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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4978/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4978/2024 tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellato
Oggi 27 novembre 2025 ad ore 13,31 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. BALLONE BURINI GIOVANNI il quale precisa le conclusioni Parte_1 come da atto di appello insistendo nelle prove richieste e riportate integralmente nella nota depositata in data 25/11/2025; Per l'avv. Roberto Zucchi in sostituzione per delega orale dell'avv. FRIONI CP_1 ANGELO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello e riportate nella nota depositata in data 19/11/2025 insistendo nell'ammissione delle prove ivi richieste e riportate;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
l'avv. Ballone si riporta alla nota spese depositata in data 25/11/2025; l'avv. Zucchi si rimette al Giudice;
IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 25 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 4978/2024, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza del 27/11/2025, e promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ballone Burini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Castelfidardo (AN), via Martiri della
Libertà n. 3, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data
30.09.2024;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il 23 CP_1 CodiceFiscale_2 novembre 1958 e residente in [...], Sofia, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Frioni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Perugia, Corso Vannucci n. 107, in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla memoria di costituzione in appello depositata telematicamente in data 19.12.2024;
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la ordinanza emessa in data 07/08/2024 nel giudizio di primo grado iscritto al n. 4633/2023 R.G. dal Giudice di Pace di Ancona avente ad oggetto: dichiarazione di incompetenza per valore a favore del Tribunale di Ancona.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 25 All'odierna udienza del 27/11/2025 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 316 e 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, adiva il Giudice di Parte_1
Pace di Ancona per sentire accogliere le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di
Pace di Ancona: per tutte le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare:
- che il sig. ha ricevuto la somma di € 10.000 (euro diecimila) da parte del sig. CP_1
a titolo di prestito personale e si è reso inadempiente all'obbligo di restituzione della Parte_1 predetta somma in favore dell'attore;
- che in ogni caso il convenuto, per tutte le causali di cui in narrativa, è comunque debitore nei confronti dell'attore della somma di € 10.000 o di quella che verrà accertata in corso di causa;
- per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di € 10.000 (euro CP_1 diecimila) in favore del sig. ovvero di quella che verrà accertata in corso di causa, Parte_1 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito” (conclusioni formulate a pag. 8 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Il ricorrente – in sintesi e per quanto ivi di interesse – esponeva che: Parte_1
- , di professione commerciante, conobbe cittadino italiano Parte_1 CP_1 attualmente domiciliato in Bulgaria, alla fine dell'anno 2021, grazie a , imprenditore Persona_1 edile con il quale aveva già in corso trattative commerciali. Pt_1
- all'epoca Presidente presso la Confindustria Italo-Macedone nella capitale Skopje, CP_1 rappresentò a e a come nella Macedonia del Nord vi fossero interessanti possibilità di Pt_1 Per_1 affari per le imprese italiane in vari settori, come quelli delle costruzioni edili, infrastrutture ed energia.
- e iniziarono pertanto un'attività di ricerca di aziende italiane specializzate in Pt_1 Per_1 infrastrutture, energia, gestione di rifiuti ed acque, con l'intenzione di promuovere le stesse nei vari progetti in corso sia in Macedonia del Nord che in Albania.
- Successivamente si unirono ai predetti anche e entrambi CP_2 Controparte_3 imprenditori, anch'essi interessati a partecipare alle iniziative dell'attore e di , Persona_1 proponendo di mettere a disposizione la loro esperienza professionale in alcuni mercati strategici (ad es. illuminazione, fotovoltaico, costruzioni edili etc.) e la propria rete di contatti con varie aziende da eventualmente promuovere nei suddetti Paesi.
pagina 3 di 25 - Nel frattempo, venivano contattate alcune imprese italiane, specializzate nei predetti settori commerciali, procurate dal ricorrente e da le quali manifestavano sin da subito la volontà di Per_1 operare in Albania e Macedonia del Nord e, a tal fine, partecipavano, nel marzo del 2023, ad una missione di affari a Skopje (cfr. doc. n. 2 del ricorso introduttivo in primo grado), alla presenza di e di Pt_1 Per_1 CP_2 CP_1
- Successivamente vi furono anche vari incontri a Perugia, con alcune importanti aziende italiane, contattate sempre dal ricorrente e da ed ai quali partecipò anche Per_1 CP_1
- e tutti gli altri soggetti menzionati, decisero pertanto di costituire una società di capitali Pt_1 avente ad oggetto l'offerta di servizi di agenzia e di consulenza, per accompagnare le imprese italiane ad operare nei ridetti nuovi mercati.
- Si riteneva, infatti, che ognuno dei futuri soci avrebbe potuto contribuire al successo dell'operazione, apportando la propria esperienza professionale maturata, nonché la propria rete di relazioni con aziende ed imprenditori italiani.
- In data 13.06.2023 venne sottoscritto lo statuto della società a responsabilità limitata di diritto bulgaro con sede in Bulgaria a Sofia, ovvero presso l'ufficio Controparte_4 della commercialista del (doc. n. 3 del ricorso). CP_1
- Il capitale sociale venne momentaneamente fissato in BGN 200 (equivalente ad € 100), mentre le partecipazioni sociali vennero così ripartite: a venne conferito il 15% delle quote, a Parte_1 il 34%, a il 26%, a il 15% ed infine a CP_5 Persona_1 Controparte_3 [...] il 10%. CP_2
- All'atto della costituzione venne inoltre nominato amministratore della società, CP_1 mentre l'oggetto di questa fu concordato nell'attività di consulenza, ricerca e progettazione, analisi di fattibilità di progetti economici in vari settori, in particolare infrastrutture ed energie rinnovabili.
- , prima della costituzione della , alla presenza degli altri CP_1 Controparte_4 futuri soci, chiese a se potesse anticipargli dei fondi che sarebbero stati utilizzati Parte_1 per l'avviamento della società.
- A fronte di tale richiesta il ricorrente eseguiva un bonifico di € 3.000,00 a favore di CP_1
(bonifico alla First Investment Bank del 22.05.2023 - doc. n. 4 del ricorso).
- Inoltre , sempre alla presenza degli altri futuri soci, rappresentò a CP_1 Parte_1 che in quel momento non aveva disponibilità economiche per suoi motivi personali, e quindi chiedeva al ricorrente e se potesse concedergli un ulteriore anticipo, a titolo di prestito personale, della somma di € 7.000,00.
pagina 4 di 25 - Tale somma sarebbe stata restituita all'attore, unitamente a quella precedente già inviata, successivamente, ovvero nel momento in cui i soci avrebbero deciso l'apporto personale da investire inizialmente nella costituenda società per coprire i costi di almeno i primi sei mesi.
- Il ricorrente eseguiva pertanto un secondo bonifico di € 7.000,00 (doc. n. 5 del ricorso) in data
15.06.2023, a favore di;
CP_1
- In entrambe le causali dei bonifici eseguiti a favore del convenuto, come da questi richiesto, venne espressamente indicato: “prestito infruttifero”.
- Successivamente in data 07/07/2023 fu convocata l'assemblea dei soci della Controparte_6
, in cui dichiarava di volersi dimettere dalla carica di amministratore e di
[...] CP_1 rinunciare alle quote sociali detenute (il 34% del capitale sociale), uscendo quindi dalla società.
- Nel verbale di assemblea (doc. n. 6 del ricorso) lo stesso indicava, con motivazioni del tutto generiche, che non vi erano “più le condizioni iniziali” per proseguire quale socio e amministratore della società, richiamando l'avviso di convocazione dell'assemblea inviato ai soci precedentemente per email in data 29.06.2023, quindi appena due settimane dopo la sottoscrizione dello statuto della società (doc. n. 7 del ricorso), in cui dava atto della sua decisione di voler lasciare la
[...]
a motivo di, non meglio precisate, “incompatibilità con alcune posizioni Controparte_4 aziendali”.
- In quel momento, erano già in corso trattative con importanti gruppi imprenditoriali per futuri progetti in Macedonia del Nord: trattative in fase avanzata e in via di definizione (doc. ti n. 8 e 8bis del ricorso).
- Quindi, il convenuto , anche prima della costituzione della società, era perfettamente CP_1
a conoscenza della rete di potenziali clienti già procurata dai futuri soci della Controparte_4
, in particolare dall'attore e da oltre che dal
[...] CP_2 Per_1
- In altri termini, era evidente come presunte posizioni di incompatibilità, mai precisate dal convenuto, a motivo delle sue dimissioni da socio ed amministratore, qualora effettivamente sussistenti, fossero a perfettamente note, e comunque dallo stesso evidentemente celate, CP_1 prima della costituzione della società.
- Dopo l'uscita di dalla , ossia appena un paio di settimane CP_1 Controparte_4 dopo la sottoscrizione dello statuto, il convenuto registrava subito, nel luglio del 2023, una nuova società di consulenza con nome praticamente identico alla prima, per la precisione la
[...]
con p.iva n. (cfr. doc. n. 9 del ricorso), con Controparte_7 P.IVA_1 sede nello stesso indirizzo della precedente e con il medesimo oggetto Controparte_4
pagina 5 di 25 sociale di questa, ovvero esattamente la medesima attività consulenziale e di promozione svolta dalla Controparte_4
- Insieme a si unirono poi come soci della nuova società anche , CP_1 CP_2 Per_1
e l'arch. residente in [...].
[...] Persona_2
- E' pertanto evidente come con questa nuova iniziativa l'obbiettivo di fosse quello di CP_1 escludere dalle opportunità già procurate dall'attore con la prima società e Parte_1 CP_3
, considerato, inoltre, che proprio e avevano già evidenziato alcune
[...] CP_2 Persona_2 iniziative immediatamente concretizzabili in Macedonia del Nord ed in altri mercati.
- In aggiunta la , la quale, peraltro, a differenza della Controparte_7 [...]
, veniva subito dotata di partita iva, iniziava ad utilizzare lo stesso logo, Controparte_4 fatto sviluppare dall'attore presso uno studio grafico professionale, unitamente al sito web, destinato alla (cfr. doc. n. 10 del ricorso). Controparte_4
- A seguito di tali vicende, preso atto della decisione del dott. nonché dei comportamenti da CP_1 questi posti in essere, richiedeva quindi al convenuto la restituzione della somma Parte_1 complessiva di € 10.000,00.
- Somme che, come dimostrato, erano state inviate direttamente a come prestito CP_1 personale infruttifero.
- Dopo varie richieste verbali, rimaste tuttavia senza riscontro, veniva quindi incaricato dall'attore un legale, il quale inviava al una formale diffida di restituzione delle somme con email del CP_1
14.07.2023 (cfr. doc. n. 11 del ricorso).
- A sua volta il incaricava un proprio legale che, con comunicazione del 25 luglio (cfr. CP_1 doc.n.12 del ricorso), contestava la richiesta di rimborso;
contestazione, anche in questo caso, basata su generiche motivazioni, nella specie di comportamenti e manifestazioni del tutto incompatibili
“con l'intento societario che aveva determinato la nascita della compagine”.
- Tale risposta veniva contestata dall'attore il 28 luglio 2023 (cfr. doc. 13 del ricorso), il quale faceva notare che, a prescindere da tutte le vicende societarie, la dazione di denaro a favore del era CP_1 stata fatta allo stesso a titolo di prestito personale. Pur non disconoscendo la ricezione delle somme il non restituiva tuttavia alcunché. CP_1
- Oltre alla somma di € 10.000 versata al il sig. doveva inoltre sopportare CP_1 Parte_1 ulteriori spese (preparazione del sito web, viaggi, ricerche, spese legali etc.), in aggiunta ad un evidente pregiudizio sugli affari non conclusi, perdita di immagine, e quindi un ulteriore pregiudizio di natura extrapatrimoniale.
pagina 6 di 25 - In diritto l'attore dimostrava di aver inviato al convenuto la somma di € 10.000 con due distinti bonifici: il primo dell'importo di € 3.000 inviato in data 22.05.2023 sul conto corrente di
[...] presso la banca First Investment Bank, nella sede di Sofia in Bulgaria;
il secondo bonifico CP_1 di € 7.000 veniva eseguito presso la medesima banca a favore del convenuto in data 15.06.2023.
- in entrambe le causali dei bonifici era indicato che si trattava di “un prestito infruttifero”, ovvero di un prestito che l'attore aveva concesso al convenuto senza corresponsione di alcun interesse.
- La fattispecie ricadeva pertanto nel contratto di mutuo a titolo gratuito ai sensi degli artt. 1813 e
1815 c.c. che impongono a chi riceve una somma di denaro, o altre cose mobili, di restituirle all'altra parte.
