ed a rinviare la prova. Concesso termine per note ed autorizzato il deposito del documento, con le note la ricorrente contestava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla stessa sostenendo che il giudice aveva autorizzato l'amministratore di sostegno ad agire a prescindere dalla qualificazione dell'azione o della scelta dello strumento da intraprendere per fare ottenere all'amministrata la restituzione del proprio immobile, quindi autorizzando il raggiungimento di questo risultato;
la ratio sottesa all'azione era quella di tutelare la beneficiaria del pregiudizio patito e patendo e, a riprova, il giudice tutelare aveva emesso provvedimento integrativo autorizzativo.
Chiedeva, inoltre, il rigetto di tutte le eccezioni formulate in via pregiudiziale in quanto inammissibili, considerata la costituzione tardiva dopo la prima udienza di comparizione, del resistente;
diceva, comunque, infondata l'eccezione circa la qualificazione dell'azione proposta;
sosteneva che il contratto sussistente tra le parti era un rapporto di convivenza tra madre e figlio, protrattosi negli anni con negozio tipico familiare concluso per fatti concludenti ed equiparabile al comodato senza determinazione di durata, nel quale il comodatario è tenuto a restituire la cosa oggetto del rapporto non appena il comodante la chieda;
contestava anche la ricostruzione dei fatti fornita dal resistente, considerato che la stessa aveva dichiarato di essere d'accordo Pt_2
all'apertura dell'amministrazione di sostegno in sede di CTU, nonostante la ferma opposizione del figlio, contrario all'apertura.
pagina 9 di 13 All'esito, ritenuta superflua la prova per testi in quanto le circostanze da provare non erano state contestate dal convenuto con la propria costituzione, la causa era rinviata per discussione e decisione.
_________________
Con riferimento alla eccezione di difetto di legittimazione attiva della amministratrice di sostegno, la stessa deve ritenersi infondata. Dal tenore dell'istanza e del provvedimento autorizzativo si evince che i fatti raccontati sono esattamente quelli che sono a fondamento della presente azione e che la richiesta è di rendere provvedimenti necessari anche autorizzando azione di reintegrazione o di spoglio ex articolo 1168 c.c. e/o denuncia per violenza privata eccetera, e che il giudice tutelare “Letta l'istanza depositata autorizza l'amministratore di sostegno a promuovere azione di reintegrazione o di spoglio ex art. 1168 c.c. e/o denuncia in sede penale nei confronti di Controparte_1
in favore dell'amministrato signora , nominando legali di sua Parte_2
fiducia”, provvedimento integrato dalla successiva ordinanza del 19/06/24 in cui il medesimo giudice tutelare autorizza l'amministratore di sostegno di Pt_2
, Avv. a proseguire l'introitato giudizio di
[...] Parte_1
occupazione sine titulo dell'immobile sito in Catania, via zia Lisa 27 piano primo nei confronti del signor , pendente innanzi al tribunale Controparte_1
di Catania giudice Dott.ssa Assunta Massaro, procedimento n.1379/24 RG”.
Quand'anche non fosse intervenuta la sanatoria del Giudice tutelare, è opinione di questo Giudice che la autorizzazione concessa fosse già sufficiente.
L'autorizzazione mirava certamente ad agire per ottenere la liberazione dell'immobile, nell'interesse della tutelata;
la scelta dell'azione, poi, è sempre pagina 10 di 13 rimessa nella scelta del difensore il quale decide, sulla base delle circostanze,
l'azione più adeguata da introitare per il raggiungimento dello scopo.
Nella fattispecie il difensore ha scelto di agire con azione di occupazione sine titulo, perfettamente rientrante nello scopo del mandato che quindi andava considerato idoneo fin dall'origine.
Sulla tipologia di azione scelta da parte ricorrente, il resistente contesta non essere idonea e che vada, in realtà, qualificata come azione di reintegrazione. Neppure questa difesa coglie nel segno. Difatti il sig. CP_1
ha sempre vissuto nella casa in qualità di figlio, perciò proprio in quanto titolare di un comodato senza determinazione di durata, tipico dei rapporti familiari.
