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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/07/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 235/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRADA Parte_1 C.F._1 GUASTELLA GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CATALANO RAFFAELE P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1676/2021 emesso nell'ambito del giudizio n. 3621/2021 R.G. dal Tribunale di Ragusa in data 03.12.2021 e notificato in data 10.12.2021 con il quale è stato ingiunto a di pagare in favore della la somma di € 5.199,00, Parte_1 Controparte_2 oltre interessi, spese e compensi della procedura liquidati in euro 450,00 per compensi professionali ed euro 76,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso.
Citazione in opposizione notificata il 19.1.2022.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“- ritenere e dichiarare non dovuta la somma ingiunta per intervenuta prescrizione presuntiva….
Per parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1676/2021 del 3.12.2021 il Tribunale di Ragusa ingiungeva a Parte_1 di corrispondere alla la somma di € 5.199,00 oltre interessi e spese della procedura e ciò a Controparte_2 titolo di pagamento delle rette scolastiche per gli anni 2014 e 2016 relative all'iscrizione dei di lei figli minori pagina 1 di 3 e . Persona_1 Persona_2
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo Parte_1 deducendo l'insussistenza del preteso credito per l'avvenuta integrale corresponsione delle rette dovute ed eccependo l'intervenuta prescrizione annuale ai sensi del disposto art. 2955 c.c.
Si costituiva in giudizio l'odierna opposta, la quale contestando ed impugnando tutto quanto dedotto ed eccepito ex adverso, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo e chiedeva disporsi la provvisoria esecuzione dello stesso posto che, nel caso di specie, non poteva farsi applicazione della prescrizione c.d. presuntiva trattandosi di obbligazione nascente da contratto scritto.
Con ordinanza del 3.05.2022 contestualmente alla concessione dei chiesti termini ex art. 183, VI comma c.p.c. veniva concessa la chiesta provvisoria esecuzione del d.i. opposto posto che l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente ex art. 2955 n. 1 c.c. non appariva prima facie fondata;
e non lo è anche all'esito della compiuta istruttoria, risultando versate in atti, già con il fascicolo monitorio, le domande di iscrizione redatte su modulo compilato dall'ente convenuto, nelle quali è indicato il costo annuo della retta.
Ed invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le prescrizioni presuntive, trovando fondamento e ragione esclusivamente in quei rapporti che s'instaurano senza formalità ed in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione ne' rilascio dì quietanza scritta, non possono operare nell'ipotesi in cui il credito fatto valere tragga origine da un contratto stipulato in forma scritta, proprio perché i rapporti risultanti da scritture non si possono ricomprendere fra quelli in cui è d'uso comune l'immediato pagamento (Cass. 10379/2018; 11145/2012; Cass., Sez. 2, 7 aprile 2006, n. 8200; 3 febbraio 1995, n. 1504; Cass., Sez. 1, 3 febbraio 1971, n. 244) (Cass.
3.7.1968 n. 2227; Cass. 28.6.1969. n. 2350; Cass. 23.3.1977 n. 1137; Cass. 16.6.1980 n. 3812; Cass.
3.2.1995 n. 1304).
Appare pertanto inammissibile, in quanto tardiva e contraddittoria con l'unico motivo di opposizione contenuto in atto di citazione, l'allegazione di cui alla prima memoria ex art. 183 cpc, aggiuntiva rispetto all'eccezione di prescrizione presuntiva, nella quale l'opponente ha dichiarato di insistere, secondo la quale le schede di iscrizione del 10.09.2014, 14.09.2014 e 22.9.2016, prodotte dall'opposta, si ripete, già in sede monitoria, erano state alterate laddove era stata anteposta la cifra 1 davanti agli importi rispettivamente di € 880,00, 760,00 ed € 880,00, facendo così aumentare la presunta somma dovuta di ben oltre 3.000,00 euro. Alla luce di tale eccezione, chiedeva pertanto tardivamente disporsi perizia calligrafica sugli originali delle schede di iscrizione prodotte dall'opposta, non disconosciute tempestivamente con l'atto di opposizione. Sempre con la prima memoria ex art. 183 cpc parte opponente produceva ricevuta di pagamento di € 110,00 del 30.11.2016, relativa alla frequentazione del primo anno alberghiero di PE
.
[...]
L'opposizione, per quanto sopra dedotto, non può dunque trovare accoglimento.
L'opponente con l'atto introduttivo del giudizio ha eccepito la prescrizione presuntiva del diritto, deducendo quindi di avere pagato il dovuto, salvo poi contraddirsi una volta compreso che la prescrizione presuntiva non poteva operare;
a quel punto ha contestato la debenza dell'importo, sostenendo che la misura del compenso pattuito sarebbe stata falsificata. E tuttavia è noto che l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata sia ogni qualvolta che il debitore ammetta di non avere pagato (art. 2959 c.c.), giacché il mancato pagamento contrasta con i presupposti della presunzione stessa, sia in tutte le ipotesi in cui venga contestato il quantum della pretesa contro di lui azionata, posto che tale ultimo atteggiamento implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione (v. Cass. 30058/2017).
Peraltro l'opponente non ha provato neppure di avere pagato la minor somma ritenuta (infondatamente) dovuta, e il pagamento di € 110,00 è stato tenuto conto dall'ente opposto, che non ha richiesto l'intera pagina 2 di 3 somma dovuta sulla base delle domande di iscrizione in atti;
la somma ingiunta è infatti di € 5199,00 a fronte della somma complessiva delle scritture in esame pari ad € 5.520,00).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1676/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 3.12.2021 nell'ambito del giudizio n. 3621/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Raffaele Catalano.