- La ragione per cui il prestito era stato concesso a titolo gratuito, senza cioè la richiesta di alcun interesse, era giustificata dalla natura dei rapporti fiduciari all'epoca correnti tra le parti, le quali stavano organizzando attività di affari in Macedonia del Nord nonché in procinto di costituire una società di capitali, la per tali scopi. Controparte_4
- Sussisteva, quindi, un rapporto di reciproca fiducia in virtù del quale, su specifica richiesta del convenuto, l'attore aveva concesso al un prestito a titolo personale. CP_1
- Il convenuto non ha mai contestato la ricezione della somma.
- Egli, piuttosto, rivendicava alcune circostanze del tutto generiche sia in sede di assemblea della società, che successivamente, in particolare nel riscontro del 25/07/2023 alla diffida di restituzione della somma del del 14.07.2023, ove, contestando la natura di prestito personale dei Pt_1 bonifici, precisava che gli stessi: “si inquadrano in un ampio rapporto economico-commerciale diretto alla costituzione della società ”, senza tuttavia specificare Controparte_4 alcunché riguardo alla natura ed entità di tale presunto rapporto economico-commerciale.
- Non vi era alcun dubbio come la somma di denaro fosse stata percepita direttamente dal Sig.
e che, quindi, lo stesso era pertanto tenuto alla restituzione. CP_1
- Tale somma era stata concessa non a titolo di donazione, ma di prestito personale;
non alla società, all'epoca nemmeno costituita, quanto personalmente al convenuto e indipendentemente da come, e per quali fini, l'importo sarebbe stato da questi utilizzato.
- Qualora infatti il avesse inteso finanziare con tale somma la , il cui CP_1 Controparte_4 capitale sociale ammontava peraltro ad appena 100 euro, tale circostanza, oltre che non dimostrata, visto l'insussistenza di alcuna prova relativa al finanziamento dei soci nella compagine sociale, ciò, in ogni caso, non esimeva il convenuto dall'obbligo di restituzione delle somme in favore dell'attore.
pagina 7 di 25 - Si trattava -infatti- di un rapporto di natura strettamente personale intercorso con l'attore, non rilevando, come dal indicato in maniera del tutto evasiva, che l'importo fosse imputabile ad CP_1 un rapporto economico-commerciale diretto alla costituzione della Controparte_4
- Veniva peraltro dimostrato che subito dopo la costituzione della società, il anche in tal CP_1 caso con motivazioni del tutto generiche e discutibili, rassegnava immediatamente le proprie dimissioni, sia da socio che da amministratore, e costituiva una nuova identica società con medesimo oggetto e finalità della prima.
- Ciò evidenziava il comportamento sicuramente censurabile del ovvero il mancato rispetto CP_1 da parte del convenuto del principio di buona fede e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti obbligatori, cui ogni parte deve attenersi.
- Pertanto, alla luce delle vicende occorse, ed anche nell'ipotesi in cui la somma percepita, come assunto dal convenuto, fosse inquadrabile in un non meglio dimostrato rapporto economico- giuridico tra le parti, circostanza mai dimostrata e comunque contestata dall'attore, ne derivava in ogni caso l'ingiustificata appropriazione delle somme, ancora indebitamente trattenute dal CP_1
e quindi l'obbligo restitutorio a suo carico anche sotto questo ulteriore profilo, ovvero sulla base altresì di quanto disposto degli artt.li 2033 e 2041 c.c., considerata la palese malafede del sig.
CP_1
- L'attore dichiarava, infine, nel ricorso che, ai sensi dell'art. 163, co. 2 n.
3-bis, la domanda proposta con il ricorso introduttivo era soggetta alla condizione di procedibilità prevista dalla L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 e che tale condizione era stata soddisfatta avendo egli esperito la procedura di negoziazione assistita obbligatoria a seguito di convenzione ad hoc sottoscritta dalle parti in causa in data 15.10.2023 (cfr. doc. n. 14 del ricorso), la quale aveva avuto esito negativo come da verbale del 13.11.2023 (cfr. doc. n. 15 del ricorso).
Con decreto del 25.01.2024, il giudice di pace fissava per la comparizione delle parti l'udienza del
21.06.2024 (cfr. decreto in atti).
Il ricorso e il pedissequo decreto venivano notificati in data 6.02.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , eccependo in via CP_1 preliminare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito - in quanto l'attore aveva richiesto oltre alla somma di € 10.000,00 anche gli interessi su detta somma - e contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente.
La difesa del resistente esponeva che:
- era stato l'attore a chiedere l'intervento del convenuto per poter costituire nella CP_1
Repubblica di Bulgaria una società commerciale grazie alle conoscenze e alla rete commerciale del pagina 8 di 25 convenuto, da anni residente in [...]con importanti incarichi istituzionali all'interno della locale
Camera di Commercio e della Confindustria macedone.
- Il bonifico di € 3.000,00 costituiva la quota di partecipazione dell'attore alla compagine sociale, perché la società in effetti fu concretamente costituita con sede legale presso lo studio commerciale della fiscalista di fiducia del convenuto.
- L'iniziativa imprenditoriale non era gratuita per i partecipanti, i quali infatti avevano tutti deciso di anticipare una somma ricompresa tra i 3.000,00 e i 4.000,00 euro ciascuno.
- Con malafede l'attore aveva indicato come causale nel bonifico “prestito personale”, anziché indicare l'importo come quota di partecipazione all'iniziativa commerciale.
- Alle rimostranze del convenuto, il quale preferiva ottenere il bonifico accreditando la somma nel conto corrente intestato alla società e acceso presso la DBank Sofia di Sofia, l'attore aveva risposto che preferiva per motivi fiscali indicare detta causale, piuttosto che la partecipazione ad una società con capitale sociale di appena 100 euro.
- Anche il secondo bonifico di € 7.000,00 rappresentava le quote di partecipazione che l'attore si era fatto corrispondere dagli altri soci della costituenda società.
- La somma di € 4.000,00 rappresentava la quota di partecipazione ascrivibile a , Persona_2 mentre la quota di partecipazione di € 3.000,00 era ascrivibile a . CP_2
- si era fatto anticipare da questi ultimi tali somme e poi le aveva girate e bonificate a Pt_1 CP_1
come da accordi precedentemente intervenuti tra i soci.
[...]
- Per costituire una società in un paese estero, infatti, rivolgendosi a legali sul posto per costituire la società, notai sul posto per registrare alla Camera di Commercio la compagine sociale, consulenti fiscali e commercialisti per improntare e tenere le scritture contabili, tutti i soci avevano anticipato una somma per coprire le spese iniziali della costituenda società e per consentire alla stessa un minimo avviamento.
- Successivamente l'attore aveva preteso di far entrare nella compagine sociale , non Controparte_3 gradito dagli altri soci compreso il convenuto.
- Di fronte alle rimostranze degli altri soci all'ingresso di persona non gradita nella compagine sociale, dietro le insistenze dell'attore, il convenuto e gli altri partecipanti avevano costituito una nuova società
a propria cura e spese che non ricomprendeva né l'attore né . Controparte_3
La difesa del resistente chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti e testuali CP_1 conclusioni: “l'Ill.mo Giudice di Pace adito, in persona del Giudice designato dott. Vincenzo Rattenni, voglia: - in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiararsi l'incompetenza per valore del Giudice adito;
pagina 9 di 25 nel merito: rigettarsi la domanda proposta perché inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 4 della comparsa di primo grado).
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 21.06.2024 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e il procuratore di parte ricorrente contestava la comparsa avversaria, in particolare l'eccezione d'incompetenza per valore essendo la domanda contenuta nel limite di valore del giudice adito, come da clausola espressa;
il procuratore di parte resistente insisteva per l'accoglimento dell'eccezione d'incompetenza per valore;
il Giudice di Pace concedeva il termine di venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché l'ulteriore termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria, con riserva all'esito delle produzioni (cfr. verbale udienza 21.06.2024).
All'esito della riserva assunta all'udienza del 21.06.2024, con ordinanza del 07.08.2024, il Giudice di
Pace “dichiara la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale di Ancona, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione di questa ordinanza pena
l'estinzione del processo. Le spese di questa fase del giudizio vengono rimesse al giudice della riassunzione. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo”.
Nella motivazione, il Giudice di Pace evidenziava testualmente che:
“rilevato che nella domanda il ricorrente chiede la condanna del resistente alla restituzione della somma di € 10.000, oltre interessi legali sino alla data dell'effettivo soddisfo, non indicando la decorrenza, però, dalla domanda;
che successivamente, pur limitando la domanda infra competenza per valore del GDP, realizza un contrasto poiché la domanda principale è al limite ultimo della competenza per valore e qualsiasi interesse riconosciuto supererebbe tale limite (se la domanda si fosse fermata ad euro 9999,99, gli interessi potevano liquidarsi in un solo centesimo)” (cfr. motivazione pag. 1 della ordinanza in atti).
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto atto di citazione in appello notificato a Parte_1 mezzo posta elettronica certificata il 27/09/2024, con il quale ha chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Ancona: in via preliminare: quale giudice di appello, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare nulla la pronuncia del 07.08.2024, comunicata in pari data, nel procedimento n. RG 4633/2023, con la quale il giudice di Pace di Ancona ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
nel merito: - Voglia in ogni caso l'Ill.mo Tribunale civile di Ancona accertare e dichiarare che il sig. ha ricevuto la somma di € 10.000 (euro diecimila) da parte del sig. a CP_1 Parte_1
pagina 10 di 25 titolo di prestito personale e si è reso inadempiente all'obbligo di restituzione della predetta somma in favore dell'attore;
- che in ogni caso il sig. è comunque debitore nei confronti del sig. CP_1 Parte_1 della somma di € 10.000 (euro diecimila) o di quella che verrà accertata in corso di causa;
- per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di € 10.000 (euro CP_1 diecimila) in favore del sig. ovvero di quella che verrà accertata in corso di causa, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” (conclusioni rassegnate a pag. 18-19 dell'atto di citazione in appello).
L'appellante ha chiesto -inoltre- l'ammissione della prova per testimoni già chiesta Parte_1 avanti al Giudice di Pace di Ancona.
La difesa dell'appellante ha posto a fondamento dell'appello i seguenti motivi: Parte_1
1) “Violazione ed erronea applicazione delle norme relative alla determinazione del valore della causa ex art.li 7,10 e 14 c.p.c.”
Secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di Pace di Ancona aveva erroneamente dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ancona, aderendo all'eccezione promossa da parte convenuta.
2) “Erronea valutazione del GDP dell'affermazione dell'attore di voler contenere la domanda nei limiti della competenza per valore del Giudice adito”.
Secondo la difesa di parte appellante, il ricorrente aveva chiaramente specificato nel proprio atto introduttivo e nella successiva memoria istruttoria che la domanda di rimborso doveva essere contenuta
“nei limiti della competenza per valore del Giudice adito” sulla somma di € 10.000,00; si era quindi in presenza di una clausola di contenimento vincolante per il Giudice, con l'effetto di radicare la competenza dinnanzi allo stesso.
3) “Mancato accertamento nel merito – riproposizione in Tribunale”.
Il giudice dell'appello avrebbe dovuto decidere non solo sull'incompetenza ma anche nel merito.
L'appellante ha insistito quindi per l'accoglimento delle conclusioni di merito già formulate in primo grado nel ricorso introduttivo e nella successiva memoria istruttoria (cfr. atto di citazione in appello in atti). Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.12.2024, si è costituito nel presente grado di giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti e CP_1 testuali conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice designato, voglia:
- in via pregiudiziale e/o preliminare: confermarsi l'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Ancona
e oggi appellata con la quale lo stesso ha dichiarato la propria incompetenza per valore;
pagina 11 di 25 - nel merito: rigettarsi la domanda proposta perché inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto”. In via istruttoria chiedeva ammettersi, occorrendo, prova per testi già chiesta avanti al Giudice di Pace (conclusioni rassegnate a pag. 5 della comparsa cit.).
Alla prima udienza del 16.01.2025 venivano rigettate tutte le prove orali richieste sia dalla parte appellante che dalla parte appellata sui capitoli rispettivamente articolati nei propri scritti difensivi in quanto in parte generiche e in parte documentali;
inoltre, ritenuto utile e necessario disporre – prima di spedire la causa in decisione- il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., veniva fissato allo scopo l'udienza del 20.02.2025 (cfr. verbale di udienza;
l'ordinanza di rigetto delle prove viene ivi integralmente richiamata e confermata con conseguente rigetto delle istanze reiterate dalla difesa di entrambe le parti in causa).