A tal proposito il resistente, difatti, si è limitato a contestare il diritto di proprietà ma non ha vantato alcun proprio specifico titolo, né di proprietà né autorizzativo della detenzione.
Proprio in quanto il rapporto sottostante va assimilato ad un comodato senza determinazione di durata, ne discende sia la recedibilità ad nutum, in quanto il comodante ha diritto alla restituzione della cosa a semplice richiesta, sia la legittimità dell'azione incoata, per la quale la ricorrente non ha bisogno di fornire alcuna prova della proprietà essendo sufficiente che provi il rapporto sottostante, non contestato.
Nel merito risulta evidente che il figlio, ha abusato Controparte_1
dell'ospitalità concessa dalla madre, tenendo comportamenti contrastanti con l'incontroverso diritto di abitare l'immobile della stessa. Quand'anche non fosse vera la circostanza di aver collocato dentro la stanza da letto della madre delle telecamere, rimane innegabile e non negato di aver cambiato le chiavi pagina 11 di 13 dell'abitazione, rifiutando la consegna della copia sia alla madre che all'amministratore di sostegno, o di aver chiuso a chiave alcune stanze, fatti non contestati che testimoniano l'evidente volontà del di appropriarsi CP_1
dell'immobile proprio in danno della madre.
Tali fatti hanno ingenerato nella la volontà di vedere liberato l'immobile Pt_2
di abitazione, liberazione cui ha diritto a semplice richiesta, non vantando il figlio sull'immobile alcuno specifico diritto.
Pertanto il sig. va dichiarato occupante sine titulo dell'immobile e va CP_1
condannato alla sua liberazione, libero e sgombro di cose di sua proprietà, nel termine di due mesi dalla presente sentenza.
Quanto alla liquidazione del danno da illegittima occupazione, ritiene questo giudice che, in base al più recente orientamento della S.C., tale danno non possa essere liquidato mancando in atti qualunque prova della volontà di mettere a frutto l'immobile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della ricorrente, in € 130,30 per spese ed € 1.700,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che è occupante sine titulo dell'immobile Controparte_1
ubicato in Catania, via zia Lisa 27, piano primo, identificato al catasto fabbricati di Catania, al foglio 36, part 38, sub 2, superficie catastale 147 mq, rendita euro 697,22, di proprietà di;
Parte_2
pagina 12 di 13 2) Conseguentemente lo condanna alla sua liberazione, libero e sgombro di persone e cose, nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente sentenza.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 130,30 per spese vive, € 1.700,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 04/04/2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Massaro
pagina 13 di 13
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1379/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11/03/25 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi:
Per l'avv.RASPAGLIESI CRISTINA Parte_1
Per l'avv BONAVENTURA BRUNO Controparte_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1379/2024 promossa da:
(C.F. ), N.Q. di Parte_1 C.F._1
amministratore di sostegno di (CF Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. RASPAGLIESI C.F._2
CRISTINA ( ) ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
VECCHIA OGNINA 140 CATANIA
contro
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dell'avv. BONAVENTURA BRUNO (CF ) ed C.F._5
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
CONVENUTO/I
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. , n.q. di Parte_1
amministratore di sostegno della signora adiva questo Tribunale Parte_2
assumendo:
- che la era proprietaria di un immobile ubicato in Catania, via zia Lisa Pt_2
27, piano primo, identificato al catasto fabbricati di Catania, al foglio 36, part
38, sub 2, superficie catastale 147 mq, rendita euro 697,22, abitazione della stessa e del di lei defunto consorte sin dal 1961;
- che, in data 7/09/21, la signora a seguito di una caduta che le causava Pt_2