Ragusa, 05/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 235/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRADA Parte_1 C.F._1 GUASTELLA GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CATALANO RAFFAELE P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1676/2021 emesso nell'ambito del giudizio n. 3621/2021 R.G. dal Tribunale di Ragusa in data 03.12.2021 e notificato in data 10.12.2021 con il quale è stato ingiunto a di pagare in favore della la somma di € 5.199,00, Parte_1 Controparte_2 oltre interessi, spese e compensi della procedura liquidati in euro 450,00 per compensi professionali ed euro 76,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso.
Citazione in opposizione notificata il 19.1.2022.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“- ritenere e dichiarare non dovuta la somma ingiunta per intervenuta prescrizione presuntiva….
Per parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1676/2021 del 3.12.2021 il Tribunale di Ragusa ingiungeva a Parte_1 di corrispondere alla la somma di € 5.199,00 oltre interessi e spese della procedura e ciò a Controparte_2 titolo di pagamento delle rette scolastiche per gli anni 2014 e 2016 relative all'iscrizione dei di lei figli minori pagina 1 di 3 e . Persona_1 Persona_2
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo Parte_1 deducendo l'insussistenza del preteso credito per l'avvenuta integrale corresponsione delle rette dovute ed eccependo l'intervenuta prescrizione annuale ai sensi del disposto art. 2955 c.c.
Si costituiva in giudizio l'odierna opposta, la quale contestando ed impugnando tutto quanto dedotto ed eccepito ex adverso, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo e chiedeva disporsi la provvisoria esecuzione dello stesso posto che, nel caso di specie, non poteva farsi applicazione della prescrizione c.d. presuntiva trattandosi di obbligazione nascente da contratto scritto.
Con ordinanza del 3.05.2022 contestualmente alla concessione dei chiesti termini ex art. 183, VI comma c.p.c. veniva concessa la chiesta provvisoria esecuzione del d.i. opposto posto che l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente ex art. 2955 n. 1 c.c. non appariva prima facie fondata;
e non lo è anche all'esito della compiuta istruttoria, risultando versate in atti, già con il fascicolo monitorio, le domande di iscrizione redatte su modulo compilato dall'ente convenuto, nelle quali è indicato il costo annuo della retta.
Ed invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le prescrizioni presuntive, trovando fondamento e ragione esclusivamente in quei rapporti che s'instaurano senza formalità ed in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione ne' rilascio dì quietanza scritta, non possono operare nell'ipotesi in cui il credito fatto valere tragga origine da un contratto stipulato in forma scritta, proprio perché i rapporti risultanti da scritture non si possono ricomprendere fra quelli in cui è d'uso comune l'immediato pagamento (Cass. 10379/2018; 11145/2012; Cass., Sez. 2, 7 aprile 2006, n. 8200; 3 febbraio 1995, n. 1504; Cass., Sez. 1, 3 febbraio 1971, n. 244) (Cass.
3.7.1968 n. 2227; Cass. 28.6.1969. n. 2350; Cass. 23.3.1977 n. 1137; Cass. 16.6.1980 n. 3812; Cass.
3.2.1995 n. 1304).
Appare pertanto inammissibile, in quanto tardiva e contraddittoria con l'unico motivo di opposizione contenuto in atto di citazione, l'allegazione di cui alla prima memoria ex art. 183 cpc, aggiuntiva rispetto all'eccezione di prescrizione presuntiva, nella quale l'opponente ha dichiarato di insistere, secondo la quale le schede di iscrizione del 10.09.2014, 14.09.2014 e 22.9.2016, prodotte dall'opposta, si ripete, già in sede monitoria, erano state alterate laddove era stata anteposta la cifra 1 davanti agli importi rispettivamente di € 880,00, 760,00 ed € 880,00, facendo così aumentare la presunta somma dovuta di ben oltre 3.000,00 euro. Alla luce di tale eccezione, chiedeva pertanto tardivamente disporsi perizia calligrafica sugli originali delle schede di iscrizione prodotte dall'opposta, non disconosciute tempestivamente con l'atto di opposizione. Sempre con la prima memoria ex art. 183 cpc parte opponente produceva ricevuta di pagamento di € 110,00 del 30.11.2016, relativa alla frequentazione del primo anno alberghiero di PE
.
[...]
L'opposizione, per quanto sopra dedotto, non può dunque trovare accoglimento.
L'opponente con l'atto introduttivo del giudizio ha eccepito la prescrizione presuntiva del diritto, deducendo quindi di avere pagato il dovuto, salvo poi contraddirsi una volta compreso che la prescrizione presuntiva non poteva operare;
a quel punto ha contestato la debenza dell'importo, sostenendo che la misura del compenso pattuito sarebbe stata falsificata. E tuttavia è noto che l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata sia ogni qualvolta che il debitore ammetta di non avere pagato (art. 2959 c.c.), giacché il mancato pagamento contrasta con i presupposti della presunzione stessa, sia in tutte le ipotesi in cui venga contestato il quantum della pretesa contro di lui azionata, posto che tale ultimo atteggiamento implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione (v. Cass. 30058/2017).
Peraltro l'opponente non ha provato neppure di avere pagato la minor somma ritenuta (infondatamente) dovuta, e il pagamento di € 110,00 è stato tenuto conto dall'ente opposto, che non ha richiesto l'intera pagina 2 di 3 somma dovuta sulla base delle domande di iscrizione in atti;
la somma ingiunta è infatti di € 5199,00 a fronte della somma complessiva delle scritture in esame pari ad € 5.520,00).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1676/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 3.12.2021 nell'ambito del giudizio n. 3621/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Raffaele Catalano.
Ragusa, 05/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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