All'udienza del 20.02.2025 il tentativo di conciliazione tra le parti ha avuto esito negativo;
pertanto i difensori hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Veniva, quindi, fissata per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza del 27.11.2025.
Tanto sinteticamente ma doverosamente riportato, occorre ora esaminare l'appello formulato da
. Parte_1
Venendo all'esame del primo e del secondo motivo di appello, i quali verranno trattati congiuntamente vista la connessione delle questioni trattate, essi sono fondati e vanno accolti.
L'adito Giudice di Pace di Ancona, con ordinanza del 7.08.2024 ivi impugnata, ha dichiarato la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale di Ancona (cfr. ordinanza in atti).
Ai fini dell'individuazione della competenza per valore del giudice sulla domanda, occorre prendere in considerazione l'art. 7 c.p.c. secondo cui il Giudice di Pace è competente, come è noto, per le cause relative a beni mobili fino a € 10.000,00.
Ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda e, ai sensi del comma secondo, le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva domandato nel ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 di primo grado, la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 10.000,00 CP_1
“oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo”; aveva poi anche chiesto “il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito” (cfr. pag. 8 ricorso introduttivo primo grado).
Nella successiva memoria ex art. 281 duodecies c.p.c., il ricorrente aveva chiesto di “condannare il sig. al pagamento della somma di € 10.000 (euro diecimila) in favore del sig. CP_1 Pt_1
pagina 12 di 25 ovvero di quella che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda Pt_1 fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito”
(cfr. pag. 5 conclusioni memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. n. 1 in atti).
Secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, “Stante la espressa limitazione della domanda alla competenza per valore del Giudice di pace, il capo di condanna censurato, (…) avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite della cd. clausola di contenimento, pena l'ultrapetizione. Ed invero questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass., Sez. Terza, 5/09/2011, n. 18100 e
11/12/2003, n. 18942) che: «In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento». A tale orientamento va data continuità in questa sede” (cfr. Cass., S.U., n. 36897/2021 che richiama v. Cass., Sez. Terza, 5/09/2011, n. 18100 e
11/12/2003, n. 18942).
Nel caso -inoltre- di cumulo della domanda di pagamento degli interessi, “In conseguenza del cumulo delle domande di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria con quella di risarcimento dei danni, formulata dall'originario attore, la controversia sicuramente eccedeva la competenza per valore del giudice adito (Cass. 26 febbraio 2008 n. 4944); - tuttavia, dato atto che l'attore, alla udienza del (…), aveva limitato la propria domanda - dichiarando di voler contenere l'intero "petitum" nei limiti della competenza dello stesso - non si determinava lo spostamento della causa al giudice superiore. Infatti, se sono proposte cumulativamente piu' domande, esse devono essere sommate tra loro ex art. 10 c.p.c., comma 2, salvo che l'attore abbia posto in modo non equivoco la cosiddetta
"clausola di contenimento" entro il detto limite, la quale, poi, è vincolante anche agli effetti del merito, sebbene non ribadita in sede di conclusioni (cfr. Cass. 17 luglio 1993, n. 7939); il Tribunale, sulla base di tale insegnamento giurisprudenziale, avrebbe dovuto ritenere fondate le censure in ordine alla pronuncia di incompetenza del primo giudice, esaminando di conseguenza la domanda, e avrebbe dovuto accogliere lo specifico motivo di appello sul punto, con il quale si chiedeva la decisione del merito (essendo competente a giudicare la controversia il Tribunale in primo grado)” (cfr. Cass., n.
15853/2010) con conseguente nullità della pronuncia.
La espressa limitazione della domanda del ricorrente alla competenza per valore del Parte_1
Giudice di pace adito (“Il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito”: cfr. pagina 13 di 25 conclusioni a pag. 8 dell'atto introduttivo) ha avuto quale effetto quello di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza con conseguente pronuncia entro il valore determinato dalla clausola di contenimento.
Va altresì evidenziato che sempre secondo la S.C. “Ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale, ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi di mora già maturati “ante litem” ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che non formano oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore” (cfr. anche in motivazione Cass. 2017 n.
17860).
Nel caso in esame come già sopra riportato la difesa attorea nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo aveva richiesto gli interessi in maniera generica mentre nella successiva memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.li aveva espressamente limitati a quelli successivi alla domanda.
Pertanto, in applicazione di tali principi, il Giudice di Pace di Ancona adito avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della domanda formulata dal ricorrente in quanto rientrava Parte_1 nella sua competenza per valore
Come è noto nel caso in cui il Giudice di Pace abbia erroneamente declinato la propria competenza il
Giudice di Appello deve procedere alla decisione del merito della controversia non rientrando la fattispecie nelle ipotesi tassative indicate dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
“In conformità a quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che qualora il giudice di pace come si è verificato nella specie si dichiari erroneamente incompetente, il giudice d'appello, investito della questione, deve comunque decidere la causa nel merito, non potendo essere accolta la tesi secondo cui il giudice di appello dovrebbe annullare la sentenza, rimettendo le parti davanti al giudice di primo grado (in termini, ad esempio, Cass. 27 agosto 2003, n. 12584). Il giudice dell'appello, infatti, mentre,
a norma dell'art. 353 c.p.c., comma 1, deve rimettere le parti davanti al primo giudice se, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiari che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, deve, invece, decidere nel merito in secondo grado qualora risolva in senso positivo una questione di competenza, posto che, in tal caso, la rimessione era prevista dal menzionato art. 353
c.p.c., u.c., solo nel caso del pretore che, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiari la competenza di quest'ultimo e tale disposizione è stata abrogata, con decorrenza dal 1 gennaio 1993, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89, comma 1, (Cass. 28 febbraio 1996, n. 1567; Cass. 16 marzo 1996, n. 2205)” (cfr. Cass., n. 13083/2007). pagina 14 di 25 Il Tribunale, quale giudice dell'appello, deve decidere la causa nel merito previa declaratoria di nullità della sentenza di I grado (cfr. anche Cass. 2019 n. 1217).
Il potere del giudice di secondo grado di rimettere la causa al primo giudice ha carattere eccezionale e può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c. e dall'art. 353 c.p.c.
(quest'ultimo abrogato dall'art. 3, comma 26, lett. M), del D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28.02.2023).
Venendo quindi all'esame del terzo motivo di appello, quindi all'esame nel merito della causa,
l'appello proposto da è fondato e viene accolto. Parte_1
Risulta documentalmente provato -infatti- che:
- Il ricorrente - odierno appellante - ha effettuato un bonifico in data 22.05.2023 Parte_1 di € 3.000,00 a favore di sul conto corrente presso la First Investment Bank con CP_1 causale: “prestito infruttifero” (cfr. contabile bonifico del 22.05.2023: doc. n. 4 all.to fasc. primo grado parte ricorrente).
- Il ricorrente – odierno appellante – ha effettuato un secondo bonifico in data Parte_1
15.06.2023 di € 7.000,00 a favore di sul conto corrente presso la First CP_1
Investment Bank con causale: “prestito infruttifero” (cfr. doc. n. 5 all.to fasc. primo grado parte ricorrente).
- L'avvenuto versamento della somma complessiva di € 10.000,00 è una circostanza pacifica, perché documentalmente dimostrata, e non contestata dal resistente – odierno appellato –
(il quale ha riconosciuto di aver ricevuto la predetta somma, seppur deducendo CP_1 una diversa ragione della dazione di essa).
Secondo la prospettazione del ricorrente – odierno appellante – la somma di € 10.000,00 era stata versata al resistente - appellato a titolo di prestito infruttifero, come indicato nella causale della disposizione di bonifico, concesso a titolo gratuito, senza la richiesta di alcun interesse, in ragione della natura dei rapporti fiduciari all'epoca correnti tra le parti le quali stavano organizzando attività di affari in Macedonia del Nord ed erano in procinto di costituire una società di capitali per tali scopi, la
Controparte_4
La somma di € 10.00 era stata concessa non a titolo di donazione ma di prestito personale, non alla società, all'epoca nemmeno costituita, ma personalmente al convenuto e indipendentemente da come e per quali fini l'importo sarebbe stato utilizzato.
La fattispecie ricadeva nel contratto di mutuo a titolo gratuito ai sensi degli artt. 1813 e 1815 c.c. che impongono a chi riceve una somma di denaro o altre cose mobili di restituirle all'altra parte.
pagina 15 di 25 La ragione per cui il prestito era stato concesso a titolo gratuito era giustificata dalla natura dei rapporti fiduciari, all'epoca correnti fra le parti, in virtù del quale, su specifica richiesta del convenuto, il ricorrente aveva concesso a un prestito a titolo personale (cfr. pag. 6 ricorso introduttivo di CP_1 giudizio di primo grado;
cfr. pagg.
6-7 atto citazione in appello).
Costituendosi, il convenuto ha eccepito che non si trattava di prestito, ma affermava CP_1 che il primo bonifico di € 3.000,00 costituiva la quota di partecipazione dell'attore alla compagine sociale, mentre il secondo bonifico effettuato di € 7.000,00 costituiva la quota di partecipazione di €
4.000,00 ascrivibile a e la quota di partecipazione di € 3.000,00 ascrivibile a Persona_2
. Tali somme erano state versate al fine di coprire le spese iniziali della costituenda CP_2 società in paese estero, per la consulenza legale per la costituzione della società, per la assistenza dei notai per la registrazione alla Camera di Commercio locale, per la consulenza fiscale e dei commercialisti per improntare e tenere le scritture contabili, tutte incombenze fiscali burocratiche ed organizzative effettuate grazie alle conoscenze di (cfr. pagg.
2-3 comparsa in primo CP_1 grado).
In relazione ai presupposti per l'azione restitutoria di somme di denaro, secondo la Corte di
Cassazione:
- «La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione» (Cass. n. 30944/2018; n. 9541/2010). La sentenza impugnata ha inteso esattamente fare applicazione di tale principio, precisando di doverlo considerare in relazione a quanto precisato da Cass. n. 17050 del 2014, richiamata dalla Corte d'appello nella motivazione. L'analisi di tale pronunzia si rileva essenziale per comprendere la ratio della decisione, che non è stata colta dal ricorrente. Cass. n. 17050 del 2014, in primo luogo, conferma incondizionatamente il principio, applicato nel caso in esame della sentenza impugnata, in base al quale è a carico di chi pretende la restituzione di una somma di provare «non solo la consegna, ma pagina 16 di 25 anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova». La pronunzia in esame (Cass. n. 17050 del 2014), dopo avere incondizionatamente riconosciuto la validità del principio, ha aggiunto che esso deve essere precisato nel senso che «la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento,
o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta». A tale rilievo, la Corte di legittimità, nella pronunzia di Cass. n. 17050 del 2014, ha aggiunto che «qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri»” (cfr. Cass., n. 20964 del 23/07/2025).
- Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della
Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma;
cfr. Cass., n. 27372 dell'8/10/2021).
- in particolare, secondo la Cassazione n. 27372 dell'8/10/2021, “secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, (…) l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi pagina 17 di 25 dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez.
6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410). Tuttavia, è stato altresì precisato che la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. n. 17050/2014). E' stato, infatti evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e pagina 18 di 25 dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che
è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.(…). A fronte di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, come documentata dalla causale del bonifico, ritiene la Corte che il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente non si sia attenuta al criterio di particolare cautela suggerita dalla giurisprudenza di legittimità, e ciò in presenza di una allegazione difensiva della controparte che a sua volta si fonda unicamente su documenti unilateralmente predisposti ed in epoca successiva alla dazione della somma,
e senza che emerga un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento” (cfr. Cass., n. 27372 dell'8/10/2021; cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del
22/04/2010; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410; Cass. n. 20740 del 2009);
- Secondo la giurisprudenza della S.C. “Chi agisce per la ripetizione dell'indebito ha il solo onere di allegare l'inesistenza di un giusto titolo di pagamento, mentre è sul convenuto che, in ossequio al principio di vicinanza della prova, grava l'onere di dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (cfr. anche in motivazione Cass. 2025 n. 21340).