la rottura del femore, veniva collocata dal figlio , con la stessa Controparte_1
convivente, presso una casa famiglia, che diveniva, suo malgrado, la stabile dimora;
- che, nel corso della permanenza presso la suddetta casa famiglia, la figlia sig.ra con ricorso depositato al Tribunale, chiedeva la Parte_3
nomina di un amministratore di sostegno per la madre;
- che, nel dicembre 2022, non ancora nominato l'amministratore di sostegno, la sig.ra accompagnata dalla figlia e dal genero, si recava presso la propria Pt_2
abitazione e non riusciva ad accedervi a causa della sostituzione della serratura della porta di ingresso;
- che, successivamente, l'amministrata veniva a conoscenza che il figlio, signor
, aveva provveduto a cambiare la serratura, non avvisandola e Controparte_1
non comunicandole l'avvenuta sostituzione: la era stata sfrattata dal Pt_2
figlio, il quale aveva effettuato un cambio di serratura omettendo di consegnare pagina 3 di 13 copia delle nuove chiavi di ingresso alla stessa e impedendole di conseguenza l'accesso alla propria casa ed ai propri effetti personali;
- che la chiedeva immediatamente al figlio di consegnarle le chiavi del Pt_2
suo appartamento, per consentirle l'accesso e il godimento, ma il figlio si rifiutava nonostante le reiterate richieste;
- che, a causa del continuato rifiuto del figlio di consegnare le chiavi alla proprietaria, la intimava al , con raccomandata del 28/12/22, la Pt_2 CP_1
consegna senza sortire alcun risultato;
- con decreto del 20/02/23, il Tribunale apriva l'amministrazione di sostegno, nominando amministratore l'avv. , la quale si premurava Parte_1
di contattare il signor;
questi confermava di essere stato lui a CP_1
sostituire la serratura della porta d'ingresso dell'appartamento della madre, asserendo di averlo fatto per timore che terzi vi potessero accedere;
- che già in quel contatto rifiutava di consegnare le nuove chiavi all'amministratore di sostegno che gliene faceva richiesta e, con pec del 2/05/23, rappresentava la propria opposizione a fornire copia delle chiavi della casa della madre, poiché la stessa era collocata presso la casa famiglia e negando anche questa volta l'accesso presso l'abitazione;
- che l'amministratore riproponeva la richiesta di consegna delle chiavi e rilascio dell'immobile, essendo la rappresentanza passata in capo all'amministratore per tutti gli affari ordinari e straordinari, tra cui la gestione dei beni dell'amministrato;
pagina 4 di 13 - con istanza dell'8/05/23 l'amministratore di sostegno domandava al giudice tutelare l'autorizzazione a procedere giudizialmente a tutela della propria amministrata;
- con decreto di accoglimento, depositato il 5/06/23, il giudice tutelare autorizzava l'amministratore di sostegno a promuovere azione giudiziaria;
- che, in data 6/07/23 l'amministrata, a conferma della propria intenzione, domandava al Comune di Catania la cancellazione anagrafica del signor dalla propria abitazione di via zia Lisa 27 (istanza protocollata Controparte_1
in data 6/07/23);
- solo dopo l'ennesima richiesta il consegnava le nuove chiavi Controparte_1
dell'appartamento all'amministratore di sostegno tenendone una copia per sé e continuando a mantenere condotte uti dominus senza averne titolo;
- nonostante la contrarietà della madre, il non lasciava CP_1
l'appartamento continuando a mantenere la disponibilità dello stesso, chiudendo a chiave alcune stanze dell'appartamento impedendone l'accesso alla madre e posizionando tutta una serie di telecamere nelle stanze e perfino in camera da letto della genitrice;
- che di tale stato dei luoghi la veniva a conoscenza a seguito di un Pt_2
accesso presso la propria casa accompagnata dall'amministratore di sostegno e dalla figlia sig.ra ; Parte_3
- che, a fronte delle rimostranze dell'amministrato, il rispondeva con CP_1
pec che l'appartamento era il suo e si opponeva alla cancellazione della sua residenza presso l'abitazione della madre, manifestando tale opposizione all'ufficio cancellazione anagrafica del Comune di Catania.
