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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto, all'udienza del 26.3.2025, nella causa n. 42688/2024 R. Gen.,
emette, con contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
avv. Paolo Borroni
e
CP_1
e resistente CP_2
Avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante si oppone all'avviso di addebito n.
39720240008369605000, che afferma esserle stato notificato il 14.11.2024.
Premette che l'avviso di addebito opposto riguarda il pagamento di somme afferenti omessi versamenti contributivi e relative sanzioni con spese di notifica e oneri di riscossione per l'importo di euro 20.006,33 per il periodo ottobre-dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024. Lamenta che dal titolo non si evince la tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di CP_ riferimento e la mancanza del responsabile dell'ufficio dell' che abbia accertato l'omissione contributiva e che ha emesso l'atto. Lamenta, ancora, la mancata indicazione della base di calcolo e che le sanzioni individuate,sono superiori a quelle stabilite dalla normativa vigente in materia ed ancora che, trattandosi di notifica a mezzo pec, risultano non dovute le spese di notifica addebitate.
Conclude affermando che le somme effettivamente dovute sono state ritualmente pagate.
Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale.
1.Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione passiva di , rimasta contumace, CP_1 in quanto per i crediti maturati ed accertati successivamente all'1.1. 2006 non è stata CP_2 effettuata la cessione e cartolarizzazione alla società sicchè la medesima la non ha CP_1 titolo per essere presente in giudizio.
2. Si rileva, inoltre, fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in relazione ai pretesi vizi formali dell'avviso di addebito, in quanto tardivamente proposta. Al riguardo, l' dimostra che l'avviso di addebito impugnato è stato notificato alla società CP_2 opponente in data 29.10.2024 e non già in data 14.11.2024, come dichiarato nel ricorso introduttivo.
L'esame delle ricevute di accettazione e di consegna prodotte dal convenuto provano quanto dal medesimo affermato. Ne consegue che il ricorso introduttivo della presente controversia è stato depositato in data 21.11.2024 e quindi successivamente al decorso del termine di 20 giorni previsto dall'art 617 c.p.c. per far valere i attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo quali l'avviso di addebito opposto.
L'inammissibilità dell'opposizione relativa ai vizi formali dell'avviso di addebito impugnato determina il rigetto del ricorso in quanto non vi sono altre doglianze se non quelle relative alla regolarità formale dell'atto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
1500 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Roma, 26.3.2025 il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto, all'udienza del 26.3.2025, nella causa n. 42688/2024 R. Gen.,
emette, con contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
avv. Paolo Borroni
e
CP_1
e resistente CP_2
Avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante si oppone all'avviso di addebito n.
39720240008369605000, che afferma esserle stato notificato il 14.11.2024.
Premette che l'avviso di addebito opposto riguarda il pagamento di somme afferenti omessi versamenti contributivi e relative sanzioni con spese di notifica e oneri di riscossione per l'importo di euro 20.006,33 per il periodo ottobre-dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024. Lamenta che dal titolo non si evince la tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di CP_ riferimento e la mancanza del responsabile dell'ufficio dell' che abbia accertato l'omissione contributiva e che ha emesso l'atto. Lamenta, ancora, la mancata indicazione della base di calcolo e che le sanzioni individuate,sono superiori a quelle stabilite dalla normativa vigente in materia ed ancora che, trattandosi di notifica a mezzo pec, risultano non dovute le spese di notifica addebitate.
Conclude affermando che le somme effettivamente dovute sono state ritualmente pagate.
Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale.
1.Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione passiva di , rimasta contumace, CP_1 in quanto per i crediti maturati ed accertati successivamente all'1.1. 2006 non è stata CP_2 effettuata la cessione e cartolarizzazione alla società sicchè la medesima la non ha CP_1 titolo per essere presente in giudizio.
2. Si rileva, inoltre, fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in relazione ai pretesi vizi formali dell'avviso di addebito, in quanto tardivamente proposta. Al riguardo, l' dimostra che l'avviso di addebito impugnato è stato notificato alla società CP_2 opponente in data 29.10.2024 e non già in data 14.11.2024, come dichiarato nel ricorso introduttivo.
L'esame delle ricevute di accettazione e di consegna prodotte dal convenuto provano quanto dal medesimo affermato. Ne consegue che il ricorso introduttivo della presente controversia è stato depositato in data 21.11.2024 e quindi successivamente al decorso del termine di 20 giorni previsto dall'art 617 c.p.c. per far valere i attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo quali l'avviso di addebito opposto.
L'inammissibilità dell'opposizione relativa ai vizi formali dell'avviso di addebito impugnato determina il rigetto del ricorso in quanto non vi sono altre doglianze se non quelle relative alla regolarità formale dell'atto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
1500 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Roma, 26.3.2025 il Giudice