Secondo i principi, oramai consolidati, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio nell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sull'attore, «il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (v. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 6983 del 15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del 05/07/2023), avendo la medesima giurisprudenza opportunamente precisato che «l'attore ha l'onere di provare
l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens» (v. Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325 del
19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11190 del 26/04/2024;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021) non potendosi esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra “solvens” e “accipiens” (in tal senso, Sez. 3,
Sentenza n. 1734 del 25/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15667 del 15/07/2011; Sez. 1 - , Ordinanza n. pagina 19 di 25 20522 del 03/08/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021). E già in precedenza, nello stesso ordine di idee, Sez. L, Sentenza n. 6138 del 20/03/2006, aveva stabilito che, nel giudizio di indebito, è colui il quale ne nega l'esistenza a dovere provare la sussistenza dei presupposti che rendono giustificato il pagamento di cui si chiede la restituzione. Tali principi sono stati ulteriormente precisati in Cass. n. 19902/2015 nei seguenti termini: «se nella prospettazione attorea si assuma che il pagamento dell'indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido.
In questo caso il solo onere dell'attore è allegare l'inesistenza d'un giusto titolo dell'obbligazione. Sarà poi il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (così in motivazione Cass. 2025 sopra richiamata;
così, Sez.
3, Ordinanza n. 24841 del 18/08/2023).
Infine, si rammenta che ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (cfr. Sez. Unite, 25 novembre 2008, n. 28042).
Ne consegue che non può dirsi che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria (cfr. Sez. Unite, 03 ottobre 2002, n. 14215) Da tale premessa di principio deriva, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'azione di arricchimento senza giusta causa può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento (Cass. 10 agosto 2007, n. 17647), ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato (Cass. 2 aprile 2009, n. 8020). Nel caso in esame la ricorrente ha proposto una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prova sufficiente all'accoglimento e, pertanto, non poteva trovare ingresso la domanda subordinata di arricchimento (cfr. in motivazione
Cass. 2013 n. 6295). pagina 20 di 25 Orbene applicando i superiori principi al caso in esame ne discende l'accoglimento della domanda di restituzione avanzata dalla difesa del per le motivazioni che seguono. Pt_1
Il ha dimostrato, come era suo onere, di aver versato al convenuto (ovvero sul C/c al Parte_1 medesimo intestato) la somma complessiva di E. 10.000,00 mediante distinti bonifici bancari
(rispettivamente del 22.05.2023 e del 15/06/2023) aventi come espressa causale quella di “prestito infruttifero”.
La causale “di prestito infruttifero” non è stata nell'immediatezza contestata da , il CP_1 quale ha pacificamente ricevuto le somme sul suo conto personale.
Soltanto dopo aver ricevuto la diffida del legale di in data 14.07.2023 avente ad Parte_1 oggetto la richiesta di restituzione, contestava, tramite comunicazione del proprio CP_1 difensore del 25.07.2023, la natura di prestito personale della dazione della somma di denaro (cfr. doc.ti nn. 11-12 fasc. primo grado parte ricorrente - appellante) sostenendo che la dazione delle suddette somme “si inquadravano in un più ampio rapporto economico commerciale diretto alla costituzione della società costituita in Sofia anche con la partecipazione Controparte_4 di altri soggetti” (cfr. lettera depositata dalla difesa dell'appellante sub doc. n. 12).
In comparsa di costituzione la difesa del , pur riconoscendo di aver ricevuto dal CP_1 Pt_1 la somma di E. 10.000,00 mediante i su citati due bonifici , ha dedotto quale diversa ragione della dazione di essa, che il bonifico di € 3.000,00 costituiva la quota di partecipazione dell'attore alla compagine sociale della società , il secondo bonifico di € 7.000, Controparte_4 rappresentava invece “la quota di partecipazione di € 4.000 ascrivibile a e la Persona_2 quota di partecipazione di € 3.000,00 è invece ascrivibile a (cfr. pag. 2 della CP_2 comparsa).
Tuttavia, le suddette allegazioni sono rimaste assunto unilaterale non solo non supportate da alcuna documentazione ma contraddetta anche dalle altre risultanze acquisite. Mentre la richiesta di prova per testi (reiterata nel foglio di p.c. depositato in data 19/11/2025) è stata avanzata su capitoli del tutto generici e come tali non ammessi.
In primo luogo, va evidenziato che non ha dimostrato l'esistenza di un contratto di CP_1 mandato concluso con il avente ad oggetto il compimento delle attività necessarie, Pt_1 prodromiche e comunque relative alla costituzione della società Controparte_4
Né la difesa dell'appellato non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'utilizzo di tali somme per delle spese sostenute per consulenti, notai, avvocati incaricati per la costituzione della nuova società su mandato del (né i soci ne danno atto nell'atto costitutivo della società Pt_1 sottoscritto in data 13/06/2023; cfr. atto costitutivo depositato dalla difesa dell'odierno appellante). pagina 21 di 25 In secondo luogo, va evidenziato che dalla documentazione depositata è emerso che:
- L'atto costitutivo della società è stato sottoscritto in data Controparte_4
13/06/2023 (ovvero due giorni prima il secondo bonifico di E. 7.000,00 datato 15/06/2023) da i seguenti soci: CP_1 CP_2 Persona_1 Parte_1 CP_3
(cfr. doc. n. 3 all.to al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado);
[...]
- non risulta tra i soci della (cfr. doc. n. 3
Persona_2 Controparte_4 all.to al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
per cui risulta smentita l'affermazione di parte appellata secondo cui la somma di E. 4.000,00 dei 7 mila di cui al secondo bonifico sarebbe “ascrivibile alla quota di partecipazione del sig. ; il sig.
Persona_2 viene chiamato a fungere da segretario nella riunione assembleare del 07/07/2023; il
Persona_2 sig. invece risulta socio della diversa società
Persona_2 Controparte_8
costituita in data 17/06/2023 – ovvero dopo la fuori uscita di e dei
[...] CP_1 soci e dalla compagine sociale della avvenuta in Per_1 CP_2 Controparte_4 data 07/07/2023; cfr. visura camerale e atto costitutivo della società Controparte_8
prodotto dalla difesa del dalla quale altresì emerge che il
[...] CP_1 Pt_1 non era socio di quest'ultima; per cui non solo non è credibile che il avrebbe dato al Persona_2
l'incarico di versare al la somma di E. 4000,00 quale quota di partecipazione Pt_1 CP_1 ad una società della quale non è entrato mai a far parte ma non è emerso – né è stato allegato- nessun altro tipo di collegamento fra i due);
- Nell'atto costitutivo si dava atto che il patrimonio sociale della predetta società era pari a BGN
200 (equivalente ad € 100), mentre le partecipazioni sociali vennero così ripartite: a
[...]
n. 68 quote di valore pari a complessivi BGN 68; a n. 30 quote del CP_1 Parte_1 valore di 30 BGN, a n. 20 quote per un valore di 20 BGN, a il CP_2 Persona_1
n. 52 quote per un valore complessivo di 52 BGN e a n. 30 quote per un Controparte_3 valore di 30 BGN (cfr. atto costitutivo in atti);
- All'art. 15 i soci della neo-costituita società stabilivano che “i soci possono formare fondi di cassa della società” (non veniva dato atto del versamento di alcuna somma da parte dei soci né dell'obbligo di versamento successivo di somme da parte dei soci. Si rammenta che il secondo bonifico è datato 15/06/2023. Né vi è prova dell'esistenza di un patto parasociale fra i soci predetti avente ad oggetto l'obbligo di versamento di somme in favore della neo-costituita società; circostanza invero neppure mai allegata;
né la parte appellata ha mai dedotto e/o dimostrato che anche il sig. avesse versato una somma a titolo di partecipazione alla CP_1 predetta società ulteriore e diversa dal capitale sociale;
né risulta che vi abbiano provveduto gli pagina 22 di 25 altri soci ovvero il sig. il sig. e il sig. Rispetto a quest'ultimo non vi è Per_1 CP_3 CP_2 alcun elemento concreto e plausibile – nel contesto fattuale appena sopra descritto e per quanto si dirà anche appresso- che quest'ultimo abbia delegato il a versare al la Pt_1 CP_1 somma di E. 3000,00 quale quota di partecipazione alla predetta società senza considerare che la stessa era stata già costituita in data 13/06/2023);
- Infine va evidenziato che all'atto della costituzione venne nominato anche CP_1 amministratore della società ed eleggeva domicilio presso l'indirizzo in cui veniva fissata la sede legale della società ovvero a Sofia Rione Krasno Selo Via Borovo n. 41 piano 1, int. 2 che risultava l'indirizzo di sua residenza come emerge dal certificato anagrafico e di iscrizione
AIRE depositato dall'appellante sub doc. n. 1; per cui risulta smentita anche la circostanza per cui la sede legale della società sarebbe stata costituita presso il commercialista di fiducia del né comunque risulta nessun esborso in favore di qualsivoglia commercialista); CP_1
- Alla assemblea del 07/07/2023 (nemmeno un mese dopo dal secondo bonifico del 15/06/2023) convocata da nella veste di amministratore, i soci e CP_1 CP_1 Per_1 CP_2 fuoriuscivano dalla società e si dimetteva contestualmente dalla carica di CP_1 amministratore come era stato dallo stesso preannunciato con mail del 29/06/2023 prodotta sub doc. n. 7 dall'appellante. Nel citato verbale il non avanzava nessuna richiesta di CP_2 restituzione di somme relative alla sua partecipazione alla società; né vi è prova che quest'ultimo ne abbia mai fatto richiesta successivamente nonostante la fuoriuscita dalla predetta società e la costituzione insieme a e di altra società pochi CP_1 Per_1 Persona_2 giorni dopo alla quale il sig. non partecipava;
né a tal proposito nulla deduceva il Pt_1 nella missiva del 25/07/2023; d'altronde nessuna richiesta è stata mai avanzata dal CP_1 al Né comunque è stato mai neppure giustificato il motivo per cui il Pt_1 CP_2 non abbia eseguito autonomamente il bonifico direttamente a e abbia CP_2 CP_1 invece delegato il . Pt_1
Quindi alla luce delle circostanze sopra accertate e considerate – a fronte di una espressa imputazione del versamento da parte del come documentata dalla causale dei bonifici e in presenza di una Pt_1 allegazione difensiva del convenuto rimasta smentita alla ricostruzione in fatto sopra riportata non essendo emersa un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento - in applicazione del criterio di particolare cautela suggerita dalla giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale ritiene che nel merito la domanda avanzata dal meriti accoglimento risultando dimostrata l'esistenza di un contratto Pt_1 di mutuo quale titolo a giustificazione della dazione in favore del della somma di E. CP_1
10.000,00. pagina 23 di 25 Ne consegue che il vada condannato a restituire al predetto la somma di E. 10.000,00 oltre ad CP_1 interessi legali di mora dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di I grado (come richiesto) fino al saldo effettivo.
La domanda avanzata dal -comunque- merita accoglimento anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. Pt_1
(pure invocato sebbene in via subordinata dalla difesa attorea) di cui sono stati dimostrati tutti gli elementi costitutivi sopra riportati.
Infatti, se si esclude il contratto di mutuo quale causa solutionis, il versamento eseguito dal in Pt_1 favore del risulta privo di causa, e come tale ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. CP_1
Come già detto sopra il doveva dimostrare che il pagamento ricevuto era sorretto da una giusta CP_1 causa;
la suddetta prova non è stata fornita (si ribadisce la genericità e quindi l'inammissibilità della prova per testi richiesta appunto su capitoli generici e comunque irrilevanti in violazione dell'art. 244
c.p.c.).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della odierna parte appellata e si liquidano in favore dell'appellante ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori medi) come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (E. 10.000,00 per cui lo scaglione è quello fino ad E. 26 mila), in relazione ai parametri medi e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività in entrambi i gradi e quello relativo alla fase “decisoria” viene liquidato al
50% stante l'attività di mera discussione orale richiesta dal rito decisionale ivi prescelto. La difesa dell'appellante ha depositato nota spese in data 25/11/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N.
4978/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide: visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
l'appello proposto da avverso la ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Ancona Parte_1 impugnata;
per l'effetto,
DICHIARA
La nullità della ordinanza ivi appellata per le causali di cui in motivazione;
nel merito, in accoglimento della domanda avanzata da Pt_1
AN
pagina 24 di 25 a restituire a - per i titoli e per le causali di cui in motivazione- la CP_1 Parte_1 somma di € 10.000,00 oltre agli interessi legali di mora dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di I grado al saldo;
AN
L'appellato al pagamento in favore di delle spese di entrambi gradi di CP_1 Parte_1 giudizio che si liquidano- per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 4.069,50 a titolo di compenso professionale (di cui E. 1523,00 per il giudizio di I grado), E. 619,50 per esborsi (di cui E.