pagina 5 di 13 Ritenendo le condotte attribuibili al pregiudizievoli e lesive Controparte_1
del diritto di proprietà dell'amministrato, l'Avv. chiedeva: Parte_1
- ordinare al signor di rilasciare l'immobile di esclusiva proprietà CP_1
della madre, sig.ra nel rispetto delle volontà di quest'ultima, mantenendo Pt_2
lo stesso a tutt'oggi contro il volere della stessa la disponibilità dell'immobile;
- ordinare al la cessazione delle condotte uti dominus sino ad oggi CP_1
tenute poiché lesive del diritto di proprietà dell'amministrato;
- accertare e dichiarare la responsabilità del per aver impedito CP_1
l'accesso quantomeno dal dicembre 2022 a luglio 2023 della al proprio Pt_2
immobile e per la compressione a tutt'oggi del diritto di proprietà della stessa;
- condannare il a risarcire alla madre i danni patiti a causa delle CP_1
sopradescritte condotte nella misura di euro 4800, ovvero 800 euro per sei mesi, oltre a euro 2.800,00, ovvero € 400 per 7 mesi, ovvero nella misura maggiore ritenuta di giustizia o secondo equità.
Vittoria di spese di lite e compensi.
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Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia del ed CP_1
ammessa la prova.
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Successivamente si costituiva il sig. contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e sostenendo che il ricorso era un tentativo di delegittimare la figura del figlio che si sarebbe preso cura della madre, sig.ra , per decenni, mentre la sorella se ne sarebbe Parte_2
costantemente disinteressata e che la madre era stata collocata presso la struttura pagina 6 di 13 specializzata per l'innegabile serietà dell'infortunio al femore occorsole.
Contestava la veridicità del racconto relativo ai fatti del mese di dicembre 2022, in quanto riferito in modi diversi in questo giudizio e nell'istanza al giudice tutelare. Dichiarava, inoltre, che l'impianto di videosorveglianza esistente presso l'immobile era collocato da tempo, tanto che proprio l'amministratore di sostegno, nel rendiconto annuale datato 2024, parlava di mera sostituzione dell'impianto di videosorveglianza.
Riteneva le domande spiegate dall'avv. inammissibili e infondate Parte_1
in fatto e in diritto, integralmente sfornite di qualsiasi supporto probatorio e ne chiedeva il rigetto.
Eccepiva il difetto di rappresentanza processuale e carenza di legittimazione attiva dell'amministratore di sostegno il quale, con istanza dell'8/05/23, avrebbe chiesto che il giudice prendesse i provvedimenti necessari, anche autorizzando azione di reintegrazione o di spoglio ex art. 1168 c.c. e/o denuncia per violenza privata, ex art. 610 c.p. in favore dell'amministrato signora e che il Pt_2
provvedimento era stato emesso dello stesso tenore, per cui eccepiva il difetto di rappresentanza e la legittimazione da parte dell'amministratore di sostegno, atteso che non vi era coincidenza tra l'autorizzazione a suo tempo chiesta ed il giudizio ex art. 281 decies c.p.c. incoato, espressamente qualificato come azione di occupazione sine titulo, anche se in realtà si trattava di azione di rivendica.
L'assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 374 c.p.c. determinava un vizio di rappresentanza processuale in capo all'amministratore di sostegno che ben poteva essere rilevata d'ufficio dal Tribunale in ogni Stato e grado e, quindi, senza necessità di apposita eccezione di parte.
pagina 7 di 13 Ne derivava, quindi, la nullità degli atti del giudizio svoltosi su impulso processuale viziato.
