Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 febbraio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 febbraio 2000 |
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo Statuto della Banca Africana di Sviluppo, deliberati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima, con la risoluzione n. B/ B4/98/04 del 29 maggio 1998.
2. Piena ed intera esecuzione e' data alla risoluzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto al punto 6 della risoluzione stessa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione della Banca Africana di Sviluppo, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al V aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 3 febbraio 1982, n. 35 .
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a 205.010.000 unita' di conto di cui si pagheranno effettivamente solo 12.300.000 unita' di conto, in ottorate uguali annuali dal 1999 al 2006.
Nota all' art. 2:
- La legge 3 febbraio 1982, n. 35 , recante: "Adesione all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi emendamenti, e loro esecuzione", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 13 febbraio 1982. - Art. 3. 1. All'onere derivante dall'articolo 2, valutato in lire 3.338.000.000 annue per il periodo dal 1999 al 2006, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.