264,00 per il I grado), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Ancona, 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 25 di 25
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4978/2024 tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellato
Oggi 27 novembre 2025 ad ore 13,31 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. BALLONE BURINI GIOVANNI il quale precisa le conclusioni Parte_1 come da atto di appello insistendo nelle prove richieste e riportate integralmente nella nota depositata in data 25/11/2025; Per l'avv. Roberto Zucchi in sostituzione per delega orale dell'avv. FRIONI CP_1 ANGELO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello e riportate nella nota depositata in data 19/11/2025 insistendo nell'ammissione delle prove ivi richieste e riportate;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
l'avv. Ballone si riporta alla nota spese depositata in data 25/11/2025; l'avv. Zucchi si rimette al Giudice;
IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 25 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 4978/2024, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza del 27/11/2025, e promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ballone Burini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Castelfidardo (AN), via Martiri della
Libertà n. 3, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data
30.09.2024;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il 23 CP_1 CodiceFiscale_2 novembre 1958 e residente in [...], Sofia, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Frioni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Perugia, Corso Vannucci n. 107, in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla memoria di costituzione in appello depositata telematicamente in data 19.12.2024;
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la ordinanza emessa in data 07/08/2024 nel giudizio di primo grado iscritto al n. 4633/2023 R.G. dal Giudice di Pace di Ancona avente ad oggetto: dichiarazione di incompetenza per valore a favore del Tribunale di Ancona.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 25 All'odierna udienza del 27/11/2025 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 316 e 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, adiva il Giudice di Parte_1
Pace di Ancona per sentire accogliere le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di
Pace di Ancona: per tutte le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare:
- che il sig. ha ricevuto la somma di € 10.000 (euro diecimila) da parte del sig. CP_1
a titolo di prestito personale e si è reso inadempiente all'obbligo di restituzione della Parte_1 predetta somma in favore dell'attore;
- che in ogni caso il convenuto, per tutte le causali di cui in narrativa, è comunque debitore nei confronti dell'attore della somma di € 10.000 o di quella che verrà accertata in corso di causa;
- per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di € 10.000 (euro CP_1 diecimila) in favore del sig. ovvero di quella che verrà accertata in corso di causa, Parte_1 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito” (conclusioni formulate a pag. 8 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Il ricorrente – in sintesi e per quanto ivi di interesse – esponeva che: Parte_1
- , di professione commerciante, conobbe cittadino italiano Parte_1 CP_1 attualmente domiciliato in Bulgaria, alla fine dell'anno 2021, grazie a , imprenditore Persona_1 edile con il quale aveva già in corso trattative commerciali. Pt_1
- all'epoca Presidente presso la Confindustria Italo-Macedone nella capitale Skopje, CP_1 rappresentò a e a come nella Macedonia del Nord vi fossero interessanti possibilità di Pt_1 Per_1 affari per le imprese italiane in vari settori, come quelli delle costruzioni edili, infrastrutture ed energia.
- e iniziarono pertanto un'attività di ricerca di aziende italiane specializzate in Pt_1 Per_1 infrastrutture, energia, gestione di rifiuti ed acque, con l'intenzione di promuovere le stesse nei vari progetti in corso sia in Macedonia del Nord che in Albania.
- Successivamente si unirono ai predetti anche e entrambi CP_2 Controparte_3 imprenditori, anch'essi interessati a partecipare alle iniziative dell'attore e di , Persona_1 proponendo di mettere a disposizione la loro esperienza professionale in alcuni mercati strategici (ad es. illuminazione, fotovoltaico, costruzioni edili etc.) e la propria rete di contatti con varie aziende da eventualmente promuovere nei suddetti Paesi.
pagina 3 di 25 - Nel frattempo, venivano contattate alcune imprese italiane, specializzate nei predetti settori commerciali, procurate dal ricorrente e da le quali manifestavano sin da subito la volontà di Per_1 operare in Albania e Macedonia del Nord e, a tal fine, partecipavano, nel marzo del 2023, ad una missione di affari a Skopje (cfr. doc. n. 2 del ricorso introduttivo in primo grado), alla presenza di e di Pt_1 Per_1 CP_2 CP_1
- Successivamente vi furono anche vari incontri a Perugia, con alcune importanti aziende italiane, contattate sempre dal ricorrente e da ed ai quali partecipò anche Per_1 CP_1
- e tutti gli altri soggetti menzionati, decisero pertanto di costituire una società di capitali Pt_1 avente ad oggetto l'offerta di servizi di agenzia e di consulenza, per accompagnare le imprese italiane ad operare nei ridetti nuovi mercati.
- Si riteneva, infatti, che ognuno dei futuri soci avrebbe potuto contribuire al successo dell'operazione, apportando la propria esperienza professionale maturata, nonché la propria rete di relazioni con aziende ed imprenditori italiani.
- In data 13.06.2023 venne sottoscritto lo statuto della società a responsabilità limitata di diritto bulgaro con sede in Bulgaria a Sofia, ovvero presso l'ufficio Controparte_4 della commercialista del (doc. n. 3 del ricorso). CP_1
- Il capitale sociale venne momentaneamente fissato in BGN 200 (equivalente ad € 100), mentre le partecipazioni sociali vennero così ripartite: a venne conferito il 15% delle quote, a Parte_1 il 34%, a il 26%, a il 15% ed infine a CP_5 Persona_1 Controparte_3 [...] il 10%. CP_2
- All'atto della costituzione venne inoltre nominato amministratore della società, CP_1 mentre l'oggetto di questa fu concordato nell'attività di consulenza, ricerca e progettazione, analisi di fattibilità di progetti economici in vari settori, in particolare infrastrutture ed energie rinnovabili.
- , prima della costituzione della , alla presenza degli altri CP_1 Controparte_4 futuri soci, chiese a se potesse anticipargli dei fondi che sarebbero stati utilizzati Parte_1 per l'avviamento della società.
- A fronte di tale richiesta il ricorrente eseguiva un bonifico di € 3.000,00 a favore di CP_1
(bonifico alla First Investment Bank del 22.05.2023 - doc. n. 4 del ricorso).
- Inoltre , sempre alla presenza degli altri futuri soci, rappresentò a CP_1 Parte_1 che in quel momento non aveva disponibilità economiche per suoi motivi personali, e quindi chiedeva al ricorrente e se potesse concedergli un ulteriore anticipo, a titolo di prestito personale, della somma di € 7.000,00.
pagina 4 di 25 - Tale somma sarebbe stata restituita all'attore, unitamente a quella precedente già inviata, successivamente, ovvero nel momento in cui i soci avrebbero deciso l'apporto personale da investire inizialmente nella costituenda società per coprire i costi di almeno i primi sei mesi.
- Il ricorrente eseguiva pertanto un secondo bonifico di € 7.000,00 (doc. n. 5 del ricorso) in data
15.06.2023, a favore di;
CP_1
- In entrambe le causali dei bonifici eseguiti a favore del convenuto, come da questi richiesto, venne espressamente indicato: “prestito infruttifero”.
- Successivamente in data 07/07/2023 fu convocata l'assemblea dei soci della Controparte_6
, in cui dichiarava di volersi dimettere dalla carica di amministratore e di
[...] CP_1 rinunciare alle quote sociali detenute (il 34% del capitale sociale), uscendo quindi dalla società.
- Nel verbale di assemblea (doc. n. 6 del ricorso) lo stesso indicava, con motivazioni del tutto generiche, che non vi erano “più le condizioni iniziali” per proseguire quale socio e amministratore della società, richiamando l'avviso di convocazione dell'assemblea inviato ai soci precedentemente per email in data 29.06.2023, quindi appena due settimane dopo la sottoscrizione dello statuto della società (doc. n. 7 del ricorso), in cui dava atto della sua decisione di voler lasciare la
[...]
a motivo di, non meglio precisate, “incompatibilità con alcune posizioni Controparte_4 aziendali”.
- In quel momento, erano già in corso trattative con importanti gruppi imprenditoriali per futuri progetti in Macedonia del Nord: trattative in fase avanzata e in via di definizione (doc. ti n. 8 e 8bis del ricorso).
- Quindi, il convenuto , anche prima della costituzione della società, era perfettamente CP_1
a conoscenza della rete di potenziali clienti già procurata dai futuri soci della Controparte_4
, in particolare dall'attore e da oltre che dal
[...] CP_2 Per_1
- In altri termini, era evidente come presunte posizioni di incompatibilità, mai precisate dal convenuto, a motivo delle sue dimissioni da socio ed amministratore, qualora effettivamente sussistenti, fossero a perfettamente note, e comunque dallo stesso evidentemente celate, CP_1 prima della costituzione della società.
- Dopo l'uscita di dalla , ossia appena un paio di settimane CP_1 Controparte_4 dopo la sottoscrizione dello statuto, il convenuto registrava subito, nel luglio del 2023, una nuova società di consulenza con nome praticamente identico alla prima, per la precisione la
[...]
con p.iva n. (cfr. doc. n. 9 del ricorso), con Controparte_7 P.IVA_1 sede nello stesso indirizzo della precedente e con il medesimo oggetto Controparte_4
pagina 5 di 25 sociale di questa, ovvero esattamente la medesima attività consulenziale e di promozione svolta dalla Controparte_4
- Insieme a si unirono poi come soci della nuova società anche , CP_1 CP_2 Per_1
e l'arch. residente in [...].
[...] Persona_2
- E' pertanto evidente come con questa nuova iniziativa l'obbiettivo di fosse quello di CP_1 escludere dalle opportunità già procurate dall'attore con la prima società e Parte_1 CP_3
, considerato, inoltre, che proprio e avevano già evidenziato alcune
[...] CP_2 Persona_2 iniziative immediatamente concretizzabili in Macedonia del Nord ed in altri mercati.
- In aggiunta la , la quale, peraltro, a differenza della Controparte_7 [...]
, veniva subito dotata di partita iva, iniziava ad utilizzare lo stesso logo, Controparte_4 fatto sviluppare dall'attore presso uno studio grafico professionale, unitamente al sito web, destinato alla (cfr. doc. n. 10 del ricorso). Controparte_4
- A seguito di tali vicende, preso atto della decisione del dott. nonché dei comportamenti da CP_1 questi posti in essere, richiedeva quindi al convenuto la restituzione della somma Parte_1 complessiva di € 10.000,00.
- Somme che, come dimostrato, erano state inviate direttamente a come prestito CP_1 personale infruttifero.
- Dopo varie richieste verbali, rimaste tuttavia senza riscontro, veniva quindi incaricato dall'attore un legale, il quale inviava al una formale diffida di restituzione delle somme con email del CP_1
14.07.2023 (cfr. doc. n. 11 del ricorso).
- A sua volta il incaricava un proprio legale che, con comunicazione del 25 luglio (cfr. CP_1 doc.n.12 del ricorso), contestava la richiesta di rimborso;
contestazione, anche in questo caso, basata su generiche motivazioni, nella specie di comportamenti e manifestazioni del tutto incompatibili
“con l'intento societario che aveva determinato la nascita della compagine”.
- Tale risposta veniva contestata dall'attore il 28 luglio 2023 (cfr. doc. 13 del ricorso), il quale faceva notare che, a prescindere da tutte le vicende societarie, la dazione di denaro a favore del era CP_1 stata fatta allo stesso a titolo di prestito personale. Pur non disconoscendo la ricezione delle somme il non restituiva tuttavia alcunché. CP_1
- Oltre alla somma di € 10.000 versata al il sig. doveva inoltre sopportare CP_1 Parte_1 ulteriori spese (preparazione del sito web, viaggi, ricerche, spese legali etc.), in aggiunta ad un evidente pregiudizio sugli affari non conclusi, perdita di immagine, e quindi un ulteriore pregiudizio di natura extrapatrimoniale.
pagina 6 di 25 - In diritto l'attore dimostrava di aver inviato al convenuto la somma di € 10.000 con due distinti bonifici: il primo dell'importo di € 3.000 inviato in data 22.05.2023 sul conto corrente di
[...] presso la banca First Investment Bank, nella sede di Sofia in Bulgaria;
il secondo bonifico CP_1 di € 7.000 veniva eseguito presso la medesima banca a favore del convenuto in data 15.06.2023.
- in entrambe le causali dei bonifici era indicato che si trattava di “un prestito infruttifero”, ovvero di un prestito che l'attore aveva concesso al convenuto senza corresponsione di alcun interesse.
- La fattispecie ricadeva pertanto nel contratto di mutuo a titolo gratuito ai sensi degli artt. 1813 e
1815 c.c. che impongono a chi riceve una somma di denaro, o altre cose mobili, di restituirle all'altra parte.