In realtà, comunque, quella incoata era azione di rivendica in quanto si chiedeva il rilascio dell'immobile in danno del signor senza indicare Controparte_1
quale sarebbe stato il negozio giuridico sottostante e pretesamente venuto meno;
infatti la richiesta di rilascio sarebbe stata avanzata esclusivamente sul presunto ma non dimostrato diritto di proprietà vantato dalla ricorrente sull'immobile in questione, un diritto che l'esponente contestava non potendo valere come prova la mera visura catastale depositata in atti.
Ritenendo che l'azione fosse da qualificare di rivendica, diceva necessario un onere probatorio particolarmente rigoroso imposto a carico di chi lo eserciti, prova che parte ricorrente non avrebbe dato e che non sarebbe più producibile, essendo ormai maturate le preclusioni istruttorie.
Il resistente contestava, inoltre, la richiesta di risarcimento danni in quanto essa non sussisteva in re ipsa quale automatica conseguenza della pretesa limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà.
Chiedeva in via preliminare dichiarare il difetto di rappresentanza nonché conseguente difetto di legittimazione in capo all'amministratore di sostegno;
nel merito rigettare tutte le domande proposte ex adverso.
Con vittoria di spese e compensi.
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Alla successiva udienza di comparizione la ricorrente contestava l'eccezione preliminare di difetto di rappresentanza processuale in quanto infondata e tardiva. L'avv. Raspagliesi chiedeva di essere autorizzata a pagina 8 di 13 depositare documento sopravvenuto ed a rinviare la prova. Concesso termine per note ed autorizzato il deposito del documento, con le note la ricorrente contestava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla stessa sostenendo che il giudice aveva autorizzato l'amministratore di sostegno ad agire a prescindere dalla qualificazione dell'azione o della scelta dello strumento da intraprendere per fare ottenere all'amministrata la restituzione del proprio immobile, quindi autorizzando il raggiungimento di questo risultato;
la ratio sottesa all'azione era quella di tutelare la beneficiaria del pregiudizio patito e patendo e, a riprova, il giudice tutelare aveva emesso provvedimento integrativo autorizzativo.
Chiedeva, inoltre, il rigetto di tutte le eccezioni formulate in via pregiudiziale in quanto inammissibili, considerata la costituzione tardiva dopo la prima udienza di comparizione, del resistente;
diceva, comunque, infondata l'eccezione circa la qualificazione dell'azione proposta;
sosteneva che il contratto sussistente tra le parti era un rapporto di convivenza tra madre e figlio, protrattosi negli anni con negozio tipico familiare concluso per fatti concludenti ed equiparabile al comodato senza determinazione di durata, nel quale il comodatario è tenuto a restituire la cosa oggetto del rapporto non appena il comodante la chieda;
contestava anche la ricostruzione dei fatti fornita dal resistente, considerato che la stessa aveva dichiarato di essere d'accordo Pt_2
all'apertura dell'amministrazione di sostegno in sede di CTU, nonostante la ferma opposizione del figlio, contrario all'apertura.
pagina 9 di 13 All'esito, ritenuta superflua la prova per testi in quanto le circostanze da provare non erano state contestate dal convenuto con la propria costituzione, la causa era rinviata per discussione e decisione.
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Con riferimento alla eccezione di difetto di legittimazione attiva della amministratrice di sostegno, la stessa deve ritenersi infondata. Dal tenore dell'istanza e del provvedimento autorizzativo si evince che i fatti raccontati sono esattamente quelli che sono a fondamento della presente azione e che la richiesta è di rendere provvedimenti necessari anche autorizzando azione di reintegrazione o di spoglio ex articolo 1168 c.c. e/o denuncia per violenza privata eccetera, e che il giudice tutelare “Letta l'istanza depositata autorizza l'amministratore di sostegno a promuovere azione di reintegrazione o di spoglio ex art. 1168 c.c. e/o denuncia in sede penale nei confronti di Controparte_1
in favore dell'amministrato signora , nominando legali di sua Parte_2
fiducia”, provvedimento integrato dalla successiva ordinanza del 19/06/24 in cui il medesimo giudice tutelare autorizza l'amministratore di sostegno di Pt_2
, Avv. a proseguire l'introitato giudizio di
[...] Parte_1
occupazione sine titulo dell'immobile sito in Catania, via zia Lisa 27 piano primo nei confronti del signor , pendente innanzi al tribunale Controparte_1
di Catania giudice Dott.ssa Assunta Massaro, procedimento n.1379/24 RG”.