- La ragione per cui il prestito era stato concesso a titolo gratuito, senza cioè la richiesta di alcun interesse, era giustificata dalla natura dei rapporti fiduciari all'epoca correnti tra le parti, le quali stavano organizzando attività di affari in Macedonia del Nord nonché in procinto di costituire una società di capitali, la per tali scopi. Controparte_4
- Sussisteva, quindi, un rapporto di reciproca fiducia in virtù del quale, su specifica richiesta del convenuto, l'attore aveva concesso al un prestito a titolo personale. CP_1
- Il convenuto non ha mai contestato la ricezione della somma.
- Egli, piuttosto, rivendicava alcune circostanze del tutto generiche sia in sede di assemblea della società, che successivamente, in particolare nel riscontro del 25/07/2023 alla diffida di restituzione della somma del del 14.07.2023, ove, contestando la natura di prestito personale dei Pt_1 bonifici, precisava che gli stessi: “si inquadrano in un ampio rapporto economico-commerciale diretto alla costituzione della società ”, senza tuttavia specificare Controparte_4 alcunché riguardo alla natura ed entità di tale presunto rapporto economico-commerciale.
- Non vi era alcun dubbio come la somma di denaro fosse stata percepita direttamente dal Sig.
e che, quindi, lo stesso era pertanto tenuto alla restituzione. CP_1
- Tale somma era stata concessa non a titolo di donazione, ma di prestito personale;
non alla società, all'epoca nemmeno costituita, quanto personalmente al convenuto e indipendentemente da come, e per quali fini, l'importo sarebbe stato da questi utilizzato.
- Qualora infatti il avesse inteso finanziare con tale somma la , il cui CP_1 Controparte_4 capitale sociale ammontava peraltro ad appena 100 euro, tale circostanza, oltre che non dimostrata, visto l'insussistenza di alcuna prova relativa al finanziamento dei soci nella compagine sociale, ciò, in ogni caso, non esimeva il convenuto dall'obbligo di restituzione delle somme in favore dell'attore.
pagina 7 di 25 - Si trattava -infatti- di un rapporto di natura strettamente personale intercorso con l'attore, non rilevando, come dal indicato in maniera del tutto evasiva, che l'importo fosse imputabile ad CP_1 un rapporto economico-commerciale diretto alla costituzione della Controparte_4
- Veniva peraltro dimostrato che subito dopo la costituzione della società, il anche in tal CP_1 caso con motivazioni del tutto generiche e discutibili, rassegnava immediatamente le proprie dimissioni, sia da socio che da amministratore, e costituiva una nuova identica società con medesimo oggetto e finalità della prima.
- Ciò evidenziava il comportamento sicuramente censurabile del ovvero il mancato rispetto CP_1 da parte del convenuto del principio di buona fede e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti obbligatori, cui ogni parte deve attenersi.
- Pertanto, alla luce delle vicende occorse, ed anche nell'ipotesi in cui la somma percepita, come assunto dal convenuto, fosse inquadrabile in un non meglio dimostrato rapporto economico- giuridico tra le parti, circostanza mai dimostrata e comunque contestata dall'attore, ne derivava in ogni caso l'ingiustificata appropriazione delle somme, ancora indebitamente trattenute dal CP_1
e quindi l'obbligo restitutorio a suo carico anche sotto questo ulteriore profilo, ovvero sulla base altresì di quanto disposto degli artt.li 2033 e 2041 c.c., considerata la palese malafede del sig.
CP_1
- L'attore dichiarava, infine, nel ricorso che, ai sensi dell'art. 163, co. 2 n.
3-bis, la domanda proposta con il ricorso introduttivo era soggetta alla condizione di procedibilità prevista dalla L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 e che tale condizione era stata soddisfatta avendo egli esperito la procedura di negoziazione assistita obbligatoria a seguito di convenzione ad hoc sottoscritta dalle parti in causa in data 15.10.2023 (cfr. doc. n. 14 del ricorso), la quale aveva avuto esito negativo come da verbale del 13.11.2023 (cfr. doc. n. 15 del ricorso).
Con decreto del 25.01.2024, il giudice di pace fissava per la comparizione delle parti l'udienza del
21.06.2024 (cfr. decreto in atti).
Il ricorso e il pedissequo decreto venivano notificati in data 6.02.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , eccependo in via CP_1 preliminare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito - in quanto l'attore aveva richiesto oltre alla somma di € 10.000,00 anche gli interessi su detta somma - e contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente.
La difesa del resistente esponeva che:
- era stato l'attore a chiedere l'intervento del convenuto per poter costituire nella CP_1
Repubblica di Bulgaria una società commerciale grazie alle conoscenze e alla rete commerciale del pagina 8 di 25 convenuto, da anni residente in [...]con importanti incarichi istituzionali all'interno della locale
Camera di Commercio e della Confindustria macedone.
- Il bonifico di € 3.000,00 costituiva la quota di partecipazione dell'attore alla compagine sociale, perché la società in effetti fu concretamente costituita con sede legale presso lo studio commerciale della fiscalista di fiducia del convenuto.
- L'iniziativa imprenditoriale non era gratuita per i partecipanti, i quali infatti avevano tutti deciso di anticipare una somma ricompresa tra i 3.000,00 e i 4.000,00 euro ciascuno.
- Con malafede l'attore aveva indicato come causale nel bonifico “prestito personale”, anziché indicare l'importo come quota di partecipazione all'iniziativa commerciale.
- Alle rimostranze del convenuto, il quale preferiva ottenere il bonifico accreditando la somma nel conto corrente intestato alla società e acceso presso la DBank Sofia di Sofia, l'attore aveva risposto che preferiva per motivi fiscali indicare detta causale, piuttosto che la partecipazione ad una società con capitale sociale di appena 100 euro.
- Anche il secondo bonifico di € 7.000,00 rappresentava le quote di partecipazione che l'attore si era fatto corrispondere dagli altri soci della costituenda società.
- La somma di € 4.000,00 rappresentava la quota di partecipazione ascrivibile a , Persona_2 mentre la quota di partecipazione di € 3.000,00 era ascrivibile a . CP_2
- si era fatto anticipare da questi ultimi tali somme e poi le aveva girate e bonificate a Pt_1 CP_1
come da accordi precedentemente intervenuti tra i soci.
[...]
- Per costituire una società in un paese estero, infatti, rivolgendosi a legali sul posto per costituire la società, notai sul posto per registrare alla Camera di Commercio la compagine sociale, consulenti fiscali e commercialisti per improntare e tenere le scritture contabili, tutti i soci avevano anticipato una somma per coprire le spese iniziali della costituenda società e per consentire alla stessa un minimo avviamento.
- Successivamente l'attore aveva preteso di far entrare nella compagine sociale , non Controparte_3 gradito dagli altri soci compreso il convenuto.
- Di fronte alle rimostranze degli altri soci all'ingresso di persona non gradita nella compagine sociale, dietro le insistenze dell'attore, il convenuto e gli altri partecipanti avevano costituito una nuova società
a propria cura e spese che non ricomprendeva né l'attore né . Controparte_3
La difesa del resistente chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti e testuali CP_1 conclusioni: “l'Ill.mo Giudice di Pace adito, in persona del Giudice designato dott. Vincenzo Rattenni, voglia: - in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiararsi l'incompetenza per valore del Giudice adito;
pagina 9 di 25 nel merito: rigettarsi la domanda proposta perché inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 4 della comparsa di primo grado).
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 21.06.2024 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e il procuratore di parte ricorrente contestava la comparsa avversaria, in particolare l'eccezione d'incompetenza per valore essendo la domanda contenuta nel limite di valore del giudice adito, come da clausola espressa;
il procuratore di parte resistente insisteva per l'accoglimento dell'eccezione d'incompetenza per valore;
il Giudice di Pace concedeva il termine di venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché l'ulteriore termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria, con riserva all'esito delle produzioni (cfr. verbale udienza 21.06.2024).
All'esito della riserva assunta all'udienza del 21.06.2024, con ordinanza del 07.08.2024, il Giudice di
Pace “dichiara la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale di Ancona, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione di questa ordinanza pena
l'estinzione del processo. Le spese di questa fase del giudizio vengono rimesse al giudice della riassunzione. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo”.
Nella motivazione, il Giudice di Pace evidenziava testualmente che:
“rilevato che nella domanda il ricorrente chiede la condanna del resistente alla restituzione della somma di € 10.000, oltre interessi legali sino alla data dell'effettivo soddisfo, non indicando la decorrenza, però, dalla domanda;
che successivamente, pur limitando la domanda infra competenza per valore del GDP, realizza un contrasto poiché la domanda principale è al limite ultimo della competenza per valore e qualsiasi interesse riconosciuto supererebbe tale limite (se la domanda si fosse fermata ad euro 9999,99, gli interessi potevano liquidarsi in un solo centesimo)” (cfr. motivazione pag. 1 della ordinanza in atti).
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto atto di citazione in appello notificato a Parte_1 mezzo posta elettronica certificata il 27/09/2024, con il quale ha chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Ancona: in via preliminare: quale giudice di appello, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare nulla la pronuncia del 07.08.2024, comunicata in pari data, nel procedimento n. RG 4633/2023, con la quale il giudice di Pace di Ancona ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
nel merito: - Voglia in ogni caso l'Ill.mo Tribunale civile di Ancona accertare e dichiarare che il sig. ha ricevuto la somma di € 10.000 (euro diecimila) da parte del sig. a CP_1 Parte_1
pagina 10 di 25 titolo di prestito personale e si è reso inadempiente all'obbligo di restituzione della predetta somma in favore dell'attore;
- che in ogni caso il sig. è comunque debitore nei confronti del sig. CP_1 Parte_1 della somma di € 10.000 (euro diecimila) o di quella che verrà accertata in corso di causa;
- per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di € 10.000 (euro CP_1 diecimila) in favore del sig. ovvero di quella che verrà accertata in corso di causa, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” (conclusioni rassegnate a pag. 18-19 dell'atto di citazione in appello).
L'appellante ha chiesto -inoltre- l'ammissione della prova per testimoni già chiesta Parte_1 avanti al Giudice di Pace di Ancona.
La difesa dell'appellante ha posto a fondamento dell'appello i seguenti motivi: Parte_1
1) “Violazione ed erronea applicazione delle norme relative alla determinazione del valore della causa ex art.li 7,10 e 14 c.p.c.”
Secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di Pace di Ancona aveva erroneamente dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ancona, aderendo all'eccezione promossa da parte convenuta.
2) “Erronea valutazione del GDP dell'affermazione dell'attore di voler contenere la domanda nei limiti della competenza per valore del Giudice adito”.
Secondo la difesa di parte appellante, il ricorrente aveva chiaramente specificato nel proprio atto introduttivo e nella successiva memoria istruttoria che la domanda di rimborso doveva essere contenuta
“nei limiti della competenza per valore del Giudice adito” sulla somma di € 10.000,00; si era quindi in presenza di una clausola di contenimento vincolante per il Giudice, con l'effetto di radicare la competenza dinnanzi allo stesso.
3) “Mancato accertamento nel merito – riproposizione in Tribunale”.
Il giudice dell'appello avrebbe dovuto decidere non solo sull'incompetenza ma anche nel merito.
L'appellante ha insistito quindi per l'accoglimento delle conclusioni di merito già formulate in primo grado nel ricorso introduttivo e nella successiva memoria istruttoria (cfr. atto di citazione in appello in atti). Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.12.2024, si è costituito nel presente grado di giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti e CP_1 testuali conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice designato, voglia:
- in via pregiudiziale e/o preliminare: confermarsi l'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Ancona
e oggi appellata con la quale lo stesso ha dichiarato la propria incompetenza per valore;
pagina 11 di 25 - nel merito: rigettarsi la domanda proposta perché inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto”. In via istruttoria chiedeva ammettersi, occorrendo, prova per testi già chiesta avanti al Giudice di Pace (conclusioni rassegnate a pag. 5 della comparsa cit.).
Alla prima udienza del 16.01.2025 venivano rigettate tutte le prove orali richieste sia dalla parte appellante che dalla parte appellata sui capitoli rispettivamente articolati nei propri scritti difensivi in quanto in parte generiche e in parte documentali;
inoltre, ritenuto utile e necessario disporre – prima di spedire la causa in decisione- il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., veniva fissato allo scopo l'udienza del 20.02.2025 (cfr. verbale di udienza;
l'ordinanza di rigetto delle prove viene ivi integralmente richiamata e confermata con conseguente rigetto delle istanze reiterate dalla difesa di entrambe le parti in causa).
All'udienza del 20.02.2025 il tentativo di conciliazione tra le parti ha avuto esito negativo;
pertanto i difensori hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Veniva, quindi, fissata per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza del 27.11.2025.
Tanto sinteticamente ma doverosamente riportato, occorre ora esaminare l'appello formulato da
. Parte_1
Venendo all'esame del primo e del secondo motivo di appello, i quali verranno trattati congiuntamente vista la connessione delle questioni trattate, essi sono fondati e vanno accolti.
L'adito Giudice di Pace di Ancona, con ordinanza del 7.08.2024 ivi impugnata, ha dichiarato la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale di Ancona (cfr. ordinanza in atti).
Ai fini dell'individuazione della competenza per valore del giudice sulla domanda, occorre prendere in considerazione l'art. 7 c.p.c. secondo cui il Giudice di Pace è competente, come è noto, per le cause relative a beni mobili fino a € 10.000,00.
Ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda e, ai sensi del comma secondo, le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva domandato nel ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 di primo grado, la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 10.000,00 CP_1
“oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo”; aveva poi anche chiesto “il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito” (cfr. pag. 8 ricorso introduttivo primo grado).
Nella successiva memoria ex art. 281 duodecies c.p.c., il ricorrente aveva chiesto di “condannare il sig. al pagamento della somma di € 10.000 (euro diecimila) in favore del sig. CP_1 Pt_1
pagina 12 di 25 ovvero di quella che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda Pt_1 fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito”
(cfr. pag. 5 conclusioni memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. n. 1 in atti).
Secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, “Stante la espressa limitazione della domanda alla competenza per valore del Giudice di pace, il capo di condanna censurato, (…) avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite della cd. clausola di contenimento, pena l'ultrapetizione. Ed invero questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass., Sez. Terza, 5/09/2011, n. 18100 e
11/12/2003, n. 18942) che: «In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento». A tale orientamento va data continuità in questa sede” (cfr. Cass., S.U., n. 36897/2021 che richiama v. Cass., Sez. Terza, 5/09/2011, n. 18100 e
11/12/2003, n. 18942).
Nel caso -inoltre- di cumulo della domanda di pagamento degli interessi, “In conseguenza del cumulo delle domande di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria con quella di risarcimento dei danni, formulata dall'originario attore, la controversia sicuramente eccedeva la competenza per valore del giudice adito (Cass. 26 febbraio 2008 n. 4944); - tuttavia, dato atto che l'attore, alla udienza del (…), aveva limitato la propria domanda - dichiarando di voler contenere l'intero "petitum" nei limiti della competenza dello stesso - non si determinava lo spostamento della causa al giudice superiore. Infatti, se sono proposte cumulativamente piu' domande, esse devono essere sommate tra loro ex art. 10 c.p.c., comma 2, salvo che l'attore abbia posto in modo non equivoco la cosiddetta
"clausola di contenimento" entro il detto limite, la quale, poi, è vincolante anche agli effetti del merito, sebbene non ribadita in sede di conclusioni (cfr. Cass. 17 luglio 1993, n. 7939); il Tribunale, sulla base di tale insegnamento giurisprudenziale, avrebbe dovuto ritenere fondate le censure in ordine alla pronuncia di incompetenza del primo giudice, esaminando di conseguenza la domanda, e avrebbe dovuto accogliere lo specifico motivo di appello sul punto, con il quale si chiedeva la decisione del merito (essendo competente a giudicare la controversia il Tribunale in primo grado)” (cfr. Cass., n.
15853/2010) con conseguente nullità della pronuncia.
La espressa limitazione della domanda del ricorrente alla competenza per valore del Parte_1
Giudice di pace adito (“Il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito”: cfr. pagina 13 di 25 conclusioni a pag. 8 dell'atto introduttivo) ha avuto quale effetto quello di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza con conseguente pronuncia entro il valore determinato dalla clausola di contenimento.
Va altresì evidenziato che sempre secondo la S.C. “Ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale, ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi di mora già maturati “ante litem” ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che non formano oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore” (cfr. anche in motivazione Cass. 2017 n.
17860).
Nel caso in esame come già sopra riportato la difesa attorea nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo aveva richiesto gli interessi in maniera generica mentre nella successiva memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.li aveva espressamente limitati a quelli successivi alla domanda.
Pertanto, in applicazione di tali principi, il Giudice di Pace di Ancona adito avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della domanda formulata dal ricorrente in quanto rientrava Parte_1 nella sua competenza per valore
Come è noto nel caso in cui il Giudice di Pace abbia erroneamente declinato la propria competenza il
Giudice di Appello deve procedere alla decisione del merito della controversia non rientrando la fattispecie nelle ipotesi tassative indicate dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
“In conformità a quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che qualora il giudice di pace come si è verificato nella specie si dichiari erroneamente incompetente, il giudice d'appello, investito della questione, deve comunque decidere la causa nel merito, non potendo essere accolta la tesi secondo cui il giudice di appello dovrebbe annullare la sentenza, rimettendo le parti davanti al giudice di primo grado (in termini, ad esempio, Cass. 27 agosto 2003, n. 12584). Il giudice dell'appello, infatti, mentre,
a norma dell'art. 353 c.p.c., comma 1, deve rimettere le parti davanti al primo giudice se, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiari che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, deve, invece, decidere nel merito in secondo grado qualora risolva in senso positivo una questione di competenza, posto che, in tal caso, la rimessione era prevista dal menzionato art. 353
c.p.c., u.c., solo nel caso del pretore che, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiari la competenza di quest'ultimo e tale disposizione è stata abrogata, con decorrenza dal 1 gennaio 1993, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89, comma 1, (Cass. 28 febbraio 1996, n. 1567; Cass. 16 marzo 1996, n. 2205)” (cfr. Cass., n. 13083/2007). pagina 14 di 25 Il Tribunale, quale giudice dell'appello, deve decidere la causa nel merito previa declaratoria di nullità della sentenza di I grado (cfr. anche Cass. 2019 n. 1217).
Il potere del giudice di secondo grado di rimettere la causa al primo giudice ha carattere eccezionale e può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c. e dall'art. 353 c.p.c.
(quest'ultimo abrogato dall'art. 3, comma 26, lett. M), del D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28.02.2023).
Venendo quindi all'esame del terzo motivo di appello, quindi all'esame nel merito della causa,
l'appello proposto da è fondato e viene accolto. Parte_1
Risulta documentalmente provato -infatti- che:
- Il ricorrente - odierno appellante - ha effettuato un bonifico in data 22.05.2023 Parte_1 di € 3.000,00 a favore di sul conto corrente presso la First Investment Bank con CP_1 causale: “prestito infruttifero” (cfr. contabile bonifico del 22.05.2023: doc. n. 4 all.to fasc. primo grado parte ricorrente).
- Il ricorrente – odierno appellante – ha effettuato un secondo bonifico in data Parte_1
15.06.2023 di € 7.000,00 a favore di sul conto corrente presso la First CP_1
Investment Bank con causale: “prestito infruttifero” (cfr. doc. n. 5 all.to fasc. primo grado parte ricorrente).
- L'avvenuto versamento della somma complessiva di € 10.000,00 è una circostanza pacifica, perché documentalmente dimostrata, e non contestata dal resistente – odierno appellato –
(il quale ha riconosciuto di aver ricevuto la predetta somma, seppur deducendo CP_1 una diversa ragione della dazione di essa).
Secondo la prospettazione del ricorrente – odierno appellante – la somma di € 10.000,00 era stata versata al resistente - appellato a titolo di prestito infruttifero, come indicato nella causale della disposizione di bonifico, concesso a titolo gratuito, senza la richiesta di alcun interesse, in ragione della natura dei rapporti fiduciari all'epoca correnti tra le parti le quali stavano organizzando attività di affari in Macedonia del Nord ed erano in procinto di costituire una società di capitali per tali scopi, la
Controparte_4
La somma di € 10.00 era stata concessa non a titolo di donazione ma di prestito personale, non alla società, all'epoca nemmeno costituita, ma personalmente al convenuto e indipendentemente da come e per quali fini l'importo sarebbe stato utilizzato.
La fattispecie ricadeva nel contratto di mutuo a titolo gratuito ai sensi degli artt. 1813 e 1815 c.c. che impongono a chi riceve una somma di denaro o altre cose mobili di restituirle all'altra parte.
pagina 15 di 25 La ragione per cui il prestito era stato concesso a titolo gratuito era giustificata dalla natura dei rapporti fiduciari, all'epoca correnti fra le parti, in virtù del quale, su specifica richiesta del convenuto, il ricorrente aveva concesso a un prestito a titolo personale (cfr. pag. 6 ricorso introduttivo di CP_1 giudizio di primo grado;
cfr. pagg.
6-7 atto citazione in appello).
Costituendosi, il convenuto ha eccepito che non si trattava di prestito, ma affermava CP_1 che il primo bonifico di € 3.000,00 costituiva la quota di partecipazione dell'attore alla compagine sociale, mentre il secondo bonifico effettuato di € 7.000,00 costituiva la quota di partecipazione di €
4.000,00 ascrivibile a e la quota di partecipazione di € 3.000,00 ascrivibile a Persona_2
. Tali somme erano state versate al fine di coprire le spese iniziali della costituenda CP_2 società in paese estero, per la consulenza legale per la costituzione della società, per la assistenza dei notai per la registrazione alla Camera di Commercio locale, per la consulenza fiscale e dei commercialisti per improntare e tenere le scritture contabili, tutte incombenze fiscali burocratiche ed organizzative effettuate grazie alle conoscenze di (cfr. pagg.
2-3 comparsa in primo CP_1 grado).
In relazione ai presupposti per l'azione restitutoria di somme di denaro, secondo la Corte di
Cassazione:
- «La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione» (Cass. n. 30944/2018; n. 9541/2010). La sentenza impugnata ha inteso esattamente fare applicazione di tale principio, precisando di doverlo considerare in relazione a quanto precisato da Cass. n. 17050 del 2014, richiamata dalla Corte d'appello nella motivazione. L'analisi di tale pronunzia si rileva essenziale per comprendere la ratio della decisione, che non è stata colta dal ricorrente. Cass. n. 17050 del 2014, in primo luogo, conferma incondizionatamente il principio, applicato nel caso in esame della sentenza impugnata, in base al quale è a carico di chi pretende la restituzione di una somma di provare «non solo la consegna, ma pagina 16 di 25 anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova». La pronunzia in esame (Cass. n. 17050 del 2014), dopo avere incondizionatamente riconosciuto la validità del principio, ha aggiunto che esso deve essere precisato nel senso che «la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento,
o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta». A tale rilievo, la Corte di legittimità, nella pronunzia di Cass. n. 17050 del 2014, ha aggiunto che «qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri»” (cfr. Cass., n. 20964 del 23/07/2025).
- Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della
Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma;
cfr. Cass., n. 27372 dell'8/10/2021).
- in particolare, secondo la Cassazione n. 27372 dell'8/10/2021, “secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, (…) l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi pagina 17 di 25 dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez.
6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410). Tuttavia, è stato altresì precisato che la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. n. 17050/2014). E' stato, infatti evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e pagina 18 di 25 dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che
è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.(…). A fronte di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, come documentata dalla causale del bonifico, ritiene la Corte che il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente non si sia attenuta al criterio di particolare cautela suggerita dalla giurisprudenza di legittimità, e ciò in presenza di una allegazione difensiva della controparte che a sua volta si fonda unicamente su documenti unilateralmente predisposti ed in epoca successiva alla dazione della somma,
e senza che emerga un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento” (cfr. Cass., n. 27372 dell'8/10/2021; cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del
22/04/2010; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410; Cass. n. 20740 del 2009);
- Secondo la giurisprudenza della S.C. “Chi agisce per la ripetizione dell'indebito ha il solo onere di allegare l'inesistenza di un giusto titolo di pagamento, mentre è sul convenuto che, in ossequio al principio di vicinanza della prova, grava l'onere di dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (cfr. anche in motivazione Cass. 2025 n. 21340).