Quand'anche non fosse intervenuta la sanatoria del Giudice tutelare, è opinione di questo Giudice che la autorizzazione concessa fosse già sufficiente.
L'autorizzazione mirava certamente ad agire per ottenere la liberazione dell'immobile, nell'interesse della tutelata;
la scelta dell'azione, poi, è sempre pagina 10 di 13 rimessa nella scelta del difensore il quale decide, sulla base delle circostanze,
l'azione più adeguata da introitare per il raggiungimento dello scopo.
Nella fattispecie il difensore ha scelto di agire con azione di occupazione sine titulo, perfettamente rientrante nello scopo del mandato che quindi andava considerato idoneo fin dall'origine.
Sulla tipologia di azione scelta da parte ricorrente, il resistente contesta non essere idonea e che vada, in realtà, qualificata come azione di reintegrazione. Neppure questa difesa coglie nel segno. Difatti il sig. CP_1
ha sempre vissuto nella casa in qualità di figlio, perciò proprio in quanto titolare di un comodato senza determinazione di durata, tipico dei rapporti familiari.
A tal proposito il resistente, difatti, si è limitato a contestare il diritto di proprietà ma non ha vantato alcun proprio specifico titolo, né di proprietà né autorizzativo della detenzione.
Proprio in quanto il rapporto sottostante va assimilato ad un comodato senza determinazione di durata, ne discende sia la recedibilità ad nutum, in quanto il comodante ha diritto alla restituzione della cosa a semplice richiesta, sia la legittimità dell'azione incoata, per la quale la ricorrente non ha bisogno di fornire alcuna prova della proprietà essendo sufficiente che provi il rapporto sottostante, non contestato.
Nel merito risulta evidente che il figlio, ha abusato Controparte_1
dell'ospitalità concessa dalla madre, tenendo comportamenti contrastanti con l'incontroverso diritto di abitare l'immobile della stessa. Quand'anche non fosse vera la circostanza di aver collocato dentro la stanza da letto della madre delle telecamere, rimane innegabile e non negato di aver cambiato le chiavi pagina 11 di 13 dell'abitazione, rifiutando la consegna della copia sia alla madre che all'amministratore di sostegno, o di aver chiuso a chiave alcune stanze, fatti non contestati che testimoniano l'evidente volontà del di appropriarsi CP_1
dell'immobile proprio in danno della madre.
Tali fatti hanno ingenerato nella la volontà di vedere liberato l'immobile Pt_2
di abitazione, liberazione cui ha diritto a semplice richiesta, non vantando il figlio sull'immobile alcuno specifico diritto.
Pertanto il sig. va dichiarato occupante sine titulo dell'immobile e va CP_1
condannato alla sua liberazione, libero e sgombro di cose di sua proprietà, nel termine di due mesi dalla presente sentenza.
Quanto alla liquidazione del danno da illegittima occupazione, ritiene questo giudice che, in base al più recente orientamento della S.C., tale danno non possa essere liquidato mancando in atti qualunque prova della volontà di mettere a frutto l'immobile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della ricorrente, in € 130,30 per spese ed € 1.700,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che è occupante sine titulo dell'immobile Controparte_1
ubicato in Catania, via zia Lisa 27, piano primo, identificato al catasto fabbricati di Catania, al foglio 36, part 38, sub 2, superficie catastale 147 mq, rendita euro 697,22, di proprietà di;
Parte_2
pagina 12 di 13 2) Conseguentemente lo condanna alla sua liberazione, libero e sgombro di persone e cose, nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente sentenza.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 130,30 per spese vive, € 1.700,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 04/04/2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Massaro
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