Secondo i principi, oramai consolidati, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio nell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sull'attore, «il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (v. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 6983 del 15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del 05/07/2023), avendo la medesima giurisprudenza opportunamente precisato che «l'attore ha l'onere di provare
l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens» (v. Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325 del
19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11190 del 26/04/2024;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021) non potendosi esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra “solvens” e “accipiens” (in tal senso, Sez. 3,
Sentenza n. 1734 del 25/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15667 del 15/07/2011; Sez. 1 - , Ordinanza n. pagina 19 di 25 20522 del 03/08/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021). E già in precedenza, nello stesso ordine di idee, Sez. L, Sentenza n. 6138 del 20/03/2006, aveva stabilito che, nel giudizio di indebito, è colui il quale ne nega l'esistenza a dovere provare la sussistenza dei presupposti che rendono giustificato il pagamento di cui si chiede la restituzione. Tali principi sono stati ulteriormente precisati in Cass. n. 19902/2015 nei seguenti termini: «se nella prospettazione attorea si assuma che il pagamento dell'indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido.
In questo caso il solo onere dell'attore è allegare l'inesistenza d'un giusto titolo dell'obbligazione. Sarà poi il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (così in motivazione Cass. 2025 sopra richiamata;
così, Sez.
3, Ordinanza n. 24841 del 18/08/2023).
Infine, si rammenta che ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (cfr. Sez. Unite, 25 novembre 2008, n. 28042).
Ne consegue che non può dirsi che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria (cfr. Sez. Unite, 03 ottobre 2002, n. 14215) Da tale premessa di principio deriva, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'azione di arricchimento senza giusta causa può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento (Cass. 10 agosto 2007, n. 17647), ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato (Cass. 2 aprile 2009, n. 8020). Nel caso in esame la ricorrente ha proposto una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prova sufficiente all'accoglimento e, pertanto, non poteva trovare ingresso la domanda subordinata di arricchimento (cfr. in motivazione
Cass. 2013 n. 6295). pagina 20 di 25 Orbene applicando i superiori principi al caso in esame ne discende l'accoglimento della domanda di restituzione avanzata dalla difesa del per le motivazioni che seguono. Pt_1
Il ha dimostrato, come era suo onere, di aver versato al convenuto (ovvero sul C/c al Parte_1 medesimo intestato) la somma complessiva di E. 10.000,00 mediante distinti bonifici bancari
(rispettivamente del 22.05.2023 e del 15/06/2023) aventi come espressa causale quella di “prestito infruttifero”.
La causale “di prestito infruttifero” non è stata nell'immediatezza contestata da , il CP_1 quale ha pacificamente ricevuto le somme sul suo conto personale.
Soltanto dopo aver ricevuto la diffida del legale di in data 14.07.2023 avente ad Parte_1 oggetto la richiesta di restituzione, contestava, tramite comunicazione del proprio CP_1 difensore del 25.07.2023, la natura di prestito personale della dazione della somma di denaro (cfr. doc.ti nn. 11-12 fasc. primo grado parte ricorrente - appellante) sostenendo che la dazione delle suddette somme “si inquadravano in un più ampio rapporto economico commerciale diretto alla costituzione della società costituita in Sofia anche con la partecipazione Controparte_4 di altri soggetti” (cfr. lettera depositata dalla difesa dell'appellante sub doc. n. 12).
In comparsa di costituzione la difesa del , pur riconoscendo di aver ricevuto dal CP_1 Pt_1 la somma di E. 10.000,00 mediante i su citati due bonifici , ha dedotto quale diversa ragione della dazione di essa, che il bonifico di € 3.000,00 costituiva la quota di partecipazione dell'attore alla compagine sociale della società , il secondo bonifico di € 7.000, Controparte_4 rappresentava invece “la quota di partecipazione di € 4.000 ascrivibile a e la Persona_2 quota di partecipazione di € 3.000,00 è invece ascrivibile a (cfr. pag. 2 della CP_2 comparsa).
Tuttavia, le suddette allegazioni sono rimaste assunto unilaterale non solo non supportate da alcuna documentazione ma contraddetta anche dalle altre risultanze acquisite. Mentre la richiesta di prova per testi (reiterata nel foglio di p.c. depositato in data 19/11/2025) è stata avanzata su capitoli del tutto generici e come tali non ammessi.
In primo luogo, va evidenziato che non ha dimostrato l'esistenza di un contratto di CP_1 mandato concluso con il avente ad oggetto il compimento delle attività necessarie, Pt_1 prodromiche e comunque relative alla costituzione della società Controparte_4
Né la difesa dell'appellato non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'utilizzo di tali somme per delle spese sostenute per consulenti, notai, avvocati incaricati per la costituzione della nuova società su mandato del (né i soci ne danno atto nell'atto costitutivo della società Pt_1 sottoscritto in data 13/06/2023; cfr. atto costitutivo depositato dalla difesa dell'odierno appellante). pagina 21 di 25 In secondo luogo, va evidenziato che dalla documentazione depositata è emerso che:
- L'atto costitutivo della società è stato sottoscritto in data Controparte_4
13/06/2023 (ovvero due giorni prima il secondo bonifico di E. 7.000,00 datato 15/06/2023) da i seguenti soci: CP_1 CP_2 Persona_1 Parte_1 CP_3
(cfr. doc. n. 3 all.to al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado);
[...]
- non risulta tra i soci della (cfr. doc. n. 3
Persona_2 Controparte_4 all.to al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
per cui risulta smentita l'affermazione di parte appellata secondo cui la somma di E. 4.000,00 dei 7 mila di cui al secondo bonifico sarebbe “ascrivibile alla quota di partecipazione del sig. ; il sig.
Persona_2 viene chiamato a fungere da segretario nella riunione assembleare del 07/07/2023; il
Persona_2 sig. invece risulta socio della diversa società
Persona_2 Controparte_8
costituita in data 17/06/2023 – ovvero dopo la fuori uscita di e dei
[...] CP_1 soci e dalla compagine sociale della avvenuta in Per_1 CP_2 Controparte_4 data 07/07/2023; cfr. visura camerale e atto costitutivo della società Controparte_8
prodotto dalla difesa del dalla quale altresì emerge che il
[...] CP_1 Pt_1 non era socio di quest'ultima; per cui non solo non è credibile che il avrebbe dato al Persona_2
l'incarico di versare al la somma di E. 4000,00 quale quota di partecipazione Pt_1 CP_1 ad una società della quale non è entrato mai a far parte ma non è emerso – né è stato allegato- nessun altro tipo di collegamento fra i due);
- Nell'atto costitutivo si dava atto che il patrimonio sociale della predetta società era pari a BGN
200 (equivalente ad € 100), mentre le partecipazioni sociali vennero così ripartite: a
[...]
n. 68 quote di valore pari a complessivi BGN 68; a n. 30 quote del CP_1 Parte_1 valore di 30 BGN, a n. 20 quote per un valore di 20 BGN, a il CP_2 Persona_1
n. 52 quote per un valore complessivo di 52 BGN e a n. 30 quote per un Controparte_3 valore di 30 BGN (cfr. atto costitutivo in atti);
- All'art. 15 i soci della neo-costituita società stabilivano che “i soci possono formare fondi di cassa della società” (non veniva dato atto del versamento di alcuna somma da parte dei soci né dell'obbligo di versamento successivo di somme da parte dei soci. Si rammenta che il secondo bonifico è datato 15/06/2023. Né vi è prova dell'esistenza di un patto parasociale fra i soci predetti avente ad oggetto l'obbligo di versamento di somme in favore della neo-costituita società; circostanza invero neppure mai allegata;
né la parte appellata ha mai dedotto e/o dimostrato che anche il sig. avesse versato una somma a titolo di partecipazione alla CP_1 predetta società ulteriore e diversa dal capitale sociale;
né risulta che vi abbiano provveduto gli pagina 22 di 25 altri soci ovvero il sig. il sig. e il sig. Rispetto a quest'ultimo non vi è Per_1 CP_3 CP_2 alcun elemento concreto e plausibile – nel contesto fattuale appena sopra descritto e per quanto si dirà anche appresso- che quest'ultimo abbia delegato il a versare al la Pt_1 CP_1 somma di E. 3000,00 quale quota di partecipazione alla predetta società senza considerare che la stessa era stata già costituita in data 13/06/2023);
- Infine va evidenziato che all'atto della costituzione venne nominato anche CP_1 amministratore della società ed eleggeva domicilio presso l'indirizzo in cui veniva fissata la sede legale della società ovvero a Sofia Rione Krasno Selo Via Borovo n. 41 piano 1, int. 2 che risultava l'indirizzo di sua residenza come emerge dal certificato anagrafico e di iscrizione
AIRE depositato dall'appellante sub doc. n. 1; per cui risulta smentita anche la circostanza per cui la sede legale della società sarebbe stata costituita presso il commercialista di fiducia del né comunque risulta nessun esborso in favore di qualsivoglia commercialista); CP_1
- Alla assemblea del 07/07/2023 (nemmeno un mese dopo dal secondo bonifico del 15/06/2023) convocata da nella veste di amministratore, i soci e CP_1 CP_1 Per_1 CP_2 fuoriuscivano dalla società e si dimetteva contestualmente dalla carica di CP_1 amministratore come era stato dallo stesso preannunciato con mail del 29/06/2023 prodotta sub doc. n. 7 dall'appellante. Nel citato verbale il non avanzava nessuna richiesta di CP_2 restituzione di somme relative alla sua partecipazione alla società; né vi è prova che quest'ultimo ne abbia mai fatto richiesta successivamente nonostante la fuoriuscita dalla predetta società e la costituzione insieme a e di altra società pochi CP_1 Per_1 Persona_2 giorni dopo alla quale il sig. non partecipava;
né a tal proposito nulla deduceva il Pt_1 nella missiva del 25/07/2023; d'altronde nessuna richiesta è stata mai avanzata dal CP_1 al Né comunque è stato mai neppure giustificato il motivo per cui il Pt_1 CP_2 non abbia eseguito autonomamente il bonifico direttamente a e abbia CP_2 CP_1 invece delegato il . Pt_1
Quindi alla luce delle circostanze sopra accertate e considerate – a fronte di una espressa imputazione del versamento da parte del come documentata dalla causale dei bonifici e in presenza di una Pt_1 allegazione difensiva del convenuto rimasta smentita alla ricostruzione in fatto sopra riportata non essendo emersa un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento - in applicazione del criterio di particolare cautela suggerita dalla giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale ritiene che nel merito la domanda avanzata dal meriti accoglimento risultando dimostrata l'esistenza di un contratto Pt_1 di mutuo quale titolo a giustificazione della dazione in favore del della somma di E. CP_1
10.000,00. pagina 23 di 25 Ne consegue che il vada condannato a restituire al predetto la somma di E. 10.000,00 oltre ad CP_1 interessi legali di mora dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di I grado (come richiesto) fino al saldo effettivo.
La domanda avanzata dal -comunque- merita accoglimento anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. Pt_1
(pure invocato sebbene in via subordinata dalla difesa attorea) di cui sono stati dimostrati tutti gli elementi costitutivi sopra riportati.
Infatti, se si esclude il contratto di mutuo quale causa solutionis, il versamento eseguito dal in Pt_1 favore del risulta privo di causa, e come tale ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. CP_1
Come già detto sopra il doveva dimostrare che il pagamento ricevuto era sorretto da una giusta CP_1 causa;
la suddetta prova non è stata fornita (si ribadisce la genericità e quindi l'inammissibilità della prova per testi richiesta appunto su capitoli generici e comunque irrilevanti in violazione dell'art. 244
c.p.c.).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della odierna parte appellata e si liquidano in favore dell'appellante ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori medi) come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (E. 10.000,00 per cui lo scaglione è quello fino ad E. 26 mila), in relazione ai parametri medi e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività in entrambi i gradi e quello relativo alla fase “decisoria” viene liquidato al
50% stante l'attività di mera discussione orale richiesta dal rito decisionale ivi prescelto. La difesa dell'appellante ha depositato nota spese in data 25/11/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N.
4978/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide: visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
l'appello proposto da avverso la ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Ancona Parte_1 impugnata;
per l'effetto,
DICHIARA
La nullità della ordinanza ivi appellata per le causali di cui in motivazione;
nel merito, in accoglimento della domanda avanzata da Pt_1
AN
pagina 24 di 25 a restituire a - per i titoli e per le causali di cui in motivazione- la CP_1 Parte_1 somma di € 10.000,00 oltre agli interessi legali di mora dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di I grado al saldo;
AN
L'appellato al pagamento in favore di delle spese di entrambi gradi di CP_1 Parte_1 giudizio che si liquidano- per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 4.069,50 a titolo di compenso professionale (di cui E. 1523,00 per il giudizio di I grado), E. 619,50 per esborsi (di cui E.
264,00 per il I grado), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Ancona, 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
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